1 Quali sono le caratteristiche che identificano un soggetto responsabile?

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FAQ CONTO TERMICO A) Accesso agli incentivi 1 Quali sono le caratteristiche che identificano un soggetto responsabile? Il D.M. 28 dicembre 2012 definisce, oltre ai Soggetti ammessi (le Amministrazioni pubbliche e i Soggetti privati), la figura del Soggetto Responsabile. Per Soggetto Responsabile si intende il soggetto che: a) ha sostenuto direttamente le spese per l esecuzione degli interventi; b) presenta istanza di riconoscimento degli incentivi al GSE, risultandone responsabile in riferimento alla veridicità, completezza e conformità alla normativa di riferimento, anche ai fini dell art. 23 del D.Lgs. 28/11; c) stipula il contratto con il GSE e riceve gli incentivi; d) è tenuto a conservare, per tutta la durata dell incentivo e per i 5 anni successivi all erogazione dell ultimo importo, garantendone la corretta conservazione al fine del riscontro, gli originali dei documenti indicati nel D.M. 28 dicembre 2012 e nelle Regole Applicative del GSE; e) in qualità di responsabile dell intervento realizzato e, in caso di impianto, anche dell esercizio e della manutenzione dello stesso, è tenuto ad assicurare, a pena di decadenza dall incentivo, la regolare esecuzione di ogni attività di controllo, anche mediante sopralluogo, che il GSE o ogni altro soggetto dallo stesso delegato, ritenesse necessaria ai sensi dell art. 14 del D.M. 28 dicembre 2012. 2 - Su quali edifici è possibile realizzare gli interventi di incremento dell efficienza energetica di cui all art. 4, comma 1, del D.M. 28 dicembre 2012? Quali sono i soggetti che possono accedere agli incentivi previsti per tali interventi? Gli interventi di cui all articolo 4, comma 1, del D.M. 28 dicembre 2012 devono essere realizzati su edifici di proprietà delle Amministrazioni pubbliche. Per Amministrazioni pubbliche si intendono i soggetti di cui all art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi gli ex Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati e trasformati dalle Regioni. I soggetti che ricadono nella definizione di Amministrazioni pubbliche proprietari o, nel caso degli ex Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati e trasformati dalle Regioni, in qualità di gestori del patrimonio pubblico, possono accedere agli incentivi direttamente, in qualità di Soggetto Responsabile, o in alternativa avvalendosi di una ESCO, stipulando con essa un contratto di rendimento energetico. 3 - Quali sono i soggetti che possono accedere agli incentivi previsti per gli interventi di cui all art. 4, comma 2, del D.M. 28 dicembre 2012? I Soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario, e le Amministrazioni pubbliche direttamente, in qualità di Soggetto Responsabile, o in alternativa avvalendosi di una ESCO. Nel caso in cui il Soggetto privato intendesse avvalersi di una ESCO deve stipulare con essa un contratto di prestazione/servizio energetico (rendimento energetico o di servizio energia, anche Plus); le Amministrazioni pubbliche devono invece stipulare con la ESCO un contratto di rendimento energetico.

