ACCORDO DI RISERVATEZZA



Похожие документы
ACCORDO DI RISERVATEZZA. Oggi..., in..., con la presente scrittura privata sottoscritta in due originali ciascuno composto da

ACCORDO DI RISERVATEZZA. fra. Auto Model Sport Club Italiano (AMSCI) Corso Mazzini n. 171 e Socio Richiedente Lugo di Romagna (RA) 1.

DATA 2010 NON DISCLOSURE AGREEMENT

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA

ACCORDO TIPO DI SEGRETEZZA 1. Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra

Impegno alla Riservatezza

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA

3. Creazione, organizzazione e gestione del Social Network

LICENZA D USO di SOFTWARE

LA LEGGE SUL FRANCHISING. Confronto tra la raccolta di usi e la nuova legge

Associazione professionale che rilascia attestato di qualità iscritta c/o il Ministero dello Sviluppo Economico (Legge 14 gennaio 2013, n.

CONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI DIRITTI DI PRIORITA SU BREVETTO

SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA A FAVORE FINLOMBARDA PREMESSO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI REP. N CONTRATTO D OPERA SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE PER COLLABORAZIONE

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

C O M U N E D I S A R E Z Z O PROVINCIA DI BRESCIA

SCRITTURA PRIVATA ATTO DI TRANSAZIONE. Tra

CONTRATTO FULL TIME anno formativo 2015/2016

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

CONTRATTO DI SVILUPPO SOFTWARE (MODELLO CONTRATTUALE SUGGERITO DALL ANASIN) Azienda ) si obbliga a fornire al Cliente ai termini e

TE WIND S.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

Consorzio Sviluppo Italia

CONTRATTO DI CONSULENZA

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. N.

REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO

SUNSHINE CAPITAL INVESTMENT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 -

RISOLUZIONE N. 220/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004, è stato esposto il seguente

SCHEMA DI CONTRATTO PER L USO TEMPORANEO DI SPAZI DI REGIONE LOMBARDIA

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI

Pagina 1 di 5. Codice fiscale > Partita IVA > C.C.I.A.A. VR > R.E.A > Cap. Soc. 10.

1 - Parti, oggetto del contratto e definizioni: 2 - Modalità di realizzazione e fornitura dei Servizi 3 - Corrispettivo e tempi di pagamento

REGOLAMENTO dell operazione a premio Agos 4 IDEAS AGOS DUCATO & H-FARM

ATTO DI CESSIONE DI CREDITI TRA

Micro Azioni Partecipate 2013 per il sostegno indiretto ad attività co-progettate e co-realizzate con le ODV della provincia di Vibo Valentia

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

SCHEMA CONTRATTO PER LA FORNITURA/SERVIZIO DI

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO REFLUI CER CER (N. /200..

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

CODICE DI AUTODISCIPLINA DEL DESIGN

AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE VITERBO CONVENZIONE TRA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO. Tra

SCHEMA DI CONTRATTO DI FILIERA

Comune di Montagnareale Provincia di Messina

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna

TRA. Eventidea agency s.r.l. INDICE

Prefettura di Milano Ufficio territoriale del Governo

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA

FAC SIMILE da non allegare alla domanda di adesione. La Convenzione verrà successivamente trasmessa in duplice copia per la sottoscrizione

MANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE

ALLEGATO N. 1 REGOLAMENTO GENERALE DELLA DUE DILIGENCE. 1. Introduzione

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

Spazi pubblicitari - condizioni generali di vendita 1

CLAUSOLE CONTRATTUALI PER L APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI NELL AMBITO DI ATTIVITÀ SOGGETTE AD UNBUNDLING REV.

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI TIPO

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

INFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA

2. Il trat (Indicare le modalità del trattamento: manuale / informatizzato / altro.) FAC-SIMILE

Regolamento Contrattuale

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

FORM CLIENTI / FORNITORI

LICENZA USO SOFTWARE on line So.Ge.R. PRO interoperabile SISTRI

Città di Manfredonia Provincia di Foggia

RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI. CALCIANO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA II Sez.

