REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA SEZIONE CIVILE

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N. R.G. 16361/2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16361/2011 promossa da: MOBIT SRL (C.F. 02753090279), con il proc. dom. avv. FABIANI FRANCO, VIA ALBERTOLLI 9 COMO attore contro BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL (C.F. 00715120150), con il proc. dom. DE NOVA GIORGIO, Via P. Cossa, 2 MILANO convenuto pagina 1 di 9

CONCLUSIONI Per l attrice: accogliere la domanda come proposta dall'attrice e dunque accertare e dichiarare la illegittimità, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito nonché dell'applicazione di un tasso d'interesse debitore superiore al tasso ex art. 117 D.lgs 385/1993 (fino al 9 marzo 2006) e dell'addebito di somme per Commissioni di Massimo Scopeto e per l'effetto condannare la convenuta a pagare alla attrice la somma di 24.148,86 (come risultante dal punto D2 della esperita istruttoria in risposta al formulato quesito peritale) con gli interessi legali dalla domanda al saldo. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (12,5%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari. Per la convenuta: A) In via principale: dichiarare inammissibili e comunque integralmente respingere le avversarie domande e istanze; B) In via subordinata: (i) rilevata l'intervenuta estinzione per prescrizione delle pretese restitutorie dell'attrice per il periodo anteriore ai cinque anni, ovvero, in subordine, ai dieci anni, precedenti alla notificazione dell'avversario atto di citazione, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Banca a titolo di interessi anatocistici e, per l'effetto, limitare la condanna della Banca convenuta alla restituzione per il solo periodo dei cinque anni, ovvero, in subordine, dei dieci anni precedenti alla notificazione dell'atto pagina 2 di 9

di citazione delle somme di cui venisse in ipotesi accertato e dichiarato il carattere indebito, senza interessi legali precedenti alla data della notificazione dell'avversario atto di citazione; (ii) rilevata l'intervenuta estinzione per prescrizione delle pretese restitutorie dell'attrice per il periodo anteriore ai cinque anni, ovvero, in subordine, ai dieci anni, precedenti alla notificazione dell'avversario atto di citazione, operata la conversione della capitalizzazione trimestrale in capitalizzazione semestrale o, in subordine, annuale, limitare la condanna della Banca convenuta alla restituzione della sola differenza tra gli interessi computati in base alla capitalizzazione trimestrale e quelli che sarebbero stati computati e dovuti in base ad una capitalizzazione semestrale o, in subordine, annuale, senza interessi legali precedenti alla data della notificazione dell'avversario atto di citazione; C) In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato Mobit s.r.l. conveniva in giudizio la Banca Popolare di Milano s.c.a r.l., al fine di ottenerne la condanna alla restituzione di somme indebitamente pagate nell ambito di un rapporto di conto corrente. L attrice in particolare esponeva: - che il 28.3.1994 stipulava con la convenuta un contratto di conto corrente, cui accedevano nel corso degli anni affidamenti e anticipi fatture; - che il saldo del conto era stato determinato anche per tramite dell addebito di interessi anatocistici illegittimi; - che la banca aveva applicato interessi convenzionali non pattuiti per iscritto, nonchè commissioni di massimo scoperto non concordate; - che, ancora, la banca aveva addebitato spese non previste; pagina 3 di 9

- che, infine, l istituto di credito aveva applicato interessi usurari. Si costituiva ritualmente in giudizio la Banca Popolare di Milano s.c.a r.l., preliminarmente eccependo il difetto di legittimazione dell attrice a sollevare le pretese azionate, avendo ella più volte riconosciuto il proprio debito e proposto piani di rientro, peraltro disattesi; nel merito contestava la correttezza delle tesi giuridiche della controparte ed eccepiva la prescrizione del diritto azionato. Il giudice disponeva consulenza tecnica di ufficio di natura contabile e, all esito, rinviava all udienza del 18.3.2014 per la precisazione delle conclusioni; adempiuto detto onere processuale, la causa era trattenuta in decisione, previo deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica ad opera dei entrambe le parti. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento nella misura che di seguito si indica. Preliminarmente va rilevata l infondatezza dell eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla convenuta; quest ultima, infatti, ha evidenziato come, prima che fosse intrapreso il presente giudizio, in più riprese l attrice avesse riconosciuto il proprio debito e avesse proposto dei piani di rientro, condotta che a suo dire avrebbe comportato una implicita rinuncia a sollevare contestazione alcuna in ordine al diritto di credito della banca. La tesi non può essere condivisa se solo si consideri come, a prescindere dalla mancata formalizzazione di una rinuncia a sollevare contestazioni ad opera della correntista, quest ultima non abbia mai espressamente quantificato il proprio debito, ma abbia solo sempre fatto richiamo a una sua esposizione debitoria, proponendo rientri dilazionati mediante versamenti mensili; in sostanza, quindi, mai è stato determinato il debito, circostanza che avrebbe al limite consentito di ipotizzare un riconoscimento circa la fondatezza del credito nei termini quantificati dalla banca e, quindi, una rinuncia a contestare lo stesso; in difetto di tale precisazione, quindi, nulla preclude alla correntista di chiedere che sia accertata pagina 4 di 9

