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VERBALE DI ACCORDO In data 6 febbraio 2018, BANCA CARIGE S.p.A. (di seguito, anche CARIGE o Cedente ) tra Credito Fondiario S.p.A. (di seguito, anche CF o Cessionario ) le Organizzazioni Sindacali di CARIGE E CF: FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB e e Premesso che Carige, nel contesto di rivisitazione strategica della gestione degli NPE ( Non performing exposure ) della banca, e allo scopo di pervenire ad un marcato efficientamento della gestione dell attività di recupero crediti, nonché alla luce del quadro di riferimento delle indicazioni delle competenti Autorità di Vigilanza e nell ambito delle linee guida del Piano Industriale 2017-2020, intende effettuare un operazione di cessione a favore di CF del ramo d azienda Recupero Crediti e Contenzioso di Banca Carige S.p.A. (di seguito il Ramo ); dal canto suo CF intende perfezionare l acquisizione del ramo nell ambito del proprio piano di sviluppo e rafforzamento della leadership nel business della gestione degli NPE quale partner di riferimento del mercato per la gestione delle attività di credito deteriorate, in ottica di cogliere nuove opportunità di crescita complessiva; in data 9 gennaio 2018, Carige e CF hanno fornito ai competenti organismi delle Organizzazioni Sindacali in epigrafe, ai sensi e per gli effetti dell articolo 47 Legge 428/1990 e successive modificazioni e integrazioni, la formale comunicazione scritta che qui si da per integralmente richiamata - in ordine alla cessione predetta; gli effetti di tale operazione - la cui efficacia è subordinata all ottenimento delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti (con relative procedure in fase di sviluppo) e al perfezionamento dei necessari adempimenti da parte degli organismi decisionali aziendali - avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di firma dell atto di trasferimento il Ramo è costituito dal complesso di beni e di rapporti giuridici, avente natura di struttura organizzativa definita all interno della Cedente organizzata per la prestazione di servizi di gestione e recupero crediti. Fanno parte del Ramo gli elementi, materiali ed immateriali, funzionali all esercizio dell attività inerente il Ramo medesimo, come specificato nell anzidetta lettera; sotto il profilo del personale coinvolto, i rapporti di lavoro subordinato rientranti nel Ramo in parola sono alla data odierna costituiti da n. 56 risorse di cui n. 1 Dirigente, n. 11 Quadri Direttivi e n. 44 Aree Professionali; tra Carige e CF opererà un contratto di durata pluriennale (che nel contratto preliminare stipulato dalle aziende è prevista in 10 anni) per servizi di gestione e recupero, a favore della Cedente, di crediti classificati quali sofferenze (di seguito, contratto di servicing ); le Organizzazioni Sindacali, ricevuta la suddetta comunicazione del 9 gennaio 2018, hanno richiesto di dare corso alla fase di esame congiunto normativamente prevista, nel corso del quale rappresentati i criteri ispiratori dell operazione nel suo complesso le Parti hanno dato corso ad 1

un approfondito esame di tutte le tematiche relative alle ricadute della predetta cessione di ramo sul personale interessato. Dichiarazione delle OO.SS. Le Organizzazioni Sindacali hanno espresso la loro contrarietà all operazione, e in proposito hanno dichiarato che sarebbe stato opportuno da parte aziendale mantenere le attività all interno del perimetro del Gruppo Banca Carige, in quanto strategiche per il Gruppo medesimo e quale forma di riconoscimento delle competenze e delle professionalità presenti in azienda. Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue. Art. 1 Premesse Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Verbale di Accordo. Art. 2 Rapporti di lavoro Dalla data di efficacia giuridica della cessione del Ramo, i rapporti di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori ricompresi nel Ramo medesimo (di seguito, personale in perimetro ) proseguono alle dipendenze di CF senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti dell articolo 2112 cod. civ. ed avute presenti le previsioni dell articolo 31, comma 5, del CCNL ABI 31/3/2015 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali. A decorrere dalla suddetta data, pertanto, nei confronti del personale in perimetro continua a trovare applicazione la contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore del credito tempo per tempo vigente e si applicano gli accordi e le disposizioni aziendali vigenti presso CF, salvo quanto previsto dal presente Verbale di Accordo. Al personale in perimetro è mantenuto, presso CF, il complessivo trattamento di loro rispettiva pertinenza, in essere presso Carige al momento del passaggio per quanto riguarda gli aspetti normativi, retributivi (RAL, ivi compresi l ex premio di rendimento e gli assegni ad personam, che manterranno le stesse caratteristiche attuali) e di carriera acquisiti, l inquadramento attribuito, nonché l anzianità di servizio, anche convenzionale, maturata. Carige trasferirà a CF l eventuale TFR accantonato in azienda, il rateo delle quote della tredicesima mensilità maturato alla data di decorrenza della cessione del ramo d azienda e tutti gli altri ratei retributivi relativi ad eventuali voci per le quali è prevista l erogazione differita. L inserimento in CF del personale in perimetro avviene nel rispetto delle professionalità acquisite ed in ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli. In proposito, le Parti confermano la centralità della formazione ai fini dello sviluppo professionale. Dichiarazione delle aziende In ottica di agevolare il favorevole esplicarsi di un efficace ed ordinata presa in carico, da parte di CF, dell operatività e delle risorse appartenenti al Ramo, le aziende dichiarano che - anche prima del determinarsi dell effettivo trasferimento del Ramo medesimo è prevista la costituzione di gruppi di lavoro interaziendali misti, con il coinvolgimento di risorse di entrambe le banche. Dichiarazioni di CF In relazione a quanto già anticipato durante gli incontri, CF dichiara che: - al personale in perimetro con sede di lavoro in Genova è applicata la previsione del Contratto Integrativo vigente (Art. 5 lettera c) relativa al contributo aziendale per mobilità nell area urbana, con riferimento alla relativa situazione esistente sulla piazza di Genova; - il personale predetto, a decorrere dal passaggio del rapporto di lavoro in CF, fruirà dei buoni pasto secondo le disposizioni previste in CF stesso; - CF valuterà con attenzione e possibilmente in senso favorevole le eventuali richieste, avanzate da parte del personale in perimetro, di anticipazione del TFR accantonato in Carige e trasferito in CF, 2

anche in assenza di specifiche causali, purché le domande pervengano entro 60 giorni dall avvenuto passaggio. Dichiarazioni di Carige In relazione a quanto già anticipato durante gli incontri, Carige dichiara di valutare favorevolmente la possibilità per il personale in perimetro di: - fruire del servizio mensa fino al 31/12/2018; - fruire del sevizio di assistenza fiscale per la dichiarazione dei redditi 2017. Art. 3 Sede di lavoro In riferimento a quanto già dichiarato durante gli incontri, CF conferma di mantenere una sede operativa sulla piazza di Genova in connessione col contratto di servicing stipulato con Carige. Nel contempo, anche nell ottica di un profittevole rapporto con la città, CF investirà sull integrazione tra l attività svolta dalla struttura acquisita e quella complessiva di CF stesso. Art. 4 Assistenza Sanitaria Integrativa Il personale in perimetro, già beneficiario (anche in qualità di coniuge di titolare) della copertura sanitaria integrativa aziendale in essere presso Carige, manterrà il diritto a fruire delle inerenti prestazioni sino al 31/12/2018 per il tramite della forma di assistenza sanitaria di cui gli stessi sono già destinatari, alle condizioni di contribuzione individuali e aziendali vigenti. A far data dall 1/1/2019, il personale in perimetro potrà iscriversi alla Forma di Assistenza Sanitaria in essere per il personale di CF, alle condizioni ivi tempo per tempo vigenti. Art. 5 Previdenza complementare Per quanto concerne la previdenza complementare, a far data dall efficacia del trasferimento del Ramo, nei confronti del personale in perimetro trovano applicazione le inerenti previsioni in essere per il personale di CF, alle condizioni di contribuzione aziendale e del personale ivi tempo per tempo vigenti. Con riferimento al personale in perimetro iscritto al Fondo Pensione Aperto Arca Previdenza su base contrattuale collettiva, si darà luogo all applicazione delle vigenti norme di legge, nonché delle disposizioni dell inerente Regolamento in tema di perdita dei requisiti di partecipazione. In particolare, gli interessati potranno richiedere di trasferire, riscattare ovvero mantenere, su base individuale, la posizione previdenziale individuale maturata alla data di cessione. Dichiarazione di CF CF dichiara che valuterà l eventuale attivazione a favore del proprio personale della possibilità di adesione su base collettiva al Fondo Arca. Art. 6 Part-time Il personale in perimetro con rapporto di lavoro a tempo parziale conserva presso CF il contratto part time già in essere alla data del passaggio, alle medesime condizioni e scadenze. Dichiarazione di CF In relazione a quanto già anticipato durante gli incontri, CF conferma che, ferme restando le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, prenderà in favorevole considerazione le domande di rinnovo del contratto a tempo parziale presentate dal personale in perimetro. 3

Art. 7 Ferie banca ore Per quanto attiene alle ferie maturate e non godute, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e ai permessi di cui all articolo 100, comma 6, del CCNL 31/3/2015 relative al personale in perimetro, CF subentrerà in tutte le posizioni di debito/credito maturate presso Carige fino alla data di efficacia del trasferimento del Ramo. Art. 8 Coperture assicurative A favore del personale in perimetro, dal momento del passaggio del rapporto di lavoro in capo a CF, si applicano le coperture assicurative previste per il personale di CF, alle condizioni ivi tempo per tempo vigenti, attualmente relative a: infortuni professionali ed extra professionali, morte e invalidità permanente totale. Art. 9 Esodo/fondo solidarietà L adesione a iniziative di cessazione incentivata dal servizio attivate dalla Cedente, già formulata alla data di sottoscrizione del presente Verbale di Accordo da parte di dipendenti appartenenti al Ramo, mantiene la propria efficacia, ad ogni conseguente effetto, anche successivamente al passaggio del relativo rapporto di lavoro in CF. Dichiarazioni di CF In relazione agli approfondimenti esperiti, in sede di esame congiunto, circa la presenza nel Ramo di un unica richiesta formalizzata ai sensi del Verbale di Accordo sottoscritto tra Carige e OO.SS. in data 16/12/2017 di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà di settore, CF dichiara la disponibilità a favorire, attraverso opportune forme, giuridicamente efficaci e tutelanti, l accesso richiesto. Eventuali ulteriori analoghe situazioni che dovessero verificarsi entro il 28/2 p.v., opportunamente segnalate da Carige a CF, saranno ugualmente valutate da CF. Art. 10 Garanzie occupazionali Con specifico e esclusivo riferimento all operazione di trasferimento del Ramo oggetto del presente Verbale di Accordo, e a favore del solo personale in perimetro, troveranno applicazione le seguenti specifiche previsioni: A) in caso di tensioni occupazionali presso CF (che implichino o meno la chiusura della sede di Genova), causate da recesso unilaterale di Carige dal contratto di servicing stipulato con CF stesso (dovuto alla decisione strategica di Carige di internalizzare le attività, ovvero di esternalizzare le medesime ad altro soggetto fornitore), saranno assunti nell ambito del Gruppo Banca Carige le/i Lavoratrici/Lavoratori: - non ricollocabili nel rispetto delle normative di legge e di contratto che disciplinano ordinariamente i trasferimenti (e, nel caso di lavoratrici/lavoratori a tempo parziale, non ricollocabili se non con soluzioni che vanifichino i benefici dell adibizione a part-time); - e ancora in esubero successivamente all applicazione delle procedure di contratto, tempo per tempo vigenti, in materia di riduzione di personale, con prioritaria valutazione del ricorso agli strumenti di cui al DM 83486/2014. Tale assunzione avverrà senza soluzione di continuità temporale, ferma restando, per quanto ovvio, l applicazione, a decorrere dalla data di rientro nel Gruppo Banca Carige, degli accordi e delle disposizioni aziendali vigenti presso quest ultimo. Le previsioni di cui alla presente lettera A) avranno efficacia in connessione con la durata iniziale del contratto di servicing (che nel contratto preliminare stipulato dalle aziende è prevista in 10 4

anni). La durata dell efficacia della presente garanzia viene pattuita in stretta considerazione delle caratteristiche di lungo termine specifiche dell attività di recupero dei crediti deteriorati. In considerazione delle suddette caratteristiche peculiari, la durata dell efficacia della presente garanzia non costituisce in alcun modo un precedente per le successive trattative relative alle ulteriori operazioni riguardanti rami d azienda previste dal Piano Industriale 2017-2020 del Gruppo Carige; B) qualora in CF dovessero emergere tensioni occupazionali conseguenti a causali diverse da quella di cui alla precedente lettera A) ivi compresa la decisione di CF di chiudere la sede di Genova, con conseguente trasferimento collettivo delle lavoratrici e dei lavoratori ad una distanza, tra la precedente sede e la nuova sede di lavoro, superiore ad un raggio individuato in 100 km le Parti sottoscrittrici il presente Verbale di Accordo si incontreranno per effettuare una valutazione degli eventuali impatti occupazionali di dette vicende nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori ancora in esubero successivamente all applicazione delle procedure di contratto, tempo per tempo vigenti, previste in materia di tensioni occupazionali, al fine di ricercare soluzioni condivise, con particolare riguardo alla possibilità di riassunzione nell ambito del Gruppo Carige, allo scopo di evitare licenziamenti. Le previsioni di cui alla presente lettera B) avranno efficacia sino al 30/4/2021. In ogni caso di attivazione di rientro in Carige, Carige stessa e le Organizzazioni Sindacali aziendali daranno corso ad un apposito confronto avente ad oggetto le inerenti implicazioni. Art. 11 Condizioni bancarie agevolate In riferimento a quanto già illustrato durante gli incontri, Carige dichiara quanto segue. Al personale in perimetro, con riferimento ai rapporti di conto corrente e ai depositi a custodia titoli accesi presso il Gruppo Carige alla data di efficacia del trasferimento del ramo e regolati alle condizioni riservate al personale dipendente, verrà mantenuta in costanza di rapporto di lavoro con CF l applicazione delle condizioni previste per i dipendenti di Carige, secondo le previsioni tempo per tempo in atto, sino al 31/12/2018. Per il periodo successivo, sono in corso approfondimenti con CF per l attivazione di specifica convenzione. Fintanto che non intervenga la suddetta convenzione, Carige applicherà al personale in perimetro condizioni in linea con quelle praticate a primaria clientela, non inferiori a quelle praticate tempo per tempo al personale in quiescenza. Per quanto concerne i mutui e i prestiti personali a condizioni agevolate in essere alla data di efficacia del trasferimento del Ramo in capo al personale in perimetro e/o ai relativi familiari aventi diritto in base alla normativa aziendale di riferimento, gli stessi continueranno ad essere regolati alle condizioni di riferimento tempo per tempo previste in Carige, sino a loro completa estinzione L estinzione di eventuali cessioni del quinto in essere in capo al personale in perimetro al momento del trasferimento del ramo d azienda potrà essere effettuata mediante il ricorso alla concessione di prestiti personali, regolati alle condizioni previste per i dipendenti di Carige, di durata e di importo pari alla durata ed al debito residuo della cessione del quinto da estinguere, anche in deroga alle vigenti disposizioni aziendali di riferimento. Per i mutui e i prestiti personali di stipula successivi alla data di efficacia del trasferimento del ramo, sono in corso approfondimenti con CF per l attivazione di specifica convenzione. Fintanto che non intervenga la suddetta convenzione, Carige applicherà al personale in perimetro condizioni in linea con quelle praticate a primaria clientela, non inferiori a quelle praticate tempo per tempo al personale in quiescenza. Le previsioni recate dal terzo e quarto comma che precedono troveranno applicazione subordinatamente al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni: - mantenimento di un rapporto di conto corrente presso il Gruppo Banca Carige; - accredito sul predetto conto corrente delle competenze di lavoro erogate da CF, ovvero del trattamento pensionistico pubblico. 5

Pertanto, le condizioni agevolate in argomento cesseranno di essere riconosciute in caso di cessazione del rapporto di lavoro con CF, fatto salvo unicamente il caso di cessazione dal servizio con accesso al trattamento pensionistico pubblico o a eventuali altre misure di sostegno al reddito. Art. 12 Disposizioni finali Le Parti si danno reciprocamente atto che le clausole del presente accordo sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili, e produrranno i loro effetti, in relazione al personale in perimetro, a far data dal giorno di efficacia giuridica del trasferimento del Ramo. Su richiesta di una delle Parti firmatarie del presente Verbale di Accordo, si effettueranno incontri di verifica sull inerente applicazione. Le Parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del presente Verbale di Accordo (che le Parti sottoporranno ai rispettivi competenti organi), è esaurita la procedura di Legge in premessa richiamata. BANCA CARIGE S.p.A. CREDITO FONDIARIO S.p.A. FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL UILCA UNISIN/FALCRI- SILCEA-SINFUB 6