Regolamenti REACH e CLP: scadenze per le aziende, adempimenti, risvolti futuri

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Transcript:

Regolamenti REACH e CLP: scadenze per le aziende, adempimenti, risvolti futuri Lucia Reverberi Coordinatore Nucleo ispettivo REACH CLP AUSL PARMA 8 giugno 2018

Il REACH è il Regolamento sulla chimica europea. È senza dubbio il più grande intervento legislativo sulla CHIMICA europea portato mai a termine. Il Regolamento REACH coinvolge produttori e importatori di sostanze chimiche, di formulati chimici e di articoli, nonché ogni utilizzatore industriale di sostanze chimiche. Il Reg. REACH segue tutto il processo delle sostanze chimiche dalla sintesi allo smaltimento finale

Normative di prodotto Normative sociali

Nuovi dati sulle sostanze e aggiornamento dati esistenti La conoscenza delle proprietà delle sostanze porta ad una gestione più sicura per l uomo e l ambiente Nessuna possibilità di utilizzo della sostanza o miscela (a meno che non si richieda la specifica autorizzazione) o restrizione alla fabbricazione, all uso o all immissione sul mercato

Obiettivi

La Registrazione delle sostanze Le imprese sono responsabili della raccolta delle informazioni sulle proprietà e sugli usi delle sostanze che fabbricano o importano in quantitativi pari o superiori a una tonnellata l'anno. Inoltre, sono tenute a valutare i pericoli e i potenziali rischi della sostanza. Queste informazioni vengono comunicate all'echa tramite un fascicolo di registrazione che contiene le informazioni relative ai pericoli e, se pertinente, una valutazione dei rischi che l'uso della sostanza potrebbe comportare e le relative misure di gestione dei rischi. 31 maggio 2018 L'obbligo di registrazione si applica alle sostanze in quanto tali, alle sostanze contenute in miscele e a determinate sostanze contenute in articoli. Le sostanze chimiche già regolamentate da altre normative, ad esempio medicinali o sostanze radioattive, sono parzialmente o totalmente esentate dagli obblighi del regolamento REACH. La registrazione si basa sul principio "una sostanza, una registrazione". Ciò significa che i fabbricanti e gli importatori della stessa sostanza sono tenuti a presentare insieme la loro registrazione.

Scadenze di registrazione Sostanze esistenti sul mercato (phase-in) fabbricate e importatealmenounavoltadopoil1giugno2007 Sostanze nuove o non preregistrate Guida alla registrazione Maggio 2012 Versione 2.0 ECHA

Soggetti obbligati alla registrazione sono: Fabbricante (produttore): ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza all'interno della Comunità; Importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell'importazione. Soggetti obbligati alla verifica della registrazione sono: Utilizzatore a Valle: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali. Utilizzatore finale Miscelatore Riempitore Produttore di articoli

Chi sono gli Utilizzatori a valle? formulatori: producono miscele solitamente fornite più a valle, ad esempio, vernici, adesivi e detergenti; utilizzatori finali: utilizzano sostanze o miscele senza fornirle ad altri utilizzatori più a valle. Alcuni esempi comprendono gli utilizzatori di adesivi, rivestimenti e inchiostri, lubrificanti, agenti detergenti, solventi e reagenti chimici come i prodotti sbiancanti; produttori di articoli incorporano sostanze o miscele nei o sui materiali per formare un articolo, tra cui tessuti, apparecchiature industriali, dispositivi per la casa e veicoli (sia componenti che prodotti finiti); riempitori: trasferiscono sostanze o miscele da un contenitore ad un altro, generalmente nel corso di operazioni di reimballaggio o di rebranding (attribuzione di un nuovo marchio); Reimportatori o importatori con un "rappresentante esclusivo" I distributori che si limitano a conservare e distribuire le sostanze chimiche non sono utilizzatori a valle ma sono comunque soggetti a obblighi in materia di flusso di informazioni all'interno della catena di approvvigionamento. Se, ad esempio, vengono a contatto con la sostanza chimica trasferendola o diluendola, allora sono degli utilizzatori a valle.

