Modifiche al D.Lgs. 368/01- art.1 co.9- L.92/2012

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1 27 settembre 2012

2 Modifiche al D.Lgs. 368/01- art.1 co.9- L.92/2012 Art.1, co. 01 «il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato» È sostituito da Art.1, co. 01 «il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, costituisce la forma comune di rapporto di lavoro» 2

3 Modifiche al D.Lgs. 368/01 - art.1 co.9- L.92/2012 All art.1, dopo il comma 1, è aggiunto Co. 1 bis «Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell ipotesi del primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato..» Il contratto senza causale può essere stipulato una sola volta, non è prorogabile ed è perfezionato fra due soggetti fra i quali precedentemente non sono intercorsi rapporti di natura subordinata, compresa la somministrazione, ininfluenti le mansioni ricoperte. ( Circ. Min.Lav. N.18 del ) 3

4 Modifiche al D.Lgs. 368/01- art.1 co.9- L.92/2012 Co.-1 bis, Deroga al co. 1 (causalone): I contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati che, in luogo dell'ipotesi di cui al precedente periodo il requisito di cui al comma 1, non sia richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato dalle seguenti ragioni (articolo 5, comma 3): - Avvio di una nuova attività, - Lancio di un prodotto o di un servizio innovativo, - Implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico - Fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo - Rinnovo o proroga di una commessa consistente nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva». 4

5 Modifiche al D.Lgs. 368/01- art.1 co.9- L.92/2012 Art.5 co.2 - prosecuzione del contratto oltre la scadenza fissata Rapporto di lavoro continua Rapporto di lavoro continua oltre il 30mo giorno in caso di contratto con durata fino a 6 mesi oltre il 50mo giorno in caso di contratto con durata superiore a 6 mesi Con riconoscimento delle maggiorazioni previste dal citato art. 5 al co. 1 «maggiorazione della retribuzione per ogni giorni di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno successivo» NB- NOVITA : necessaria la comunicazione preventiva al Centro per l impiego (modalità telematiche territoriali) entro la scadenza inizialmente fissata. (Decreto fissa entro un mese le modalità) 5

6 Modifiche al D.Lgs. 368/01- art.1 co.9- L.92/2012 Art.5 co.3 Successione di contratti a termine Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, il D.L. deve rispettare fra un contratto e l altro, i seguenti intervalli: contratti di durata fino a sei mesi : 60 giorni contratti superiore a sei mesi : 90 giorni Mancato rispetto dei tempi: il secondo contratto si considera a tempo indeterminato Deroghe: I contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, riduzione a 20 e 30 gg. degli intervalli, per le causali di cui all art.5 co.3 In assenza della contrattazione collettiva interviene il Ministero, con Decreto, trascorsi 12 mesi dall entrata in vigore del provvedimento. 6

7 Modifiche al D.Lgs. 368/01- L.134/2012 Successione di contratti a termine Deroghe: Decreto Sviluppo L..134/ i termini ridotti a 20gg. e a 30 gg. sono applicabili anche in caso di assunzioni per attività stagionali, di cui all elenco contenuto nel DPR 1525/1963 e in «ogni altro caso» previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale. Possibili altre attività, ulteriori, rispetto a quelle stagionali? Tutte le attività a condizione che ci sia l accordo? 7

8 Modifiche al D.Lgs. 368/01- art.1 co.9- L.92/2012 Art.5 co.4 bis Durata massima per sommatoria dei contratti a termine [.] Qualora per effetto della successione di contratti a termine, per lo svolgimento di mansioni equivalenti, fra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro, la durata del rapporto, abbia complessivamente superato i 36 mesi, considerando proroghe e rinnovi ed anche i periodi svolti in somministrazione, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. 8

9 Modifiche alla L. 183/10- art.1 co.11- L.92/2012 Contratto a termine I termini per l impugnazione dei licenziamenti che presuppongono questioni inerenti la qualificazione (?) del rapporto di lavoro o la illegittimità del termine stesso sono fissati in : 120 giorni (prima 60) dal termine del contratto, per l impugnazione da parte del lavoratore, 180 giorni (prima 270) dal termine del contratto, per depositare il ricorso in giudizio o tentare una conciliazione. Norma speciale per i contratti a termine 9

