Forfetari. Regimi agevolati per le nuove iniziative e per le attività marginali

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Pubblicata su FiscoOggi.it (http://www.fiscooggi.it) Attualità Profili generali in tema di regimi contabili (8) Forfetari. Regimi agevolati per le nuove iniziative e per le attività marginali I REGIMI FORFETARI Imprenditori individuali ed esercenti arti o professioni(59) II regime forfetario, introdotto dall'articolo 3, commi 171-185, della legge n. 662/96, è previsto per i contribuenti persone fisiche, esercenti imprese, arti o professioni, che nell'anno precedente: non abbiano realizzato un volume d'affari superiore a 10.329,14 euro non abbiano utilizzato beni strumentali (di proprietà o in leasing) al netto degli ammortamenti di costo superiore a 10.329,14 euro non abbiano corrisposto a dipendenti o a collaboratori compensi complessivi superiori al 70 per cento del volume d'affari realizzato non abbiano effettuato cessioni all'esportazione. Si tratta del regime contabile naturale per le imprese che soddisfino i predetti requisiti, salvo opzione per il regime di contabilità semplificata o ordinaria. In caso di inizio di attività, l'opzione va comunicata in sede di apertura della partita Iva, dichiarando un volume d'affari presunto che soddisfa le condizioni previste in precedenza. Tale regime non ha scadenza. E' prevista la decadenza dal 1 gennaio dell'esercizio successivo quando non si verifica una sola delle condizioni previste nell'anno corrente. Elemento caratterizzante tale regime è il calcolo forfetario delle imposte. L'imposta sul valore aggiunto si calcola applicando all'imposta corrispondente alle operazioni imponibili tali percentuali: - 73% per imprese di servizi - 60% per le altre imprese - 84% per esercenti arti e professioni. La determinazione del reddito avviene invece applicando all'ammontare complessivo dei ricavi fatturati aumentati dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini Iva, le seguenti percentuali: - 75% per le imprese di servizi - 61% per le altre imprese - 78% per gli esercenti arti e professioni. È possibile optare per il regime contabile semplificato o ordinario, anche per comportamento concludente (l'opzione vincola per un triennio e per ogni anno successivo fino a revoca). In caso di passaggio di regime, i ricavi si dichiarano a prescindere dalla competenza economica degli stessi, in quanto bisogna verificare che non siano stati tassati 1

nell'esercizio precedente d i beni ammortizzabili acquistati e ancora in uso sono registrati al loro valore di acquisto, diminuiti delle quote di ammortamento annuali. Per i contribuenti forfetari sono previste importanti semplificazioni contabili, tra le quali la possibilità di non emettere fattura salvo richiesta del cliente e di procedere ad annotazione cumulativa nei registri Iva o in un apposito prospetto - approvato con decreto ministeriale 11/2/1997 - delle operazioni fatturate in ciascun mese entro il giorno 15 del mese successivo. I contribuenti che si avvalgono di tale regime possono semplicemente conservare i documenti relativi ai acquisti. Anche per il regime forfetario valgono le disposizioni sanzionatorie previste per il regime supersemplificato. Enti non commerciali L'articolo 4 del Dlgs 4 dicembre 1997, n. 460, ha introdotto il regime forfetario per la determinazione del reddito d'impresa degli enti non commerciali. Possono optare per tale regime solo quegli enti non commerciali ammessi al regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del Dpr 600/73. II regime, disciplinato dall'articolo 145 del nuovo Tuir, è valido sino alla revoca e comunque almeno per tre anni. L'opzione, come la revoca, è esercitata nella dichiarazione dei redditi e ha efficacia dall'inizio del periodo d'imposta nel quale la dichiarazione stessa è presentata. Qualora nel corso del periodo d'imposta i limiti previsti per l'adozione del regime forfetario vengano superati, l'applicazione dello stesso viene meno già dall'anno in corso. Nel regime forfetario il reddito d'impresa viene determinato applicando ai ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale percentuali (coefficienti di redditività) differenziate per tipo di attività esercitata e per ammontare: - attività di prestazione di servizi: 15% per ricavi fino a 15.493,71 euro 25% per ricavi da 15.493,71 euro a 309.874,14 euro - altre attività 10% per ricavi fino a 25.822,84 euro 15% per ricavi da 25.822,84 euro a 516.456,90 euro. Al risultato dovranno essere sommati gli importi di plusvalenze, sopravvenienze attive, dividendi, interessi e proventi immobiliari. Nell'ipotesi di contemporaneo esercizio di attività di prestazioni di servizi e altre attività, si fa riferimento all'attività prevalente. Se non vi è distinta annotazione dei corrispettivi, si considera prevalente l'attività di prestazione di servizi. Secondo il disposto del terzo comma dell'articolo 20 del Dpr 600/73, gli enti non commerciali ammessi alla determinazione forfetaria del reddito possono avvalersi del regime supersemplificato di cui all'articolo 3, commi 165-184, della legge 23-12-1996, n. 662, se hanno conseguito nell'anno solare ricavi non superiori a 15.493,71 euro in relazione ad attività di prestazione di servizi, o a 25.822, 84 euro negli altri casi. REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO(60) Il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, è riservato alle sole persone fisiche e alle imprese familiari. Le condizioni per accedere al regime sono: non aver esercitato negli ultimi tre anni attività di impresa, anche in forma familiare, o essere stati soci di società di persone o capitali svolgendo attività gestionale 2