Obblighi di produttori e importatori: valutare se si producono o importano sostanze chimiche in quantitativi 1 tonn/anno se si produce o importa una miscela/articolo valutare le sostanze che contengono perché potrebbero essere da registrare valutare se vi siano casi di esenzione (es: allegato IV o V) trovare i co-dichiaranti e organizzarsi nel forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze (SIEF) valutare le informazioni sui rischi, usi e pericoli delle sostanze preparare il fascicolo di registrazione e trasmetterlo all ECHA

Obblighi di utilizzatori di sostanze: non dare per scontato che le sostanze da lui utilizzate siano già state automaticamente registrate dal fabbricante o importatore valutare se vi siano sostanze da lui utilizzate che non hanno un numero di registrazione (o avere la conferma che non è necessario alcun numero, perché la sostanza è esente) se vi sono sostanze che non hanno un numero di registrazione, occorre verificare se il fornitore abbia registrato entro il 31 maggio 2018 se egli si rifornisce di miscele o articoli finiti all'interno dell'ue, è opportuno richiedere una dichiarazione formale per garantire che tutte le sostanze utilizzate per la loro produzione siano state registrate se non si ha certezza sulla continuità della fornitura di una sostanza essenziale, occorre verificare se possa essere acquistata altrove da un fornitore che ha già registrato o si impegna a farlo. Non escludere altre opzioni (importazione, auto-registrazione o sostituzione della sostanza).

SOSTANZA Sezione 1.1 MISCELA Sezione 3.2

AGENZIA ECHA https://echa.europa.eu/it/home

Il piano d'azione a rotazione a livello comunitario (CoRAP) indica le sostanze che devono essere valutate nell'arco di tre anni. Classificazione ed etichettatura armonizzata

Dati sulla sostanza NUOVO

Nomi dei registranti Possibile incrocio con il numero di registrazione (ad es. nella scheda di sicurezza) Codici registrazioni

REACH registration results

REACH registration results

Next steps L'ECHA ha tempo fino al 31 agosto 2018 per verificare la completezza di tutte le registrazioni presentate e assegnare un numero di registrazione o informare le imprese se mancano informazioni nei loro fascicoli. L'ECHA valuterà le richieste di riservatezza presentate dalle società, ad esempio, sul nome IUPAC. L'ECHA pubblicherà le informazioni non riservate dalla maggior parte delle registrazioni delle scadenze del 2018, poco dopo aver ricevuto un numero di registrazione. La maggior parte delle informazioni sarà online entro la fine dell'anno. Le informazioni saranno aggiunte al database delle sostanze registrate. Procederà poi alla valutazione di almeno il 5% dei fascicoli in ciascuna fascia di tonnellaggio. Saranno anche verificate le dimensioni aziendali dei dichiaranti che hanno indicato di essere piccole, medie o microimprese (PMI). Come parte del processo di verifica, alle società potrebbe essere richiesto di inviare documentazione di supporto all'echa. Le aziende sono responsabili per l'uso sicuro delle loro sostanze chimiche e devono tenere aggiornata la loro registrazione e comunicare, ad esempio, il volume di produzione corretto, i nuovi usi e i più recenti consigli sull'uso sicuro. Un aiuto su come farlo sarà disponibile a novembre, quando l'echa avvierà la fase 7 della tabella di marcia REACH 2018 - Mantenere la registrazione aggiornata.

Sostanze estremamente preoccupanti nel Regolamento REACH Principio di sostituzione Principale obiettivo REACH: incoraggia e, in taluni casi, garantisce la sostituzione delle sostanze che destano maggiori preoccupazioni con sostanze o tecnologie meno pericolose, quando esistono alternative economicamente e tecnicamente idonee.

Autorizzazione e sostituzione Il REACH ha definito lo strumento dell autorizzazione per le sostanze altamente preoccupanti per la salute e l ambiente (SVHC), secondo il meccanismo dell inclusione prima nella Candidate List e poi, dopo valutazione, nell Allegato XIV. La Candidate List: elenco delle sostanze SVHC (Substances of Very High Concern) sostanze altamente preoccupanti per la salute e per l ambiente Ultimo aggiornamento gennaio 2018: ad oggi contiene 181 sostanze http://echa.europa.eu/it/candidate-list-table Cancerogene, mutagene, tossiche per il ciclo riproduttivo categoria 1A e 1B, «PBT» persistenti, bioaccumulabili, tossiche, «vpvb» molto persistenti e molto bioaccumulabili, Interferenti endocrini, sensibilizzanti, sostanze che non rispondono pienamente ai criteri PBT o vpvb ma presentano rischi analoghi per

