AUDIZIONE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI (1.7.1997) La tutela della proprietà intellettuale in agricoltura

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AUDIZIONE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI (1.7.1997) La tutela della proprietà intellettuale in agricoltura Nel dibattito sulle Biotecnologie in ombra il problema della tutela della proprietà intellettuale in un dibattito concentrato sugli aspetti economici o etici. Io vorrei concentrare il mio intervento, come i colleghi, su questi aspetti ritenendo fondamentali i diritti conferiti dai diversi strumenti di tutela esistenti o che si adatteranno ricordando che nei settori animale e vegetale comunque il risultato di un procedimento biotecnologico altro non è che una varietà vegetale o una razza animale. La necessità della tutela deve tenere conto almeno di due punti di vista: Incentivo e stimolo alla ricerca e all innovazione. Vantaggio che deriva alla collettività dalla tutela di tali diritti. A mio avviso non bisogna mai dimenticarsi di ciò altrimenti si cade in una concezione ottocentesca della tutela brevettuale che si basava sul diritto esclusivo di sfruttamento da parte dell inventore. Nel settore industriale l esigenza di tela e remunerazione degli inventori è molto antica. Litterae Potentes - favore concesso dal sovrano Venezia - 1474 Statuto dei Monopoli - Inghilterra 1623/1624 scienza USA Costituzione del 1797 brevetto per promuovere il progresso della In Francia - Con la Rivoluzione del 1789/91 In Germania - Legge sui Brevetti 1877 I requisiti del brevetto di tipo industriale sono i seguenti: a) novità che viene definita in riferimento a ciò che non è compreso nello stato della tecnica b) non ovvietà (o originalità o attività inventiva). Si considera frutto di attività inventiva ciò che non discende in modo evidente dallo stato della tecnica per un esperto della materia Progresso tecnico significativo. c) industrialità, quando si ha suscettibilità di applicazione in campo industriale in senso esteso (comprendente quindi anche l agricoltura). 1

d) descrizione sufficiente, deve essere tale per cui un esperto possa riprodurla. I diritti conferiti dal brevetto sono quelli rivendicati nella domanda e possono estendersi al procedimento, al prodotto, all uso. Si tratta quindi di un diritto esclusivo a cui fa eccezione l attività sperimentale pura e semplice e che può essere limitato solo da licenza di dipendenza normalmente a titolo oneroso o da licenza di diritto pubblico. Per molti anni, in analogia, i costitutori di novità vegetali cercarono di ottenere forme analoghe di protezione che garantissero il compenso all attività migliorativa e ripagassero lo sforzo economico ma inutilmente. Oltre alla difficoltà di adattare ad organismi viventi una legislazione nata per cose inanimate, non si desiderava favorire lo sviluppo di monopoli in relaziona l approvvigionamento del cibo. Per questo motivo gli USA, primo paese che nel 19300 regolò questa materia con il Plant Patent Act, esclusero tutte le piante di interesse alimentare (tuberi e piante da seme). Il diritto conferito da questa legge è quello di impedire a terzi la moltiplicazione vegetativa, la commercializzazione e l uso della varietà descritta. E permessa una sola rivendicazione riferita alla varietà descritta ed è esclusa ogni rivendicazione rispetto al procedimento necessario per ottenerla o rivendicazione cosiddetta di sbarramento. Al 1987 sono stati concessi più di 6.000 brevetti di questo tipo soprattutto per piante ornamentali e fruttiferi. Si tratta quindi di un rilascio di brevetto ma con notevoli eccezioni e limitazioni nei diritti conferiti, nell oggetto stesso e nell accertamento dei requisiti e non può quindi essere considerato un brevetto di tipo industriale. Negli altri paesi prima del 1960 la protezione di varietà era esclusa oppure in alcuni come Italia, Francia, Belgio e Germania si ricadeva sotto la tutela del brevetto industriale o del marchio di impresa con notevoli problemi ed incertezze dovute