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO

CONTRATTO PER LA MOBILITA GRATUITA GARANTITA. L anno, il giorno del mese di in, TRA

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Termini e condizioni generali di acquisto di licenza Hilti PROFIS

Riferimenti normativi

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento.

LA PRIVACY DI QUESTO SITO

MOBYT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 -

CONSIDERATO CHE. Adesso, dunque, in considerazione delle precedenti premesse, con la presente il sottoscritto si impegna come segue:

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE TRA LA CORPORACION ANDINA DE FOMENTO LA REGIONE LOMBARDIA

BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE

SCHEMA DI CONTRATTO Per

PLURALITÀ DI PRESTAZIONI DA PARTE DI SUB-VETTORE.

COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA

CONTRATTO DI FORNITURA (Rif. CIG: ) TRA

REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE ALL ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale

DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA

CASA DI RIPOSO LASCITO ING. G. DESTEFANIS FRONT

1) PREMESSE 2) OGGETTO DEL CONTRATTO

Castenaso, 15/10/2014 CODICE ETICO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

Транскрипт:

ATTENZIONE Il presente modello contrattuale ha valore di mero esempio e viene reso disponibile a solo scopo informativo. Non rappresenta in alcun modo consulenza legale. L autore non garantisce in alcun modo la correttezza di questo modello di contratto e delle informazioni in esso contenute e declina ogni responsabilità che potesse derivare da qualsivoglia suo utilizzo. Si ricorda che ogni accordo contrattuale deve essere redatto in funzione delle specifiche circostanze del caso e delle esigenze delle parti; l utilizzo di modelli precompilati non garantisce l idoneità allo scopo e NON sostituisce in alcun modo la consulenza di un legale. L utilizzo del presente modello, pertanto, è fatto sotto la vostra completa responsabilità. ACCORDO DI RISERVATEZZA Tra ll Sig. TIZIO, nato a il e residente a, Via n., Cod. Fisc. - da una parte - e la Società ALFA, con sede legale in ( ), Via, n., Cod. Fisc e P. IVA. n., iscritta al n. del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig., nato a il e residente in ( ), Via n., di seguito semplicemente «SOCIETÀ» - dall altra parte - PREMESSO CHE: a) la SOCIETÀ opera da tempo nel campo della produzione e commercializzazione di ; b) il Sig. TIZIO ha depositato in data il brevetto per invenzione n. avente ad oggetto (di seguito, per brevità, semplicemente «BREVETTO»);

c) la SOCIETÀ si è detta interessata ad esaminare il Brevetto al fine di valutare un proprio eventuale interesse ad acquisirlo in regime di licenza per sfruttarlo nell ambito della propria produzione aziendale; d) il Sig. TIZIO si è reso disponibile ad esibire ed illustrare alla SOCIETA il Brevetto e fornire tutte le informazioni ad esso relative, pur intendendo mantenere riservati tutti i dati e le informazioni inerenti la suddetta invenzione, i quali potranno essere esaminati esclusivamente dalla SOCIETÀ allo scopo di negoziare una trattativa per l eventuale concessione in licenza del Brevetto, e comunque nei termini ed alle condizioni indicate nel presente accordo. Tutto ciò premesso e ritenuto, con la presente scrittura privata, da valersi a tutti gli effetti di legge tra le parti, si conviene e stipula quanto segue: ART. 1 Valore giuridico di premesse e allegati 1.1 Le premesse costituiscono parte integrante della presente scrittura privata che rappresenta la manifestazione integrale di tutte le intese intercorse tra le parti. ART. 2 Oggetto dell accordo 2.1 Il presente accordo non impegna alcuna delle parti a concludere un contratto di licenza del Brevetto, né a trattare in esclusiva tra di loro; le parti intendono solo regolamentare gli impegni di riservatezza conseguenti all accesso da parte della SOCIETÀ a documenti ed informazioni del Sig. TIZIO, con particolare riferimento al Brevetto, ed in generale gli impegni di riservatezza riguardanti le informazioni acquisite nel corso della negoziazione. 2.2 La SOCIETÀ dovrà trattare tutte le informazioni che le verranno comunicate dal Sig. TIZIO, con qualunque mezzo ed in qualsiasi formato, anche per il tramite di terzi soggetti all uopo delegati, nel rispetto dei termini di questo accordo, considerandole come strettamente confidenziali ed impegnandosi quindi a non rivelarle a terze parti e/o utilizzarle per scopi difformi da quelli indicati in premessa e/o modificarle o copiarle in alcun modo, senza una preventiva autorizzazione scritta rilasciata dal Sig. TIZIO. 2.3 Tutte le informazioni che verranno rivelate alla SOCIETÀ da parte del Sig. TIZIO andranno considerate senza alcuna limitazione di sorta come Informazioni Riservate (di seguito semplicemente «INFORMAZIONI RISERVATE»). Nella fattispecie, sarà considerata Informazione Riservata, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: il contenuto della domanda di Brevetto, ogni segreto commerciale, informazione, processo, tecnica, disegno tecnico, tavola, formula, risultato di test, know-how, paternità di scritti di varia natura, informazione finanziaria, strategia, eventuale piano d affari, copyright, proprietà intellettuale in genere o qualsiasi altra informazione avente natura simile relativa a una qualsivoglia questione inerente ideazioni, progetti di ricerca, attività in corso, di sviluppo futuro, di costruzione, produzione, commercializzazione, finanziamento o di carattere personale coinvolgente il Sig. TIZIO, le sue idee ed i suoi prodotti, avente forma sia scritta che orale, in qualsivoglia formato, ivi incluso quello cartaceo ed elettronico. Pagina 2 di 5