La Candidate List: elenco delle sostanze SVHC Cosa implica l inserimento nella Candidate List: la sostanza è eleggibile per l inclusione nell allegato XIV (autorizzazione) deve essere fornita obbligatoriamente la SDS (art. 31.1) la SDS va fornita su richiesta per miscele non classificate pericolose, contenenti una SVHC in concentrazione 0,1% (p/p) per miscele non gassose 0,2% (v/v) per miscele gassose (art. 31.3) per gli articoli contenenti SVHC sopra lo 0,1 % in peso/peso (p/p): - devono essere fornite al destinatario informazioni sufficienti a consentire la sicurezza d'uso (art. 33.1) - si deve rispondere entro 45 giorni alla richiesta di un consumatore (art. 33.2) - si deve notificare ad ECHA se un articolo prodotto/importato contiene una SVHC in quantitativi complessivi > 1 t/anno (art. 7.2)

Esempio di sostanze in candidate list

Autorizzazione L obbligo prescinde dal limite di 1 t/anno La domanda di autorizzazione deve essere presentata all ECHA per un uso (o più usi) specifico L autorizzazione è di durata limitata e sottoposta a revisione Questo processo è completamente indipendente dal processo di registrazione, ciò implica che una sostanza esentata dalla registrazione possa essere soggetta ad autorizzazione Il numero di autorizzazione andrà riportato senza indugio nell etichetta di pericolo (oltre che nelle opportune sezioni della scheda di dati di sicurezza che deve essere tempestivamente aggiornata) Una sostanza non può essere soggetta a restrizioni per le stesse proprietà per le quali è oggetto di autorizzazione

Autorizzazione Un autorizzazione viene rilasciata per l'uso o gli usi di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela o incorporata in un articolo se: 1) risulta che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l uso della sostanza comporta per la salute umana e per l ambiente 2) non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.

Autorizzazione - Allegato XIV REACH Ad oggi contiene 43 voci https://echa.europa.eu/it/authorisation-list Ultimo aggiornamento Dicembre 2017

Attenzione Il datore di lavoro, in quanto utilizzatore a valle, deve verificare che i propri usi siano autorizzati e conformi alle eventuali condizioni a cui l autorizzazione è rilasciata Un utilizzatore a valle che impieghi una sostanza in quanto tale o come componente di una miscela o incorporata in un articolo (da incorporare nell articolo), per la quale è stata concessa un'autorizzazione a un attore a monte della sua catena di approvvigionamento, ai sensi dell articolo 66 ha l obbligo di notificare all'echa l utilizzo di tale sostanza entro tre mesi dalla prima fornitura. ECHA compila e mette a disposizione delle autorità di controllo un registro contenenti i DU che hanno notificato l uso di una sostanza autorizzata. Sulla base delle Decisioni di Autorizzazione questa potrebbe non essere l unica informazione che il datore di lavoro, in quanto utilizzatore a valle e/o utilizzatore finale, dovrà trasmettere all Agenzia.

Attenzione Quello che deve essere chiaro è che gli utilizzatori a valle possono continuare ad utilizzare una sostanza in quanto tale, o componente di una miscela o incorporata in un articolo, purché: OGGI, sia stata richiesta l autorizzazione al proprio uso prima della data presentazione domande ; se non è stata presentata domanda di autorizzazione, è comunque possibile utilizzarla fino alla data di scadenza ; IN FUTURO, sia stata autorizzata per il proprio uso e la utilizzino in modo conforme alle condizioni previste dall autorizzazione. In caso contrario, - o dopo la data di scadenza si cessa l uso della sostanza (e non potrà più essere fornita ad eventuali clienti dopo tale data) - o l utilizzatore a valle si fa carico della richiesta di autorizzazione per tale uso