10 Modifiche alla L. 183/10- art.1 co.11- L.92/2012 Interpretazione autentica. La disposizione di cui all art.32, co. 5 ( il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo una indennità omnicomprensiva nella misura compresa fra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto) si interpreta nel senso che l indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, ivi comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro. 10

11 art.2 co.28 /30 L.92/2012 Contratto a termine A decorrere dal 1 gennaio 2013,ai contratti a termine si applica, a carico del Datore di Lavoro, un contributo addizionale pari all 1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il contributo non si applica: Ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti; Ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali (DPR 1525/63) Agli apprendisti Nei limiti di sei mensilità, il contributo è restituito, successivamente al decorso del periodo di prova, al D.L. che «stabilizza» il lavoratore, anche se ciò avviene entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine, detraendo in quest ultimo caso, dalle mensilità spettanti quelle intercorse fra la cessazione del rapporto e la riassunzione. 11

12 Modifiche alla D.Lgs. 276/03- art.1 co.14- L.92/2012 Contratto di inserimento Dal 1 gennaio 2013 il contratto di inserimento è abrogato; continuerà a trovare applicazione per i contratti in corso e per le assunzioni effettuate entro il Nel sistema di riordino degli incentivi all occupazione l abrogazione sembra connessa, all introduzione, a decorrere dal 1 gennaio 2013, di nuove agevolazioni per l assunzione, anche a tempo determinato o in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da almeno 12 mesi, e di donne, di qualsiasi età, prive di impiego da almeno sei mesi, residenti in aree ad alta disoccupazione femminile, nonché di donne di qualsiasi età, prive di impiego da almeno 24 mesi, ovunque residenti. 12

13 Modifiche alla D.Lgs. 276/03- art.4 co L.92/2012 Nuove agevolazioni contributive : Uomini età non inf. a 50 anni: riduzione 50% contributi D.L.; se il contratto si trasforma a tempo indeterminato prolungamento riduzione contributiva fino a 18 mesi, se perfezionato da subito a tempo indeterminato riduzione contributiva per 18 mesi. Idem per le donne «prive di un impiego» Indipendentemente dallo stato disoccupazione? 13

14 Modifiche al D.Lgs. N.167/11- art.1 co.16- L.92/2012 Contratto di apprendistato Viene modificato l art.2 del D.Lgs. N.167/2011, con l introduzione della previsione di una durata minima di 6 mesi ad esclusione delle attività stagionali nell apprendistato professionalizzante o di mestiere. Viene introdotto,all art.2 lettera m, l auspicato chiarimento che precisa il trattamento da riservare al lavoratore durante il periodo di preavviso, in caso di risoluzione del rapporto al termine del contratto; Il rapporto di apprendistato prosegue fino al termine del preavviso, seguendo la medesima disciplina contributiva 14

15 Modifiche al D.Lgs. N.167/11- art.1 co.16- L.92/2012 Contratto di apprendistato o Viene innalzato il rapporto fra apprendisti e lavoratori specializzati/qualificati in forza: da apprendisti ogni 2 lavoratori a tempo indeterminato il rapporto non può superare il 100% dei lavoratori specializzati/qualificati per i datori di lavoro che occupano un numero inferiore a 10 unità. o Sono considerate sia le assunzioni dirette che quelle in somministrazione o Il D.L. che non abbia alle dipendenze lavoratori specializzati/qualificati o ne abbia in numero inferiore a tre max tre apprendisti Le disposizioni non si applicano alle imprese artigiane 15

16 Modifiche al D.Lgs. N.167/11- art.1 co L.92/2012 Contratto di apprendistato: obblighi di stabilizzazione Datori di lavoro con almeno 10 dipendenti L assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato di almeno il 50% degli apprendisti, nei 36 mesi precedenti la data di assunzione. NB: fino al la percentuale è pari al 30% (art.1 co.19 L. 92/2012) Se non c è stata alcuna stabilizzazione nei 36 mesi precedenti: si potrà procedere con l assunzione di un solo nuovo apprendista Almeno 10 dipendenti Produce effetti la disposizione legale sopra descritta Fino a 9 dipendenti Non si applica la disposizione legale ma la previsione contrattuale (ove prevista) 16

