oltre i 10 ettari oltre i 300 ettari oltre 20 ettari per l imboschimento oltre 5 ettari per il disboscamento posti pollame

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Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell ambiente 1 Allegato A 2 Progetti sottoposti alla procedura di valutazione dell impatto ambientale (colonna 1) e alla procedura di (colonna 2) di cui agli articoli 2 e 3. Avvertenza: la presente tabella non contempla le tipologie di progetto rientranti nella procedura di VIA di competenza statale. 1. Agricoltura, silvicoltura e acquicoltura 1. a) Progetti di ricomposizione fondiaria oltre i 200 ettari 1. b) Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali o naturali alla coltivazione agricola intensiva (progetti non compresi nella lettera 1. d) oltre i 10 ettari 1. c) Progetti di gestione delle risorse idriche per l agricoltura compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre 1. d) Progetti di imboschimento e disboscamento a scopo di conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo 1. e) Impianti di allevamento intensivo di animali con più di: 85.000 posti polli da ingrasso 60.000 posti per galline 3.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) 900 posti scrofe oltre i 300 ettari oltre 20 ettari per l imboschimento oltre 5 ettari per il disboscamento 40.000 posti pollame 1.400 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) 550 posti scrofe 150 UBA (bovini) da latte 400 UBA (bovini) da ingrasso 10.000 posti per conigli 1. f) Piscicoltura intensiva oltre 5 ha di superficie delle vasche 2. Industria estrattiva 2. a) Cave e torbiere, con esclusione delle varianti che non comportano un aumento di volume di materiale estratto all interno di una singola area già autorizzata o concessa, nonché delle strutture e degli impianti di cui all art. 7, comma 6, della l.p. n. 6/80 4 per estrazione oltre 500.000 m³ di materiale o di area interessata superiore a 20 ettari per estrazioni superiori a 200.000 m³ di materiale, con riferimento alla singola cava o al programma d attuazione di cui all art. 6 della l.p. n. 6/80 5. Qualora detto programma sia obbligatorio è assoggettato a procedura di il programma 1 Il regolamento di esecuzione è stato modificato con d.p.g.p. 10 maggio 1995, n. 7-21/Leg. e con d.p.g.p. 13 marzo 2001, n. 5-56/Leg. 2 Tabella già modificata dal d.p.g.p. 10 maggio 1995, n. 7-21/Leg, successivamente sostituita ai sensi dell'articolo 16 del d.p.g.p. 13 marzo 2001, n. 5-56/Leg, infine modificata dalla d.g.p. 26 marzo 2010, n. 625. 3 Nota di aiuto alla lettura della tabella tipologica. Nella tabella che segue, la e ha funzione di mero collegamento nell elencazione delle tipologie progettuali, e non quindi funzione congiuntiva come normalmente intesa in ambito legale ( e congiuntiva, o disgiuntiva). 4 La l.p. n. 6/1980 e s.m. è stata abrogata con l entrata in vigore della nuova normativa in materia di cave e questo riferimento deve essere sostituito da quello relativo all articolo 14 Strutture ed impianti fissi della l.p. 4 ottobre 2006, n. 7, Disciplina dell'attività di cava. 1

2. b) Estrazione di minerali mediante dragaggio fluviale e lacuale 2. c) Trivellazioni e attività di ricerca di materiali solidi di prima categoria e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie 2. d) Attività di coltivazione di minerali solidi di prima categoria, degli idrocarburi e delle risorse geotermiche 2. e) Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma 3. Industria energetica 3. a) 6 Impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda. Sono comunque esclusi: - gli impianti solari termici per la produzione di acqua e/o aria calda; - gli impianti fotovoltaici parzialmente integrati o con integrazione architettonica di cui all articolo 2, comma 1, lettere b2) e b3), del d.m. 19 febbraio 2007 (Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387); - gli impianti fotovoltaici posizionati su fabbricati e strutture edilizie a destinazione industriale, produttiva, terziaria e direzionale. 