Attenzione Una volta che l'autorizzazione è concessa a monte, l'utilizzatore a valle deve ricevere informazioni a tale riguardo dal suo fornitore, nella sezione 15.2 della scheda di dati di sicurezza oppure ai sensi dell'articolo 32 del REACH. Anche prima della data di scadenza, nella sezione 15.2 deve comparire l informazione che la sostanza (in quanto tale o componente una miscela) è compresa nella Candidate List (con data di inserimento) e/o nell allegato XIV (con data di scadenza). Il numero di autorizzazione deve essere indicato anche sull'etichetta delle sostanze e miscele immesse sul mercato in conformità dell'articolo 65 del REACH e nella sezione 2 della SDS, quando richiesta, altrimenti il destinatario deve essere informato ai sensi dell'articolo 32 del REACH.

Attenzione Qualunque utilizzatore finale che impieghi una sostanza in quanto tale o come componente di una miscela o incorporata in un articolo ha l obbligo di informare l'echa se utilizza una sostanza per la quale è stata concessa un'autorizzazione a un attore a monte della sua catena di approvvigionamento Se si producono articoli, dato che una sostanza in allegato XIV è comunque compresa nella Candidate List, si devono fornire ai clienti informazioni sulla sostanza autorizzata qualora sia contenuta nell'articolo in concentrazioni superiori allo 0.1% NB: sebbene l incorporazione di una sostanza in un articolo richieda un'autorizzazione nell'ue (perchè è un uso), l'uso di articoli (importati) non è soggetto ad autorizzazione.

Come vengono trasmesse le condizioni legate all autorizzazione? Con gli scenari di esposizione allegati alla SDS (esds) oppure integrate nel testo centrale della stessa oppure nelle informazioni fornite ai sensi dell art. 32. Queste informazioni devono essere in italiano e devono essere trasmesse dal fornitore all utilizzatore a valle (DU). Sostanze soggette ad autorizzazione dovranno dunque avere scenari di esposizione anche se prodotte o importate in quantità inferiori a 10 t/anno (anche inferiori ad 1 t/anno). Con la Decisione della Commissione Europea; questo documento è in inglese, non c è obbligo di tradurlo in italiano e deve comunque essere richiesto dal DU. Con la Sintesi delle Decisioni della Commissione Europea; questo documento è in italiano ma deve comunque essere richiesto dal DU. Con alcuni degli strumenti sintetici previsti all interno della Decisione (alcuni in italiano altri no), a discrezione del titolare dell autorizzazione.

La situazione ad oggi Per dodici sostanze la data di presentazione della domanda di autorizzazione non è ancora scaduta (04.01.2019) tra cui: 1-bromopropane (n-propyl bromide) CAS 106-94-5 Diisopentyl phthalate CAS 605-50-5 Dipentyl phthalate CAS 131-18-0 Per tutte le altre, è ormai trascorsa sia la data di presentazione della domanda che la data di scadenza.

La situazione ad oggi Per queste sostanze nessuno ha presentato domanda di autorizzazione

Prossimi adeguamenti I quattro ftalati bis (2-etilesil) ftalato (DEHP), benzilbutilftalato (BBP), dibutilftalato (DBP) e diisobutilftalato (DIBP) sono stati identificati come sostanze ad alto rischio (SVHC) a causa della loro classificazione tossici per riproduzione e aggiunti all'elenco delle sostanze candidate nel 2008 e nel 2010. Tali sostanze sono state incluse nell'allegato XIV nel 2011 e nel 2012 (voci da 4 a 7). Dopo l'inclusione nell'elenco di autorizzazione, queste quattro sostanze sono state inoltre identificate come aventi proprietà di interferenza endocrina con effetti sulla salute umana e, nel caso del DEHP, anche sull'ambiente. L'elenco delle sostanze candidate è stato aggiornato di conseguenza nel 2014 e nel 2017. La Commissione si sta preparando a modificare l'elenco delle autorizzazioni con le proprietà intrinseche aggiuntive di queste quattro sostanze. Questo aggiornamento indica che alcuni usi che fino ad ora sono stati esentati potranno richiedere un'autorizzazione, come ad esempio: usi dei quattro ftalati in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1% p/p (finora il limite di concentrazione è stato dello 0,3% p / p) alcuni usi del DEHP (ad es. in materiali a contatto con alimenti o dispositivi medici) che non rientrano più nelle esenzioni generiche dal requisito dell'autorizzazione

