RICONOSCIMENTO GIURIDICO E PROBLEMATICHE CONTABILI E DI BILANCIO

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S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO RICONOSCIMENTO DELLE PERSONE GIURIDICHE RICONOSCIMENTO GIURIDICO E PROBLEMATICHE CONTABILI E DI BILANCIO Dott. Corrado Colombo 28 Novembre 2011 - Sala convegni Corso Europa Milano

S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Patrimonio e responsabilità: situazione attuale ed evoluzione normativa

Patrimonio e responsabilità: l evoluzione normativa D.P.R. 10-2-2000 n. 361 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto Punto elenco primo livello Procedimento per l'acquisto della personalità giuridica. 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture. 3

Patrimonio e responsabilità: l evoluzione normativa Segue: 2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, è presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda. 3. Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo. 4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda 4

Patrimonio e responsabilità: l evoluzione normativa Delega al Governo per la riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute, di cui al titolo II del libro primo del codice civile (DL Vietti) Presentato il: 20/05/2008 Art. 3. (Riconoscimento della personalità giuridica). 1. I decreti legislativi di attuazione della delega prevista dall'articolo 1 recanti la riforma del procedimento con cui le associazioni e le fondazioni ottengono la personalità giuridica sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi: 5

Patrimonio e responsabilità: l evoluzione normativa Segue: a) semplificare il procedimento di costituzione fermi restando i princìpi stabiliti dal regolamento di cui al DPR 10 febbraio 2000, n.361, nonché eliminare gli adempimenti non necessari, prevedendo eventualmente modalità di controllo diverse in relazione alle finalità e alle caratteristiche tipologiche dell'ente; b) prevedere un sistema di riconoscimento analogo a quello dettato per le società ai sensi delle disposizioni di cui all' articolo 32 della Legge 24 novembre 2000, n.340; 6

Patrimonio e responsabilità: l evoluzione normativa Segue: c) precisare, nel rispetto di princìpi di certezza dei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori sociali, le modalità del controllo notarile in sede di costituzione nonché in relazione alle modifiche dell'atto costitutivo; d) collegare il perdurare della limitazione della responsabilità al rispetto di un rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della persona giuridica, prevedendo altresì che la limitazione della responsabilità possa eventualmente discendere anche dalla stipulazione di una polizza assicurativa a garanzia della sussistenza del netto; 7

Patrimonio e responsabilità: l evoluzione normativa Segue: e) disciplinare la responsabilità degli amministratori qualora abbiano agito nel dispregio del rapporto di alterità soggettivo ovvero in situazioni di manifesta sottocapitalizzazione 8

Patrimonio e responsabilità: il caso dell impresa sociale Articolo 1 del D.Lgs. 155/2006 Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4. 9

Patrimonio e responsabilità: l evoluzione normativa Segue: Articolo 3 del D.Lgs. 155/2006 L'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili: ( ) 10

Patrimonio e responsabilità: l evoluzione normativa Articolo 6 del D.Lgs. 155/2006 1.Salvo quanto già disposto in tema di responsabilità limitata per le diverse forme giuridiche previste dal libro V del codice civile, nelle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale il cui patrimonio è superiore a ventimila euro, dal momento della iscrizione nella apposita sezione del registro delle imprese, delle obbligazioni assunte risponde soltanto l'organizzazione con il suo patrimonio. 2.Quando risulta che, in conseguenza di perdite, il patrimonio è diminuito di oltre un terzo rispetto all'importo di cui al comma 1, delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'impresa. 11

Patrimonio e responsabilità: l evoluzione normativa Articolo 15 del D.Lgs. 155/2006 1.1. In caso di insolvenza, le organizzazioni che esercitano un'impresa sociale sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3. 12

S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Il caso di insolvenza: personalità giuridica e fallimento

Personalità giuridica e fallimento Articolo 1 del R.D. 267/1942 e succ.mod. 1.Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; 14

Personalità giuridica e fallimento Segue: b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. 15

Patrimonio e responsabilità: l evoluzione normativa L art. 2082 del codice civile definisce imprenditore colui che esercita professionalmente un attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Pertanto, perché un soggetto possa essere definito imprenditore è necessario che lo stesso eserciti un attività di tipo economico e che lo faccia con una certa organizzazione di fattori produttivi (lavoratori, mezzi di produzione, ecc.). Di conseguenza chi, ad esempio, esercita un mestiere in modo autonomo, senza dipendenti e senza una struttura di certe dimensioni non è considerato un imprenditore, bensì appunto un lavoratore autonomo, che, in quanto tale, non è soggetto alle disposizioni sul fallimento. Del pari un organizzazione di volontariato che svolge la propria attività senza una stabile organizzazione di persone o di mezzi, giuridicamente non viene considerato un imprenditore. Ai sensi della definizione di imprenditore contenuta nell art. 2082, un ulteriore requisito è che l attività sia svolta professionalmente, quindi in modo coordinato e sistematico, non occasionale o sporadico, 16

Patrimonio e responsabilità: l evoluzione normativa Segue: è necessario, inoltre, che l imprenditore svolga un attività di tipo commerciale. Rileva a questo riguardo, l art. 2195 del codice civile, che appunto individua tra gli imprenditori (definiti ai sensi dell art. 2082 del codice civile) quelli che vengono definiti imprenditori commerciali, con conseguente obbligo di iscrizione nel registro imprese, tenuta e conservazione per dieci anni delle scritture contabili e assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali in caso di insolvenza. Tale articolo dispone che sono considerati imprenditori commerciali coloro che esercitano le seguenti attività: 1) un attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi; 2) un attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un attività di trasporto per terra, per acqua o aria; 4) un attività bancaria; 5) altre attività ausiliarie alle precedenti. 17

Patrimonio e responsabilità: l evoluzione normativa L ente non commerciale è imprenditore? Se imprenditore è il soggetto che ha scopo di lucro, allora l ente non commerciale, salvo ne sia dimostrata la natura simulata, non è imprenditore Ai fini fiscali la definizione di ente non commerciale non è legata alla assenza di finalità lucrativa ma alla attività esercitata. Ma ai fini fiscali!! La circolare ministeriale n. 124/E tra l altro conferma tale interpretazione della norma disponendo che l elemento distintivo degli enti non commerciali è costituito, quindi, dal fatto di non avere tali enti quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di una attività di natura commerciale, intendendosi per tale l attività che produce reddito di impresa ai sensi dell art. 51 del T.U.I.R. [da intendersi art. 55 - ndr]. 18

Patrimonio e responsabilità: l evoluzione normativa Nessun rilievo assume, invece, ai fini della qualificazione dell ente non commerciale la natura (pubblica o privata) del soggetto, la rilevanza sociale delle finalità perseguite, l assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati. 19

S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Compiti e responsabilità del collegio dei revisori in un ente riconosciuto

Il Collegio dei Revisori Gli obblighi giuridici Il controllo di legittimità degli atti. Sospensione delle deliberazioni (art. 23 C.C.) per le sole associazioni. Esistenza del patrimonio. Fattispecie di sopravvenuta impossibilità a raggiungere lo scopo (art. 27 C.C.) Inadeguatezza del patrimonio. Art. 28 C.C. Esiste l obbligo del controllo legale dei conti ex D.Lgs. 39/2010? 21

Disposizioni specifiche previste da norme speciali Fondazioni bancarie: l art. 4 del D.Lgs. 153/1999 demanda allo statuto dell ente la previsione di organi distinti per le funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo. Lo stesso stabilisce inoltre che l organo di controlli interno: - è nominato e revocato dall organo di indirizzo, che è l organo con attribuzioni strategiche e di controllo dei risultati delle FOB; - non può essere composto da persone che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria di riferimento della FOB o sue controllate o partecipate; - deve essere composto da persone che hanno i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti. La disciplina della composizione, dei requisiti e delle situazioni di incompatibilità dell organo di controllo interno è di competenza statutaria. 22

Il Collegio dei Revisori Fondazioni liriche: l art. 10 del D.Lgs. 367/1996 stabilisce che lo statuto della fondazione determina, [...] la composizione, le competenze e i poteri dei suoi organi. Il Collegio dei revisori è l organo al quale è demandata, all interno della fondazione lirica, la funzione di controllo. Composizione e competenze di tale organo sono disciplinate dall art. 14 del D.Lgs. 367/1996, secondo il quale il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze di concerto con l Autorità di Governo competente in materia di Spettacolo. Il collegio si compone di tre membri effettivi ed uno supplente,di cui un membro effettivo ed uno supplente designati in rappresentanza del Ministero dell Economia e delle Finanze e gli altri tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero della Giustizia. I revisori restano in carica per quattro anni. 23

Aspetti normativi -E possibile che gli statuti delle fondazioni prevedano la presenza di un organo di controllo individuandone modalità di nomina, composizione, requisiti, durata e funzioni. - In taluni casi sono le gli Enti preposti al riconoscimento giuridico delle fondazioni a richiedere che lo statuto preveda la nomina di un organo di controllo (di solito denominato Collegio dei Revisori ). 24

Controlli obbligatori previsti dalla normativa per gli altri enti non profit Onlus art. 25 D.Lgs. 460/1997: qualora i proventi superino per due anni consecutivi l ammontare di 1.032.913,80 (importo aggiornato annualmente), il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori legali dei conti. Impresa sociale art. 11, c. 1, D.Lgs. 155/2006: gli atti costitutivi degli enti che si qualificano come imprese sociali devono prevedere la nomina di uno o più sindaci, nel caso del superamento di 2 dei limiti indicati nel c. 1 dell art. 2435-bis del c.c. ridotti della metà. Nel caso in cui l impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell art. 2435-bis del c.c., il controllo contabile è esercitato da uno o più revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell Economia o dai sindaci. Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dai sindaci, essi devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti. 25

La disciplina dell organo di controllo - In caso di nomina dell organo di controllo si applicano per analogia le disposizioni di cui agli artt. 2397 ss. c.c. in tema di Collegio Sindacale delle società di capitali. - Si ritiene invece non siano applicabili per analogia le disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2010 in tema di revisione legale dei conti. Il Collegio, in particolare, dovrà quindi vigilare: - sull osservanza della legge e dello statuto; - sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; - sull adeguatezza dell assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo corretto funzionamento. 26

La disciplina dell organo di controllo REQUISITI SOGGETTIVI DEI COMPONENTI L ORGANO DI CONTROLLO: a) Indipendenza: - corretto atteggiamento professionale che induce il soggetto che effettua il controllo a considerare nell espletamento dell incarico solo gli elementi rilevanti per l esercizio della sua funzione; - assenza di situazioni o circostanze dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che la capacità di svolgere l incarico in modo obiettivo sarebbe compromessa. b) Autonomia: assenza di condizionamenti e subalternità atte a determinare remore o comportamenti privi della necessaria autonomia di giudizio. 27

La disciplina dell organo di controllo Segue: c) Professionalità: possesso dei requisiti necessari per esercitare la funzione di controllo in modo critico e sufficientemente autorevole senza subire condizionamenti. (Tali requisiti sono in possesso degli iscritti nel Registro dei revisori legali e dei conti. Il C.N.D.C.E.C. ritiene inoltre necessaria la presenza nell organo di controllo delle competenze possedute dagli iscritti all albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili). 28

Documento C.N.D.C.E.C. del 16.02.2011 Il controllo indipendente negli enti non profit e il contributo professionale del dottore commercialista e dell esperto contabile Suggerisce agli enti di adottare un sistema di controllo basato sia su un attività di vigilanza che di revisione contabile e che consideri le dimensioni dell ente stesso sulla base dei parametri previsti dall art. 2435-bis c.c. 29

Documento C.N.D.C.E.C. 30

Il Collegio dei Revisori La funzione sociale e di trasparenza Documento la funzione del revisore sociale negli enti non profit (commissione non profit Ordine di Milano anno 2003) - Verifiche sul bilancio di esercizio e sulla contabilità - Verifiche sul perseguimento dei fini istituzionali e verifiche statutarie in generale - Verifiche finanziarie e gestionali - Verifiche di corretta impostazione fiscale e di adeguatezza alle agevolazioni fiscali eventualmente richieste e utilizzate. 31