Direttiva Interessi - Royalties Convegno di Formazione Professionale Continua 6 Ottobre 2011 Piazzale Delle Belle Arti, 2 Roma
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1 Direttiva Interessi - Royalties Convegno di Formazione Professionale Continua 6 Ottobre 2011 Piazzale Delle Belle Arti, 2 Roma 1 ROSA COMUNE - Agenzia delle Entrate
2 Normativa e prassi di riferimento Direttiva 2003/49/CE (c.d.( Direttiva interessi e royalties) Art. 26-quater d.p.r. n.600/1973, aggiunto, a decorrere dall , dall art.1, art.1, co.1, d.lgs 30 maggio 2005 n. 143, in attuazione della Direttiva 2003/49/CE Circolare n. 47/E del 2 novembre 2005, relativa all attuazione attuazione della Direttiva 2003/49/CE 2
3 Direttiva 2003/49/CE del 3 giugno 2003 In data 26 giugno 2003 è entrata in vigore la Direttiva del Consiglio dell Unione europea che ha uniformato in ambito comunitario il regime fiscale applicabile ai pagamenti di interessi (e canoni) intercorsi fra società consociate (o loro stabili organizzazioni) residenti in Stati membri diversi, al fine di eliminare possibili fenomeni di doppia imposizione. 3
4 Direttiva 2003/49/CE del 3 giugno 2003 Imposizione esclusiva dei redditi transfrontralieri da parte del Paese di residenza del soggetto percettore Eliminazione della ritenuta alla fonte nel Paese di origine, che, antecedentemente alla Direttiva, veniva invece sempre applicata 4
5 Art. 26 quater d.p.r. n. 600/1973 In attuazione della Direttiva 2003/49/CE, prevede, a decorrere dall , l esenzione delle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a società consociate, residenti in Stati membri dell UE, in presenza di determinati presupposti soggettivi e partecipativi 5
6 Art. 26 quater d.p.r. n. 600/1973 In particolare i requisiti riguardano: la natura giuridica dei soggetti la residenza i rapporti partecipativi la circostanza che entrambi i soggetti siano assoggettati ad imposta sulle società senza alcun esonero nei rispettivi paesi di residenza la circostanza che la società non residente percepiente sia la beneficiaria effettiva 6
7 Art. 26 quater d.p.r. n. 600/1973 Il comma 4, richiede, tra gli altri, di cui al comma 2, il requisito di beneficiario effettivo in capo alla società percepiente i redditi Il comma 6 dispone che, ai fini dell esenzione, esenzione, deve essere prodotta: - un attestazione rilasciata dall autorit autorità dello Stato di residenza dalla quale risulti la residenza del beneficiario effettivo nonché - una dichiarazione dello stesso beneficiario effettivo che attesti la sussistenza dei requisiti indicati nei commi 2 e 4 7
8 Art. 26 quater d.p.r. n. 600/1973 Ricalcando il disposto della Direttiva, il comma 4 lett. c) n. 1 fornisce una definizione di beneficiario effettivo in negativo: le società non residenti sono considerate beneficiarie effettive di interessi o di canoni... se ricevono i pagamenti in qualità di beneficiario finale e non di intermediario, quale agente, delegato o fiduciario di un altra persona 8
9 Circolare n. 47/E 2 novembre 2005 Affinchè il soggetto possa considerarsi beneficiario effettivo: occorre che la società che percepisce gli interessi o i canoni tragga un proprio beneficio economico dall operazione posta in essere e abbia non solo la titolarità ma anche la disponibilità del reddito percepito 9
10 Circolare n. 41/E 5 agosto 2011 A A tal fine può essere necessario considerare sia i profili economici e contrattuali delle operazioni poste in essere, sia la presenza di una adeguata struttura che la capacità di gestione dei rischi finanziari. 10
11 Il regime ordinario di tassazione degli interessi In assenza dei requisiti previsti per l applicazione dell esenzione esenzione di cui all articolo articolo 26-quater del D.P.R. n. 600 del 1973, gli interessi relativi a prestiti pagati a soggetti non residenti sono sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo d imposta d ai sensi delle disposizioni dell articolo 26, comma 5, del predetto D.P.R. n. 600 del
