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Studio Filippi Consulenti d impresa Viale Dieci Martiri, 37 36100 Vicenza Linea 1: 0444 525824 Linea 2: 0444 231183 Fax: 0444 809824 www.studio-filippi.it Circolare 30 2012 Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere. Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase. affronteremo oggi il seguente argomento: - Riforma del mercato del lavoro: in vigore dal 18 luglio 2012 RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO: IN VIGORE DAL 18 LUGLIO 2012 Si avvisano i Gentili Clienti che da domani, 18 luglio 2012, entra in vigore la Riforma del mercato del lavoro. Si riepilogano alcuni aspetti di immediato interesse, anche se si rimane in attesa di chiarimenti ufficiali da parte del Ministero del Lavoro. L IMPATTO DELLA RIFORMA FORNERO SUL LAVORO INTERMITTENTE Ricordiamo che, la Riforma Fornero ha apportato novità rilevanti in relazione alla disciplina del lavoro intermittente. In particolare sono state apportate due rilevanti modifiche alla disciplina del lavoro intermittente: la modifica del requisito soggettivo necessario alla stipula del contratto di lavoro intermittente (art. 34, D.Lgs n. 276/2003); l abrogazione dell art. 37 della Legge Biagi, che conteneva il riferimento ai periodi quali il fine settimana, le ferie estive, le vacanze natalizie e pasquali, per lo svolgimento di lavoro intermittente in periodi predeterminati. Il nuovo disposto normativo prevede che sia possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente con soggetti: con più di 55 anni di età (si ritiene a partire dal 55mo anno compiuto); con meno di 24 anni di età (si ritiene, fino a 23 anni e 364 giorni),

fermo restando, in quest ultimo caso, che le prestazioni di lavoro intermittente potranno essere svolte sino al compimento del 25mo anno di età del soggetto, oltre il quale il contratto di lavoro intermittente cesserà di produrre i suoi effetti. Nonostante l abrogazione dell articolo 37 abbia di fatto eliminato il riferimento ai periodi quali il fine settimana, le ferie estive, natalizie e pasquali, stante la formulazione dell articolo 34 il lavoro a chiamata può comunque essere stipulato per periodi predeterminati nell arco della settimana, del mese o dell anno. Sarà onere della contrattazione collettiva individuare dei periodi temporali, ricorrendo i quali il ricorso al lavoro a chiamata sarà legittimo. Il nuovo campo di applicazione Dal 18 luglio 2012 il contratto di lavoro a chiamata è stipulabile: per le attività e mansioni discontinue individuate dal CCNL applicato in azienda ovvero, in mancanza, nell ambito delle attività e mansioni individuate dal R.D. n. 2657/1923; ricorrendo il requisito soggettivo legato all età del lavoratore; durante i periodi temporali indicati dalla contrattazione collettiva; In merito all ultimo punto, si evidenzia che ad oggi non risultano in vigore contratti collettivi che individuano precisi periodi di tempo ove è possibile il ricorso al lavoro intermittente. Pertanto, finché tale condizione non si verificherà, il contratto di lavoro intermittente è stipulabile solamente qualora ricorra una delle altre due ipotesi (età e attività/mansioni discontinue). Clausola di salvaguardia Alla luce delle modifiche introdotte in merito al campo di applicazione del lavoro intermittente, il comma 22, art. 1, della Legge n. 92/2012 dispone che: i contratti già sottoscritti al 18 luglio 2012, se incompatibili con il nuovo campo di applicazione del lavoro intermittente, cessano di produrre effetti decorsi dodici mesi da detta data. Di conseguenza, tutti i contratti di lavoro intermittente che non sono compatibili con il nuovo campo di applicazione, cesseranno automaticamente a partire dal 18 luglio 2013. La comunicazione obbligatoria alla DTL Come già anticipato, Il datore di lavoro che intende usufruire di prestazioni di lavoro intermittente deve inviare, alla DTL territorialmente competente, una comunicazione contenente l indicazione della durata della prestazione,

