DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO



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DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO L art. 37 della manovra correttiva introduce all art. 13 del DPR n. 115/2002 il nuovo comma 6-quater che prevede il versamento del contributo unificato per i ricorsi principali ed incidentali proposti avanti le Commissione tributarie provinciali e regionali nelle seguenti misure: VALORE CONTROVERSIA IMPORTO CONTRIBUTO UNIFICATO Fino 2.582,28 30 oltre 2.582,28 fino a 5.000 60 oltre 5.000 fino a 25.000 120 oltre 25.000 fino a 75.000 250 oltre 75.000 fino a 200.000 500 oltre 200.000 1.500

VALORE CONTROVERSIA Il valore della controversia secondo quanto disposto dal nuovo comma 3-bis aggiunto all art. 14 del D.P.R. n. 115/2002 è determinato ai sensi dell art. 12, comma 5, del D.Lgs 546/92 e quindi è determinato con riferimento all importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l atto impugnato. Per le controversie relative esclusivamente alle irrogazioni delle sanzioni il valore della controversia è, invece, determinato dalla somma di quest ultime. Lo stesso comma 3-bis prevede che il valore della lite deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nelle ipotesi di prenotazione a debito.

AVVISI DI ACCERTAMENTO E CARTELLE DI PAGAMENTO - Accertamento o cartella relativi a piu tributi: Somma dei tributi richiesti e applicazione del contributo sullo scaglione tabellare che emerge da tale sommatoria -Cartella per la riscossione di somme relative a diverse giurisdizioni (a.e INPS e sanzioni Antitrust): Somma degli importi richiesti a titolo di imposta, con esclusione delle poste che non rientrano nella giurisdizione tributaria -Impugnazione con unico ricorso di due atti: Applicazione del contributo unificato sulla maggiore imposta avanzata tramite ciascun atto.

ACCERTAMENTI MINOR PERDITA Per gli accertamenti con i quali si determina minor perdita la questione del contributo unificato è controversa (applicazione su imposta virtuale o valore indeterminabile?) Circolare Agenzia Entrate n.9 del 19.03.2012: il valore della lite è dato dall imposta virtuale alla quale va sommata l eventuale maggiore imposta accertata, se l accertamento ha determinato un utile

ATTI IRROGATIVI DI SANZIONI Il contributo unificato va corrisposto paramentrando il valore con riferimento agli importi chiesti a titolo di sanzioni (es: sanzioni su irregolare presentazione quadro RW)

FERMI DI AUTO E IPOTECHE Difficile risulta la quantificazione del contributo unificato in caso di ricorso contro provvedimenti di fermi auto e iscrizioni ipotecarie. Telefisco 2012: -Entità del credito tutelato dalle cartelle notificate -Rilevano i soli crediti fiscali (esclusione crediti previdenziali)

RIMBORSI AL CONTRIBUENTE Lite sorta da impugnazione del diniego di rimborso di somme chieste dal contribuente Valore lite = imposta di cui si chiede il rimborso

ATTI VALORE INDETERMINATO Applicazione del contributo unificato in misura fissa di Euro 120,00 su: (art 13 comma 6 quater DPR 115/2002) Dinieghi iscrizione anagrafe ONLUS Provvedimenti di revoca d ufficio delle partite IVA inattive Impugnazione delle risposte ad interpelli Chiusura temporanea locali per mancata emissione scontrino fiscale Diniego di autotutela Inoltre su: Atti di classamento Diniego di agevolazione Se la revoca agevolazione determina una maggiore imposta, il valore è determinato sulla base di tale somma

SOCIETA DI PERSONE (TRIBUTI IMPUTATI PER TRASPARENZA) L accertamento a società di persone avviene per unico atto, cui seguono i singoli accertamenti sul maggior reddito dei soci. Se la società impugna per prima il suo atto, verserà il contributo unificato calcolato sulla maggiore imposta determinata in capo alla società Se un socio impugna per primo l atto sul maggior reddito di partecipazione, deve versare il contributo unificato sulla maggiore imposta a lui imputata. Nella successiva impugnazione della società il contributo unificato sarà docuto solo e nella misura in cui non sia già stato versato dai soci.