12 Manovra bis 2011: D.L. n. 138/2011 Riordino Tassazione Rendite Finanziarie Con decorrenza viene fissata al 20% l aliquota l base per la tassazione dei proventi di natura finanziaria innalzamento al 20% (rispetto alla precedente misura del 12,50%) della ritenuta prevista dall art. art. 26 u.c., del D.P.R. n. 600/1973 sugli interessi corrisposti a non residenti (diversi da quelli residenti in Stati black list,, in capo ai quali la predetta ritenuta scenderà dal 27% al 20% 12
13 CONCETTO DI BENEFICIARIO FFETTIVO Il concetto di beneficiario effettivo beneficial owner è stato elaborato a livello internazionale con lo scopo di arginare il fenomeno dell abuso dei trattati c.d. treaty shopping 13
14 Clausola del BENEFICIARIO EFFETTIVO Convenzione contro le doppie imposizioni Treaty shopping (operazioni conduit) Misure di contrasto Bilaterali (clausole antiabuso nelle Convenzioni) Unilaterali (norme interne) Clausola del Beneficiario Effettivo 14
15 Treaty shopping Abuso di Convenzione che si realizza con l interposizione di conduit companies (società condotto o veicolo) tra due soggetti coinvolti in un operazione transnazionale con l unico l scopo di far transitare i flussi di reddito dalla fonte al beneficiario attraverso un percorso che consenta le migliori, o meno onerose, implicazioni fiscali 15
16 Treaty shopping e struttura conduit schema Paese A (Paese del beneficiario effettivo) Presenza di Convenzione tra A e C e tra C e B (oppure di regime Convenzionale più favorevole) Paese C (Paese della conduit) Paese B (Paese della fonte) Assenza di Convenzione Tra A e B (oppure di regime convenzionale meno favorevole) 16
17 Misure di contrasto al treaty shopping Clausole anti-abuso abuso adottate dagli Stati, al fine di contrastare l utilizzo l distorto dei trattati, finalizzato a trarne vantaggi fiscali, mediante l adozione l di: misure unilaterali,, con l introduzione l di norme interne o misure bilaterali,, con l introduzione l di clausole antiabuso ad hoc all interno delle Convenzioni 17
18 Clausola del beneficiario effettivo La clausola anti-abuso abuso del beneficiario effettivo subordina l operativitl operatività del trattato alla circostanza che il percettore di dividendi, interessi e canoni sia il beneficiario effettivo degli stessi redditi Viene adottata nella quasi totalità dei Trattati contro la doppia imposizione stipulati dall Italia con altri Paesi 18
19 Profili interpretativi Tuttavia: Non viene mai data una definizione espressa sia dalla normativa internazionale che dalla normativa nazionale Orientamenti giurisprudenziali non univoci ne definitivi INCERTEZZE INTERPRETATIVE 19
20 Modello OCSE Il Modello di Convenzione OCSE del 1977 o introduce per la prima volta il concetto di beneficiario effettivo con gli artt. 10, 11 e 12 o non ne fornisce una definizione vera e propria o si limita a prevedere che: la limitazione dell imposizione nello Stato della fonte rimane applicabile quando tra il beneficiario e il debitore si interpone un intermediario, ad esempio un agente o un fiduciario situato in uno Stato contraente o in uno Stato terzo, ma il beneficiario effettivo è residente dello Stato contraente (lo Stato dell interposto) 20
21 Interpretazione alla luce della Convenzione (2003) Modifiche al Commentario 2003 L espressione beneficiario effettivo non è utilizzata con l accezione l tecnica e restrittiva, ma deve essere interpretata sistematicamente alla luce delle finalità delle Convenzioni, ovvero l eliminazione della doppia imposizione e la lotta all evasione e all elusione fiscale 21
