REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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1 N. R.G. 644/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Sassari in composizione monocratica, in persona del dott. Silvio Lampus, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili (RGACC) con il n. 644/2012, proposta da SGARELLA ANTONIO e VITIELLO GIUSEPPA residenti in Sassari e qui domiciliati elettivamente presso la cancelleria del Tribunale; rappresentati dall avvocato Giuseppe Carlo Satta in virtù di procura speciale in margine alla citazione ATTORI CONTRO BANCA di CREDITO SARDO SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore; con sede in Cagliari e domiciliata elettivamente in Sassari presso l avvocato Filippo Bassu, dal quale è rappresentata in virtù di procura speciale in margine alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA All udienza del 14 novembre 2013 la causa è stata tenuta in decisione, assegnandosi i termini del 13 gennaio 2014 per il deposito delle comparse conclusionali e del 3 febbraio 2014 per il deposito delle memorie di replica. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 2 febbraio 2012 Antonio Sgarella e Giuseppa Vitiello (quest ultima nella sola veste di fideiussore) hanno convenuto in giudizio di fronte a questo Tribunale la Banca di Credito Sardo SpA, esponendo che il primo era titolare, dall anno 1996, di un rapporto di conto corrente bancario, avente il n. 0235/ , in cui erano stati addebitati interessi ultralegali ed usurari. Svolta ampia premessa in diritto, in ordine alla illegittimità degli addebiti operati sul conto dalla Banca, in particolare per nullità, per difetto di forma scritta, della pattuizione (ed invalidità del relativo addebito in conto) di interessi ultralegali per applicazione di usurari, capitalizzazione trimestrale degli interessi e della commissione di affidamento e di massimo scoperto, hanno concluso chiedendo che il Tribunale voglia accertare non dovute le somme per interessi, se risulti applicato un tasso superiore a quello soglia; accertare che è comunque dovuto il solo interesse legale ovvero quello di giustizia, per mancanza di valida pattuizione sugli interessi convenzionali; accertare che non sono dovute le somme addebitate per anatocismo, per nullità della clausola di addebito trimestrale degli interessi; accertare che sono illegittime le clausole sulla pagina 1 di 7

2 commissione di massimo scoperto, di affidamento, e per la istruttoria della pratica di fido, accertare quindi il saldo del conto corrente al momento della domanda, con condanna della Banca al pagamento dell eventuale importo attivo del conto, e/o alla ripetizione delle somme indebitamente pagate. La Banca di Credito Sardo SPA, costituitasi per l udienza del 30 maggio 2012 con comparsa depositata il 9 maggio 2012, ha formulato (per quanto ancora rileva) le seguenti difese: 1. difetto di legittimazione attiva di parte attrice in relazione alla domanda di condanna della Banca alla restituzione di somme indebitamente percepite, tenuto conto che le linee di credito non erano state revocate, che il conto corrente era ancora in essere, e non era possibile configurare come pagamento alcuna delle rimesse; 2. prescrizione decennale del diritto, atteso che i versamenti in conto avevano natura solutoria; 3. contrarietà a buona fede e correttezza del comportamento di parte attrice; 4. applicabilità dell istituto della soluti retentio, stante l omessa contestazione degli interessi in ipotesi indebitamente corrisposti; 5. applicabilità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a condizioni di reciprocità dopo la delibera CICR 7 febbraio 2000 (in GU 22 maggio 2000); 6. insussistenza dell avvenuto superamento del tasso soglia previsto dalla normativa anti usura; 7. inconsistenza della deduzione in punto di illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e delle altre commissioni (disponibilità fondi, introdotta dal D L n. 185/2008) e diritti di istruttoria per la pratica del fido. Sulla base di tali premesse ha concluso per il rigetto della domanda. La causa è stata istruita mediante produzione di documenti e consulenza tecnica e quindi tenuta in decisione, assegnandosi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (sia le une che le altre sono state depositate da entrambe le parti). MOTIVI DELLA DECISIONE 1. E fondata l eccezione di parte convenuta (che non concerne peraltro né la legittimazione ad causam, né l interesse ad agire di parte attrice, ma l esistenza del diritto) con cui si contesta che, prima della risoluzione del rapporto di conto corrente bancario, il correntista, che non abbia neppure receduto, possa domandare, mentre dunque il rapporto di conto corrente è ancora in essere, la condanna della Banca al pagamento di somme indebitamente appostate sul conto, come invece espressamente, con la conclusione n. 6, ha fatto parte attrice, che ha specificatamente chiesto la pagina 2 di 7

3 condanna della Banca al pagamento, indicando quale titolo del proprio credito la ripetizione di somme indebitamente pagate alla Banca. 2. Deve concordarsi pienamente con i rilievi formulati, in proposito, da parte convenuta. 3. In particolare va escluso che il provvedimento interlocutorio della locale Corte d Appello menzionato da parte attrice, che peraltro parte attrice si è guardata dal produrre, dopo averlo appunto ricordato, ma che è ben noto al giudicante, abbia attinenza con la vicenda in esame, concernendo l ambito dell attività istruttoria in consimili giudizi, in ipotesi di produzioni documentali inadeguate e di allegazione carente: questione, nella specie, positivamente risolta essendosi dato ingresso alla consulenza tecnica. 4. Ad ogni buon conto, in punto di insussistenza del diritto alla ripetizione prima della fine del rapporto, è sufficiente richiamare, oltre a Cass. SS. UU. n /2010) la recente pronunzia della Cassazione civile, sez. III, in data 15/01/2013, n. 798, secondo cui l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di commissione massimo scoperto) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca; con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto. 5. Tanto comporta che l esito del presente giudizio non potrà mai essere quello, in definitiva auspicato da parte attrice, di condanna della convenuta al pagamento di alcunché, ma anche che le domande, rispetto alle quali sono formulate le conclusioni ai punti da 1 a 5 (citazione pag. 19), debbano essere comunque esaminate. 6. Corollario di tale affermazione è che nessuna prescrizione è maturata, in quanto il diritto alla ripetizione non è neppure ancora sorto, nascendo solo quando il rapporto di conto corrente ha termine, e decorrendo da tal data il termine prescrizionale. 7. In punto di applicazione dell interesse usurario si osserva che l ausiliare ha proceduto ad una doppia verifica (sulla scorta dei quesiti formulati dal giudice, secondo le proposte di entrambe le parti: si veda, per comodità di consultazione la pag. 5 della pagina 3 di 7

4 relazione, dove sono in nota riportati i due quesiti, ai nn. 2 e 3 della nota in carattere corsivo). 8. Deve ritenersi corretto il quesito, nei termini formulati da parte attrice e non sono invece condivisibili, o meglio non si attagliano al caso concreto, le osservazioni (pur astrattamente plausibili) formulate dalla Banca. 9. E ben vero (come osserva il Ct di parte convenuta: vedasi in particolare allegati alla relazione CTU pag. 8) con argomentazioni puntualmente riprese dalla difesa di BCS, che la normativa anti usura fornisce l indicazione delle componenti di cui si deve tenere conto per verificare l onerosità del capitale prestato, ma non fornisce indicazioni di tipo tecnico matematico per il calcolo del TEG. 10. Orbene, a tale generale rilievo non si è in concreto accompagnata alcuna puntuale censura circa il metodo di calcolo impiegato dal CTU, e tutte le ulteriori osservazioni sia del tecnico che del legale di parte convenuta (pur essendo, specie se isolatamente considerate, in sé perfettamente plausibili e da condividere) non si attagliano al problema proprio della presente vicenda, rispetto al quale solo il quesito, come suggerito da parte attrice, e la relativa articolata risposta dell ausiliare del giudice appaiono utili al fine di far conoscere la verità e di individuare se il tasso soglia sia stato o meno superato, e dunque se la doglianza di parte attrice sia o meno fondata. 11. Deve al riguardo rammentarsi la pur ovvia considerazione, che sembra invece essere sfuggita alla Banca convenuta, secondo cui, nella specie, non si è di fronte ad un tasso di interesse determinato una volta per tutte al momento della pattuizione, come accade per finanziamenti, mutui e così via, ma ad una serie di tassi di interesse applicati, trimestre per trimestre, in ragione della esposizione debitoria del correntista in quel determinato periodo. 12. Il richiamo a Cass. n. 603/2013 non appare pertanto corretto, perché, in tale decisione, il principio di diritto riportato da parte convenuta si attaglia (a ragione) ad una ipotesi del tutto differente, quella cioè di un finanziamento, in relazione al quale il tasso sia stato concordato prima della entrata in vigore della legge n. 108/1996 ed applicato per periodi successivi. 13. Nel caso del conto corrente (tanto se, come, nella specie, anteriore alla legge n. 108/1996, quanto successivo) è del tutto irrilevante quale sia stato il tasso di interesse, passivo per il correntista, concordato in origine fra le parti (e valevole solo per il periodo iniziale del rapporto), essendo il tasso di interesse convenzionale salve ipotesi tanto eccezionali da essere quasi solo scolastiche non fisso ma variabile, su unilaterale decisione della Banca (art. 118 del D. lgs n. 01/09/1993 n. 385, G.U. 30/09/1993 n. 230), ed occorrendo esclusivamente verificare, trimestre per trimestre, o comunque periodo per periodo, al momento cioè dell addebito degli pagina 4 di 7

5 interessi al correntista, se, in relazione a quel singolo periodo, il tasso di interesse sia o meno superiore al tasso soglia fissato dalla legge anti usura (per il periodo, ovviamente, posteriore alla entrata in vigore di tale legge). 14. Ciò detto, è evidente che le doglianze dell Istituto rispetto all operato del ausiliare si rivelano prive di consistenza: il CTU infatti non ha affatto applicato proprie formule, né inserito valori difformi rispetto a quelli indicati negli estratti conto, ma ha semplicemente individuato il tasso di interesse effettivamente applicato, trimestre per trimestre, al rapporto (utilizzando esclusivamente dati tratti dagli estratti conto e cioè da documenti che provengono tutti dalla Banca) inserendo nel calcolo del tasso tutte le voci di costo collegate alla utilizzazione del credito (da confrontare con i tassi del Ministero del Tesoro come determinati trimestralmente ai sensi del art. 2 della legge n. 108/1996 e cioè rilevando il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese). 15. Giova a questo punto rilevare, in particolare, che non solo il ricalcolo (o meglio la individuazione) del TEG deve essere effettuata con l inserimento di tutte le commissioni, compresa la CMS, ma, soprattutto, che il TEG deve essere rideterminato tenendo conto dei saldi effettivi, e non di quelli apparenti. 16. Se il saldo debitore effettivo è inferiore a quello apparente il tasso di interesse applicato, ove calcolato sulla base di quest ultimo, sembra inferiore al tasso soglia, ma è effettivamente superiore, perché il debito reale del correntista non è quello che appare dalle scritture, ma è appunto inferiore: in termini molto semplici, se il debito vero è di 50 e non di 100, ma la Banca, avendo in precedenza conteggiato competenze non dovutele, lo indica in 100, ove chieda 5 come interesse, non sta applicando il tasso del 5% (su 100 saldo apparente) ma quello del 105 (su 50 effettivamente dovuti). 17. E stato riscontrato, da parte dell ausiliare, il superamento del tasso soglia in relazione a sette trimestri (vedasi relazione pag. 6), solo in applicazione della rideterminazione del tasso sulla base delle indicazioni del correntista, mentre nessun superamento vi è stato seguendo le indicazioni suggerite dalla Banca (si vedano sempre le note a pag. 5 della relazione di CTU). 18. In relazione a tutti i periodi in cui il tasso soglia è stato superato, deve escludersi l addebito di interessi ed oneri di ogni tipo, a mente dell art. 4 della legge n. 108/ Nel caso in cui il saldo apparente non sia individuabile alla stregua degli estratti conto, perché mancanti e non prodotti in giudizio neppure dalla Banca, il saldo da cui partire non può che essere il cd. saldo zero, in quanto si ignorano i dati contabili, per fatto ascrivibile ad entrambe le parti processuali (nessuna delle quali, sebbene parte pagina 5 di 7

6 anche del rapporto sostanziale, è stata tanto diligente dal conservare i documenti propri di un rapporto tuttora in essere). 20. In ordine agli interessi convenzionali, per i periodi per i quali essi debbono essere conteggiati (esclusi cioè i trimestri nei quali quelli convenzionali hanno superato la soglia dell usura) deve osservarsi quanto segue: sebbene possa (ed anzi debba), astrattamente, essere ritenuta valida la capitalizzazione convenzionale trimestrale degli interessi passivi, purché sia dimostrato che detta convenzione, in concreto, vi è stata e purché a condizione di reciprocità, per i periodi posteriori alla entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 (e cioè a partire dal terzo trimestre 2000), deve escludersi che gli interessi convenzionali siano mai stati nella specie concordati per iscritto fra le parti, in presenza di specifica contestazione di parte attrice in punto di esistenza di un accordo scritto sugli interessi, non potendosi fare riferimento agli interessi cd uso piazza o similari: conseguentemente gli interessi dovuti sono solo quelli legali e ogni forma di capitalizzazione è in concreto da escludere, perché nulla è mai stato concordato per iscritto. 21. Discorso sostanzialmente identico deve essere fatto in ordine alla commissione di massimo scoperto (CMS) e alle altre commissioni diverse dagli interessi legali: si osserva che esse (tutte astrattamente concordabili) non possono essere nella specie applicata al rapporto, in quanto non risultano pattuite, in concreto. 22. Manca infatti (ed era evidentemente onere della Banca che le invoca e le ha sempre applicate, dimostrare l esistenza del titolo convenzionale e cioè della pattuizione scritta che le giustifica: pattuizione scritta necessaria già a mente della legge n e quindi del successivo TUB) la prova che la CMS e le altre commissioni sono state espressamente stabilite fra le parti, ed in che misura. 23. Tanto premesso, deve in definitiva ritenersi che il ricalcolo corretto del saldo sia quello secondo cui il credito del correntista è da determinare partendo da un saldo zero, escludendo qualunque interesse per i trimestri in cui sono stati applicati i tassi soglia, per il solo periodo controverso, che è quello ricompreso fra il 1 gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2009, ed applicando comunque, per i restanti periodi, elusivamente gli interessi legali, senza capitalizzazione alcuna, e senza commissione alcuna. 24. Le spese del giudizio, tenuto conto che la convenuta è sostanzialmente soccombente, anche se la domanda di ripetizione non può essere accolta, sono da porre a carico della Banca convenuta e da liquidare come Fase Compenso Fase di studio 3.250,00 Fase introduttiva 1.650,00 pagina 6 di 7

7 Fase istruttoria 3.250,00 Fase decisoria 4.050,00 Compenso tabellare ex art. 11: ,00 Le spese di consulenza tecnica, in via provvisoria poste a carico della convenuta, sono da porre, anche in via definitiva, a carico della Banca. PER QUESTI MOTIVI definitivamente pronunziando, ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione respinta: a) rigetta la domanda di ripetizione di indebito, come formulata al punto 6 delle conclusioni attoree; b) accoglie la domanda di accertamento, e dichiara che, in relazione al conto corrente per cui è causa, per i seguenti trimestri: IV 2002, IV 2003, III 2004, I 2005, IV 2005, II 2007, III 2007 è stato superato il tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996; c) dichiara applicabile al rapporto, per i restanti trimestri, il tasso di interesse legale e non dovute le somme versate in eccedenza, come determinate dal CTU, limitatamente al periodo 1 gennaio dicembre 2009; d) dichiara non dovute le somme addebitate per anatocismo; e) dichiara non dovute le somme per commissione di massimo scoperto; f) condanna la Banca di Credito Sardo SpA alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in favore di parte attrice, in per compensi, 460,63 per spese vive. Sassari li 4 febbraio aprile 2014 IL GIUDICE Dott. Silvio Lampus pagina 7 di 7

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