3. b) 7 Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda 3. c) Impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua calda 3. d) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con potenza termica complessiva superiore a 150 MW con tensione nominale superiore a 100 kv e con tracciato di lunghezza superiore a 10 km con potenza complessiva superiore a 200 kw con potenza termica complessiva superiore a 5 MW con condotte con lunghezza complessiva superiore a 15 km con tensione nominale superiore a 100 kv e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km 3. e) Stoccaggio in superficie di gas naturale superiore a 15.000 m³ 3. f) 8 Stoccaggio in superficie di combustibili fossili superiore a 1.000 m³ 3. g) 9 Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei e cisterne interrate 3. h) Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite 3. i) 10 Impianti per la produzione di energia idroelettrica con esclusione dell utilizzazione a fini idroelettrici di strutture acquedottistiche potabili, irrigue e industriali, purché non si verifichino aumenti delle portate derivate o variazioni del periodo di derivazione superiore a 80.000 m³ 11 superiore a 15.000 m³ con potenza nominale media superiore a 130 kw 5 La l.p. n. 6/1980 e s.m. è stata abrogata con l entrata in vigore della nuova normativa in materia di cave e questo riferimento deve essere sostituito da quello relativo all articolo 6 Programma di attuazione della l.p. 4 ottobre 2006, n. 7, Disciplina dell'attività di cava. 6 Tipologia e soglie così modificate dalla d.g.p. 26/03/2010, n. 625. 7 Tipologia e soglie così modificate dalla d.g.p. 26/03/2010, n. 625. 8 Tipologia così modificata dalla d.g.p. 26/03/2010, n. 625. 9 Tipologia e soglia così modificate dalla d.g.p. 26/03/2010, n. 625. 2

3. l) 12 Impianti eolici per la produzione di energia elettrica in aree di tutela ambientale del Piano urbanistico provinciale 3. m) 13 Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento 3. n) 14 Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone 4. Produzione e trasformazione dei metalli 4. a) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua 4. b) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: I laminazione a caldo II forgiatura con magli con potenza complessiva massima erogata superiore a 20 kw con potenza complessiva massima erogata fino a 20 kw con potenza complessiva massima erogata superiore a 20 kw 1,75 t/ora 14 t/ora di acciaio grezzo con energia di impatto superiore a 35 kj per maglio e con potenza calorifera superiore a 14 MW III applicazione di strati protettivi di metallo fuso con capacità di trattamento superiore a 2 t/ora di acciaio grezzo 4. c) Fonderie di metalli ferrosi con capacità di produzione superiore a 14 t/giorno 4. d) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, esclusi i metalli preziosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia, ecc.) 4. e) Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici 4. f) Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile; con capacità di fusione superiore a 7 t/giorno per il piombo ed il cadmio o oltre 35 t/giorno per gli altri metalli con capacità delle vasche superiore a 30 m³ superiore a 10.000 m² o 50.000 m³ di volume cantieri navali 4. g) Imbutitura di fondo con esplosivi superiore a 3.500 m² o 35.000 m³ di volume 4. h) Impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici superiore a 3.500 m² o 35.000 m³ di volume 5. Industria dei prodotti minerali 5. a) Cokerie (distillazione a secco del carbone) 10 Soglia dimensionale così modificate dalla d.g.p. 26/03/2010, n. 625. 11 In base alla norma statutaria (d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381), la competenza è provinciale anche per gli impianti di cui al d.lgs. n. 152/2006 e s.m., allegato II lettera 2 centrali per la produzione dell energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse dighe ed invasi direttamente asserviti, da assoggettare direttamente a procedura di VIA nazionale. 12 Tipologia e soglie introdotte dalla d.g.p. 26/03/2010, n. 625. 13 Tipologia e soglia così modificate dalla d.g.p. 26/03/2010, n. 625. 14 Tipologia e soglia introdotte dalla d.g.p. 26/03/2010, n. 625. 3

5. b) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi; di calce viva; altri tipi di forni 5. c) Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti a base di impianti 5. d) Impianti per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro 5. e) Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali 5. f) Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane (esclusi i laboratori artistici) 6. Industria chimica 6. a) Trattamento industriale di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici 6. b) Produzione industriale di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e perossidi 6. c) Impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi ai sensi della legge 29 maggio 1974 n. 256 e s.m. 15 7. Industria dei prodotti alimentari 7. a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) 7. b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali 35.000 t/anno di materie prime 35.000 t/anno di materie prime superiore a 40.000 m³ oltre 350 t/giorno di cemento; oltre 35 t/giorno di calce; oltre 35 t/giorno per altri forni oltre 10.000 t/anno di capacità di fusione superiore a 5.000 m² o 50.000 m³ di volume