anche al fatto che è dottrina consolidata che il diritto si esaurisce quanto il bene protetto è immesso sul mercato e qui si parla di materiale autoreplicante. Inprov. di IM. (Italia più del 50 per cento delle varietà tutelate sono ornamentali) si è fatto per anno riferimento agli usi e consumi Lo Cau Registro provinciale delle varietà orticole - con un contenzioso infinito. Esempio degli USA seguito da pochi paesi (Cuba, Repubblica di Corea, Sud Africa). Grosso problema tuttora attuale e irrisolto (a mio parere). Impossibilità di adeguare una normativa nata per tutelare invenzioni industriali al mondo dei viventi soprattutto per quanto riguarda le specie superiori autoreplicantesi (animali e vegetali). Per quanto riguarda gli animali pochi paesi hanno legiferato estendendo la normativa dei vegetali. Le leggi speciali che proteggono i diritti degli ottenitori, di cui parleremo tra breve, sono nate prima delle scoperte biotecnologiche e non potevano prevederne le ricadute. A maggior ragione però la normativa brevettuale che risale a quasi un secolo prima. Anni di sforzi da parte degli ottenitori tradizionali ebbero finalmente successo arrivando alla Conferenza Diplomatica di Parigi (1957-1961) da cui è scaturita la 2

Convenzione UPOV (Unione per la protezione delle novità vegetali). Tale convenzione, parzialmente rivista nel 1978, e poi nel 1991, è attualmente adottata da 20 Stati tra cui Belgio, Danimarca, Francia, Giappone, Gran Bretagna, Israele, Italia, Grecia, Olanda, Svizzera, Ungheria, USA, Nuova Zelanda e Sudafrica. La convenzione che stabiliva le condizioni minime a cui ogni stato avrebbe dovuto soddisfare per aderirvi, sebbene modellata sui principi della proprietà industriale, se ne discosta tenendo conto della natura del materiale che si autoriproduce, vegetale e delle nuove varietà di piante. E molto specifica e dettagliata. Lo scopo è quello di riconoscere e assicurare un diritto all ottenitore di una nuova varietà vegetale che è comunque un titolo speciale di protezione (Plant breeders rights). Tale convenzione è applicabile a tutti i generi e specie botaniche anche se i singoli Stati possono stabilirne il numero aumentandolo progressivamente (attualmente in Italia sono più di 100). I requisiti per poter accedere a questa forma di protezione sono: 1. novità nota) 2. distinzione (per mezzo di uno o più caratteri importanti da ogni altra varietà 3. stabilità (nei suoi caratteri essenziali nel tempo) 4. omogeneità (tenuto conto delle particolarità che presenta il sistema di moltiplicazione Nuova varietà diversa e non salto inventivo rispetto alla stato della tecnica. Il principio che sta comunque alla base della convenzione, come si deduce anche dal nome della stessa, riguarda la tutela della varietà e non quindi del procedimento utilizzato per ottenerla nè gli usi che questa viene protetta la commercializzazione del materiale di propagazione. Ciò nasce dal fatto che in molti casi questo è sicuramente unico ed irrepetibile (es. incroci, ecc.) anche se descrivibile nel senso previsto dal brevetto industriale. In questo secondo caso mediante la conoscenza della descrizione un esperto può riprodurre l invenzione mentre nelle piante non è possibile. Il selezionatore ottiene una varietà che ha valore di per sè e che può autoriprodursi indefinitamente a partire dal primo esemplare prodotto. I tersi eventuali sono semmai interessati a moltiplicare la varietà per scopi produttivi e commerciali e non a ripetere il procedimento messo in atto per ottenerlo. Ci sono importanti limitazioni ai diritti dei costitutori: 1. L autorizzazione dell ottenitore non è necessaria per l uso della varietà come fonte iniziale di variazione al fine della creazione di altre varietà nè per la commercializzazione di queste (art. 5) (3) UPOV Research Exemption). Princpio della libertà di selezione. Quindi nessuna licenza di dipendenza nè onerosa nè obbligatoria. 2. Altra notevole eccezione è la possibilità per il coltivatore di moltiplicarsi in proprio la varietà e di venderne liberamente i prodotti (farmer s privilege). 3