CONSOLIDATO FISCALE Art. 40bis DPR 600/73: L Agenzia delle Entrate accerta le maggiori imposte di gruppo mediante atto unico. La consolidata accertata e la consolidante sono litisconsorti necessari. Il contributo unificato è dovuto una sola volta per grado di giudizio in relazione al valore della causa

OBBLIGAZIONI SOLIDALI In caso di obbligazioni solidali l Ente notifica tanti atti impositivi quanti sono condebitori solidali, e gli esiti dei processi possono essere diversi. Il contributo unificato è dovuto da ciascuno dei condebitori solidali

LITI DI RISCOSSIONE Il contribuente nel ricorso contro una cartella di pagamento può eccepire sia vizi del ruolo che vizi della cartella e deve notificare l impugnazione sia all Agenzia delle Entrate che ad Equitalia. Il contributo unificato è dovuto una sola volta, posto che unico è l atto impugnato

DEBENZA DEL CONTRIBUTO UNIFICATO Ricorso con successiva richiesta di sospensione giudiziale Con il deposito del ricorso viene pagato il contributo unificato. Se successivamente viene chiesta la sospensiva non deve essere corrisposto alcun contributo. Infatti la sospensiva non costituisce un ulteriore grado di giudizio, essendo un processo cautelare che si instaura all interno del principale.

Ricorso contro accertamento e successiva cartella di pagamento In presenza di un contenzioso tributario deve essere pagato il contributo unificato, pertanto se il contribuente impugna un provvedimento impositivo paga il contributo anzi detto. Il contributo deve essere pagato in caso di impugnazione di un avviso di accertamento e dovrà essere nuovamente pagato in caso di impugnazione della cartella di pagamento. Il calcolo del contributo dovrà essere effettuato considerando le maggiori imposte richieste, non si deve tener conto delle sanzioni e degli interessi.

Appello Per il pagamento del contributo unificato in caso di appello è necessario considerare la sentenza di primo grado: vittoria del contribuente, soccombenza del contribuente. se in primo grado il contribuente risulta vittorioso: non dovrà pagare alcun contributo per presentare le proprie controdeduzioni in secondo grado (appello presentato dall ente impositore); se in primo grado il contribuente risulta soccombente: occorrerà pagare il contributo unificato per proporre appello, il contributo dovrà essere calcolato considerando la maggiore imposta chiesta dall ente impositore e contestata dal contribuente. Se il contribuente si appella soltanto per una parte delle imposte richieste, allora il contributo dovrà essere calcolato considerando solo quella parte di maggiori imposte contestate. Se la sentenza di primo grado accoglie parzialmente le richieste del contribuente, allora il contribuente per appellarsi dovrà corrispondere il contributo unificato soltanto sulla parte per la quale si appella. In questo caso non è chiara la quantificazione del contributo in merito agli scaglioni di valore della causa. Si ritiene non debba essere pagato alcun contributo unificato quando il contribuente si appella per la compensazione delle spese. Manca infatti un atto impositivo da contestare. Anche nel caso di appello proposto per le sole sanzioni si ritiene non debba essere pagato alcun contributo, a meno che il ricorso non avesse ad oggetto un atto irrogativi di sanzioni.

Reclamo Il reclamo, introdotto dalla manovra correttiva (DL 06/07/2011) n. 98, è una sorta di fase amministrativa che in parte sostituisce il ricorso. A decorrere dal 01/04/2012 è prevista la possibilità del reclamo per gli atti notificati dall Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000,00. Decorsi 90 giorni dalla notifica del reclamo e qualora non sia pervenuta alcuna risposta al contribuente e non sia stata conclusa alcuna mediazione, il reclamo assume tutti gli effetti del ricorso. Il contribuente non deve notificare un ulteriore ricorso ed entro 30 giorni dal momento in cui sono passati 90 giorni dalla notifica del reclamo è necessario costituirsi in giudizio. Nessun contributo deve essere pagato per la notifica del reclamo alla Direzione provinciale. Il contributo unificato deve essere pagato all atto del deposito del reclamo presso la segreteria della Commissione tributaria.

Giudizio di ottemperanza Nel giudizio di ottemperanza si chiede l attuazione della sentenza passata in giudicato e, per tale giudizio, è dovuto il contributo unificato. Quest ultimo dovrà essere calcolato considerando la maggiore imposta in origine richiesta nell atto oppure le somme richiesta a rimborso dal contribuente ivi incluse le sanzioni chieste originariamente.

Altre "vicende processuali" Si possono incontrare varie vicende che, seppur non costituendo un nuovo grado di giudizio, possono far nascere molti dubbi in merito alla debenza del contributo unificato. Si potrebbe sostenere che il contributo unificato non sia dovuto nelle seguenti ipotesi: giudizio di reclamo scaturito dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso ad opera del Presidente di sezione, o dalla dichiarazione di sospensione, interruzione, estinzione del processo, in quanto si tratta di un mezzo di tutela del contribuente contro il decreto presidenziale detto. Tuttavia si incontrano opinioni contrastanti.; istanza di ricusazione del giudice; richiesta di sospensione dell effetto esecutivo della sentenza; atto di integrazione dei morivi, in quanto nel processo tributario l integrazione non comporta un aumento di valore della controversia; istanza di correzione di errori materiali della sentenza; istanza di riassunzione del processo sospeso/interrotto ricorso in riassunzione del processo a seguito di declinatoria di competenza del giudice.

Altre "vicende processuali" Si potrebbe ritenere dovutoli contributo unificato nei seguenti casi: regolamento preventivo di giurisdizione; regolamento di competenza nell ipotesi di impugnazione dell ordinanza di sospensione del processo, in quanto mezzo di impugnazione della pronuncia giudiziale; ricorso in revocazione ordinaria e straordinaria; memoria di riassunzione presso la C.T.Prov. a seguito della enza di rimessione della lite ad opera del giudice di appello. ricorso in riassunzione in rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione.

Soggetto tenuto al pagamento La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi di espropriazione forzata, fa istanza per l assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al contestuale pagamento del contributo unificato. Il contributo unificato deve essere pagato dai seguenti soggetti: il contribuente nei ricorsi depositati in primo grado, siccome è questi che introduce il processo; la parte soccombente in primo grado, nel caso di appello; entrambe le parti, nel caso di soccombenza parziale in primo grado; a parte che notifica il ricorso in riassunzione, nel giudizio di rinvio; la parte che agisce in revocazione; la parte che deposita il ricorso, nel giudizio di ottemperanza. Pisa, 06 dicembre 2012

Versamento del contributo unificato Il contribuente deve allegare la ricevuta di pagamento del contributo unificato al fascicolo d ufficio e il segretario controllerà la regolarità fiscale dell atto. Il pagamento può avvenire con una delle seguenti modalità: presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati che rilasciano un contrassegno; versamento all agente della riscossione o presso banche e poste con Mod. F23; versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria dello stato competente per provincia.

Omesso o insufficiente versamento Nel caso in cui la segreteria riscontri, successivamente al deposito, l omesso o parziale pagamento del contributo unificato, entro 30 giorni dal deposito dell atto, notifica al contribuente un invito al pagamento, da effettuarsi entro un mese, delle somme dovute, senza sanzioni e interessi. Se il pagamento avviene oltre il mese dalla notifica la parte rischia l irrogazione delle sanzioni amministrative. La circ. Min. Economia e Finanze 1/2011 invita le segreterie a osservare le seguenti gradazioni: 33%, se il pagamento avviene oltre la scadenza del termine indicato nell invito (un mese), ma entro 60 giorni dalla notifica; 150 % dell importo dovuto, se il pagamento avviene tra il 61 e il 90 giorno successivo alla notifica dell invito; 200% negli altri casi.

Maggiorazione della metà del contributo L art. 13 co 3-bis del DPR 115/2002, introdotto dal DL 98/2011, ha previsto una sanzione conseguente all omissione di indicazioni che il ricorso in Commissione tributaria provinciale e regionale deve contenere. Nelle seguenti ipotesi la segreteria potrà pretendere la maggiorazione della metà del contributo unificato: omessa indicazione della casella PEC del difensore; omessa indicazione del numero di fax del difensore; omessa indicazione del codice fiscale della parte. Su propria iniziativa o a seguito dell invito da parte della segreteria della commissione, la parte potrà sanare la posizione con il deposito di un atto contenente le dichiarazioni mancanti, che non deve nemmeno essere notificato alle altre parti.

Dichiarazione di valore della causa L importo del contributo varia a secondo del valore della causa, pertanto per consentire alla segreteria di verificare la correttezza dell ammontare occorre che in calce al ricorso successivamente alle conclusioni sia indicato il valore della causa con una dichiarazione del seguente tipo: Il sottoscritto in qualità di difensore del sig. o della società, dichiara ai sensi dell art. 14, co. 3-bis, del DPR 115/2002, che il valore della causa ammonta a euro(maggiori imposte richieste al netto di sanzioni e interessi) L omessa dichiarazione comporta l applicazione del contributo unificato nella misura massima di 1.500,00 euro.

Rimborso e liti sul contributo unificato La parte può chiedere il rimborso del contributo unificato indebitamente pagato, entro il termine di decadenza biennale di cui all art. 21 del DLgs. 546/92, decorrente dalla data di versamento. Il contributo unificato è un entrata avente natura fiscale, per cui le liti sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie.

Processo Tributario Nuovi termini processuali dopo la riforma del processo civile. (Legge n. 69 del 18/06/2009, pubblicata in G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, in vigore dal 4 luglio 2009). Articolo D.LGS. 546/92 Argomento Termini sino al 03/07/09 Nuovi termini dal 04/07/2009 Note 3, co. 2 Regolamento preventivo di giurisdizione. Termine per la riassunzione della causa. 6 mesi 3 mesi (Nuovo Termine) Il termine di 3 mesi decorre dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento o dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito; in difetto, il processo si estingue. 38, co. 3 Termine lungo per l'appello ed il ricorso per Cassazione 1 anno + 46 gg. 6 mesi (Nuovo Termine) Indipendentemente dalla notificazione, il termine lungo di 6 mesi decorre dalla pubblicazione della sentenza. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza. 43, co. 1 Ripresa del processo sospeso o interrotto 6 mesi 3 mesi (Nuovo Termine) Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti devono chiedere la fissazione entro il termine perentorio di 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'art. 295 c.p.c..il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di 3 mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue. 51, co. 1 Appello Termine breve 60 gg. 60 gg. Immutato 54, co. 2 Appello incidentale 60 gg. 60 gg. Particolare procedura tributaria. Nello stesso atto di appello depositato può essere proposto, a pena di inammissibilità, appello incidentale. 62, co. 2 Ricorso per Cassazione 60 gg. 60 gg. Termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte. 63, co. 1 Cassazione Giudizio di rinvio 1 anno + 46 gg. 3 mesi (Nuovo Termine) La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre 3 mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione. 51, co. 2 Revocazione (art. 395 nn.1-2-3-6 c.p.c.) 60 gg. 60 giorni E' di 60 giorni il termine per proporre la revocazione. Se i fatti menzionati nell'art. 395 nn. 1,2,3 e 6 c.p.c. avvengono durante il termine per l'appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i 60 giorni da esso. 64, co. 1 Revocazione (art. 395 nn.4-5 c.p.c.) 1 anno + 46 giorni 6 mesi (Nuovo Termine) Casi particolari. Indipendentemente dalla notificazione, la revocazione per i motivi particolari indicati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c. non possono proporsi dopo decorsi 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza. NOTA: I nuovi termini si applicano ai giudizi instaurati dopo il 04 luglio 2009.