CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA PROFESSIONALE

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CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA PROFESSIONALE TRA FEDERAZIONE NAZIONALE COLLEGI PROFESSIONALI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA Con sede in Roma, Via Magna Grecia, 30/A C.F. 01682270580 nella persona di. (di seguito denominata anche semplicemente FNCPTSRM ) e AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers, nella persona di. (di seguito denominato anche semplicemente Broker ) e. rappresentata da.., nella sua qualità di aggiudicataria in relazione al LOTTO 1 ASSICURAZIONE RESPONSABILITA PROFESSIONALE nella seguente forma: partecipante singola consorzio stabile consorzio ordinario. costituito costituendo consorzio fra soc. coop. di produzione e lavoro o fra imprese artigiane.. mandataria di raggruppamento temporaneo fra (mandante) e.. (mandatario) costituito costituendo coassicurazione tra.. e. in qualità di delegataria (di seguito denominata anche Società ) (di seguito congiuntamente denominati le Parti ) PREMESSO CHE: La FNCPTSRM intende predisporre uno strumento che agevoli l adempimento dell obbligo assicurativo da parte di tutti i Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (di seguito e per brevità anche TTSSRM) e che consenta, altresì, di coprire rischi non compresi in suddetto obbligo (massimali e/o estensioni di garanzia non previste dalla normativa vigente) 1

La FNCPTSRM ha conferito al Broker, a seguito di gara ad evidenza pubblica, incarico di consulenza, intermediazione assicurativa e gestione dei sinistri La Società, a seguito della procedura aperta indetta dalla FNCPTSRM, è risultata aggiudicataria dei servizi di cui al LOTTO 1 ASSICURAZIONE RESPONSABILITA PROFESSIONALE La FNCPTSRM ha esaminato favorevolmente il contenuto dell offerta proposta dalla Società in regime di polizza collettiva a favore di tutti i Tecnici Sanitari di Radiologia Medica. Le condizioni di assicurazione che regolamentano i rapporti tra la Società e gli assicurati, e che avranno valore tra le parti, sono riportate nell Allegato Capitolato speciale Lotto 1 ASSICURAZIONE RESPONSABILITA PROFESSIONALE e dovranno essere integralmente recepite nel Fascicolo Informativo redatto nella forma prevista dal regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 - Regolamento concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private. modificato dal provvedimento ISVAP del 25 febbraio 2011 n. 2880, dal regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 e dal provvedimento IVASS del 16 luglio 2013 n. 7. L e ss.mm.ii. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 1. PREMESSE E ALLEGATO Le Premesse e L Allegato formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. L Allegato è costituito dal Capitolato speciale Lotto 1 ASSICURAZIONE RESPONSABILITA PROFESSIONALE 2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE E DESTINATARI La Polizza/Convenzione ha per oggetto la prestazione, da parte della Società, della copertura assicurativa RC Professionale di cui all Allegato 1 destinate ai Tecnici Sanitari di Radiologia Medica che assumeranno la veste di Assicurati. Il testo dell Allegato Capitolato non potrà essere modificato, fatte salve le varianti previste, se non con espresso consenso delle parti per esigenze legate all adeguamento normativo e/o per nuove esigenze legate all interpretazione delle norme. Le eventuali modifiche apportate avranno effetto unicamente per i contratti e le adesioni successive alla modifica intervenuta e per i rinnovi contrattuali ad essa successivi, fatte salve le interpretazioni estensive di norme contrattuali, che avranno effetto su tutti i contratti in essere anche senza specifica pattuizione tra Società e Contraente. Le modifiche saranno oggetto di comunicazione ai Tecnici Sanitari di Radiologia Medica aderenti da parte del Broker. 3. MODALITA DI ADESIONE La Polizza/Convenzione è stipulata dal Contraente FNCPTSRM per conto e nell'interesse dei TTSSRM che sono o che saranno iscritti all Albo nonché dei TTSSRM che cesseranno durante il periodo di vigenza della Polizza. La garanzia decorre automaticamente dalle h. 24.00 del 31.12 di ogni anno per i TTSSRM già iscritti all Albo a tale data e, per i TTSSRM iscritti successivamente o che regolarizzano la loro posizione mediante versamento del contributo obbligatorio successivamente al 30 settembre, dalle ore 24 del giorno della loro iscrizione o della regolarizzazione. La FNCPTSRM metterà a disposizione di tutti gli Assicurati copia della presente Convenzione nella propria rete intranet unitamente al Fascicolo informativo, comprensivo di: Nota informativa e Glossario Condizioni di Assicurazione 2

Informativa sull uso dei dati personali La Società si riserva di verificare in ogni momento il diritto di ciascun TSRM ad usufruire delle prestazioni assicurative previste dalla presente Convenzione. 4. GESTIONE DELLA CONVENZIONE La FNCPTSRM dichiara di aver affidato, ai sensi del d.lgs. n. 209/2005, la gestione dei contratti assicurativi alla Società di Brokeraggio assicurativo Aon SpA, con sede legale in Milano, Via A. Ponti n. 8/10, iscritta al RUI Sezione B con il n. B000117871, Broker incaricato ai sensi del decreto di cui sopra. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle assicurazioni affidate con la presente procedura saranno svolti esclusivamente per conto della Contraente dalla Aon SpA. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato all/e Compagnia/e, a norma dell art. 1901 c.c.; ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e. In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnia/e coassicuratrice/i, le provvigioni nella misura pari al: 11,50% del premio imponibile Tale remunerazione è parte dell aliquota riconosciuta dall Impresa alla propria rete di vendita diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per l Amministrazione aggiudicatrice. 5. DECORRENZA, DURATA E CESSAZIONE DELLA CONVENZIONE La durata della presente Convenzione è fissata in 3 anni, a partire dalle ore 24 del 31.12.2017 6. GESTIONE SINISTRI L aggiudicatario dovrà garantire assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione. In particolare dovrà essere consentito alla FNCPTSRM e al Broker incaricato l accesso ai dati e alle informazioni inerenti i sinistri, in stretta relazione con la Società e con i soggetti da questi incaricati (liquidatori, periti, loss adjuster etc.) La Società è tenuta a fornire alla FNCPTSRM tramite il broker, ogni 3 mesi o, su richiesta della FNCPTSRM entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta, la statistica certificata inerente l andamento della polizza dalla quale risultino le seguenti informazioni minime codice professionale (dipendente o libero professionista) Numero sinistro attribuito dalla Società Danneggiato Data accadimento Data richiesta di risarcimento Data denuncia Descrizione evento (campo libero) Codice sinistro (codice attività da elaborare: ad es. errata diagnosi, danni materiali, etc.) Importo reclamato (se conosciuto) Importo riservato dalla Compagnia Importo spese dei fiduciari ( legale, perito etc) riservate Importo spese dei fiduciari (legale, perito etc.) pagate Importo liquidato sinistro 3

Totale pagato Totale riservato Data di chiusura (senza seguito o data liquidazione) Data di ultima riservazione 7. ASPETTI DI COMUNICAZIONE La Società, nei limiti di quanto previsto dalla presente Convenzione, autorizza la FNCPTSRM a promuoverne la diffusione presso i TTSSRM, anche per il tramite dei Collegi/Ordini territoriali. 8. TUTELA DEI MARCHI Ciascuna Parte permetterà all altra l utilizzo del proprio marchio per finalità esclusivamente collegate all iniziativa di cui alla presente Convenzione. In ogni caso tale utilizzo dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto da ciascuna parte. Resta comunque sin d ora inteso che su tutta la documentazione di carattere assicurativo comparirà unicamente il marchio della Società quale unico soggetto titolare dei rapporti assicurativi. E fatto divieto a ciascuna parte di utilizzare il marchio dell altra parte per attività e finalità che esulino dalla presente Convenzione. 9. MODIFICHE IMPOSTE DALL AUTORITA DI CONTROLLO Eventuali modifiche stabilite dalle Autorità di Controllo alle Condizioni pattuite nella presente Convenzione, verranno applicate dalla prima emissione di nuove polizze successivamente alla entrata in vigore delle modifiche stesse. 10. RINVIO Per quanto non stabilito dalla presente Convenzione, valgono le norme previste nelle Condizioni di assicurazione contenute nel Fascicolo informativo e le norme del Codice Civile e della normativa primaria e secondaria di settore applicabile alla Convenzione. 11. RISERVATEZZA In ordine alle informazioni che si scambieranno per l esecuzione del presente contratto, le Parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza, in osservanza degli obblighi di cui al decreto legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali. 12. PRIVACY. Ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 cd. Codice Privacy), si precisa che i dati personali dei destinatari della Convenzione (cd. interessati previsti dall art. 4, comma 1, lett. i del Codice Privacy).di cui le Parti potranno entrare in possesso saranno trattati agli esclusivi fini connessi alla proposta, all eventuale stipulazione delle coperture assicurative e alla relativa gestione dei sinistri, oltre che per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. L informativa prevista dall art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 sarà fornita, in modalità conformi alla normativa, per il tramite del Portale. Resta esclusa la possibilità del trattamento dei dati personali dei destinatari della Convenzione per finalità commerciali e promozionali e per la partecipazione ad eventuali concorsi a premi o iniziative gratuite, salvo espresso consenso degli interessati. 13. FORO COMPETENTE Le Parti convengono che per qualsiasi controversia inerente l interpretazione e l esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Roma. 4

Data LA SOCIETA IL BROKER LA FEDERAZIONE NAZIONALE COLLEGI PROFESSIONALI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA 5