REGOLAMENTO DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA IN MATERIA DI BREVETTI E TUTELA DELL INVENZIONE (EMANATO CON D.R. N. 1064 IN DATA 18 SETTEMBRE 2006)



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REGOLAMENTO DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA IN MATERIA DI BREVETTI E TUTELA DELL INVENZIONE (EMANATO CON D.R. N. 1064 IN DATA 18 SETTEMBRE 2006) Art. 1. - Finalità e ambito di applicazione Il presente Regolamento disciplina, richiamata la normativa vigente e in particolare quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le procedure e le attività per la tutela delle invenzioni, dei modelli di utilità, delle varietà vegetali e ogni altra innovazione (di seguito definita invenzione ) suscettibile di formare oggetto di brevetto o di registrazione che sia stata sviluppata all interno dell Università a qualsiasi titolo. Art. 2. - Commissione Brevetti d Ateneo 1. Il Rettore nomina una Commissione Brevetti d Ateneo (di seguito Commissione). La Commissione è composta dal Rettore o da un suo Delegato, che la presiede, e da due Membri, sentito il Consiglio di Amministrazione, appartenenti al personale Docente. 2. La Commissione dura in carica 4 anni. 3. La Commissione ha le seguenti competenze: a. controlla la corretta applicazione del presente regolamento brevetti; b. promuove la tutela brevettuale delle invenzioni nell ambito universitario; c. esamina ogni richiesta di brevettazione ed esprime un parere relativamente alle richieste di cessione dell inventore/i; d. formula le proposte di cessione o concessione di licenza a terzi; e. relaziona annualmente sulle attività svolte ed i risultati conseguiti al Rettore, al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione. f. valuta i contratti di cui all art. 5 punto c) su eventuale richiesta del Consiglio di Amministrazione o del Rettore. 4. La Commissione esprime i pareri previsti dal presente regolamento. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. 5. Le deliberazioni della Commissione devono essere assunte entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta ovvero, in caso di urgenza documentata dal richiedente, entro 10 giorni. 1

Art. 3. - Esperti, partecipanti ai lavori della Commissione 1. La Commissione ha facoltà di far partecipare, a titolo consultivo, ai propri lavori, il Direttore del Dipartimento dell inventore proponente o richiedente ed un esperto, scelto dalla medesima. 2. I soggetti esterni che vengono a far parte della Commissione, sono tenuti a sottoscrivere un preventivo impegno in merito alla segretezza delle informazioni acquisite. Art. 4. - Definizioni 1) - Ai sensi del presente regolamento hanno i seguenti significati: a) brevetto: lo strumento giuridico che consente di ottenere il diritto esclusivo, ma temporaneo, di produrre, commerciare, vendere e utilizzare non a titolo personale o sperimentale il trovato che ne forma oggetto nello Stato nel quale il brevetto è stato richiesto. Sono requisiti di brevettabilità: la novità, cioè quando un invenzione, prima del suo deposito, non sia stata resa nota in Italia o all estero, in modo da poter essere attuata; l'originalità, cioè quando l invenzione non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica: la soluzione che l invenzione presenta non deve apparire ovvia ad una persona esperta del ramo cui l invenzione appartiene; l'industrialità, cioè quando l invenzione è atta ad avere un applicazione industriale. b) diritti sull invenzione: ogni diritto patrimoniale sull invenzione tutelato da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario o dalla legislazione nazionale italiana di ogni altro stato del mondo; c) diritti patrimoniali sull invenzione: diritto al brevetto, diritti derivanti dalla domanda ed al diritto di brevetto, ogni diritto patrimoniale d autore sul design; d) proprietà intellettuale: diritto morale e diritti patrimoniali di cui al Decreto L.vo n. 30 in data 10 febbraio 2005 e) dipendenti dell Università: i lavoratori subordinati di ogni genere dell ateneo; f) interni non dipendenti dell Università: studenti, dottorandi, borsisti, assegnisti e contrattisti di ogni genere, stagisti; docente di ogni genere non dipendente, collaboratori di ogni genere non dipendenti dall Università; g) inventori: i componenti del gruppo di ricerca che hanno partecipato allo sviluppo dell idea inventiva che è alla base della proposta, con un apporto creativo essenziale e riconosciuto; h) contratti di ricerca: i contratti tra l Università e terzi che comunque comportino l intervento, a qualsiasi titolo, di dipendenti dell Università e di interni non dipendenti e/o l uso, di qualsiasi genere, di strutture o 2

attrezzature dell Università nonché i contratti previsti dal regolamento dell Università degli Studi di Parma per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e di formazione svolte con finanziamenti esterni nonché delle attività di collaborazione scientifica. 2) - Possono formare oggetto di brevetto: a) l'invenzione, una soluzione originale di un problema tecnico, adatta a essere realizzata ed applicata in campo industriale. L essenza dell invenzione non sta nell oggetto in cui si materializza, ma nel suo uso, nella sua utilità pratica: consiste cioè nel trovare nuove e non prima previste funzioni o funzionalità ad un oggetto, un prodotto, una macchina, un procedimento, un composto chimico, ovvero trovare un oggetto, un prodotto, una macchina, un procedimento, un composto chimico avente nuove funzioni o funzionalità; b) il modello di utilità, un trovato che fornisce a macchine o parti di esse, a strumenti, a utensili od oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di pubblicazione o d impiego; c) la nuova varietà vegetale, una varietà vegetale nuova (cioè diversa da quelle già esistenti), omogenea (ossia il numero di aberrazioni deve risultare contenuto entro limiti ragionevoli) e stabile (la nuova varietà deve riprodursi mantenendo stabili i suoi caratteri); 3) - La registrazione è lo strumento giuridico che consente di ottenere la protezione per i disegni ed i modelli industriali, nonché del software. Art. 5. Tipologie di invenzioni. Gli obblighi ed i diritti conseguenti all'invenzione dipendono dal tipo di rapporto intrattenuto dall inventore con l'università. In particolare hanno rilevanza per l'ateneo: a) le invenzioni realizzate da dipendenti strutturati dell Università di Parma nell ambito di attività comunque riconducibili al rapporto di lavoro con l Università; b) le invenzioni conseguite nell ambito di attività comunque riconducibili al rapporto intercorrente con l Università da soggetti interni all Università di Parma non strutturati, cioè che hanno un rapporto temporaneo con l'università (affidatari di incarichi relativi ad attività di didattica o ricerca, che possono contemplare anche esclusivamente attività innovativa, nonché dottorandi, specializzandi, borsisti, assegnisti, contrattisti di ogni genere, stagisti, collaboratori di ogni genere non dipendenti) e studenti; c) le invenzioni realizzate nell'ambito di attività svolte a favore di terzi, che comunque comportino il coinvolgimento di dipendenti dell Università di Parma e di interni non dipendenti e/o strutture della Università stessa; 3

d) le invenzioni realizzate nell ambito di contratti previsti dal regolamento dell Università degli Studi di Parma per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e di formazione svolte con finanziamenti esterni nonché delle attività di collaborazione scientifica. Art. 6. Invenzioni in collaborazione con dipendenti di altre istituzioni Qualora si conseguano invenzioni con la partecipazione di ricercatori dipendenti di altre istituzioni, italiane o straniere, è fatto obbligo agli inventori di darne tempestiva comunicazione ai rispettivi Enti di appartenenza, al fine di giungere ad un accordo in merito alla titolarità dei risultati conseguiti e al riparto delle eventuali spese di brevettazione. Art. 7. Appartenenza dei diritti patrimoniali, nell ambito di contratti di prestazioni di servizio a favore di terzi 1) - I brevetti, ed i conseguenti diritti patrimoniali, derivanti da invenzioni realizzate da dipendenti o interni non dipendenti dell Università nell ambito di contratti di prestazione di servizio a favore di terzi potranno essere: a. depositati dall Università e ceduti al committente, fatto comunque salvo ogni diritto di paternità intellettuale degli inventori; b. depositati dall Università e dati in licenza esclusiva o non esclusiva al committente, fatto comunque salvo ogni diritto di paternità intellettuale degli inventori; c. depositati dall ente committente a condizione che venga comunque riconosciuta la paternità intellettuale degli inventori e venga comunicato all Università, mediante trasmissione del verbale di deposito di brevetto, il contratto o la convenzione di riferimento 2) - L Università potrà cedere o dare in licenza i propri diritti patrimoniali, specificando modalità e compensi anche nella stipula dei contratti di ricerca. 3) - L Università potrà stipulare o autorizzare attività previste dall art. 5 punto c) solo se sia stata definita preventivamente la procedura per la tutela delle eventuali invenzioni così come il relativo corrispettivo all Università in ognuno dei casi di cui al punto 1), sentita la Commissione, secondo quanto stabilito all art. 2, punto f). 4

4) - All Università spetta, inoltre, ogni diritto patrimoniale comunque derivante da invenzioni o software realizzati da interni non dipendenti dell Università, nell ambito della ricerca dell Ateneo, a cui essi possano a vario titolo partecipare in qualsiasi modo anche nell ambito delle attività didattiche. E possibile derogare alla disposizione del presente comma solo se il rapporto con l interno non dipendente è disciplinato da un contratto di diritto privato, che preveda espressamente tale deroga e gli ambiti di applicazione, sentito il parere favorevole della Commissione Brevetti di Ateneo (vedi art. 7 comma 3). 5) - All Università spetta ogni diritto patrimoniale comunque derivante da invenzioni non brevettabili realizzate da dipendenti dell Università nell ambito della ricerca dell Ateneo, a cui essi possono a vario titolo partecipare in qualsiasi modo anche nell ambito di attività didattiche. 6) - I diritti patrimoniali si estendono in particolare e tra l altro, in Italia ed in ogni altro stato del mondo, per tutta la durata prevista dalla normativa attuale o successivamente prorogata in qualsiasi modo: al diritto al brevetto (e così a brevettare l invenzione); ai diritti derivanti dalla domanda di brevetto (e così al rilascio del brevetto) ed al diritto di brevetto (e così ai diritti esclusivi sull invenzione brevettata); ad ogni diritto patrimoniale d autore e sul design, così tra l altro anche (ma non solo) i seguenti diritti: a. al diritto esclusivo di riproduzione totale o parziale, in via definitiva o temporanea, con qualsiasi messo o procedimento attuale o futuro, su qualsiasi tipo di supporto attuale o futuro; b. il diritto esclusivo di diffusione a distanza con qualsiasi mezzo o procedimento di diffusione attuale o futuro, nei confronti di qualsiasi destinatario o categoria di destinatari in qualunque paese del mondo, mediante qualsiasi tipo di tecnologia attuale o futura,per qualsiasi destinazione; c. il diritto esclusivo di distribuzione al pubblico, comprensiva di qualsiasi atto di immissione in commercio, di messa in circolazione o comunque di messa a disposizione del pubblico a titolo gratuito o oneroso, a beneficio di chiunque, per qualsiasi paese del mondo, attraverso qualsiasi canale di distribuzione; d. il diritto esclusivo di traduzione, adattamento, trasformazione ed in genere di effettuare qualsiasi modificazione, nonché il diritto di riprodurre o utilizzare altrimenti l opera che deriva da queste modificazioni, senza pregiudizi dei diritti dell autore delle modifiche; e. il diritto esclusivo di presentazione, dimostrazione o comunicazione al pubblico con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma; f. tutti i diritti strutturati come diritto di credito, e così tra l altro anche (ma non solo) quelli relativi alle autorizzazioni ora menzionate sub a) b) c) d) e e). 5

ART. 8 Invenzioni realizzate nell ambito di convenzioni per conto di terzi e/o contratti di ricerca Qualora l invenzione sia stata conseguita nell ambito di attività di ricerca e/o consulenze per conto terzi, il regime giuridico ed economico dell invenzione viene stabilito nel contratto. I contratti di ricerca dovranno prevedere: a) l Università riceva sempre un corrispettivo determinato o determinabile oggettivamente; b) la paternità intellettuale degli inventori, con esplicito riferimento all Università, sia riconosciuta e pubblicizzata; c) i diritti sui risultati della ricerca appartengano interamente all Università e il contraente dell Università abbia una licenza non esclusiva (o esclusiva, in subordine) di utilizzazione dei risultati sulla ricerca, d) ove il contratto di ricerca preveda che la titolarità dei diritti sui risultati della ricerca venga ceduta in toto o in parte dall Università, secondo i criteri di seguito definiti, questa riceva dal committente un ulteriore corrispettivo determinato o determinabile oggettivamente nel contratto di ricerca; e) sia garantita la riservatezza dei risultati della ricerca; f) il Committente si impegni a dare comunicazione all Università mediante la trasmissione della domanda di brevetto. Art. 9 - Acquisizione di diritti patrimoniali e di licenze. Retribuzione o equo premio. 1. Ogni dipendente ed ogni interno non dipendente dell Università può proporre la cessione all Università dei diritti patrimoniali, e di licenze esclusive o non esclusive, relativi ad invenzioni su cui l Università non abbia diritti a termini di legge e del presente regolamento. L Università resta libera di acquisire o meno i diritti proposti. 2. Per ogni brevetto conseguito nelle attività previste dall art. 5 punto c) del presente regolamento, deve essere sempre prevista la retribuzione per l attività inventiva. Per ogni brevetto la determinazione della retribuzione per l attività inventiva prevista nel contratto terrà conto dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione dell Università. Per la valutazione della retribuzione (o dell equo premio) potrà essere sentito il parere della Commissione Brevetti di Ateneo. 3. Per ogni invenzione sviluppata da interni non dipendenti nel caso in cui il rapporto di lavoro sia disciplinato da un contratto di diritto privato nel quale l attività inventiva sia in nessun modo prevista come oggetto del contratto 6

stesso è possibile per l Università, con patti preventivamente definiti, acquisire il diritto di opzione per l'uso esclusivo, o non esclusivo, dell'invenzione, o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere, od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero, verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro, cioè dall Università, per pervenire all'invenzione. L Università potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. Art.10 - Riservatezza 1. Il personale dell Università che a vario titolo viene a conoscenza dell invenzione o del know-how è tenuto ad osservare la massima riservatezza. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo determinerà l applicazione di sanzioni civili e penali secondo la normativa vigente in materia. 2. Tutte le comunicazioni dell avvenuta scoperta di soluzioni inventive, che contemplino il deposito di brevetti a nome dell Università dovranno essere preventivamente sottoposte alla Commissione Brevetti. Art. 11 - Obblighi e diritti del dipendente inventore. 1) Il dipendente inventore, ad esclusione dei casi previsti in art 5 punto c), è riconosciuto titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. Egli può decidere di: a) presentare domanda di brevetto a proprio nome, accollandosene tutti gli oneri e dandone comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione; b) richiedere all'ufficio competente dell'amministrazione di depositare la domanda di brevetto direttamente dall'università e di sostenere i relativi costi, riconoscendo comunque il dipendente come autore. 2) Nel caso di presentazione della domanda di brevetto a nome del dipendente, la quota dei canoni o proventi derivanti dall'uso dell'invenzione, detratte le spese di deposito e mantenimento del brevetto, di spettanza dell'università è fissata nella misura del 30% degli stessi. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, per cause a loro imputabili, l'università acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione ed i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. 3) Nel caso di deposito da parte dell'amministrazione, l'università riconoscerà all'inventore il 60% dei canoni o proventi derivanti dall'uso dell'invenzione. Il 7

dipendente-inventore può rinunciare all incasso di tale compenso a favore dell accantonamento del medesimo in fondi di ricerca da lui indicati. Trascorsi cinque anni dalla data di deposito della domanda di brevetto senza che si sia iniziato lo sfruttamento industriale dello stesso, ovvero qualora i proventi risultino inferiori alle spese per il mantenimento, l'università può decidere di sospendere il pagamento delle tasse di mantenimento in vigore. Di ciò verrà data comunicazione in tempo utile al dipendente, che potrà subentrare nella titolarità del brevetto. 4) Nel caso di deposito di brevetto a nome dell Università, quest ultima sarà tenuta a sfruttare il brevetto. 5) Nell esercizio dell attività negoziale di cui sopra incombe sul personale dell Università l onere di rispettare il regime di segreto da cui è coperta l invenzione fino al momento in cui la domanda di deposito non diviene pubblica (18 o 3 mesi). 6) Nel caso di commercializzazione di una domanda di brevetto a nome dell Università non ancora formalmente concesso si dovranno prevedere specifiche clausole a tutela dell Ateneo. ART. 12 Obblighi e diritti di soggetti non strutturati 1) I soggetti non strutturati che abbiano conseguito un risultato brevettabile, in relazione ad attività comunque riconducibili al loro rapporto con l Ateneo o che contribuiscano alla realizzazione del trovato, sono riconosciuti inventori. 2) I soggetti di cui al comma precedente hanno l'obbligo di comunicare al responsabile della Struttura di aggregazione e alla Commissione il conseguimento dell'invenzione. Hanno altresì l'obbligo di non utilizzare e non divulgare l'invenzione, mantenendo il massimo riserbo sul progredire delle proprie ricerche. Sono infine tenuti a rispettare le clausole inerenti alle invenzioni ed al know-how, contenute nel contratto che disciplina il loro rapporto con l'università. 3) I diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione spettano all'università, ferme le precisazioni di cui al successivo comma. 4) Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Commissione Brevetti esprime il parere se procedere o meno alla brevettazione e riconosce agli inventori, qualora non sia già prevista nel contratto una retribuzione per attività inventiva, lo stesso trattamento riconosciuto al personale dipendente. 5) In caso di accettazione della proposta, l'università e l'inventore sottoscriveranno un atto con cui l'inventore si impegna a cedere i diritti relativi all invenzione all Università e accetta come trattamento economico quanto definito in base alle condizioni indicate nel presente regolamento. 8

Art. 13 Cessione di diritti all Università 1) L importo minimo del corrispettivo di cui all art. 8 punti a) e d) non può essere inferiore a tutti i costi di ogni genere effettivamente sostenuti dall Università. 2) L Università può cedere o dare in licenza a terzi i propri diritti relativi ad invenzioni, sentito il parere della Commissione Brevetti d Ateneo, esclusivamente a titolo oneroso. 3) Il corrispettivo di ciascuna cessione o licenza di diritti dell Università, relativi ad invenzioni, sarà imputato su uno specifico capitolo dell amministrazione centrale dell Università. Art. 14. - Ripartizione proventi da cessione di diritti dell Università 1) Il corrispettivo di ciascuna cessione, o licenza di diritti dell Università, dovrà in primo luogo ripianare tutti i costi sostenuti e da sostenersi. 2) Il residuo di tale corrispettivo (di seguito: l utile) sarà ripartito come segue: a) 60% in compenso dell attività inventiva all inventore/i dell invenzione ceduta o licenziata, con esclusione dei soggetti che hanno già percepito l equo premio; b) 40% all Università, questa quota sarà ulteriormente ripartita come segue: - il 30% ai Dipartimenti di afferenza dell inventore/i proponente/i o richiedente (pari al 12% dell utile); - il 70% all Amministrazione centrale dell Università (pari al 28% dell utile) Art. 15. - Ripartizione proventi da cessione di diritti dell inventore. 1) In tutti i casi in cui l inventore abbia conservato o ripreso diritti relativi ad invenzione o software, il medesimo sarà obbligato a corrispondere via via all Università con cadenze annuali una somma pari al 30% dell utile netto dell inventore comunque relativo in tutto o in parte allo sfruttamento dei diritti ora detti. 2) I proventi di cui al presente articolo saranno ripartiti come segue: a) 30% al fondo di ricerca d Ateneo b) 70% all Amministrazione Centrale dell Università. 9

Art. 16. - Decisioni dell Università sulle proposte di cessione. 1) Nel caso di cessione, l Università considererà soltanto le proposte che il proponente dichiari espressamente irrevocabili per almeno 70 giorni, decorrenti dal momento del ricevimento della proposta di cessione. 2) Entro 30 giorni dal ricevimento di detta proposta di cessione la Commissione Brevetti di Ateneo esprime il proprio parere sull opportunità di accettare la proposta. Il Rettore dispone se e quale seguito dare alla proposta. Art. 17. - Assistenza dell inventore. L inventore fornirà assistenza nella preparazione delle domande di brevetto ed in ogni fase del procedimento di brevettazione, come pure in ogni giudizio eventuale legato ai brevetti. Art. 18. - Esperti esterni La Commissione Brevetti d Ateneo, può proporre la nomina di esperti per tutte le procedure relative alla brevettazione delle invenzioni nonché per l istruzione delle pratiche e delle eventuali cessioni in licenza. Art. 19. - Oneri della brevettazione I seguenti oneri graveranno su un capitolo di bilancio dell Amministrazione centrale dell Università: a) spese, diritti ed onorari di professionisti relativi a brevettazioni di invenzioni, deposito di software o deposito di progetti di lavori dell ingegneria a nome dell Università; b) tasse relativa alla brevettazione ed al mantenimento dei brevetti dell Università; c) costi di allestimento, prove e valutazioni di prototipi relativi all attuazione dell invenzione; d) spese di funzionamento della Commissione Brevetti d Ateneo e) spese, diritti ed onorari relativi a giudizi, arbitrati ed all assistenza legale anche stragiudiziale riguardante i diritti dell Università previsti dal presente regolamento; f) spese, diritti ed onorari di altri esperti di ogni genere per la loro attività relativa alle materie del presente regolamento. 10

Art. 20. Azioni giudiziarie 1) L'Università può promuovere ogni azione legale o resistere in giudizio, a tutela del brevetto o per evitare tentativi di contraffazione dello stesso, a meno che tale obbligo non sia posto a carico del licenziatario e questi vi ottemperi. 2) In caso di controversie tra l'inventore e l'amministrazione, ogni decisione può essere demandata ad un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati uno per parte e il terzo dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Direttore generale per lo sviluppo e il potenziamento dell attività di ricerca del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca. Art. 21. - Comunicazioni Tutte le comunicazioni all Università previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate per iscritto al Magnifico Rettore. Tutte le comunicazioni ai dipendenti dell Università sono effettuate per iscritto all indirizzo che il dipendente ha presso l Università. Tutte le comunicazioni agli interni non dipendenti dell Università sono effettuate per iscritto all indirizzo indicato dai medesimi. Art. 22. - Norme finali I contratti indicati nel presente regolamento, di norma, devono prevedere nell articolo relativo alla Legge applicabile la normativa italiana ed il foro di Parma, quale foro competente per dirimere eventuali controversie sorte in applicazione di detti contratti. Art. 23. - Data di entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la data del Decreto Rettorale di emanazione. 11