22 Comitato Affari Fiscali OCSE Report del Comitato affari fiscali dell OCSE (1987) Double taxation convention and the use of conduit companies Precisa che non può essere considerata beneficiaria effettiva una società conduit che, sebbene formalmente proprietaria dei beni - fonte, abbia in pratica poteri talmente limitati che la rendono una mera fiduciaria o amministratrice agente per conto del soggetto interessato (che di fatto è il beneficiario effettivo del reddito) 22
23 Concetto autonomo ai fini convenzionali E un concetto autonomo ai fini convenzionali, ha un proprio significato internazionale Una sorta di international tax language, basata oltre che sul Modello OCSE e il relativo Commentario anche sulle interpretazioni sviluppate dalla giurisprudenza e dalla prassi 23
24 PRASSI NAZIONALE Approccio giuridico, in base al quale si considerava la mera imputabilità fiscale : beneficiario effettivo è il soggetto in capo al quale il reddito è sottoposto a tassazione R.M. del 7 maggio 1987, n. 12/431 C.M. del 23 dicembre 1996, n.306 R.M. del 6 maggio 1997, n
25 PRASSI NAZIONALE Approccio economico sostanzialistico: si ritiene che sia sufficiente la potenziale assoggettabilità all imposizione del soggetto che riceve i pagamenti beneficiario effettivo è il soggetto che trae beneficio economico dall operazione Circolare del 2 novembre 2005, n. 47 Risoluzione 12 luglio 2006, n. 86/E Risoluzione 27 gennaio 2006, n. 17/E Risoluzione del 21 aprile 2008, n. 167/E 25
26 Commentario OCSE 2010 un veicolo a proprietà diffusa essere trattato anche come beneficiario dei dividendi e degli interessi che riceve, finchè i managers dei veicoli hanno potere discrezionale di gestire le attivitàgeneratrici di reddito. 26
27 Discussion Draft 2011 il destinatario di un dividendo è il beneficiario di quel dividendo se, ha pieno diritto di utilizzare e disporre del dividendo non vincolato da un obbligo contrattuale o giuridico di trasferire il pagamento ricevuto ad un altra persona. 27
28 Manovra novità normative: ritenute sugli interessi in uscita in difetto del requisito beneficiario effettivo L art. 23 del D.L. 6luglio 2011 n.98 c.d. decreto legge per la stabilizzazione ha aggiunto all art. art. 26-quater il comma 8 bis, il quale prevede: l applicazione di una ritenuta del 5% sugli interessi corrisposti a società non residenti qualora questi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori
29 Nuovo comma 8-bis 8 dell art. 26- quater d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 La ritenuta del 5% è applicata dalle società residenti che erogano interessi a società del gruppo non residenti non qualificabili beneficiari effettivi di tali redditi ossia qualora: non siano stati forniti tutti gli elementi idonei ad attestare la l sussistenza del requisito di beneficiario effettivo in presenza degli altri requisiti previsti dall art. art quater 29
30 Nuovo comma 8-bis 8 dell art. 26- quater d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 I prestiti obbligazionari emessi dai percettori devono essere: NEGOZIATI IN MERCATI REGOLAMENTATI degli Stati membri dell UE o dello SEE inclusi nell elenco elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni GARANTITI dai soggetti di cui all art.23 art.23 del d.p.r. n. 600/1973 che corrispondono gli interessi ovvero dalla società capogruppo controllante ai sensi dell art c.c. o da altra società controllata dalla stessa controllante 30
31 Regime transitorio Per i prestiti in corso al 6 luglio 2011, le disposizioni del comma 8-bis 8 dell art. 26- quater sono applicabili anche agli interessi già corrisposti, a condizione che il sostituto d imposta provveda entro il 30 novembre 2011 al versamento della ritenuta e dei relativi interessi legali In questo caso l imposta l è dovuta nella misura del 6% ed è sostitutiva dell imposta di registro sull atto di garanzia (0,25%) 31
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