2.4 La SOCIETÀ riconosce espressamente che le Informazioni Riservate sono di esclusiva proprietà del Sig. TIZIO, il quale le ha ottenute dietro ingenti sforzi economici ed investimenti di tempo e risorse umane, tanto da dover essere protette e tutelate da diffusioni non autorizzate. 2.5 La SOCIETÀ riconosce espressamente che tutti i diritti di autore, diritti di brevetto e gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi, contenuti o comunque connessi alle Informazioni Riservate appartengono esclusivamente ed incondizionatamente al Sig. TIZIO. ART. 3 Obblighi e divieti della Società 3.1 La SOCIETÀ dovrà tutelare la natura confidenziale delle Informazioni Riservate evitando di rivelarne i contenuti a terze parti ed evitando, altresì, l utilizzo delle stesse per scopi non autorizzati e/o difformi da quelli derivanti dal presente accordo, quali a puro titolo di esempio l usurpazione di idee e/o il deposito di domande di registrazione di privative uguali o simili al Brevetto. 3.2 Le Informazioni Riservate potranno essere utilizzate dalla SOCIETÀ esclusivamente per valutarne l interesse in vista di un futuro accordo commerciale con il Sig. TIZIO e, nel caso in cui le parti dovessero impegnarsi in un qualsiasi rapporto di collaborazione, limitatamente agli scopi espressi dal rapporto in questione. 3.3 La SOCIETÀ potrà utilizzare le Informazioni Riservate soltanto nei termini utili al raggiungimento degli obiettivi comuni alle parti e non saranno mai utilizzate in modo o con intenzione tale da costituire violazione di una qualsiasi legge o in modo da ledere i diritti del Sig. TIZIO o per trarne vantaggi commerciali a suo scapito. 3.4 La SOCIETÀ, in virtù del presente accordo, si impegna ad avvertire i propri dipendenti, ausiliari, consulenti, collaboratori a qualsiasi titolo e comunque dei terzi di cui si avvalga e/o che comunque potrebbero avere accesso alle Informazioni Riservate, della natura confidenziale delle stesse, impegnandosi affinché gli stessi siano soggetti alle condizioni di questo accordo, mediante apposita sottoscrizione; in ogni caso la SOCIETA risponderà in modo diretto nei confronti del Sig. TIZIO del rispetto del presente accordo da parte dei propri dipendenti, ausiliari, consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo. 3.5 Le Informazioni Riservate non potranno essere rivelate ad alcun dipendente, ausiliare, consulente e/o collaboratore a qualsiasi titolo della SOCIETA che non abbia un effettiva necessità di entrarne in possesso in ragione delle finalità della presente scrittura. La comunicazione da parte della SOCIETÀ delle Informazioni Riservate a Società controllate dalla SOCIETÀ o appartenenti allo stesso gruppo della SOCIETÀ sarà permessa unicamente qualora via sia un effettiva necessità di coinvolgere tale altra Società al fine di valutare la possibile futura collaborazione tra le parti e a condizione che vi sia il consenso scritto del Sig. TIZIO e che tale Società abbia dichiarato in forma scritta la propria adesione a tutti i termini del presente accordo di riservatezza. La SOCIETÀ resterà comunque responsabile per l eventuale mancato rispetto dei termini del Pagina 3 di 5

presente accordo da parte di dette Società controllate o appartenenti allo stesso gruppo a cui ha comunicato le Informazioni Riservate. 3.6 La SOCIETA dichiara espressamente di considerare riservata anche l esistenza delle trattative di cui alle premesse. Eventuali comunicazioni all esterno relative all esistenza delle trattative dovranno essere previamente concordate tra le parti. 3.7 Gli impegni di segretezza di cui al presente accordo resteranno fermi per i successivi 10 (dieci) anni dalla sua sottoscrizione. ART. 4 Clausola penale 4.1 L eventuale violazione da parte della SOCIETA di qualsiasi obbligazione assunta con il presente accordo, anche se commessa da soggetti terzi in rapporto o connessione con la SOCIETA, comporterà l obbligo in capo a quest ultima al pagamento della somma di (Euro /00) a titolo di penale, fatto salvo il diritto del Sig. TIZIO di chiedere il risarcimento dell eventuale ulteriore danno subito. ART. 5 Legge applicabile e Foro esclusivamente competente 5.1 Il presente contratto sarà interpretato e regolato in conformità alla Legge Italiana. 5.2 In caso di controversia tra le parti in merito alla interpretazione, applicazione od esecuzione del presente accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di, Italia. ART. 6 Norme Finali 6.1 La presente scrittura privata racchiude integralmente la volontà delle parti e sostituisce ogni diverso e precedente accordo avente il medesimo oggetto. 6.2 La circostanza che una delle parti non faccia valere, in qualsiasi momento, i diritti ad essa riconosciuti da una o più clausole della scrittura privata non potrà essere intesa come rinuncia a tali diritti, né potrà impedire a detta parte di pretendere, in qualsiasi momento, la rigorosa osservanza di ogni clausola contrattuale. 6.3 Qualora una delle clausole della scrittura privata dovesse essere dichiarata nulla o inefficace, la scrittura privata continuerà ad avere piena e completa efficacia per le restanti parti. Le parti s impegnano sin d ora a negoziare in buona fede una clausola sostitutiva che rispecchi il più possibile l originaria volontà delle stesse. 6.4 Il presente accordo non determina vincoli societari o associativi tra le parti e non implica alcun rapporto di dipendenza o di rappresentanza tra le stesse. 6.5 Entrambe le parti si impegnano, anche per i loro dipendenti o collaboratori, a mantenere il più stretto riserbo circa le condizioni ed i termini del presente accordo anche dopo la sua scadenza. 6.6 Ogni comunicazione inerente il presente contratto potrà essere trasmessa alla SOCIETÀ a mezzo telefax o lettera raccomandata al seguente indirizzo: Pagina 4 di 5

Via, n. CAP Città ( ), Tel. fax. 6.7 Le parti espressamente pattuiscono che qualsiasi modifica o integrazione al presente contratto andrà effettuata in forma scritta, a pena di inefficacia della stessa. 6.8 Per quanto non è espressamente contemplato dal presente contratto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile italiano, e le disposizioni di legge vigenti. Il presente accordo viene letto, approvato e sottoscritto in in data ed in n. 2 originali. TIZIO SOCIETÀ Il legale rappresentante Le parti dichiarano di aver ben letto e compreso le seguenti clausole che si approvano specificamente per iscritto ai sensi e per gli effetti dell art. 1341 c.c.: Art. 3 (Obblighi e divieti della Società); Art. 5 (Legge applicabile e Foro esclusivamente competente); Art. 6 (Norme Finali). TIZIO SOCIETÀ Il legale rappresentante Pagina 5 di 5