nell'ambito della società l'attività intrapresa non deve costituire una mera prosecuzione di un'attività svolta precedentemente sotto altra forma giuridica (dipendente, collaboratore coordinato o occasionale) realizzare, nell'anno, un ammontare di ricavi non superiore a 30.987,41 euro, nel caso di prestazioni di servizi, o di 61.974,83 euro, per le altre attività. In caso di prosecuzione di un'attività svolta da altro soggetto (cessione, affitto o successione nell'impresa), i limiti di ricavi vanno verificati prendendo in considerazione quelli realizzati dal cedente nell'anno precedente. In caso, infine, di esercizio di attività di servizi e di altre attività, il limite si stabilisce con riferimento a quella prevalente adempiere regolarmente gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi. L'accesso al regime avviene mediante presentazione di apposita richiesta a un qualsiasi ufficio dell'agenzia delle Entrate, all'atto dell'apertura della partita Iva, mediante comunicazione su apposito modello approvato con provvedimento del 14-3-2001 ovvero nei trenta giorni successivi ovvero per comportamento concludente; l'opzione è vincolante per un esercizio. Il regime ha durata limitata nel tempo: esercizio di apertura della nuova attività e i due successivi, salvo decadenza o revoca. Si verifica la decadenza quando vengono superati i limiti di ricavi stabiliti dalla norma: decadenza dal 1 gennaio dell'esercizio successivo, se viene superato il limite ma non lo stesso limite aumentato del 50 per cento decadenza immediata, con conseguente obbligo di istituire, da quel momento, le scritture contabili, se il limite è superato di oltre il 50 per cento. E' prevista revoca per espressa volontà del soggetto, mediante presentazione di un apposito modello a un ufficio delle Entrate entro il trenta gennaio dell'anno per il quale si vuole revocare il regime. La revoca, come l'opzione, è esercitabile anche per comportamento concludente. Il regime in questione prevede varie semplificazioni imposte dalla normativa tributaria: l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili, ad eccezione di quelle previste da leggi speciali in relazione all'attività svolta e di quelle obbligatorie per i sostituti di imposta, l'esonero dalle liquidazioni periodiche dell'iva e dai versamenti degli acconti ai fini Irpef e Iva. L'Irap segue invece la normale disciplina. Rimangono fermi invece gli obblighi di fatturazione e certificazione delle operazioni attive (ricavi e corrispettivi), quello di conservazione dei documenti emessi e ricevuti, nonché quello di dichiarazione dei redditi e il versamento delle imposte. Il regime prevede la determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo secondo le normali modalità, ma tassazione sostitutiva ai fini dell'irpef. Infatti, è dovuta un'imposta sostitutiva del 10 per cento, in luogo dell'irpef e delle addizionali, a prescindere dall'ammontare conseguito sul reddito di impresa e di lavoro autonomo. L'imposta sostitutiva non ammette detrazioni di imposta e la tassazione operata è diretta sul reddito prodotto, senza riduzioni dell'imponibile dovute a oneri deducibili. L'Iva, al contrario, viene determinata in base ai criteri ordinari. Qualora vengano superati i limiti di ricavi o di compensi suddetti, il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria dal periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene il superamento. Se questo è almeno pari al 50 per cento, la tassazione ordinaria si applica dallo stesso periodo d'imposta. Gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi connessi all'espletamento 3

dell'attività devono essere regolarmente adempiuti. Coloro che si avvalgono del regime agevolato possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio locale dell'agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente: tale assistenza ("tutoraggio") è gratuita e viene fornita con l'ausilio di collegamenti telematici. Il contribuente che voglia avvalersene deve, quindi, dotarsi di un'apparecchiatura informatica sul cui prezzo di acquisto, o sui canoni di locazione se questa è in locazione finanziaria, spetta un credito d'imposta (che non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile) del 40 per cento, per un importo massimo di 309,87 euro. Il tutoraggio è caratterizzato dall'individuazione, nell'ambito dell'ufficio, di un responsabile (tutor) dell'assistenza telematica che ha il compito di seguire la situazione del contribuente sulla base dei dati che questi gli trasmetterà periodicamente (entro il giorno dieci del mese successivo al trimestre di riferimento), di controllare che queste trasmissioni avvengono in modo tempestivo e di comunicare l'eventuale avvicinamento o, addirittura, superamento del limite di ricavi o di compensi stabilito per il regime. Il servizio di tutoraggio consente di beneficiare di una serie di facilitazioni connesse al ricorso diretto al sistema informativo dell'agenzia delle Entrate, in quanto alcuni adempimenti contabili e fiscali vengono direttamente attribuiti all'ufficio. La richiesta del servizio di tutoraggio deve essere effettuata entro trenta giorni dalla dichiarazione di inizio attività o, per le due annualità successive, entro trenta giorni dall'inizio del periodo d'imposta. IL REGIME PER LE ATTIVITA' MARGINALI(61) Tale regime si applica alle persone fisiche esercenti imprese, arti e professioni (come i regimi supersemplificato e forfetario) e alle imprese familiari, per le quali trovano applicazione gli studi di settore e che non abbiano conseguito nel periodo d'imposta precedente ricavi o compensi superiori ai limiti stabiliti con appositi provvedimenti del direttore dell'agenzia delle Entrate e in ogni caso non superiori a 25.822,84 euro. I soggetti che intendono optare per questo regime devono presentare apposita richiesta a un ufficio delle Entrate entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale intendono fruire del regime. La scelta è vincolante per un esercizio e può essere revocata con le stesse modalità e termini per l'attribuzione. A differenza del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriale, quello per le attività marginale è a tempo indeterminato e pertanto cessa per revoca o decadenza. La decadenza opera con le stesse modalità delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo: dal 1 gennaio dell'esercizio successivo in caso di superamento del limite entro il 50 per cento immediata, se oltre il 50 per cento. Il regime per le attività marginali prevede il pagamento di un' imposta sostitutiva dell'irpef nella misura del 15 per cento sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo determinato secondo le modalità ordinarie. Conseguentemente, questi redditi non concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente. Di contro, l'iva è determinata secondo i criteri ordinari. Sul piano contabile, il regime in oggetto si sostanzia in una considerevole semplificazione degli adempimenti imposti dalla normativa fiscale; infatti, fermi restando gli obblighi di conservare i documenti ricevuti o emessi e quelli di fatturare e di certificare i 4

corrispettivi, i contribuenti che beneficiano del nuovo regime sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette, dell'irap e dell'iva e dalle liquidazioni e dai versamenti periodici ai fini di quest'ultima imposta, la quale va versata quindi solo annualmente. In caso di superamento dei limiti di ricavi o compensi fissati o di rinuncia da parte del contribuente, l'articolo 14, comma 5, della legge 388/2000 prevede l'assoggettamento a tassazione ordinaria. Anche per tali soggetti è prevista la possibilità di essere assistiti nell'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'agenzia delle Entrate, secondo le modalità già viste per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo. 8 - fine. La precedenti sette puntate sono disponibili nella sezione "Riflettori su..." NOTE: 59 Cfr. articolo 3, commi 171-185, legge n. 662/96. 60 Cfr. articolo 13, legge n. 388/2000. 61 Cfr. articolo 14, legge n. 388/2000. Michelangelo Spataro pubblicato Martedì 23 Agosto 2005 5