superiore a 3.000 m² o 30.000 m³ di volume superiore a 700 mc di volume per i prodotti petroliferi e 300 mc di volume per tutti gli altri prodotti con capacità di produzione di oltre 75 t/giorno di prodotto finito con capacità di produzione di oltre 300 t/giorno di prodotto finito 7. c) Fabbricazione di prodotti lattiero - caseari con capacità di produzione di oltre 140 t/giorno su base annua 7. d) Industria della birra e del malto con capacità di produzione superiore a 350.000 t/anno 7. e) Fabbricazione di dolciumi e sciroppi per insediamenti oltre 35.000 m³ di volume 7. f) Impianti per la macellazione di animali; stabilimenti di squartamento Impianti per l eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali 7. g) Industrie per la protezione della fecola; molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per la zootecnia con capacità di produzione di carcasse superiore a 35 t/giorno con capacità di trattamento di oltre 7 t/giorno superiore a 3.500 m² di o 35.000 m³ di volume 15 Legge abrogata dall'articolo 15 del d.lgs. 16 luglio 1998, n. 285, a sua volta abrogato dall'articolo 20 del d.lgs. 14 marzo 2003, n. 65 Attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. Vedi anche il d.lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose 4

7. h) Stabilimenti per la protezione di farina di pesce e con capacità di di olio di pesce lavorazione superiore a 35.000 q/anno di prodotto lavorato 7. i) Zuccherifici con capacità di produzione o raffinazione superiore a 7.000 t/giorno di barbabietole o altre materie prime 7. l) Impianti industriali per la produzione di lievi 8. Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta 8. a) Fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose 8. b) Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili per capacità di produzione superiori a 100 t/giorno 8. c) Impianti per la concia delle pelli e del pellame per capacità di lavorazione superiori a 12 t/giorno di prodotto finito 8. d) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, e impianti destinati alla fabbricazione di carta e cartoni 8. e) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati 9. Industria della gomma 9. a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri 10. Progetti di infrastrutture 10. a) Progetti di sviluppo di zone industriali o per capacità di trattamento superiore a 7 t/giorno per capacità di lavorazione superiore a 50 t/giorno per capacità di lavorazione superiore a 50.000 t/anno di materie lavorate per superfici superiori a 28 ha produttive 10. b) Progetti di riassetto urbano, costruzione di centri commerciali e parcheggi: I sviluppo di aree urbane nuove o in estensione di superficie dell area superiore a 28 ha II sviluppo urbano all interno di aree urbane di superficie dell area esistenti superiore a 7 ha III interporti, parcheggi, ospedali, centri fieristici, di superficie dell area mercati all ingrosso, impianti sportivi superiore a 2 ha o di volume edificato superiore a 40.000 m³ IV grandi strutture di vendita al dettaglio, compresi i centri commerciali al dettaglio 16 con superficie di vendita superiore a 1.500 m² 10. c) Linee ferroviarie a carattere regionale o locale, con esclusione dei raccordi agli impianti produttivi o ad altre strutture; piattaforme e terminali intermodali 10. d) Costruzioni di aeroporti 16 Per le definizioni relative alle strutture commerciali vedi la l.p. 30 luglio 2010, n. 17 e s.m. 5

10. e) Costruzione di strade (anche di competenza della Provincia ai sensi dell art. 19 bis del d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381 come inserito dall art. 8 del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463): I vie di rapida comunicazione (strade riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietati tra l altro l arresto e la sosta di autoveicoli) II strade extraurbane a quattro o più corsie, raddrizzamento e/o allargamento di esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie con lunghezza superiore a 3,5 km con lunghezza fino a 3,5 km III strade extraurbane secondarie con lunghezza superiore a 1.500 m IV strade di scorrimento in area urbana o con lunghezza superiore potenziamento di esistenti, in area urbana, a a 1.500 m quattro o più corsie 10. f) Porti e impianti portuali, compresi i porti di pesca porti turistici e da diporto quando lo specchio d acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 m porti lacuali e fluviali, impianti portuali e porti di pesca: 10. g) Costruzione di vie navigabili interne 10. h) Opere di regolazione dei corsi dei fiumi e dei, con torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati a incidere sul regime delle acque l esclusione delle tipologie di opere