l effettiva entità del proprio debito, anche nell ipotesi in cui i piani di rientro proposti fossero stati rispettati. Passando, quindi, al merito delle contestazioni sollevate, va in primo luogo rilevato come debba essere dichiarata nulla la clausola contrattuale di capitalizzazione degli interessi debitori con periodicità trimestrale, in quanto in contrasto con la disciplina dettata in materia di anatocismo dall art. 1283 c.c., senza che tale deroga potesse considerarsi giustificata dalla sussistenza di usi normativi difformi. In proposito non possono che essere solo ricordate le pronunce giurisprudenziali ormai assolutamente consolidate nel senso sopra riassunto, con l effetto che gli interessi anatocistici addebitati dalla banca per tutto il periodo antecedente all adeguamento del conto alle sopravvenute disposizioni di cui al secondo comma dell art. 120 TUB e alla richiamata delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 dovranno essere necessariamente scomputati in sede di rideterminazione del saldo finale. Esclusa, inoltre, qualsiasi capitalizzazione degli interessi addebitati sino al 30.6.2000 (data di adeguamento del conto alla citata delibera C.I.C.R., con conseguente introduzione della pari periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori), così come chiarito sul punto dalla Cassazione Sezioni Unite n. 24418/2010, gli interessi a tale data maturati vanno da tale momento capitalizzati e, quindi, divengono suscettibili di produrre a loro volta interessi, secondo quanto consentito dal secondo comma dell art. 120 TUB. Parimenti va dichiarata la nullità per indeterminatezza della clausola contrattuale che rimetteva la determinazione dei tassi di interesse agli usi su piazza. Richiamato sul punto l orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato diretto a riconoscere la nullità di simili pattuizioni, è solo il caso di rilevare come non possa essere condivisa la difesa in proposito articolata dalla banca, la quale ha invocato le pronunce in merito alla validità di clausole contrattuali che operano una determinazione delle prestazioni per relationem; nel caso di specie, infatti, pagina 5 di 9

va ribadito come sia proprio il dato esterno al quale viene fatto riferimento, ossia gli usi su piazza, ad essere indeterminati, comportando il vizio della clausola. Per tale ragione, pertanto, illegittimo è l addebito operato dalla banca di interessi convenzionali, dal momento che la relativa pattuizione deve essere dichiarata nulla; trattandosi di contratto stipulato nel 1994, quindi, gli interessi applicabili (sia dal lato creditore che debitore) dovranno essere quantificati secondo il tasso sostitutivo dettato dall art. 117 TUB. Parimenti, in sede di rideterminazione del saldo del conto corrente devono essere scomputati gli addebiti a titolo di commissioni di massimo scoperto, non per la nullità delle stesse, quanto, più semplicemente, in quanto tale onere non risulta essere stato pattuito dalle parti. Viceversa, del tutto generiche e, come tali, inammissibili sono rimaste le contestazioni riguardanti l addebito di non meglio precisate spese non pattuite e l applicazione di interessi in misura usuraria, considerato come l attrice si sia limitata ad affermare in modo del tutto apodittico tale circostanza, senza soffermarsi a indicare quale fosse stato il tasso di interesse effettivamente applicato, se e quando esso avrebbe superato i tassi soglia e in che misura ciò sarebbe accaduto. In ogni caso l addebito di interessi usurari è stato escluso dal consulente tecnico dell ufficio, il quale ha precisato come in un solo trimestre si sarebbe potuto rilevare un superamento del tasso soglia in materia, ma a condizione di conteggiare negli interessi anche l addebito a titolo di commissioni di massimo scoperto. Tale rilievo non può che essere giudicato come ininfluente, non solo in quanto contrastante con le istruzioni all epoca operanti ad opera della Banca d Italia, nel senso di escludere le c.m.s. dal conteggio in materia di usura, ma prima ancora in considerazione della necessità di escludere le stesse per non essere state pattuite dalle parti. Al fine di procedere, quindi, alla rideterminazione del saldo finale del conto corrente, va ancora osservato come l eccezione di prescrizione sollevata dalla banca sia rimasta relegata in termini pagina 6 di 9

assolutamente generici, dal momento che la banca si è limitata a obiettare come le pretese di scomputo avanzate dagli opponenti non potessero coinvolgere gli addebiti risalenti a oltre dieci anni (o cinque anni) l instaurazione del giudizio, non tenendo conto da un lato dell orientamento giurisprudenziale consolidato nel senso di ritenere come la prescrizione dell azione di ripetizione dell indebito decorra come regola generale dalla chiusura del rapporto di conto corrente, quale rapporto unitario, e non dalla data di ciascuna annotazione in conto; dall altro lato come, anche a fronte della precisazione introdotta dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 24418/2010) rivolta a distinguere tra rimesse solutorie e meramente ripristinatorie (solo le prime, aventi valenza di pagamento e quindi suscettibili di far decorrere il termine prescrizionale del diritto alla loro ripetizione già dalla data della relativa annotazione), la difesa dell opposta non ha articolato l eccezione alle somme indebite che sarebbero state pagate dalla correntista in costanza di rapporto, limitandosi a eccepire la prescrizione genericamente con riferimento a tutte le annotazioni risalenti a oltre il decennio. In proposito, infatti, va ricordato come l eccezione di prescrizione sia stata articolata dalla convenuta essenzialmente facendo riferimento alla disciplina dettata dal comma 61 dell art. 2 della Legge 10/2011, norma tuttavia che nelle more è stata dichiarata illegittima sul piano costituzionale e, come tale, è stata travolta ; solo nelle difese conclusive la convenuta, preso atto di tale sopravvenienza, ha fatto richiamo al distinguo operato già nel dicembre 2010 dalle Sezioni Unite della Cassazione in materia di prescrizione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, senza peraltro mai individuare se e quali versamenti effettuati in costanza di rapporto dalla correntista avrebbero assunto la valenza di pagamento e, pertanto, sarebbero stati tali da far decorrere il termine prescrizionale. Per le ragioni esposte, pertanto, il saldo del conto corrente deve essere rideterminato facendo richiamo ai conteggi elaborati dall ausiliario del giudice, considerato come gli stessi siano risultati espressione di una ricostruzione coerente e scevra da errori di calcolo, tanto da non avere dato luogo a specifiche contestazioni ad opera delle parti. pagina 7 di 9

Dovendosi, quindi, privilegiare per le ragioni sopra esposte il ricalcolo operato al punto d.2 dell elaborato tecnico, ossia conteggiando gli interessi creditori secondo il tasso di volta in volta applicato dalla banca e facendo ricorso alle pattuizione concordate dalle parti a seguito dell apertura di credito del 9.3.2006, il saldo va rideterminato in euro 18.047,17 a credito della correntista (a fronte di un saldo conteggiato dalla banca in euro 6.101,69 a debito dell attrice). Per le ragione tutte esposte, pertanto, la domanda attorea di ripetizione di indebito deve essere accolta con riferimento all importo di euro 24.148,86 (importo costituito dalla somma di quanto indebitamente versato alla chiusura del rapporto in forza del saldo di banca e quanto accertato a credito della correntista). Detta somma, infine, va maggiorata di interessi secondo il tasso legale dal 10.3.2011 (data della domanda) al saldo, come richiesto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 5.978,51, oltre c.p.a., di cui euro 705,00 per spese generali ed euro 573,51 per spese; detti importi vanno distratti ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dell attrice, il quale ha dichiarato di avere anticipato le spese e di non avere percepito alcunchè a titolo di onorari. A carico della convenuta vanno poste in via definitiva anche le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro 3.191,49, oltre i.v.a. e previdenza. P.Q.M. Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa: - in accoglimento della domanda proposta da Mobit s.r.l. nei confronti della Banca Popolare di Milano s.c.a r.l., condanna quest ultima a pagare all attrice la somma di euro 24.148,86, oltre a interessi secondo il tasso legale dal 10.3.2011 al saldo; - condanna la convenuta a rifondere l attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro pagina 8 di 9

5.978,51, oltre c.p.a., di cui euro 705,00 per spese generali ed euro 573,51 per spese; - dispone che questi ultimi importi siano distratti in favore del difensore ex art. 93 c.p.c., - pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro 3.191,49, oltre i.v.a. e previdenza. Così deciso in Milano il 13 giugno 2014 Il giudice Francesco Ferrari pagina 9 di 9