Qualora la ESCO acquisisse la qualifica di Soggetto Responsabile in relazione a interventi finalizzati all ottenimento degli incentivi e realizzati presso un edificio, impianto, sito industriale, ecc., nella titolarità di un soggetto privato, è necessario presentare al GSE un espressa autorizzazione a effettuare l intervento resa dal proprietario ai sensi del D.P.R. 445/2000. Con la medesima dichiarazione lo stesso proprietario: dichiara di essere a conoscenza che la ESCO, per quell intervento, intende richiedere il riconoscimento degli incentivi ai sensi del D.M. 28 dicembre 2012 e che pertanto, per il medesimo intervento, in conformità a quanto previsto dall art. 12, non possono essere riconosciuti altri incentivi comunque denominati a carico delle tariffe dell energia elettrica e del gas e altri incentivi statali; si impegna a non richiedere per il medesimo intervento gli stessi incentivi previsti dal D.M. 28 dicembre 2012 e altre forme di incentivazione statali (e.g. detrazioni fiscali, certificati bianchi, ). 4 - Le Onlus possono accedere all incentivazione? No, perché non ricadono in nessuna delle categorie di soggetti ammessi individuate dal D.M. 28 dicembre 2012. 5 - Cosa si intende per ESCO? Si considerano ESCO: a) i Soggetti in possesso di certificazione ai sensi della norma UNI CEI 11352; b) i Soggetti che riportano, nel proprio statuto societario, la fornitura di servizi energetici e che sono presenti nell elenco delle SSE che accedono al meccanismo dei certificati bianchi, predisposto dall Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas ed attualmente gestito dal GSE; c) i Soggetti di cui all art. 2, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 115/08, ovvero le persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi energetici o altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accettano un certo margine di rischio finanziario. Le ESCO possono richiedere gli incentivi, in qualità di Soggetto Responsabile (vedi "Quali sono le caratteristiche che identificano il Soggetto Responsabile?"), in relazione a tutti gli interventi di cui all art. 4 del D.M. 28 dicembre 2012, in ragione della stipula di un contratto di prestazione/servizio energetico (rendimento energetico o di servizio energia, anche Plus) con un Soggetto privato o di un contratto di rendimento energetico con una Amministrazione pubblica. 6 - Per la richiesta di prenotazione degli incentivi riservata alle Pubbliche Amministrazioni, è sempre necessario un contratto di rendimento energetico con la ESCO, o una convenzione con CONSIP S.p.A. o con la centrale di acquisti regionale? Per la richiesta di prenotazione è necessario che la Pubblica Amministrazione abbia stipulato un contratto di rendimento energetico con la ESCO, o una convenzione con CONSIP S.p.A. o con la centrale di acquisti regionale per l affidamento del servizio energia, integrato con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati. Copia del contratto, in formato elettronico, deve essere trasmessa al GSE tramite il Portaltermico. In particolare, dovrà essere caricato sul Portaltermico:

se il Soggetto Responsabile è direttamente la Pubblica Amministrazione, copia elettronica della convenzione con CONSIP S.p.A. o con la centrale di acquisti regionale per l affidamento del servizio energia, integrato con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati; se il Soggetto Responsabile è la ESCO, copia del contratto di rendimento energetico tra ESCO e Pubblica Amministrazione, integrato con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati. 7 - L intervento deve essere eseguito da un tecnico avente particolari requisiti tecnico professionali? Sì, il tecnico che esegue l intervento deve possedere i requisiti professionali di cui all articolo 15 del D.Lgs. 28/11 e attestare il rispetto della normativa tecnica di riferimento ai sensi dell articolo 7 del D.M. 37/08. 8 - Cosa può comportare, ai fini della richiesta, la mancata presentazione delle fotografie dei lavori ante-operam e in corso d opera, ove previste? La mancata presentazione delle fotografie dei lavori ante-operam e in corso d opera comporta il rigetto della richiesta di incentivo. Fanno eccezione gli interventi conclusi in data antecedente alla pubblicazione delle Regole Applicative (9 aprile 2013) e successivamente al 3 gennaio 2013, per i quali sono sufficienti le fotografie post-operam. 9 - L incentivo è cumulabile o alternativo alla detrazione fiscale? Gli incentivi del Conto Termico non sono cumulabili con altri incentivi statali, comprese le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i., le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. 10 - Come possono accedere al Conto Termico gli interventi realizzati in edifici gestiti dagli ex IACP comunque denominati e trasformati dalle Regioni? Nel caso degli ex Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati e trasformati dalle Regioni (ex IACP), i soggetti gestori sono equiparati, ai fini dell accesso agli incentivi del Conto Termico, a Soggetti ammessi di tipologia Amministrazione pubblica; pertanto possono accedere agli incentivi direttamente, in qualità di Soggetto Responsabile, o in alternativa avvalendosi di una ESCO, stipulando con essa un contratto di rendimento energetico (vedi FAQ A.2). Per accedere al Conto termico gli edifici gestiti dagli ex IACP devono essere di proprietà pubblica e destinati ad uso esclusivamente o prevalentemente residenziale. Nel caso di interventi realizzati in edifici di grandi dimensioni, in alternativa alla presentazione di una richiesta unica per singolo edificio e qualora le dimensioni dell edifico siano tali da giustificarlo, il Soggetto Responsabile può richiedere l accesso agli incentivi con riferimento ai singoli blocchi abitativi costituenti l edificio. In questo caso, i singoli blocchi abitativi costituenti l edificio, sono equiparati, ai fini del Conto termico, ad edifici.

Il Portaltermico non consente, al momento, di gestire interventi realizzati su edifici di grandi dimensioni con la modalità dei blocchi. Pertanto, per gli interventi che possono rientrare in questa categoria conclusi a partire dal 3 gennaio 2013 e fino alla data in cui il GSE renderà disponibile sul Portaltermico tale modalità, il termine di 60 gg. per la presentazione della richiesta di incentivazione per accesso diretto decorrerà a partire dalla data di aggiornamento delle funzionalità del Portaltermico. Maggiori dettagli operativi saranno resi disponibili nel prossimo aggiornamento delle Regole Applicative. Aggiornata il: 30/08/2013 B) Spese, Fatture Bonifici 1 - Quali spese sono ammissibili ai fini del calcolo dell incentivo? Le spese ammissibili che concorrono alla determinazione dell incentivo, comprensive di IVA, che si configura come un costo per il soggetto richiedente, sono definite all articolo 5 del D.M. 28 dicembre 2012 e dettagliate al capitolo 5 delle Regole Applicative del GSE in funzione delle tipologie di interventi ammissibili. Gli allegati I, II e III del D.M. 28 dicembre 2012 definiscono inoltre i costi massimi unitari ammissibili e i valori massimi degli incentivi erogabili per tipologia di intervento, nonché le relative modalità di determinazione. 2 - E possibile richiedere al GSE gli incentivi in relazione a interventi realizzati in proprio? Le spese di esecuzione dei lavori in proprio (manodopera, progettazione, ecc.) non sono computabili ai fini degli incentivi in quanto non documentabili mediante fattura. Le ESCO devono documentare le spese per l esecuzione dei lavori (manodopera, progettazione, consulenza, ecc.) nell ambito del contratto con il Soggetto privato o con la Amministrazione pubblica. 3 - Chi deve essere l intestatario delle fatture? Chi deve effettuare i bonifici di pagamento? Le fatture devono essere intestate al Soggetto Responsabile, che deve essere anche l intestatario del C/C da cui è effettuato il bonifico bancario per il pagamento delle spese di realizzazione degli interventi. C) Erogazione Incentivi 1 - Come è calcolato l impegno di spesa annua cumulata? L impegno di spesa annua cumulata attribuito all anno di riferimento n è rappresentato, con riferimento ai contingenti di spesa differenziati a seconda della tipologia di soggetto ammesso, dalla somma delle rate annuali degli incentivi relative all anno di competenza n. Per gli interventi incentivati con la modalità dell accesso diretto, la prima rata è conteggiata nel medesimo anno della data di conclusione dell intervento. Il contatore si aggiorna, con il relativo

impegno di spesa, alla data di presentazione al GSE della richiesta per l accesso diretto agli incentivi. Per gli interventi per i quali si richiede la prenotazione degli incentivi, la prima rata è conteggiata, ai sensi dell articolo 7, comma 3 del D.M. 28 dicembre 2012, nel medesimo anno in cui il soggetto responsabile ha comunicato l avvio dei lavori per la realizzazione dell intervento. A partire dalla stessa comunicazione di avvio dei lavori viene anche aggiornato il contatore, con il relativo impegno di spesa dichiarato dal soggetto responsabile ai sensi del D.P.R. 445/00. Per gli interventi iscritti ai Registri, il contatore si aggiorna con il relativo impegno di spesa a partire dalla pubblicazione delle graduatorie da parte del GSE. 2 - Come vengono erogati gli incentivi? Gli incentivi sono erogati dal GSE nella forma di rate annuali costanti. Le rate possono essere 2 o 5, in funzione della tipologia di intervento. Il GSE provvede, tramite bonifico bancario a favore del Soggetto Responsabile, alla liquidazione su base annuale degli importi dell incentivo, ripartito in rate annuali secondo quanto indicato nella tabella allegata alla scheda-contratto. Nel caso di ammontare totale dell incentivo non superiore a 600 euro, la liquidazione avviene con unica rata. L incentivo erogato ha natura di contributo in conto impianti e non è assoggettato a ritenuta del 4% ai sensi dell art. 28 del D.P.R. 600/73. Inoltre, in quanto privo dell elemento sinallagmatico, è da considerarsi fuori del campo di applicazione dell I.V.A. e conseguentemente non vi è obbligo di emissione fattura. Gli importi dell incentivo sono erogati al netto del corrispettivo, di cui all art. 17 del D.M. 28 dicembre 2012, per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento dell attività di verifica tecnico-amministrativa, dei controlli e, più in generale, di tutte le attività finalizzate all erogazione degli incentivi svolte dal GSE e dall ENEA. Tale corrispettivo è calcolato in misura pari all 1% del valore del contributo totale riconosciuto, con un massimale pari a 150, ed è trattenuto come somma a valere sulle rate annuali. Il corrispettivo è assoggettato ad I.V.A. ad aliquota ordinaria ed è oggetto di fatturazione da parte del GSE. La fattura emessa è resa disponibile sul Portaltermico. D) Aspetti Tecnici 1 - Cosa si intende per multi-intervento? Per multi-intervento si intende la realizzazione contestuale di più interventi di differente tipologia (con riferimento alle tipologie di cui all art. 4 del D.M. 28 dicembre 2012), relativi allo stesso edificio o unità immobiliare. Si precisa che, in questo caso: il Soggetto Responsabile deve presentare al GSE una sola scheda-domanda multi-intervento entro 60 giorni dalla conclusione dell intervento; la data di conclusione dell intervento corrisponde a quella della conclusione lavori dell ultimo intervento realizzato; in alternativa a singole asseverazioni per ogni intervento, può essere predisposta un unica

asseverazione per tutti gli interventi effettuati, che dettagli adeguatamente tutti gli N interventi; la valutazione della richiesta di concessione degli incentivi prevede un procedimento istruttorio unico; qualora, anche con riferimento ad un singolo intervento (degli N costituenti il multiintervento ), fossero rilevate delle non-conformità tali da richiedere integrazioni di natura documentale al SR, l intero procedimento verrà sospeso; la tabella inserita nella richiesta di concessione degli incentivi riassume gli importi indicativi specifici per ciascun intervento, le relative ripartizioni in rate, nonché i totali annui da erogare a favore del SR; l ammontare dell incentivo è da intendersi pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli interventi. 2 - Come deve essere redatto il certificato di smaltimento del generatore sostituito e chi deve rilasciarlo? L effettivo smaltimento del generatore sostituito deve essere documentato, ai sensi dell art. 7, comma 6, del D.M. 28 dicembre 2012, mediante presentazione del certificato del corretto smaltimento del generatore o di un documento analogo attestante che il generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smaltimento. In alternativa, deve essere fornita evidenza del ritiro e dello smaltimento del generatore di calore sostituito nella fattura del fornitore del nuovo generatore o nella fattura di altro operatore professionale. La documentazione comprovante lo smaltimento dovrà essere riconducibile al generatore sostituito e/o all intervento per cui è richiesto l incentivo. La fattura deve pertanto riportare la targa del generatore sostituito e/o il codice fiscale del Soggetto Responsabile e/o i riferimenti dell immobile oggetto di intervento. 3 - Possono essere riconosciuti gli incentivi a interventi che prevedono l installazione di pannelli solari ibridi termo-fotovoltaici? Rientrano nella categoria degli interventi 2.C (installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling), le installazioni di collettori solari che rispettano i requisiti tecnici indicati nelle Regole Applicative (paragrafo 5.8). I pannelli solari ibridi termo-fotovoltaici o sistemi solari comunque integrati con altre tecnologie, possono essere incentivati nel solo caso in cui il collettore solare o l impianto solare termico prefabbricato (factory made) rispetti tutti i requisiti prestazionali unicamente mediante l effetto termico diretto (trasformazione diretta dell energia solare in calore). 4 - Quali sono i requisiti di conformità alla normativa tecnica da rispettare per i collettori solari e i sistemi solari non a concentrazione? I collettori solari devono essere dotati dell attestato di conformità alla norma UNI EN 12975 e rispettare i requisiti minimi di rendimento definiti nelle Regole Applicative [punto (ii) dei Requisiti tecnici per accedere all incentivo al paragrafo 5.8]. Per gli impianti solari termici prefabbricati (factory made), i cui pannelli non siano dotati

dell attestato di conformità alla norma UNI EN 12975, occorre presentare l attestazione di conformità alla norma UNI EN 12976. Tali impianti devono inoltre rispettare il requisito sulla producibilità minima definito nelle Regole Applicative [punto (iii) dei Requisiti tecnici per accedere all incentivo al paragrafo 5.8]. 5 - Possono accedere al meccanismo d incentivazione le caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore a 500 kw con certificazione rilasciata da un organismo accreditato che ne attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5:2004 e che rispetta i requisiti di rendimento termico utile e di emissioni in atmosfera di cui all Allegato II del D.M. 28 dicembre 2012 e precisati al punto 9), pag. 71, delle Regole Applicative del GSE? Fermo restando il rispetto dei requisiti di rendimento e di emissioni previsti dal D.M. 28 dicembre 2012, oppure i più restrittivi limiti alle emissioni fissati da norme regionali, se presenti, la certificazione di conformità alla norma UNI EN 303 5:2012 classe 5, di cui al punto 9), pag. 71, delle Regole Applicative del GSE, può essere dimostrata, per interventi conclusi entro il 30 settembre 2014, anche attraverso la certificazione di conformità alla norma UNI EN 303-5:2004 (versione nazionale della norma EN 303-5:1999) unitamente ad un attestato rilasciato da un laboratorio accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025 che, sulla base dell analisi dei rapporti di prova (test report), convalidi il rispetto dei requisiti di prestazione indicati ai punti 4.4 Performance requirements - 4.4.2 Boiler efficiency (1) - 4.4.7 Emission limits, (Table 6) della norma UNI EN 303-5:2012 in riferimento alla classe 5. La conformità alla norma UNI EN 303-5:2012 classe 5 va certificata secondo il principio espresso al punto 5.1.4 Type test della norma stessa, ovvero, nel caso di prodotti dello stesso modello, possono essere testate unicamente le potenze nominali minore e maggiore, garantendo un rapporto inferiore o uguale a 2:1. (1) Il punto 4.4.2 Boiler efficiency della norma UNI EN 303-5:2012 specifica che il rendimento minimo per la classe 5 deve essere ŋk = 87 + log Q, per Q < 100 kw dove Q è da intendersi la potenza nominale PN di cui al D.M. 28 dicembre 2012; per potenze nominali 100 Q < 500 kw deve essere ŋk 89%. 6 - E consentita la sostituzione parziale di un impianto di climatizzazione esistente? Gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti utilizzanti generatori di calore a condensazione, pompe di calore e/o generatori di calore alimentati da biomassa (1.C., 2.A. e 2.B.) sono incentivabili qualora l intervento preveda la sostituzione totale o parziale dell impianto pre-esistente. La sostituzione parziale consiste nella sostituzione di parte dei generatori pre-esistenti. 7 - Può essere incentivato un intervento che consiste nell installazione di un nuovo generatore di calore a servizio di una singola utenza precedentemente collegata a un impianto di climatizzazione centralizzato? Qualora l intervento comporti il distacco di una singola utenza dall impianto di climatizzazione centralizzato e l installazione di un nuovo generatore di calore, l intervento non potrebbe essere

ammesso agli incentivi in quanto non sarebbe riconducibile a un intervento di sostituzione. Qualora invece il generatore pre-esistente sia dismesso, smaltito (lo smaltimento deve essere documentato così come indicato nelle Regole Applicative) e sostituito con uno o più generatori di calore a condensazione, pompa di calore o alimentati da biomassa (1.C., 2.A. e 2.B) a servizio delle singole utenze, precedentemente servite dall impianto centralizzato, l intervento sarebbe incentivato. L incentivo è calcolato in funzione della potenza del/dei nuovo/i generatore/i. 8 - L Intervento previsto dall art. 4, comma 2, lettera b (2.B - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti utilizzanti generatori di calore alimentati da biomassa) è incentivabile in caso di sostituzione di una caldaia a metano? No, il generatore sostituito deve essere alimentato a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio. Per i soli interventi effettuati in aree non metanizzate, esclusivamente dalle aziende agricole che effettuino attività agroforestale, è ammessa agli incentivi la sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL. 9 - E possibile accedere al meccanismo d incentivazione del Conto Termico per un intervento, tra quelli previsti dall articolo 4 del D.M. 28 dicembre 2012, realizzato su un edificio già oggetto di interventi per i quali si beneficia del premio, previsto dal Conto Energia per gli impianti fotovoltaici, abbinato a un uso efficiente dell energia? L intervento può essere ammesso al Conto Termico nel solo caso in cui non sia tra quelli già considerati ai fini del riconoscimento del premio per l uso efficiente dell energia previsto dal Conto Energia fotovoltaico.