come definite dall articolo 2, comma 1, della legge regionale 11 novembre 1971, n. 39 17 17 Legge regionale 11 novembre 1971, n. 39, Norme per l'esecuzione delle opere di sistemazione dei bacini montani - articolo 2, comma 1: Le opere di sistemazione montana comprendono: a) opere volte ad ottenere la stabile correzione dei corsi d'acqua e che hanno per scopo la riduzione del trasporto solido, la difesa delle sponde e la regolarizzazione del profilo; b) opere di sistemazione del terreno sui versanti, allo scopo di eliminare o ridurre il trasporto solido dei corsi d'acqua; c) opere di carattere accessorio a quelle indicate nelle lettere precedenti quali paravalanghe, rimboschimenti e rinverdimenti, tendenti al miglioramento del regime idraulico ed alla riduzione del trasporto solido, e strade di servizio; d) lavori di ordinaria manutenzione alle opere ed agli alvei al fine di conservare in efficienza i manufatti esistenti, nonché per mantenere una sufficiente sezione di deflusso. Sono opere realizzate dal Servizio Bacini montani. In base all articolo 115, comma 1, lettera d), della l.p. 23 maggio 2007, n. 11, con effetto dalle date indicate dai regolamenti applicativi previsti dalla legge stessa, la l.r. 11 novembre 1971, n. 39 è abrogata. Il riferimento è pertanto sostituito dal seguente, contenuto nella l.p. 23 maggio 2007, n. 11: articolo 10 - Opere e interventi di sistemazione idraulica e forestale 1. Le finalità di questo titolo si perseguono mediante la realizzazione dei seguenti interventi e opere di sistemazione idraulica e forestale: a) interventi volti a ottenere la gestione dei corsi d'acqua finalizzata alla riduzione del pericolo, attraverso il contenimento delle piene e il controllo del trasporto solido; b) interventi di sistemazione del terreno sui versanti instabili, per il controllo dell'apporto solido nei corsi d'acqua e per la riduzione dell'erosione; c) interventi di difesa dei centri abitati e delle relative infrastrutture, che prevedono opere di ritenuta, di laminazione o di deviazione delle portate liquide o solide, per ridurre il pericolo derivante dai fenomeni alluvionali e torrentizi; d) lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle opere e degli alvei, per conservare in efficienza gli interventi e per mantenere una sufficiente sezione di deflusso e il buon regime dei corsi d'acqua, ivi compreso il trattamento della vegetazione in alveo, attuato in modo da contemperare le esigenze di efficienza idraulica con quelle di carattere ecologico, paesaggistico e ambientale; 6

10. i) Dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare le acque o ad accumularle in modo durevole 10. j) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, principalmente adibite al trasporto di passeggeri 10. k) Installazione di oleodotti e gasdotti escluse le reti di distribuzione 10. l) Installazione di acquedotti escluse le reti di di altezza superiore ai 10 m ai sensi del d.p.r. n. 1363 del 1959 18 o con capacità di invaso superiore a 100.000 mc 19 distribuzione 10. m) Derivazioni di acque superficiali e opere connesse con portata massima derivabile superiori a 1.000 l/s 10. n) Derivazioni di acque sotterranee e da sorgenti, ivi compresa l estrazione e la ricarica artificiale di acque freatiche 10. o) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi principali, non rientranti nella competenza nazionale o nelle altre tipologie del presente allegato 11. Altri progetti 11. a) Piste permanenti per corse e prove di veicoli a motore con portata massima derivabile superiori a 100 l/s con capacità di invaso superiore a 10.000 mc di volume di lunghezza superiore a 20 km di lunghezza superiore a 20 km con portata massima derivabile superiore a 200 l/s con portata massima derivabile superiore a 50 l/s e) rimboschimenti, cespugliamenti e rinverdimenti di terreni denudati anche a seguito di incendi, interventi di arricchimento della composizione floristica e di riequilibrio dei popolamenti forestali, comprese le cure colturali e quelle indirizzate alla normalizzazione dei caratteri del bosco; f) interventi e opere secondo le tipologie indicate dai piani forestali e montani nei boschi di protezione; g) interventi e opere per la difesa dei boschi dagli incendi, previsti dal piano disciplinato all'articolo 86 ed eventualmente dai piani di gestione forestale aziendale previsti dall'articolo 57; h) interventi di lotta e di prevenzione delle avversità biotiche e abiotiche, compresa la ricostituzione del bosco danneggiato. 2. Rientrano fra gli interventi previsti dal comma 1 le opere di carattere accessorio necessarie alla loro esecuzione, come le strade di servizio, le piste, i depositi, le mense e gli alloggi a servizio dei cantieri. 