3. IL SISTEMA DI DETRAZIONE PER LE DIVERSE CA. A TEGORIE DI CONTRIBUENTI A)

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1 56 3. IL SISTEMA DI DETRAZIONE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI A) Generalità Il principio delle detrazioni illustrato in precedenza ha subito nel corso degli anni una serie di rilevanti modificazioni, intese per lo più ad agevolare negli adempimenti, nonché a semplificare il sistema di applicazione dell imposta per quelle categorie di contribuenti che, dato il basso volume d affari realizzato possono essere «meno controllati» dal fisco. All attualità sono vigenti sia ai fini, sia ai fini delle imposte dirette, i seguenti regimi contabili: il regime di contabilità ordinaria (disciplinato dal titolo II del D.P.R. 600/73), il regime di contabilità semplificata (regolato dall art. 18 del D.P.R. 600/73), il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo regolamentato dalla L. 388/2000 e il regime per i contribuenti minimi (introdotto dalla L. 244/2007). Fino al 2006 era previsto un particolare regime forfettario, poi soppresso dal D.L. 203/ 2005, mentre fino al 2007 erano previsti anche il regime supersemplificato e quello per le attività marginali, soppressi dalla L. 244/2007 (v. infra). L adozione di un regime in luogo di un altro è subordinata all esistenza di condizioni diverse a seconda che si tratti di imprenditori o esercenti arti e professioni. B) Il regime di contabilità ordinaria per le imprese Il regime di contabilità ordinaria si applica obbligatoriamente alle imprese che nell anno solare precedente hanno realizzato un volume d affari superiore a ,14 euro o a ,90 euro a seconda che abbiano per oggetto prestazioni di servizi o altre attività nonché alle società di capitali o enti pubblici o privati che esercitano esclusivamente o principalmente attività commerciale, indipendentemente dal volume d affari realizzato. Nell ipotesi di esercizio di entrambi i tipi di attività, si fa riferimento al limite previsto per quella prevalente, nel caso di annotazione separata dei corrispettivi, o al limite di ,90 euro, in caso contrario. È data comunque facoltà ai contribuenti non obbligati al regime ordinario di optare per esso (art. 18 D.P.R. 600/73). Tale opzione è vincolante per un anno (art. 3 D.P.R. 442/97). Il regime ordinario obbliga il contribuente a tenere le scritture contabili prescritte negli articoli 14, 15 e 21 del D.P.R. 600/73. Devono pertanto essere utilizzati: il libro giornale: in esso vanno annotate tutte le operazioni attive e passive dell impresa in ogni loro dettaglio, secondo un rigoroso ordine cronologico;

2 I criteri di applicazione il libro degli inventari: oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, esso contiene la consistenza dei beni raggruppati per categorie omogenee per natura e valore, il valore attribuito a ciascun gruppo e la loro ubicazione. A seguito delle novità apportate dalla L. 383/2001 sia il libro degli inventari sia il libro giornale devono essere solo numerati progressivamente. Non sono pertanto più soggetti a bollatura né a vidimazione. Si ricorda, peraltro, che l obbligo di vidimazione annuale era già venuto con l art. 7bis, co. 1 e 2, della L. 489/94; le scritture ausiliarie: in esse vanno registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumere chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito (es.: il libro mastro); le scritture ausiliarie di magazzino: in esse devono essere registrate le quantità entrate ed uscite delle merci destinate alla vendita dei semilavorati, dei prodotti finiti, degli imballaggi e delle materie prime. A decorrere dal periodo d imposta in corso al 21 febbraio 1997 tali scritture sono obbligatorie a partire dal secondo esercizio successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva l ammontare dei ricavi e quello delle rimanenze siano superiori rispettivamente a ,99 euro e a ,80 euro (art. 1, co. 1, D.P.R. 695/96); i libri sociali obbligatori indicati nell art c.c. Con il D.P.R. 435/2001, dal 1 gennaio 2002, è stato eliminato l obbligo di tenuta dei registri e del registro dei beni ammortizzabili. In ogni caso, laddove il contribuente si avvalga di tale facoltà, è necessario che: effettui le registrazioni nel libro giornale nei termini previsti dalla disciplina per quanto riguarda le annotazioni previste ai fini di quest ultima imposta e nel termine stabilito per la dichiarazione dei redditi per quanto riguarda le annotazioni relative ai beni ammortizzabili; fornisca all amministrazione finanziaria in forma sistematica, su sua richiesta, tutti i dati che andrebbero annotati nel registro che non si intende tenere. Per quanto riguarda il registro dei beni ammortizzabili il D.P.R. 695/96 già consente, a decorrere dal periodo d imposta 1997, di effettuare le relative annotazioni nel libro degli inventari e quindi di non istituire il suddetto registro. Tutte le scritture contabili obbligatorie previste dal D.P.R. 600/73, da altre leggi tributarie o speciali e dal codice civile, vanno conservate anche sotto forma di registrazioni su supporti di immagine finché non siano definiti gli accertamenti relativi al periodo di imposta corrispondente, anche al di là del termine fissato nell art c.c. (10 anni dall ultima registrazione) o da altre leggi tributarie. 57

3 58 C) Il regime di contabilità ordinaria per gli esercenti arti e professioni Fino al 31 dicembre 1996 tutti gli artisti e professionisti che nel corso del periodo d imposta precedente avevano realizzato un volume d affari superiore a 360 milioni di lire erano soggetti al regime di contabilità ordinaria. Dal 1 gennaio 1997, con l entrata in vigore del D.P.R. 695/96, il regime semplificato è divenuto regime naturale per gli artisti e professionisti ossia adottabile indipendentemente dal volume d affari conseguito. È comunque data loro facoltà di optare per il regime ordinario (art. 3, co. 2, D.P.R. 695/96): l opzione è valida per un anno e, salvo revoca, si rinnova automaticamente di anno in anno (art. 3 D.P.R. 442/97). Qualora opti per la contabilità ordinaria il contribuente sarà obbligato alla sola tenuta del registro cronologico delle operazioni attive e passive e delle movimentazioni finanziarie (giornalmastro in partita semplice) in quanto anche tali contribuenti possono decidere di non tenere i registri e il registro dei beni ammortizzabili purché riportino le relative annotazioni nel suddetto registro cronologico (v. supra lett. B). A decorrere dal 4 luglio 2006, gli esercenti arti e professioni sono, però, obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali devono affluire, obbligatoriamente, le somme riscosse nell esercizio dell attività e dai quali devono essere effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. Inoltre, i compensi in denaro (se d importo superiore a euro fino al 30 giugno 2008, a 500 euro fino al 30 giugno 2009 e a 100 euro dal 1 luglio 2009) vanno riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale o sistemi di pagamento elettronico. Queste ultime disposizioni, dettate dall art. 19 del D.P.R. 600/73 come modificato dall art. 35, co. 12, del D.L. 223/2006, conv. in L. 248/2006 hanno la finalità di ostacolare l occultamento dei compensi riscossi in dipendenza dell espletamento di attività libero-professionali. D) Il regime di contabilità semplificata per le imprese Il regime di contabilità semplificata si applica alle imprese che, nell anno solare precedente, hanno realizzato un volume d affari non superiore a ,14 euro o a ,90 euro a seconda che abbiano per oggetto rispettivamente prestazioni di servizi o altre attività (art. 18 D.P.R. 600/73). Sono escluse dall ambito applicativo sia le società di capitali sia gli enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciale. I contribuenti minori possono comunque optare per la contabilità ordinaria: tale opzione è valida per un anno e, salvo revoca, si estende di anno in anno (art. 3 D.P.R. 442/97).

4 I criteri di applicazione In base alle disposizioni di cui all art. 1 del D.P.R. 126/2003, nel caso di passaggio dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria, le attività e le passività esistenti all inizio del periodo d imposta sono valutate con i criteri di cui al D.P.R. 689/74 e riportate sul libro degli inventari o su apposito prospetto da redigere entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta precedente. La possibilità di avvalersi del regime semplificato è stata subordinata fino al 1991 al fatto che i ricavi conseguiti in un anno da tali soggetti non avessero superato l ammontare di 360 milioni di lire (limite fissato dall art. 7 del D.L. 69/89, convertito nella L. 154/89). A partire dal 1992, la L. 413/91 ha esteso la possibilità di adottare il regime semplificato anche alle imprese che svolgono attività diverse dalla prestazione di servizi con volume d affari non superiore a ,90 euro. Il regime agevolativo viene meno a partire dall anno successivo a quello in cui sia superato il suddetto volume d affari. Questo tipo di contabilità impone alle imprese la tenuta dei soli registri, da integrare con le annotazioni ai fini delle imposte dirette, nonché delle scritture previste da altre disposizioni normative (ad esempio i libri matricola, paga ed il registro degli infortuni se vi sono dipendenti). Anche per le imprese in contabilità semplificata è possibile, dal 1 gennaio 2002 non tenere più il registro dei beni ammortizzabili sempreché il contribuente sia in grado di fornire i relativi dati su richiesta, all amministrazione finanziaria (art. 13 D.P.R. 435/2001). Si ricorda, inoltre, che già il D.P.R. 695/96 aveva previsto la possibilità di sostituire il registro dei beni ammortizzabili con le annotazioni nel registro acquisti. E) Il regime di contabilità semplificata per gli esercenti arti e professioni Il regime di contabilità semplificata si applica a tutti gli esercenti arti o professioni, a prescindere dal volume d affari: è tuttavia consentito optare per il regime ordinario (art. 3 D.P.R. 695/96). Le scritture contabili previste sono: il registro delle somme percepite e delle spese sostenute; i registri. In alternativa, è possibile istituire i soli registri (acquisti e fatture emesse) da integrare con le operazioni rilevanti ai soli fini delle imposte sul reddito e con l indicazione, a fine esercizio, degli incassi e pagamenti non effettuati e relativi ad operazioni già annotate. Di contro, negli esercizi successivi si dovrà procedere all annotazione degli incassi e dei pagamenti relativi a compensi e spese contabilizzati negli esercizi precedenti. 59

5 60 Anche gli artisti e professionisti in contabilità semplificata devono tenere un conto corrente bancario o postale su cui far affluire obbligatoriamente gli incassi e i prelevamenti relativi all attività e sono vincolati nelle modalità di riscossione dei compensi (v. supra, lett. C). F) Il regime dei contribuenti minimi La L. 244/2007 ha introdotto un nuovo regime naturale per i contribuenti minimi la cui disciplina è contenuta nell art. 1, co e nel successivo decreto attuativo del Tale regime, in vigore dall , sostituisce i precedenti regimi supersemplificato e marginale abrogati dalla stessa legge finanziaria per il Esso è applicabile alle persone fisiche esercenti attività d impresa, arti o professioni che nell anno solare precedente: hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro; non hanno effettuato cessioni all esportazione; non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati. A tal fine il decreto attuativo estende la condizione anche alle spese per le prestazioni di lavoro effettuate dall imprenditore stesso o dai suoi familiari. È inoltre necessario che, nel triennio solare precedente, i suddetti soggetti non abbiano effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a euro. Sono in ogni caso esclusi dal regime in oggetto: i soggetti che si avvalgono di regimi speciali (artt. 34, 34bis, 74, co. 1 e 6, 74ter D.P.R. 633/72; art. 5, co. 2, L. 413/91; art. 25 bis, co. 6, D.P.R. 600/73; artt. 36 e 40 bis D.L. 41/95); i soggetti non residenti; i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi; gli esercenti attività d impresa, arti o professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni. L applicazione di tale regime comporta una serie di semplificazioni sia ai fini dell che delle imposte dirette nonché criteri differenti per la determinazione del reddito e per il calcolo dell. Ai fini i contribuenti minimi: sono esonerati dalla liquidazione e dal versamento dell imposta e da tutti gli altri obblighi di cui al D.P.R. 633/72 ad eccezione di quelli di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;

6 I criteri di applicazione sono esonerati dalla presentazione dell elenco dei clienti e fornitori di cui al D.P.R. 322/98; non addebitano l a titolo di rivalsa; non hanno diritto alla detrazione dell imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti e sulle importazioni; devono effettuare la rettifica della detrazione di cui all art. 19bis2 del D.P.R. 633/72 nella dichiarazione annuale relativa all anno precedente a quello nel quale trova applicazione il regime di franchigia; effettuano il versamento dell imposta dovuta in seguito alla rettifica in un unica soluzione oppure in cinque rate di pari importo. Ricordiamo inoltre che i contribuenti minimi sono esenti dall IRAP e sono esclusi dall applicazione degli studi di settore e dei parametri. Tale regime costituisce, come già accennato, il regime naturale per quei contribuenti in possesso dei requisiti. Tuttavia questi possono optare per l applicazione dell IRPEF e dell nei modi ordinari. L opzione è vincolante per un triennio, ad eccezione di quella esercitata per il 2008 che può essere revocata con effetto dal periodo d imposta successivo. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione: dall anno successivo, qualora venga meno una delle condizioni previste per l accesso al regime stesso o il contribuente rientri in una delle categorie dei soggetti esclusi; dall anno stesso, se i ricavi o i compensi percepiti superano i euro. In tale ipotesi si applicherà il regime ordinario per i tre anni successivi. I soggetti che hanno adottato il regime di franchigia (abrogato a decorrere dal 2008) per il 2007, possono passare al regime dei minimi già dal Anche i soggetti che avevano i requisiti per rientrare nel regime di franchigia ma che hanno optato per il regime ordinario per il 2007 possono, nel 2008, transitare nel regime dei contribuenti minimi senza rispettare, pertanto, l obbligo della durata triennale dell opzione. G) Il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo Introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2001, dall art. 13 della L. 388/2000, il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, riservato alle sole persone fisiche e alle imprese familiari, si applica al periodo d imposta in cui l attività è iniziata e ai due successivi e prevede il pagamento di un imposta sostitutiva dell IRPEF. L, al contrario, viene determinata in base ai criteri ordinari. 61

7 62 L agevolazione è subordinata ad alcune condizioni così sintetizzabili: il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni alcuna attività d impresa, artistica o professionale, neanche in forma associata o in impresa familiare; l attività che si va ad intraprendere non deve costituire prosecuzione di un altra attività svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo; l ammontare dei compensi o ricavi non deve superare ,41 euro, per le attività di lavoro autonomo e di prestazioni di servizi, e ,83 euro per le altre attività. Nel caso di proseguimento di un attività imprenditoriale svolta in precedenza da un altro soggetto, l ammontare dei ricavi realizzato nel periodo d imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non deve superare i suddetti limiti. Qualora si verifichi il superamento dei limiti di ricavi o di compensi suddetti, il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria dal periodo d imposta successivo a quello in cui avviene il superamento. Se questo è almeno pari al 50% degli importi sopra indicati, la tassazione ordinaria si applica dallo stesso periodo d imposta (co. 3); gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi connessi all espletamento dell attività devono essere regolarmente adempiuti. Il regime comporta una considerevole semplificazione degli adempimenti imposti dalla normativa fiscale; i contribuenti che beneficiano del nuovo regime sono, infatti, esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette, dell IRAP e dell e dalle liquidazioni e dai versamenti periodici ai fini di quest ultima imposta, la quale va versata quindi solo annualmente. Restano fermi invece gli obblighi di conservare i documenti ricevuti o emessi e quelli di fatturare e di certificare i corrispettivi. La scelta per il regime per le nuove iniziative è operata dal contribuente mediante comunicazione su apposito modello approvato con provv. dell Agenzia delle entrate del in sede di presentazione di dichiarazione di inizio attività. Per le attività iniziate prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suddetto provvedimento la comunicazione andava fatta entro il 21 aprile Coloro che si avvalgono del regime agevolato possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall Ufficio locale dell Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente: tale assistenza fiscale (cd. tutoraggio dei contribuenti assistiti) è gratuita e viene fornita con l ausilio di collegamenti telematici. Il contribuente che voglia avvalersene deve, quindi, dotarsi di un apprecchiatura informatica sul cui prezzo di acquisto, o sui canoni di locazione se questa è in locazione finanziaria, spetta un credito d imposta (che non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile) del 40%, per un importo massimo di 309,87 euro.

8 I criteri di applicazione Il tutoraggio è caratterizzato dall individuazione, nell ambito dell Ufficio, di un responsabile (tutor) dell assistenza telematica che ha il compito di seguire la situazione del contribuente sulla base dei dati che questi gli trasmetterà periodicamente (entro il giorno dieci del mese successivo al trimestre di riferimento), di controllare che queste trasmissioni avvengono in modo tempestivo ed, inoltre, di comunicare l eventuale avvicinamento o, addirittura, superamento del limite di ricavi o di compensi stabilito per il regime in commento. Il servizio di tutoraggio consente di beneficiare di una serie di facilitazioni connesse al ricorso diretto al sistema informativo dell Agenzia delle entrate in quanto alcuni adempimenti contabili e fiscali vengono direttamente attribuiti all Ufficio. La richiesta del servizio di tutoraggio deve essere effettuata entro trenta giorni dalla dichiarazione di inizio attività o, per le due annualità successive, entro trenta giorni dall inizio del periodo d imposta. H) I sistemi abrogati Con l introduzione del nuovo regime dei contribuenti minimi, ad opera della L. 244/2007, sono stati abrogati, a decorrere dal 1 gennaio 2008, il regime supersemplificato, il regime marginale e il regime di franchigia. Inoltre si ricorda che il regime forfettario era già stato abrogato dal D.L. 203/2005 a decorrere dal 1 gennaio Esaminiamoli brevemente: regime supersemplificato, cui potevano accedere i contribuenti che nell anno solare precedente avessero realizzato un volume d affari non superiore a ,71 euro, se artisti, professionisti o imprese che avessero per oggetto prestazioni di servizi, o ,84 euro, negli altri casi; regime marginale, applicabile solo ai professionisti, agli artisti e alle imprese individuali e familiari i cui ricavi o compensi derivanti dagli studi di settore normalizzati siano inferiori ai limiti individuati con appositi provvedimenti del direttore dell Agenzia delle entrate; regime forfettario, di cui potevano avvalersi i contribuenti che nell anno solare precedente avessero realizzato un volume d affari non superiore a ,14 euro, comprensivi di compensi e corrispettivi non rilevanti ai fini. Tale regime, oltre a prevedere un sistema semplificato di annotazioni, consentiva ai contribuenti minimi di determinare l imposta applicando all ammontare delle operazioni imponibili una percentuale variabile in relazione al tipo di attività svolta; regime di franchigia. L art. 32bis del D.P.R. 633/72, inserito dall art. 37, co. 15, del D.L. 223/2006, conv. in L. 248/2006, aveva introdotto nel nostro ordinamento, seguendo l esempio degli altri Paesi europei, un regime di esonero dall che ha riguardato, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2007, le persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che prevedevano di realizzare (inizio attività) o avessero realizzato nel periodo d imposta precedente un volume d affari non superiore a euro e che non avessero effettuato o prevedessero di non effettuare cessioni all esportazione. Come già accennato, questo regime è stato abrogato dalla L. 244/2007 a decorrere dal 1 gennaio

9 64 I contribuenti che aderivano al nuovo sistema erano esonerati dal versamento e da tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. 633/72, eccetto: l obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali; l obbligo di certificazione dei corrispettivi; l obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi all Agenzia delle entrate; l obbligo di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori di imposta (ad es. inversione contabile) con l indicazione dell aliquota e della relativa imposta; l obbligo di versamento dell imposta di cui al punto precedente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. I contribuenti in franchigia non potevano addebitare l a titolo di rivalsa e non avevano diritto alla detenzione dell pagata sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni. Erano in ogni caso esclusi dal regime di franchigia: i soggetti che si avvalevano di regimi speciali di determinazione dell imposta; i soggetti non residenti; i soggetti diversi dalle persone fisiche; i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuavano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi. I contribuenti in franchigia potevano optare per l applicazione dell nei modi ordinari. L opzione, valida per almeno un triennio, doveva essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Essi dovevano trasmettere telematicamente all Agenzia delle entrate l ammontare complessivo delle operazioni effettuate (co. 12). L art. 32bis prevedeva, inoltre, la possibilità per i contribuenti in franchigia di farsi assistere dall Ufficio locale dell Agenzia delle entrate. In tal caso dovevano munirsi di un apparecchiatura informatica idonea da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell Agenzia delle entrate.

10 REGIMI IMPOSITIVI AI FINI II.DD. ED AI FINI Versamenti Liquidazioni Calcolo dell Calcolo delle II.DD. II.DD. Volume degli affari e dei ricavi realizzati nell anno precedente Mensili o trimestrali su opzione e annuali (4) semplificata Mensili o trimestrali su opzione (4) Normale (3) Registri (2) Analitico (1) ordinaria (per opzione) Imprese di servizi fino a ,14 Altre imprese fino a ,90 Mensili e annuali Mensili Normale (3) Registri (2) Analitico (1) ordinaria Imprese di servizi oltre ,14 Altre imprese oltre ,90 I criteri di applicazione Mensili o trimestrali su opzione e annuali (4) semplificata Mensili o trimestrali su opzione (4) Normale (3) Registri (2) Analitico (1) ordinaria (per opzione) Artisti e professionisti indipendentemente dal volume d affari Non addebitano l a titolo di rivalsa Non hanno diritto alla detrazione dell imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti e sulle importazioni (6) Applicazione dell imposta sostitutiva del 20% sul reddito determinato analiticamente Nessun registro minima Esonerati (7) Esonerati (7) Imprese artisti e professionisti fino a (5) Registri (2) ordinaria (per opzione) Segue 65

11 Versamenti Liquidazioni Calcolo dell Calcolo delle II.DD. II.DD. Volume degli affari e dei ricavi realizzati nell anno precedente 66 Annuale Annuale Normale (3) Nessun registro Applicazione dell imposta sostitutiva del 10% sul reddito calcolato analiticamente Regime per le nuove iniziative semplificata Annuale Annuale Normale (3) Registro (2) Analitico Persone fisiche esercenti imprese, arti e professioni e imprese familiari, che intraprendono nuove attività fino a ,41 (per imprese di servizi, arti e professioni) e fino a ,83 (per le altre imprese) (8) ordinaria (per opzione) (1) Si vedano gli artt. 66 del TUIR per le imprese in contabilità semplificata, 56, 83 e ss. per le imprese in contabilità ordinaria e 54 per gli artisti e professionisti. (2) Per i contribuenti in contabilità ordinaria la tenuta dei registri è facoltativa e non più obbligatoria. Vedi sull argomento supra par. 15, lett. B). (3) Vedi artt bis, 28 e 30 D.P.R. 633/72; dall sulle operazioni attive (cessioni e prestazioni di servizi) si detrae l sugli acquisti. (4) Solo le imprese di servizi e gli artisti e professionisti che non hanno superato e ,17 e le altre imprese che non hanno superato e ,90 possono optare per la liquidazione e i versamenti trimestrali. In tal caso è prevista una maggiorazione dell 1% a titolo di interessi. (5) Per gli altri requisiti richiesti per l accesso al regime dei contribuenti minimi v. supra par. 15, lett. D). (6) I contribuenti minimi devono effettuare la rettifica della detrazione di cui all art. 19bis2 D.P.R. 633/72. (7) I contributi minimi effettuano solo il versamento dell imposta dovuta in seguito alla rettifica di cui all art. 19bis2 D.P.R. 633/72 in un unica soluzione. (8) Per gli altri requisiti richiesti per l accesso al regime fiscale agevolato per le nuove attività v. supra lett. G).

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