3. La protezione non si estende ai prodotti. (Gli Stati possono porre limitazioni - es. Italia - piante ornamentali). Innovazione importante rispetto al sistema del Brevetto industriale. La protezione viene accordata dopo un esame delle caratteristiche da parte di ogni singolo Stato allo scopo di verificare se questa goda dei requisiti richiesti (novità, distinzione, uniformità, stabilità). Le verifiche vengono effettuate su materiale vegetale prodotto dal costitutore. Questi principi insieme all obbligo (teorico) di soddisfare le esigenze del mercato rappresentano un giusto punto di equilibrio tra diritti soggettivi e interessi collettivi e fanno da contraltare alla durata della protezione (da 15 a 30 anni a seconda della specie) e al pagamento di royalty per poter utilizzare varietà protette. Per favorire l adesione degli USA, nella revisione della convenzione UPOV operata a Ginevra nel 1978, si ammette che per ogni genere o specie deve essere rilasciato un solo titolo di protezione, salvo aver firmato una clausola di salvaguardia. Di questa si sono avvalsi solo gli USA. L Italia ha provveduto alla ratifica della convenzione solo il 1 giugno 1977 (legge di ratifica L. 16.7.1974, n. 722, attuazione della normativa DPR 12.8.1974) e a differenza degli altri paesi ha optato per la concessione all ottenitore di uno speciale diploma di brevetto probabilmente per potersi avvalere della preesistente normativa sul brevetto industriale. Quasi contemporaneamente all approvazione della convenzione UPOV, nel tentativo di procedere anche qui ad omogeneizzare le legislazioni per evitare discrepanze e contenziosi infiniti, sono state discusse ed approvate due importanti convenzioni: 1. sull unificazione di alcuni principi della legislazione sui brevetti di invenzione (Strasburgo, 27.11.1963) 2. sulla concessione di brevetti europei (Monaco, 5.100.1973) Entrambe (art. 2 (b) Strasburgo, art. 53 (b) Monaco - EPC) escludono la concessione di brevetti per le varietà vegetali o le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici per la costituzione di vegetali o animali; tale disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti. Negli USA, paese che viene continuamente citato nel dibattito sulle forme di protezione industriale, nel 1970 viene adottato un sistema simile a quello previsto dalla normativa UPOV (Plant Variety Protection Act - PVPA) che interessa le piante escluse dal Plant Patent Act del 1930 e cioè quelle a riproduzione sessuale con esclusione di funghi, batteri e ibridi. A partire dagli anni 80 la situazione va radicalmente evolvendosi (mutando anche i soggetti coinvolti) con lo sviluppo delle nuove tecnologie (Biotecnologie). In America la tradizionale riluttanza a brevettare forme viventi mediante la concessione di utility patents viene meno in questi ultimi anni e la situazione si sta radicalmente modificando con l entrata in campo di nuovi soggetti e con lo sviluppo di 4

nuove tecnologie utilizzabili nel miglioramento genetico di piante ed animali (Biotecnologia). Nel 1980 negli USA la Corte di Appello dei Brevetti ammette per la prima volta la concessione di un brevetto di tipo industriale per organismi ingegnerizzati sentenziando che non c è differenza da un punto di vista legale tra un prodotto chimico inanimato e la reazione chimica che lo produce (caso Chakrabarty). Analogamente la proposta di Direttiva CEE sulla protezione giuridica delle invenzione biotecnologiche del 1988, attualmente in discussione al Parlamento Europeo, precisa all art. 2 che L oggetto di un invenzione non può ritenersi escluso dalla brevettabilità unicamente per il fatto di essere composto di sostanze viventi. Una decisione successiva molto importante (cao Hibberd, 1985) della Camera di Appello dei Brevetti e dei Marchi stabilisce ulteriormente che può essere protetta da utility patents qualsiasi pianta che non rientra nel concetto di prodotto di natura e che il PPA e il PVPA non escludono ulteriori possibilità al richiedente. L ampiezza dei diritti