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 in ordine all'attività di gestione forestale da parte dei proprietari e dei soggetti gestori, la Provincia, i comuni e la comunità assicurano, secondo quanto previsto da questa legge, la realizzazione degli interventi e delle opere indicate dal comma 1 che, in quanto coerenti con i criteri stabiliti dai piani forestali e montani, sono di interesse pubblico. 4. Sono riconosciuti di rilievo provinciale e sono riservati alla competenza della Provincia gli interventi e le opere di sistemazione dei corsi d'acqua e dei laghi iscritti nell'elenco delle acque pubbliche e nei relativi elenchi suppletivi, o intavolati al demanio idrico provinciale, e comunque quelli che rientrano nelle aree individuate dai piani forestali e montani ai sensi dell'articolo 6, comma 8, nonché gli interventi e le opere espressamente previsti dal piano per la difesa dei boschi dagli incendi. Rimangono esclusi gli interventi di difesa eseguiti dai privati ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale n. 18 del 1976, come modificato dall'articolo 75 di questa legge. 5. Alla realizzazione degli interventi e delle opere la Provincia provvede secondo quanto previsto dall'articolo 84. 6. Se si evidenziano situazioni di pericolo o rischio residuo, anche a fronte di organici interventi di sistemazione, la Provincia promuove adeguate azioni d'informazione e di educazione, assicura trasparenza nell'azione amministrativa nonché dialogo volto ad acquisire consenso e condivisione sulle misure di protezione e sulle attività di protezione civile. Per le opere realizzate dal Consorzio di bonifica vedasi la legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9, e il decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2010, n. 15-47/Leg riportati più avanti. 18 d.p.r. 1 novembre 1959, n. 1363 Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta : le norme della seconda parte del d.p.r. sono state sostituite da quelle allegate al d.m. 24 marzo 1982 Norme tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe di sbarramento. Vedi, anche, l'articolo 61 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 19 In base alla norma statutaria (d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381, articolo 5), la competenza è provinciale anche per gli impianti di cui al d.lgs. n. 152/2006 e s.m., allegato II lettera 13 impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume d invaso superiore a 1.000.000 m³, nonché impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d invaso superiore a 100.000 m³, da assoggettare direttamente a procedura di VIA nazionale. 7

11. b) Impianti di smaltimenti di rifiuti: I 20 Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, (operazioni di cui all Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) II 21 Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari (operazioni di cui all Allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) III 22 Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) IV 23 Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare (operazioni di cui all Allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) V 24 Discariche di rifiuti urbani non pericolosi (operazioni di cui all Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) VI 25 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all Allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all Allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 VII 26 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all Allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 VIII 27 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all Allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all Allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 IX 28 Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di cui all Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 200 t/giorno 150.000 m³ di volume oppure con capacità superiore a 200 t/giorno 100.000 m³ di volume 100 t/giorno superiore a 10 t/giorno superiore a 20 t/giorno superiore a 10 t/giorno con capacità massima superiore a 30.000 m³ o 40 t/giorno fino a 100.000 m³ di volume superiore a 10 t/giorno 20 Tipologia così modificata dalla d.g.p. 26/03/2010, n. 625. 21 Tipologia così modificata dalla d.g.p. 26/03/2010, n. 625. 22 Tipologia così modificata dalla d.g.p. 26/03/2010, n. 625. 23 Tipologia così modificata dalla d.g.p. 26/03/2010, n. 625. 24 Tipologia così modificata dalla d.g.p. 26/03/2010, n. 625. 25 Tipologia così modificata dalla d.g.p. 26/03/2010, n. 625. 26 Tipologia e soglia introdotte dalla d.g.p. 26/03/2010, n. 625. 27 Tipologia così modificata dalla d.g.p. 26/03/2010, n. 625. 28 Tipologia e soglia introdotte dalla d.g.p. 26/03/2010, n. 625. 8

X 29 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO VALUTAZIONE AMBIENTALE Discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti sino a 100.000 m³ XI 30 Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all Allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 11. c) Impianti di depurazione delle acque reflue con potenzialità superiori a 100.000 abitanti equivalenti 11. d) Depositi di fanghi, progetti non rientranti nelle altre tipologie 11. e) Immagazzinamento di rottami di ferro, comprese le carcasse di veicoli - ivi compresi centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con potenzialità superiori a 10.000 abitanti equivalenti per quantitativi superiori a 50.000 m³ di volume per aree superiori a 1 ha 11. f) Banchi di prova per motori, turbine e reattori per aree superiori a 500 m² 11. g) Impianti per la produzione di fibre minerali artificiali superiore a 5.000 m² di o 11. h) Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartuccia di esplosivi; impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive 50.000 m³ di volume con almeno 25.000 t anno di materie prime lavorate 12. Turismo e svaghi 12. a) 31 Piste da sci 32 con lunghezza superiore a 2 km o con superficie superiore a 5 ha Impianti di risalita, funivie bifuni e strutture connesse - escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 m 33 i) con portata oraria massima, richiesta ai fini della concessione, superiore a 1800 persone per i nuovi tracciati ii) sostituzione sullo stesso tracciato di impianti, esistenti o autorizzati alla data di entrata in vigore del presente allegato, con impianti che superano la portata oraria, richiesta ai fini della concessione, di 2200 persone 29 Tipologia così modificata dalla d.g.p. 26/03/2010, n. 625. 30 Tipologia così modificata dalla d.g.p. 26/03/2010, n. 625. 31 Vedi la deliberazione interpretativa della Giunta Provinciale 5 settembre 2003, n. 2178 32 La deliberazione della Giunta provinciale di cui all articolo 3 bis, comma 1, (vedi nota precedente) del regolamento definisce le opere accessorie, connesse con la tipologia progettuale, rilevanti ai fini della procedura di e di VIA. 33 La deliberazione della Giunta provinciale di cui all articolo 3 bis, comma 1, (vedi nota precedente) del regolamento definisce le opere accessorie, connesse con la tipologia progettuale, rilevanti ai fini della procedura di e di VIA. La procedura di si applica alle modifiche o ampliamenti degli impianti realizzati secondo quanto previsto dalla colonna 2, tenuto conto delle indicazioni della deliberazione della Giunta provinciale prevista dall articolo 3 bis, comma 1, (vedi nota precedente) del presente regolamento. La stessa disciplina si applica anche con riferimento alle modifiche o ampliamenti di 9

12. b) Campeggi e villaggi turistici, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri esclusi quelli 34 35 ricadenti nei centri abitati: I campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 3,5 ha II centri turistico-residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 210 posti letto o volume edificato oltre 17.500 m³ o con III nuovi rifugi alpini 36 al di sopra dei 1600 metri, esclusi gli ampliamenti e le modifiche degli esistenti superficie occupata superiore a 14 ha 12. c) Parchi tematici di superficie superiore a 5 ha 13. 13. a) Progetti di cui alla colonna 1 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni impianti esistenti o autorizzati alla data di entrata in vigore del presente allegato, qualora gli stessi presentino una portata oraria, determinata in concessione, superiore a 2200 persone. 34 Per le definizioni vedi l.p. 15 maggio 2002, n. 7 e s.m. (cosiddetta legge provinciale sulla ricettività turistica) e l.p. 4 ottobre 2012, n. 19 (cosiddetta legge provinciale sui campeggi 2012) 35 La definizione del limite del centro abitato viene di regola effettuata dal Piano regolatore generale. In assenza di tale delimitazione si prende a riferimento la definizione di centro abitato dell ISTAT del 2001 (tematismo ammins01 del SIAT). 36 La definizione di rifugio alpino è individuata dall articolo 6 della l.p. 15 marzo 1993, n. 8 Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate e s.m., che recita: 1. I rifugi alpini sono strutture ricettive che assicurano presidio di sobria ospitalità in zone di montagna, non raggiungibili da strade aperte al traffico ordinario.. Le esclusioni per i rifugi alpini esistenti sono da riferire ai rifugi alpini in possesso della qualifica prevista dall articolo 11 della l.p. n. 8/1993 e s.m. alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 10