17 Modifiche al D.Lgs. N.167/11- art.1 co L.92/2012 Contratto di apprendistato: obblighi di stabilizzazione Ai fini della determinazione della percentuale, sono esclusi dal calcolo: - Cessazioni per recesso in periodo di prova - Dimissioni - Licenziamenti per giusta causa Gli apprendisti assunti in violazione dei predetti limiti sono computabili come lavoratori subordinati a tempo indeterminato (dall assunzione) Il Decreto Sviluppo aggiunge una ulteriore ipotesi che consente ai datori di lavoro di assumere apprendisti in somministrazione a tempo indeterminato in tutti i settori produttivi, superando l elenco dei servizi previsti all art.20 co.3 D.Lgs.276/2003 Modifiche al D.Lgs. 276/2003 art.46 bis co.1 L.134/

18 Modifiche al D.Lgs. N.61/2000- art.1 co.20 L.92/2012 Contratto di lavoro a tempo parziale «ripensamento» per le clausole elastiche e/o flessibili I Contratti Collettivi individuano condizioni e modalità che consentono al lavoratore di richiedere la eliminazione o la modifica delle clausole flessibili ed elastiche apposte al contratto di lavoro a tempo parziale. In specifici casi è riconosciuta la facoltà al lavoratore di revocare il consenso già prestato: - Convivenza con figli di età inferiore ai 13 anni - Presenza di patologie oncologiche con ridotta capacità lavorativa - Presenza di patologie oncologiche riguardanti coniuge, figli o genitori - Convivenza di familiari portatori di handicap - Lavoratori studenti 18

19 Modifiche al D.Lgs. 276/2003- art.1 co L.92/2012 Contratto di lavoro intermittente Nuove causali soggettive: - Soggetti con più di 55 anni di età - Soggetti con meno di 24 anni di età Modifiche alle causali oggettive: - Abrogata la previsione che prevedeva lo svolgimento delle prestazioni durante i fine settimana, nei periodi estivi o di vacanza natalizie e di Pasqua - Periodi predeterminati possono essere previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale. No aziendale Dal 18 luglio 2013 cesseranno di produrre effetti i contratti già sottoscritti ma non più compatibili con le nuove disposizioni 19

20 Modifiche al D.Lgs. 276/2003- art.1 co L.92/2012 Contratto di lavoro intermittente Nuove causali soggettive: - Soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il 25 anno di età. -Resta confermato l art.40 D.Lgs. 276/2003 che stabilisce che laddove la contrattazione collettiva non sia intervenuta a disciplinare le ipotesi di lavoro intermittente, si fa riferimento per effetto di quanto disposto dal D.M. 23 ottobre 2004, alla tabella delle attività discontinue, approvata con R.D. 2657/1923. (Circ. Min. Lav. n. 20 dell ) 20

21 Modifiche al D.Lgs. 276/2003- art.1 co L.92/2012 Contratto di lavoro intermittente Si intendono i giorni di chiamata (Circolare Min. Lav. e P.S. 20/2012) Comunicazione obbligatoria preventiva Prima dell inizio della prestazione lavorativa ( o ciclo integrato max. 30 gg) il datore di lavoro deve comunicare la «chiamata» del lavoratore. Modalità della comunicazione definite con la nota Ministeriale prot del : - a mezzo mail, intermittenti@lavoro.gov.it con oggetto «Comunicazione chiamata lavoro intermittente» allegando il Modello ministeriale compilato. - a mezzo fax, numero compilando il Modello ministeriale - tramite SMS al numero indicando i dati necessari - On-Line, a partire dal 1 ottobre 2012, tramite il sistema C.O. Nota Min. Lav. Prot del : restano validi anche i recapiti diffusi dalle DTL. 21

22 Modifiche al D.Lgs. 276/2003- art.1 co L.92/2012 Contratto di lavoro intermittente Comunicazione obbligatoria preventiva E possibile la revoca o modifica della comunicazione già effettuata, con l invio di una successiva comunicazione da inviare sempre prima dell inizio del lavoro, se il lavoratore non si presenta comunicazione entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva essere resa In assenza di modifiche la prestazione si considera effettuata (conseguenze D.L.) Dal 18 luglio 2012 non trova più applicazione la disposizione che prevedeva il mancato pagamento dell indennità di disponibilità in caso di mancata chiamata; ora se pattuita deve essere corrisposta, sia per i vecchi che per i nuovi contratti. 22

23 Convalida delle Dimissioni art.4 co L.92/2012 Convalida per la generalità dei lavoratori Precedenti tentativi di contrasto alle dimissioni in bianco: L.188/2007 Art.4 co.17 L.92/2012 Condizione sospensiva legata alla convalida di: Risoluzione consensuale Dimissioni 23

24 Convalida delle Dimissioni art.4 co L.92/2012 Convalida per la generalità dei lavoratori Modalità di espressione della volontà del «lavoratore» Convalida presso le SEDI COMPETENTI Sottoscrizione di apposita dichiarazione in calce al Modello UniLAV relativo alla comunicazione di risoluzione del rapporto Riscontro entro 7 giorni (dalla ricezione) dell invito da parte del datore di lavoro a presentarsi presso: una delle sedi competenti per la convalida apporre dichiarazione in calce al modello Unilav Presso la sede del datore di lavoro? Revoca delle dimissioni entro 7 giorni dal ricevimento dell invito del datore di lavoro 24

25 Convalida delle Dimissioni art.4 co L.92/2012 Convalida per la generalità dei lavoratori Sedi competenti per la convalida o Direzione Territoriale del Lavoro o Centro per l Impiego competente o Sedi eventualmente individuate dai CCNL Sottoscrizione modello UniLav Non è sufficiente la firma ma necessaria una apposita dichiarazione da parte del lavoratore 25

26 Convalida delle Dimissioni art.4 co L.92/2012 Convalida per la generalità dei lavoratori La comunicazione contenente l invito, cui deve essere allegato copia della ricevuta della C.O., è validamente effettuata quando è recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro, ovvero consegnata a mano trattenendone copia sottoscritta per ricevuta. La comunicazione contenente l invito va inviata entro 30 giorni dalla data delle dimissioni o risoluzione consensuale, in assenza le dimissioni si considerano prive di effetto o Revoca delle dimissioni entro 7 giorni dal ricevimento dell invito del datore di lavoro «La revoca può essere comunicata in forma scritta» 26

27 Convalida delle Dimissioni art.4 co L.92/2012 Convalida per la generalità dei lavoratori Rapporto si intende risolto Se il lavoratore non dà riscontro entro 7 giorni dalla ricezione dell invito da parte del datore di lavoro 27

28 Convalida delle Dimissioni art.4 co L.92/2012 Sanzioni per inerzia del datore di lavoro art. 4 co. 23 Il Datore di Lavoro che dissimuli dimissioni, fatte firmare utilizzando precedentemente, es. «foglio in bianco all atto dell assunzione» Sanzione amministrativa da.5.000,00 a ,00, competenza delle Direzioni Territoriali del Lavoro. 28

29 Modifiche a D.Lgs. 151/2001 art.4 co.16 L.92/2012 Convalida delle dimissioni o della risoluzione consensuale della lavoratrice madre e del lavoratore padre L efficacia della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o della richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, o dalla lavoratrice o dal lavoratore, entro i primi tre anni di vita del bambino o di accoglienza del minore adottato o in affidamento E SUBORDINATA alla CONVALIDA presso il Servizio Ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali competente per territorio. Rispetto alla normativa previgente viene: o sottoposta alla condizione sospensiva della convalida anche la risoluzione consensuale, oltre che le già previste dimissioni o esteso il periodo da un anno a tre anni di vita o di accoglienza del bambino. 29

30 Modifiche alla L. 68/1999- art.4 co.27 L.92/2012 Collocamento disabili Obiettivo di favorire maggiormente l inserimento ed integrazione nel mondo del lavoro delle persone con disabilità. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato; sono ricompresi anche i contratti a tempo determinato di qualsiasi durata, dunque anche quelli inferiori a nove mesi prima esclusi. L. 134/2012 «non rientrano nella base di calcolo i contratti di durata pari o inferiore a sei mesi» 30

31 Modifiche alla L. 68/1999- art.4 co.27 L.92/2012 Collocamento disabili Il Ministero del lavoro con la circolare 18/2012 chiarisce, che ai fini della individuazione della base occupazionale, i lavoratori a tempo determinato dovranno essere computati pro quota (ad esempio due lavoratori a tempo determinato impiegati anche contestualmente per 6 mesi a tempo pieno vanno calcolati come una sola unità). VIENE CHIARITO CHE: «Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere». Con Decreto, da emanarsi entro due mesi, saranno ridefiniti i procedimenti relativi agli esoneri, criteri e modalità per la loro concessione. 31

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