concessi nei due brevetti Hibberd è enorme: nel primo si rivendicano semi di mais aventi un contenuto endogeno di triptofano libero superiore a 0,1 mg/gr. peso secco e nel secondo addirittura semi di monocotiledoni aventi le stesse caratteristiche. Ricordo che appartengono alle monocotiledoni tutti i cerali e moltissime ornamentali. Da questo esempio si può capire perchè da parte di certi settori della ricerca si preferisca questo tipo di brevetto utility patents che ha un enorme valore potenziale di sbarramento rispetto ad un plant patents o che tutela una singola varietà. Il 12 aprile 1988 è stato concesso il primo brevetto riguardante animali (US patent 4736866). E il famoso Oncomouse (o topo di Harvard), topo di laboratorio per lo studio dei tumori. La Convenzione UPCV di Parigi, ratificata dall Italia sono nel 1974 (atto addizionale Ginevra 71-78), è stata integralmente rivista e modificata nel marzo del 1991 (Ginevra 19.3.1991) con un notevole rafforzamento dei diritti dei costitutori (parere di Bandres Molet relatore della Commissione Giuridica per i diritti dei cittadini dalla Unione Europea). Aspetti importanti: 1) positivo -> Estensione della protezione a tutti generi e specie; 2) negativi -> a) viene ammessa la possibilità di una doppia tutela (Brevetto di tipo industriale e diritto del costitutore), cosa già oggi possibile negli U.S.A. ma vietata in Italia e negli altri paesi aderenti alla Convenzione sul Brevetto Europeo di Monaco del 1973 che all art. 53 (b) recita... Non vengono concessi brevetti europei per le varietà vegetali e le razze animali.... Si verrebbe a creare quella che un giurista tedesco, H. Mast, ha definito con un immagine felice darwinismo giuridico e cioè lasciando coesistere due sistemi giuridici senza delimitarne esattamente la sfera di intervento il più forte finisce per prevalere; b) esenzione coltivatore -> facoltativa: Altre novità negative importanti nel nuovo testo sono che l esenzione del coltivatore è resa facoltativa (art. 15.2); c) varietà essenzialmente derivata: è introdotto il concetto di varietà dipendente (art. 14.5) per cui sarà necessaria una autorizzazione, 5

sicuramente a titolo oneroso, per utilizzare una varietà tutelata nella costituzione di altre. Il 1994 è un anno importante nell evoluzione dei sistemi di protezione a livello internazionale. 1) Gli accordi TRIPS nell ambito dell accordo che regola il Commercio Internazionale GATT - (art. 27.34) affermano che:... membri... possono escludere dalla brevettabilità piante ed animali... - Stabilendo che quello che prima era eccezione ora diventa regola e viceversa. 2) Dopo lungo dibattito, che avviene con pochissimo clamore, schiacciato dalla relativa enfasi che nel frattempo ha la discussione sulla Direttiva Comunitaria, relativa alla protezione giuridica delle inversione biotecnologiche viene approvato il Regolamento del Consiglio CEE del 27.06.1994 n. 2100/94 -> questo anche in Italia da 27.4.95 ha forza di legge - PRIVATIVA COMUNITARIA PER RITROVATI VEGETALI. obiettivi -> a) armonizzazione con UPOV 1991 (Mantiene divieto di doppia protezione) <- L.B.E. b) Estensione della tutela ai prodotti del raccolto (qualora questi provengano da moltiplicazione illegale) c) varietà essenzialmente derivata (somiglia al BREVETTO DIPENDENTE) d) Privilegio dell agricoltore (per piccoli agricoltori) Diventa una eccezione e limitata ad alcuna specie: 1) FORAGGERE 2) PATATE 3) PIANTE DA OLIO Per gli altri a titolo oneroso. Questo è il quadro giuridico-normativo allo stadio attuale. Cosa sta succedendo nel nostro paese. 1) Ci sono voluti 14 anni per recepire la prima Convenzione U.P.O.V del 1961 con il Na DPR 12.8.1975 n. 974 - che modificato con DPR 22.6.79 n. 338 è attualmente in vigore. 2) L applicazione della revisione della Convenzione UPOV del 1991 a sei anni e mezzo di distanza non è ancora stata fatta. 1995. A quanto risulta al sottoscritto c è una bozza di legge che è ferma al gennaio 3) Il regolamento Comunitario che conferisce privativa comunitaria per i ritrovati vegetali è la forza di legge è già in vigore da due anni in tutti i paesi della U.E. Italia 6

compresa e come abbiamo vinto basandosi in buona parte sulla revisione UPOV 1991 -> conferisce diritti e si applica a tutti i generi e a tutte le specie. Praticamente oggi si può chiedere una protezione nazionale che rifacendosi all UPOV del 1961 si basa su presupposti diversi e conferisce diritti diversi rispetto alla PRIVATIVA COMUNITARIA. E una situazione che può migliorare confusione e difficilmente accettabile in un SETTORE STRATEGICO come quello della tutela della proprietà intellettuale nel settore vegetale. 4) Questa sovrapposizione verrebbe ulteriormente accentuata qualora si arrivasse al brevetto di tipo industriale e si potesse optare tranquillamente tra diverse forme di protezione (es. Brevetto per inversioni Biotecnologiche di cui parlerà il prof. Ricolfi). Si verrebbero a discriminare i sistemi di protezione in base ai metodi di ottenimento della varietà il che sembra a me un po' forzato. Bisogna delimitare i campi di azione dei diversi sistemi per evitare il DARWINISMO-GIURIDICO di cui si è già parlato. 5) Nel nostro paese a differenza di altri abbiamo una duplicità di strutture che si occupano di questa materia. MIN. IND. E COMM. -> la parte procedurale MIRAAF -> la parte delle prove termiche Questa a me sembra possa causare notevoli inconvenienti e in contrasto con art. 30 UPOV 61/91 Istituire un servizio speciale di protezione e incaricare un servizio già esistente. 6) A quanto mi risulta la partecipazione italiana in fase di preparazione e redazione della Conv. Internazionale (UPOV 1991) e della Direttiva e regolamenti CEE è stata probabilmente forse incisiva e non è stata supportata da adeguata elaborazione a livello nazionale che prefigurasse gli scenari possibili in base alle diverse soluzioni possibili e le ricadute reali sulla nostra agricoltura e coinvolgesse tutti i soggetti interessati. a) AGRICOLTORI b) COSTITUTORI DI VARIETA c) Rappresentanti di ditte AGROINDUSTRIALI E BIOTECNOLOGICHE d) Eventualmente CONSUMATORI Gli interlocutori non possono essere solo i rappresentanti della proprietà industriale e a volte i costitutori delle varietà. A mio parere i costitutori tradizionali hanno tutto da perdere da una protezione tipo Brevettuale in senso proprio. E necessario avere ben chiaro che cosa può accadere quando i diversi sistemi di protezione fossero a regime, le loro sovrapposizioni i diritti conferiti e il vantaggio che può derivare dall uno e dall altro ai diversi soggetti coinvolti e alla collettività tutta in 7

termini di produzione, di competitività e di concorrenza sui mercati nazionali ed internazionali. Il parlamento potrebbe indagare sulle ricadute reali che i diversi modelli possono avere e studiare accuratamente gli scenari futuri considerando la nostra realtà agroindustriale. 7) Da ultimo due considerazioni: per quanto detto finora dovrebbero essere mantenuti e semmai rafforzati nella loro specificità i TITOLI SPECIALI DI PROTEZIONE da affinare ulteriormente alla luce dello sviluppo della tecnica (Biotecnologia etc.) che si adattano sempre meglio alle piante e agli animali superiori dei BREVETTI DI TIPO INDUSTRIALE - (PATENTS) che come abbiamo visto sono molto più DATATI dei precedenti -> devono semmai essere ulteriormente perfezionati. 8) A mio parere e questo lo dimostra la debolezza delle nostre strutture che in agricoltura si occupano della tutela delle novità-vegetali questo settore non è mai stato considerato strategico a differenza di quello che hanno fatto altri paesi. In un epoca di restringimento del numero di varietà, dell ingresso potente dell industria e di tecnologie avanzate mi sembra evidente che lo sia e bisogna comportarsi di conseguenza. Il prof. Ricolfi illustrerà ora in dettaglio quanto contenuto nella proposta di Direttiva per la protezione delle inversioni biotecnologiche che è in fase di discussione al Parlamento Europeo ormai da molto tempo (1988). Dr. FIORENZO GIMELLI Centro Servizi Floricoltura della regione Liguria - Sanremo 8