prima dell inizio della prestazione lavorativa, ovvero prima di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, mediante sms, fax, posta elettronica o altre modalità di comunicazione che dovranno essere individuate dal Ministero del Lavoro. Si ritiene il Legislatore abbia inteso riferirsi ad un periodo continuativo di giornate lavorative, di durata massima pari a 30 giorni di calendario. Come detto, l obbligo di comunicazione entra in vigore domani, mercoledì 18 luglio 2012. La norma non dispone un termine preciso per l adempimento ma afferma semplicemente che la comunicazione debba essere inviata prima dell inizio della prestazione. Dal tenore letterale della norma, appare sufficiente che la comunicazione sia inviata alla DTL competente prima dell inizio della prestazione lavorativa, avendo cura di avere prova certa dell effettivo invio/ricezione. Sanzioni La violazione degli obblighi di comunicazione alla DTL comporta l applicazione di una sanzione amministrativa, di importo da 400,00 euro a 2.400,00 euro, per ogni lavoratore interessato, non diffidabile ex art. 13 D.Lgs n. 124/2004. Preme sottolineare che dal tenore letterale della disposizione non risulta chiaro se la sanzione è prevista anche per il ritardato invio della comunicazione. Considerati i molti dubbi che ancora sussistono circa alcuni aspetti di questi nuovi adempimenti si auspicava un intervento chiarificatore del Ministero del Lavoro. Fino a questo momento non è giunto alcun chiarimento ufficiale. Considerato però che la norma entra in vigore si ritiene utile fornire i riferimenti per poter fare le comunicazioni nella provincia di Vicenza: FAX: 0444/321984 INDIRIZZO PEC: dpl.vicenza@mailcert.lavoro.gov.it Si ritiene anche utile fornire un facsimile per effettuare tale comunicazione. Si precisa che è un facsimile provvisorio, in attesa di istruzioni ufficiali da parte ministeriale.

Riteniamo inoltre opportuno soffermarci su un ulteriore criticità, riguardante la comunicazione periodica da fare nei confronti delle RSU, ovvero delle RSA e, in mancanza alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale da parte dei datori che utilizzano lo strumento della somministrazione. Come illustrato nelle precedenti circolari, la norma fa riferimento ai contratti di somministrazione conclusi quali oggetto della comunicazione. Fermo restando l obbligo di comunicazione dei contratti stipulati e terminati nel corso dell anno di riferimento, si pone l interrogativo su cosa debba essere inteso con conclusi.

Si ritiene che con la locuzione contratti di somministrazione di lavoro conclusi il Legislatore abbia voluto intendere i contratti sottoscritti nel corso dell anno di riferimento. Sono, quindi, questi ultimi oggetto di comunicazione secondo quanto previsto dall art. 24, comma 4, lett. b. LE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA RIFORMA FORNERO PER CONTRASTARE LE DIMISSIONI IN BIANCO Per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, la Riforma del lavoro introduce, da domani 18 luglio 2012, l obbligo di convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale per la generalità dei rapporti di lavoro. Più precisamente, viene stabilito che dal 18 luglio 2012 l efficacia: delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata, per tutti i lavoratori (indipendentemente dal fatto che siano anche genitori), alla convalida effettuata presso - la Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) o il Centro per l impiego territorialmente competenti, ovvero - le sedi individuate dai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; alla sottoscrizione (in alternativa alla suddetta convalida presso i servizi ispettivi) di un apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione telematica della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro da inviare al Centro per l impiego entro i 5 giorni successivi alla stessa. A tale riguardo si attendono a breve dei chiarimenti operativi da parte del Ministero del Lavoro. Il rapporto di lavoro si intende risolto se: entro 7 giorni dalla ricezione, il lavoratore o la lavoratrice non aderiscono all invito del datore di lavoro; la lavoratrice o il lavoratore non effettuano, nei predetti 7 giorni (che possono sovrapporsi con il periodo di preavviso) la revoca delle dimissioni o della risoluzione consensuale. Se il datore di lavoro, entro 30 giorni dalla data delle dimissioni o della risoluzione consensuale, non trasmette alla lavoratrice o al lavoratore l invito ad apporre la convalida

o a firmare l apposita dichiarazione, le dimissioni si considerano prive di effetto. 17 luglio 2012 I migliori saluti. Lucia Filippi Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale, Due diligence, Sviluppo risorse umane Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all invio di materiale informativo. Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: negoilconsenso@studio-filippi.it Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Ne è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona, senza autorizzazione; tale comportamento costituirebbe violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa presente, altresì, che questa casella di posta è riservata esclusivamente all invio ed alla ricezione di messaggi aziendali inerenti l attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato l utilizzo per fini personali. Pertanto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta con proprio disciplinare dall azienda e, di conseguenza, eventualmente anche alla lettura da parte di persone diverse dall intestatario della casella. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.