Autorizzazioni rilasciate Le REACH Authorization Decisions si trovano sul sito dell ECHA alla voce Adopted opinions and previous consultations on applications for authorisation Si trovano informazioni sullo status dell autorizzazione e sui richiedenti. In italiano viene pubblicata una Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all immissione sul mercato per l uso e/o all uso di sostanze elencate nell allegato XIV sulla Gazzetta Europea https://echa.europa.eu/it/regulations/reach/authorisation/applications-for-authorisation

Adopted opinions and previous consultations on applications for authorisation

Esempio: Composti del piombo Composti del Piombo in autorizzazione e relativi usi principali

Giallo di piombo solfocromato (CI Pigment Yellow 34) CAS 235-693-7 Piombo cromato molibdato solfato rosso (CI Pigment Red 104) CAS 235-759-9 Alcuni usi autorizzati Distribuzione e miscelazione in ambiente industriale di pigmenti in polvere in vernici a base di solventi non destinate ai consumatori. Applicazione industriale di vernici su superfici metalliche (ad esempio macchine, veicoli, strutture, segnaletica, arredi stradali, verniciatura in continuo di metalli ecc.). Uso industriale di premiscele e precomposti colorati liquidi o solidi, contenenti pigmenti per colorare articoli in plastica o plastificati non destinati ai consumatori

Cosa deve fare un datore di lavoro che utilizza vernici? 1. verificare se utilizza vernici (o altre miscele) contenenti CI Pigment Yellow 34 o CI Pigment Red 104 2. verificare che a monte della sua catena di approvvigionamento ci sia l azienda titolare dell autorizzazione 3. verificare che nella nuova fornitura compaia il numero di autorizzazione in etichetta (pubblicati il 14.09.2016) 4. verificare che gli venga trasmessa la SDS aggiornata e confrontare la sezione 2 con l etichetta 5. verificare se il proprio uso è uno di quelli autorizzati 6. conformarsi alle modalità di utilizzo previste dall autorizzazione 7. notificare all ECHA il proprio uso entro 3 mesi dalla prima fornitura della miscela con numero di autorizzazione 8. rimanere aggiornati sull autorizzazione, in quanto viene rilasciata per un tempo determinato.

CROMO TRIOSSIDO nelle galvaniche

Restrizione Art 67 Una sostanza, in quanto tale o componente di una miscela o di un articolo per la quale l allegato XVII prevede una restrizione non é fabbricata, immessa sul mercato o utilizzata se non ottempera alle condizioni della restrizione cui è sottoposta. La procedura di restrizione si applica quando la fabbricazione, l uso o l immissione sul mercato di una sostanza comportano un rischio inaccettabile per la salute o per l ambiente. Comporta l individuazione non solo di usi consentiti e usi vietati ma anche di specifiche disposizioni per una gestione sicura del prodotto, quali la definizione di condizioni operative e/o utilizzo di particolari dispositivi di protezione individuale. Conseguentemente, l utilizzatore finale dovrà verificare se impiega la sostanza conformemente alle restrizioni o sostituirla, se un determinato uso è vietato.

Restrizione Titolo VIII Allegato XVII L elenco delle sostanze sottoposte a restrizione si trova nell Allegato XVII ed è continuamente aggiornato, ad oggi contiene 70 voci (importante verificare gli aggiornamenti) Come l autorizzazione, è completamente indipendente dal processo di registrazione e dalle quantità A differenza della procedura di autorizzazione, può essere attivata in relazione ai rischi associati a qualsiasi classificazione di pericolo (non solo SVHC) Può considerare le sostanze contenute in articoli sia prodotti in UE che importati (al contrario dell autorizzazione)

Restrizione Titolo VIII Allegato XVII Altre Restrizioni di interesse - Cadmio e composti nelle materie plastiche - Cadmio nelle leghe di saldobrasatura - 1,2 diclorometano negli svernicianti - Benzene in sostanze e miscele - Carbonati e solfati di piombo nelle vernici

Riassumendo Restrizione: obblighi per il datore di lavoro

Grazie per l attenzione lreverberi@ausl.pr.it AUTORITÁ COMPETENTI REACH E CLP DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA