N. 11 DEL 13 FEBBRAIO

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COMUNE DI VENEZIA Estratto dal registro delle deliberazioni del COMMISSARIO nella competenza del Consiglio comunale N. 11 DEL 13 FEBBRAIO 2015 E presente il COMMISSARIO: VITTORIO ZAPPALORTO Partecipa il SEGRETARIO GENERALE: RITA CARCO

13 febbraio 2015 11 = Variante n. 2 al Piano degli Interventi per la ridefinizione di alcuni tratti delle fasce di rispetto cimiteriali degli impianti di Trivignano, Zelarino, Chirignago, Mestre e Favaro Veneto, ai sensi dell art. 18 della L.R. del 23.04.2004 n. 11. e dell art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto del 27.07.1934, n. 1265, così come modificato dall art. 28, c. 1, lett. b) della Legge 1 agosto 2002, n. 166 - ADOZIONE. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri del Consiglio Comunale Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2014 con il quale il Dott. Vittorio Zappalorto è stato nominato Commissario Straordinario per la gestione provvisoria dell'ente, con attribuzione dei poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio e alla Giunta; Premesso che: il Comune di Venezia è dotato di P.R.G. approvato con D.P.R. del 17.12.1962 (G.U. del 22.02.1963, n. 51); a seguito della complessità del territorio e delle caratteristiche geo-morfologiche, socioeconomiche e insediative di ambiti territoriali disomogenei tra loro (Città Antica, Terraferma, Porto Marghera, Isole della laguna e Litorali), l Amministrazione del Comune di Venezia ha definito l assetto pianificatorio attraverso la redazione di diverse e successive Varianti, il cui insieme rappresenta il Piano Regolatore Generale vigente; il Comune di Venezia ha in questo modo adeguato l intera strumentazione urbanistica a quella di livello superiore regionale e, in particolare, al vigente Piano d Area della Laguna e dell Area Veneziana, che, ai sensi dell art. 55 delle proprie norme tecniche, dispone che tale adeguamento può avvenire oltre che con un unica Variante generale anche con più Varianti parziali le quali devono comunque riguardare singole tematiche o ambiti territoriali omogenei. Di tale adeguamento ha reso atto la Regione del Veneto - Direzione Urbanistica e Paesaggio, con nota 5 Giugno 2012, Prot. n. 261714; con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30 e 31 gennaio 2012 il Comune di Venezia ha adottato il Piano di Assetto del Territorio e il Rapporto Ambientale, corredato dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e dalla Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.); il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) è stato approvato in data 30.09.2014 con la sottoscrizione, da parte del Comune di Venezia e della Provincia di Venezia, del verbale della Conferenza di Servizi Decisoria convocata ai sensi dell art. 15, comma 6, della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11; l approvazione del P.A.T., ai sensi dell art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004, è stata ratificata dalla Provincia di Venezia con delibera di Giunta Provinciale del 10.10.2014, n. 128, pubblicata sul B.U.R.V. n. 105 del 31.10.2014, a cura della Provincia di Venezia; il P.A.T. ai sensi dell art. 15, comma 7 della L.R. 11/2004, è divenuto efficace dal 15.11.2014 e il vigente P.R.G. ai sensi dell art. 48, c. 5 bis della medesima L.R. 11/2004, assume efficacia di Piano degli Interventi (P.I.) per le parti in esso compatibili; Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 11 del 13 febbraio 2015 Pagina 1 di 6

con Delibera del 05.12.2014, n. 98, il Commissario Straordinario per la gestione provvisoria dell'ente, con attribuzione dei poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio e alla Giunta, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2014, considerata la necessità nell attuale fase di efficacia del P.I. di dare immediata definizione amministrativa a problemi urgenti ed indifferibili, di carattere settorialmente e/o territorialmente parziale, ad oggi irrisolti, anche in ragione delle limitazioni imposte dall art. 48 della L.R. 11/2004 in assenza del P.A.T. approvato, ha definito tra i provvedimenti di pianificazione urbanistica urgenti ed indifferibili, anche quelli volti: alla razionalizzazione, semplificazione ed aggiornamento tecnico dell apparato grafico, zonizzativo e regolamentare della strumentazione urbanistica generale comunale; alla soluzione di contenziosi ovvero all immediata acquisizione di benefici patrimoniali a favore dell Amministrazione a seguito di iniziative già da questa avviate prima dell approvazione del P.A.T.; Premesso inoltre che: in materia cimiteriale la Regione del Veneto si è espressa con la L.R. 04.03.2010, n. 18 "Norme in materia funeraria" e con la successiva D.G.R.V. del 4 aprile 2014, n. 433 "Definizione dei requisiti dei cimiteri, pubblicata il 18 aprile 2014, con la quale, in materia di Piani Cimiteriali, stabilisce che: ogni Comune è tenuto a predisporre un Piano Cimiteriale per i cimiteri esistenti o in progetto, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura; i Piani Cimiteriali sono approvati dal Consiglio Comunale previo parere dell Azienda U.L.S.S. competente per territorio e vengono aggiornati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal Piano stesso; le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai Piani Cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico; Atteso che: il Piano Cimiteriale, composto da documenti grafici e testuali, è finalizzato ad organizzare e risolvere la molteplicità delle problematiche attinenti la materia cimiteriale. La Direzione Ambiente in fase di elaborazione del presente provvedimento, ha comunicato che i tempi per la redazione del Piano Cimiteriale risultano dell ordine di due anni e mezzo e che ad oggi il bilancio comunale non prevede la copertura economica per tale elaborazione; nelle more della redazione del futuro Piano Cimiteriale, si è ritenuto comunque opportuno procedere all aggiornamento delle previsioni di PRG, riconoscendo alcune parti dei cimiteri esistenti rispetto alle previsioni di progetto e ridefinendo alcuni tratti delle fasce di rispetto cimiteriali, al fine di escludere dalle stesse, porzioni di ambiti destinati ad Attrezzature pubbliche o di pubblico interesse, come di seguito specificato: Impianto Cimiteriale di Trivignano: si propone la riclassificazione di parte dell ambito destinato dal P.R.G. ad Attrezzatura di Interesse Comune e Parcheggio di progetto a F1- cimitero esistente. Viene riconfermata l attuale fascia di rispetto prevista dal P.R.G. di ml 100, adeguandola anche per l ambito di ultima realizzazione sopra indicato; Impianto Cimiteriale di Zelarino: si propone la riclassificazione di una modestissima parte dell ambito destinato dal P.R.G. a Zona agricola di tipo E3.1 a F1 - cimitero esistente, estendendo a quest ultima destinazione l intero impianto, in quanto già attrezzato a tale uso. Per tale impianto si propone la riduzione della fascia di rispetto da ml 100 a ml 50 lungo il tratto di via Scaramuzza, in corrispondenza di un area attrezzata a Parco, gioco esistente ; Impianto Cimiteriale di Chirignago: si propone di classificare l intero impianto come F1 - cimitero esistente, in quanto la parte destinata a F1 - cimitero di progetto ad oggi risulta Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 11 del 13 febbraio 2015 Pagina 2 di 6

già attrezzata a tale uso. Per tale impianto si propone la riduzione della fascia di rispetto da ml 100 a ml 50 per l ambito di proprietà comunale già attrezzato a parcheggio pubblico, lungo il tratto di via Risorgimento ; Impianto Cimiteriale di Favaro Veneto: si propone di classificare l intero impianto come F1 - cimitero esistente, in quanto la parte destinata ad F1 - cimitero di progetto ad oggi risulta già attrezzata a tale uso. Per tale impianto si propone la riduzione della fascia di rispetto da ml 100 a ml 50 per i due ambiti collocati a sud e a est dell impianto stesso, destinati rispettivamente a Parcheggio e Verde attrezzato di progetto e Istruzione dell obbligo esistente ; Impianto Cimiteriale di Mestre: per tale impianto, collocato in un ambito urbano consolidato, si propone la riduzione della fascia di rispetto da ml 100 a ml 50 per gli ambiti che ricadono a confine del tratto di via G. da Verrazzano e via S. Maria dei Battuti, classificati dal P.R.G. a Parcheggio di progetto, Istruzione dell obbligo e Verde Attrezzato (parco, gioco) esistente ; l articolo 338 del Testo Unico delle leggi sanitarie, di cui al Regio Decreto del 24 luglio 1934, n. 1265, e ss.mm.ii., prevede che: Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni: a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti; b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari. Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre ; in merito al presente provvedimento l Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana con nota Prot. n. 64212 del 17.10.2014, acquisita agli atti al Prot. Gen. n. 434522 del 17.10.2014, si è espressa favorevolmente in merito agli impianti cimiteriali di Trivignano, Zelarino, Chirignago e Favaro Veneto, secondo i contenuti riportati nella stessa, che viene unita alla presente come allegato sub B). Relativamente al Cimitero di Mestre, la stessa Azienda ha chiesto al Comune di poter acquisire la formalizzazione di accordi/convenzione per l uso dell area in locazione all Associazione Sportiva Tennis Club Davis, insediata in ambito classificato dal P.R.G. a Verde Attrezzato (parco, gioco) esistente ; con successiva integrazione Prot. n. 70622 del 13.11.2014, acquisita agli atti al Prot. Gen. n. 474506 del 13.11.2014, anch essa unita alla presente come allegato sub B), l Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana, prendendo atto della documentazione integrativa, si è espressa favorevolmente anche in merito alle aree adibite a Verde Attrezzato (parco, gioco), Parcheggio di progetto e Istruzione dell obbligo interessate dalla fascia di rispetto del cimitero di Mestre, riconoscendo per le stesse l interesse pubblico; Ritenuto: l interesse da parte dell Amministrazione Comunale di ridurre alcuni tratti delle fasce di rispetto cimiteriali al fine di escludere dalle stesse ambiti pubblici e/o di interesse pubblico, che Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 11 del 13 febbraio 2015 Pagina 3 di 6

presentano i requisiti riportati nell articolo 338 del Testo Unico delle leggi sanitarie e rappresentati graficamente negli stralci planimetrici contenuti nel fascicolo allegato sub A) al presente provvedimento, al fine di procedere anche al possibile convenzionamento delle attività ammesse in tali ambiti secondo le destinazioni previste dal vigente P.R.G.; che relativamente all attività esercitata compatibilmente alle previsioni di P.R.G. dall Associazione Sportiva Tennis Club Davis, nell area a Verde Attrezzato (parco, gioco) esistente si fa presente che: l area non è mai stata interessata da alcuna procedura espropriativa per l attuazione delle destinazioni di P.R.G. e ad oggi i termini espropriativi per l'attuazione di tali previsioni risultano ampiamente decorsi; l attività sportiva condotta dal soggetto privato risulta legittimata da condono edilizio ai sensi della L. 47/85, regolarmente rilasciato ai proprietari degli immobili con Prot. n. 2014/335606 del 08.08.2014, mentre per un manufatto funzionale al servizio sportivo ad uso spogliatoi, docce e piccolo punto ristoro (concesso regolarmente per un periodo di un anno nell anno 2013 al fine di non pregiudicare l attività sportiva), la Direzione Sportello Unico Edilizia ha formalmente accertato la mancata rimozione dello stesso; in data 13.08.2014 con Prot. n. 2014/341413 la ditta titolare dell impianto sportivo ha rivolto istanza all Amministrazione Comunale per il convenzionamento dello stesso in termini sostitutivi alla gestione pubblica; che ai sensi dell'art. 3.1.1 delle Norme Tecniche Generali di Attuazione (N.T.G.A.) della vigente V.P.R.G. per la Terraferma, relativamente all uso dell area in locazione dovrà essere approvato, con separato provvedimento, lo schema della convenzione; che il presente provvedimento, di corretta applicazione delle previsioni del PAT debba essere attuato attraverso specifica integrazione del vigente PRG, attraverso le procedure dell art. 18 della L.R. 11/2004; Atteso che: in data 26.11.2014 con Prot. n. 491263 è stata trasmessa all Ufficio del Genio Civile di Venezia a mezzo Posta Elettronica Certificata l asseverazione della non necessità della redazione della Valutazione di Compatibilità Idraulica, il cui parere dovrà essere acquisito prima dell approvazione della presente Variante; la presente deliberazione è stata proposta dalla Direzione Sviluppo del Territorio; è stata effettuata la pubblicità preventiva degli atti di governo del territorio ai sensi dell art. 39 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ; l adozione del presente provvedimento verrà preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione da avviare contestualmente alla loro presentazione alle Municipalità, ai sensi del comma 2 dell art. 18 della L.R. 11/2004 e del combinato disposto degli articoli 23 dello Statuto Comunale e 6 del Regolamento Comunale delle Municipalità; Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa, espresso dal Dirigente del Settore dell Urbanistica Terraferma della Direzione Sviluppo del Territorio e il parere di regolarità contabile, espresso dal Direttore della Direzione Finanza Bilancio e Tributi, ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. 267/2000; Visto che in data 16.12.2014 con nota prot. n. 520532 è stata trasmessa alla Municipalità di Mestre - Carpenedo, Chirignago - Zelarino e Favaro Veneto la proposta di deliberazione e che le stesse, con proprie rispettive deliberazioni n. 6 del 19.01.2015, n. 1 del 29.01.2015 e n. 1 del 20.01.2015, hanno espresso i seguenti pareri: Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 11 del 13 febbraio 2015 Pagina 4 di 6

- Municipalità di Mestre Carpenedo: Parere favorevole; - Municipalità di Chirignago Zelarino: Parere favorevole con condizioni; - Municipalità di Favaro Veneto: Parere favorevole; Visto che il parere della Municipalità di Chirignago è stato controdedotto come da Allegato 1; Ritenuto di accogliere favorevolmente la proposta formulata dalla Municipalità di Chirignago Zelarino con propria deliberazione n. 1 del 29.01.2015, per le motivazioni contenute nella controdeduzione della Direzione Sviluppo del Territorio che viene unita alla presente come Allegato 1, per costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; Visto l art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto del 27.07.1934, n. 1265, così come modificato dall art. 28, c. 1, lett. b) della Legge 1 agosto 2002, n. 166; Vista la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11; Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Ritenuto di condividere la proposta di deliberazione per le motivazioni nella stessa riportate e di poter deliberare sull argomento. D e l i b e r a 1. di adottare la Variante n. 2 al Piano degli Interventi, ai sensi dell art. 18 della L.R. del 23.04.2004 n. 11. e dell art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto del 27.07.1934, n. 1265, così come modificato dall art. 28, c. 1, lett. b) della Legge 1 agosto 2002, n. 166, per le ragioni e le finalità esposte in premessa, che qui si intendono interamente richiamate, che prevede la ridefinizione di alcuni tratti delle fasce di rispetto cimiteriali, come rappresentati nel fascicolo allegato sub A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di escludere dalle stesse, alcune porzioni di ambiti destinati ad Attrezzature pubbliche o di pubblico interesse, come di seguito specificato: Impianto Cimiteriale di Trivignano: si propone la riclassificazione di parte dell ambito destinato dal P.R.G. ad Attrezzatura di Interesse Comune e Parcheggio di progetto a F1- cimitero esistente. Viene riconfermata l attuale fascia di rispetto prevista dal P.R.G. di ml 100, adeguandola anche per l ambito di ultima realizzazione sopra indicato; Impianto Cimiteriale di Zelarino: si propone la riclassificazione di una modestissima parte dell ambito destinato dal P.R.G. a Zona agricola di tipo E3.1 a F1 - cimitero esistente, estendendo a quest ultima destinazione l intero impianto, in quanto già attrezzato a tale uso. Per tale impianto si propone la riduzione della fascia di rispetto da ml 100 a ml 50 lungo il tratto di via Scaramuzza, in corrispondenza di un area attrezzata a Parco, gioco esistente ; Impianto Cimiteriale di Chirignago: si propone di classificare l intero impianto come F1 - cimitero esistente, in quanto la parte destinata a F1 - cimitero di progetto ad oggi risulta già attrezzata a tale uso. Per tale impianto si propone la riduzione della fascia di rispetto da ml 100 a ml 50 per l ambito di proprietà comunale già attrezzato a parcheggio pubblico, lungo il tratto di via Risorgimento ; Impianto Cimiteriale di Favaro Veneto: si propone di classificare l intero impianto come F1 - cimitero esistente, in quanto la parte destinata ad F1 - cimitero di progetto ad oggi risulta già attrezzata a tale uso. Per tale impianto si propone la riduzione della fascia di Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 11 del 13 febbraio 2015 Pagina 5 di 6

rispetto da ml 100 a ml 50 per i due ambiti collocati a sud e a est dell impianto stesso, destinati rispettivamente a Parcheggio e Verde attrezzato di progetto e Istruzione dell obbligo esistente ; Impianto Cimiteriale di Mestre: per tale impianto, collocato in un ambito urbano consolidato, si propone la riduzione della fascia di rispetto da ml 100 a ml 50 per gli ambiti che ricadono a confine del tratto di via G. da Verrazzano e via S. Maria dei Battuti, classificati dal P.R.G. a Parcheggio di progetto, Istruzione dell obbligo e Verde Attrezzato (parco, gioco) esistente ; 2. di affidare alla Direzione Sviluppo del Territorio gli adempimenti e le procedure previste dalla legislazione vigente per la prosecuzione dell iter amministrativo del presente atto. Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. (Proposta di deliberazione n. 796 del 4 dicembre 2014) Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 11 del 13 febbraio 2015 Pagina 6 di 6

Il Commissario VITTORIO ZAPPALORTO Il Segretario Generale RITA CARCO La presente deliberazione è stata affissa all Albo Pretorio del Comune il 18 febbraio 2015 per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge.