IL CONTRATTO DI APERTURA DI credito IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA IPOTECARIA NON E VALIDO TITOLO ESECUTIVO
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1 IL CONTRATTO DI APERTURA DI credito IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA IPOTECARIA NON E VALIDO TITOLO ESECUTIVO DATA ESTREMI Tribunale dl Udine sezione civile SINTESI La certezza del credito deve risultare dallo stesso titolo esecutivo e non da altri documenti non dotati di tale efficacia MASSIMA Importante vittoria di un associato Adusbef Onlus nei confronti di un istituto di credito che aveva promosso una procedura esecutiva in assenza di titolo esecutivo. Il Tribunale di Udine, in accoglimento dell opposizione proposta dal presunto debitore esecutato, ha accertato l inesistenza del diritto del resistente Istituto di credito di procedere ad esecuzione forzata sugli immobili di proprietà dell opponente, dichiarando la nullità del pignoramento immobiliare e di tutti i successivi atti del procedimento esecutivo. Giustamente il Giudice di Merito, in linea con la Giurisprudenza di Legittimità (Cassazione Civile, sez. I, sentenza 9 settembre 2004, n , Cassazione Civile, sentenza 25 febbraio 1983, n. 1455) e di Merito (Tribunale di Napoli, 2 febbraio 2002) ha statuito che non può essere considerato titolo esecutivo, nonostante l apposizione della relativa formula da parte del notaio, il contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria difettando il requisito della certezza del diritto. Ed infatti, con riferimento al rapporto di apertura di credito bancario, contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato (art c.c.), la somma in affidamento rimane in proprietà dell accreditante fino al momento della sua effettiva utilizzazione da parte dell accreditato. Ed è soltanto con il prelevamento
2 che l accreditante diventa creditore e l accreditato debitore, essendo tenuto da tale momento alla restituzione dell importo utilizzato, con i relativi interessi, connessi ovviamente al tempo di effettiva utilizzazione. Orbene, il contratto notarile indica soltanto la somma messa a disposizione dei correntisti. Per sapere in che termini ed in che misura tale disponibilità sia stata effettivamente utilizzata dai correntisti e quale sia il conseguente loro debito nei confronti della banca è necessario rifarsi agli estratti del conto corrente. Si tratta però di documenti successivi ed esterni rispetto all atto ricevuto dal notaio, del quale non possono integrare il contenuto al fine del rispetto dei requisiti richiesti dall art. 474 c.p.c.. La certezza del credito deve risultare dallo stesso titolo esecutivo e non da altri documenti non dotati da tale efficacia. Vicepresidenza ADUSBEF TESTO (dell Avv. Antonio TANZA adusbef@studiotanza.it e Sara TUNDO) REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo Italiano Tribunale dl Udine sezione civile Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea ZULIANI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n 2620/04 RA.C.C. promossa, con ricorso al giudice dell esecuzione depositato il , da Sig. XXX e Sig.ra XXX, difensore e dom. avvocato L. Colautti e con il difensore avvocato A. Tanza, per procure speciali a margine del ricorso,
3 opponenti; contro Banca di credito Cooperativo del Friuli Centrale S.c.a r.l, in persona del presidente del consiglio d amministrazione G. Graffi Brunoro, con il difensore e dom. avvocato A. Mondini, per procura speciale a margine dell atto di precetto, resistente; avente ad oggetto: opposizione all esecuzione. Causa iscritta a ruolo il e trattenuta a sentenza all udienza del C04, fissata ai sensi dell ad. 281 quinquies, comma 2, c.p.c. CONCLUSIONI - per parte opponente: Voglia l ill.mo sig. giudice dell esecuzione adito, respinta ogni contraria istanza; in via preliminare dichiarare l inefficacia del titolo azionato e, quindi, l inammissibilità dell azione esecutiva promossa in forza dello stesso anche in forza della violazione dell ad c.c. Nel merito: in via principale: accertare e dichiarare l inefficacia, ai sensi e per gli effetti dell art. 118, comma 2, d. legis , n 385 delle variazioni dell interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto, delle commissioni, delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese; accertare e dichiarare l invalidità parziale del contratto di apertura di credito e di conto corrente oggetto del rapporto tra parte attrice e la banca in relazione alla clausola di determinazione e di applicazione degli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale; accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale; accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418, comma 2, c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell intero rapporto sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, applicando la valuta del giorno in cui la banca ha acquistato o perso la disponibilità delle somme o, nell ipotesi di impossibilità, applicando valuta pari alla data di effettuazione dell operazione accertare e dichiarare, per l effetto l esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di ctu tecnico e sulla base dell intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito, dichiarando la non veridicità dei saldi evidenziati in estratto conto; determinare il Costo effettivo annuo, nonché il tasso effettivo globale (T.A.E.G.) del rapporto bancario; condannare in riconvenzionale la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli
4 interessi legali creditori in favore dell odierno istante: in ogni caso condannare in riconvenzionale la convenuta banca al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, per non aver comunicato, ai sensi e nelle forme di cui al! art. 118 d. legisl , n 385, la variazione delle condizioni e dei costi applicati al rapporto; conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia del titolo esecutivo incorporato nell atto opposto; conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità e l inefficacia dell intrapresa procedura esecutiva immobiliare per conseguente accertata invalidità ed inefficacia del titolo esecutivo che ne costituisce il presupposto; in ogni caso, condannare la convenuta alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento, con distrazione a favore di sottoscritti procuratori antistatari (sic). - per parte resistente: Dichiararsi improcedibile l opposizione spiegata da XXX e respingere nel merito quella avanzata da XXX. Spese rifuse. FATTO E DIRITTO XXX e XXX hanno proposto ricorso in opposizione - ai sensi dell art. 615, comma 2, c.p.c. - avverso l esecuzione per espropriazione immobiliare contro di loro promossa, davanti a questo Tribunale, dalla Banca di credito Cooperativo del Friuli Centrale S.c.a.r.l.. Gli opponenti contestano, innanzitutto, la mancanza del titolo esecutivo, rilevando che la banca ha utilizzato a tal fine un contratto notarile di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, il quale difetterebbe del necessario requisito della certezza del credito per cui si procede (art. 474, comma l c.p.c.). Gli opponenti contestano, inoltre, sotto diversi profili, i criteri adottati dalla banca per determinare importo precettato di ,35 (variazioni dei tassi di interesse originariamente pattuiti, capitalizzazioni trimestrali degli interessi, illegittimità delle provvigioni di massimo scoperto,...). La Banca di credito Cooperativo de Friuli Centrale S.c.a r.l. si è costituita nel presente giudizio di opposizione all esecuzione, eccependo - in via preliminare - l inammissibilità dei ricorso proposto dalla Sig.ra XXX, in quanto questa non è titolare di diritti sui beni colpiti da pignoramento. Per quanto riguarda l opposizione proposta da XXX, la banca ne chiede il rigetto, sul ritenuto presupposto che l apertura di credito in conto corrente stipulata con atto ricevuto da notaio costituisca un valido titolo esecutivo ai sensi dell art. 474, comma 2, n 3: c.p.c.. Disposta la sospensione dell esecuzione ai sensi dell ad. 624 c.p.c., la causa - da risolvere in puro diritto - è stata istruita con la sola acquisizione dei documenti offerti (e del fascicolo relativo alla esecuzione in corso) e trattenuta in decisione a seguito di trattazione mista ai sensi dell ari, 281-quinquies, comma 2, c.pc.
5 Si deve innanzitutto dichiarare l inammissibilità del ricorso in opposizione proposto da XXX, la quale - non essendo comproprietaria dei beni pignorati - è stata erroneamente (e del tutto inefficacemente) coinvolta dalla banca nell atto di pignoramento. L opposizione proposta dopo che sia iniziata l esecuzione (ad. 615, comma 2, c.p.c.) non può che avere ad oggetto il procedimento esecutivo così come esso risulta concretamente ed effettivamente instaurato. Nel caso di specie, si tratta di un espropriazione immobiliare in cui non sono coinvolti beni di proprietà di XXX (o sui quali questa vanti altri diritti reali espropriabili), come chiaramente desumibile dallo stesso atto di pignoramento che - come imposto dall ad. 555 c.p.c. - identifica esattamente i beni da colpire con gli estremi richiesti dal codice civile per la individuazione dell immobile ipotecato. Naturalmente non si può negare l astratto interesse anche della condebitrice XXX a fare accertare l inesistenza di un titolo esecutivo in capo alla banca creditrice procedente. Tuttavia, lo specifico strumento dell opposizione con ricorso al giudice dell esecuzione deve intendersi riservato al debitore coinvolto in un determinato procedimento esecutivo. Per quanto riguarda l opposizione proposta da XXX, essa deve essere accolta, perché è fondata la preliminare eccezione di carenza di un titolo idoneo a giustificare l azione esecutiva. Questo tribunale ha già avuto modo di affermare che non può essere considerato titolo esecutivo, nonostante l apposizione della relativa formula da parte del notaio, il contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria (v, sentenza deliberata il , in causa iscritta al n 968/02 R.A.C.C.; in senso conforme, v. Tribunale Napoli, , in Dir, fall. 2002, II, 758). Infatti con il contratto di apertura di credito la banca si limita a mettere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro (art c.c.), con la conseguenza che il credito della banca avente ad oggetto la restituzione delle somme erogate al cliente non sorge direttamente dal contratto, ma deriva dai successivi atti di utilizzazione dell affidamento posti in essere dal soggetto accreditato. Naturalmente, in forza del contratto di apertura di credito, la banca è obbligata ad erogare le somme richieste, nei limiti dell affidamento concesso; ed altrettanto naturalmente, la causa di quel contratto, implica l obbligo dell accreditato di restituire tutte le somme prelevate e gli accessori pattuiti (primi fra tutti gli interessi). Ma, in questa sede di opposizione all esecuzione, non si tratta di accertare genericamente l esistenza di un credito in capo alla banca, quanto di verificare se tale credito sia certo, liquido ed esigibile sulla scorta del prodotto contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria ricevuto dal Notaio Marcello Mauro il E la risposta non può che essere negativa, perché dal contratto notarile si evince soltanto che la Banca di credito Cooperativo del Friuli Centrale S.c.a r.l. ha messo a disposizione degli odierni opponenti la somma di L Per sapere in che termini ed in che misura tale disponibilità sia stata effettivamente utilizzata dai correntisti e quale sia il conseguente loro debito nei confronti della banca è necessario rifarsi agli estratti del conto corrente, che però sono documenti successivi ed esterni rispetto all atto ricevuto dal notaio, del quale non possono integrare il contenuto al fine del rispetto dei requisiti richiesti dall art. 474 c.p.c. In sostanza, la certezza del credito deve risultare dallo stesso titolo esecutivo e non da altri documenti non dotati di tale efficacia. Ben diversa è la situazione nel caso del
6 mutuo, contratto reale nel quale l obbligo di restituire la somma mutuata sorge in capo al mutuatario già al momento della stipula, dovendosi successivamente determinare - sulla base degli estratti conto - soltanto la misura in cui tale obbligo sia stato parzialmente estinto. In tal senso si è già espressa anche la giurisprudenza di legittimità, laddove ha affermato che: Requisito essenziale dei titoli esecutivi, giudiziali e stragiudiziali, menzionati dall art. 474 c.p.c. è la certezza del diritto risultante dal titolo stesso, intesa nel senso che la situazione giuridica accertata in favore di un soggetto deve emergere esattamente e compiutamente. nel suo contenuto e nei suoi limiti dal relativo provvedimento giurisdizionale o atto negoziale, di guisa che ne risulti determinato e delimitato anche il contenuto del titolo. In difetto di tale intrinseco requisito, il titolo esecutivo non può essere riconosciuto come tale, né può attingere aliunde siffatta certezza (Cass , n. 1455). Dichiarata l inesistenza del titolo esecutivo e la conseguente nullità del procedimento espropriativo, diviene superfluo l esame di ogni ulteriore questione. Infatti, da un lato, parte opponente ha precisato all udienza del che le altre domande sono sostanzialmente subordinate a quella principale dì accertamento dell inesistenza del titolo esecutivo ; dall altro lato, la Banca di credito Cooperativo del Friuli Centrale S.ca r.l. non ha chiesto la condanna in via riconvenzionale degli opponenti al pagamento della somma dovuta in forza del contratto di apertura di credito (in modo da ottenere in questa sede la formazione di un titolo esecutivo, come pure avrebbe potuto fare: v. Cass , n 14554). Sussistono evidenti giusti motivi per un compensazione delle spese di lite, tenuto conto della dichiarazione di inammissibilità del ricorso di XXX e della circostanza che non è in discussione fa posizione di creditrice (per ingenti importi) della banca nei confronti degli opponenti (v. lettera allegata alla comparsa di risposta). P.Q.M. Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando ne causa civile iscritta al n 2620/04 R.A.C.C. promossa, con ricorso depositato il , da XXX e XXX contro Banca di credito Cooperativo del Friuli Centrate S.c.a r.l., così decide: 1. dichiara inammissibile l opposizione proposta da XXX; 2. in accoglimento dell opposizione proposta da XXX, accerta l inesistenza del diritto della resistente Banca di credito Cooperativo dei Friuli Centrale S.c.a r.l. di procedere ad esecuzione forzata sugli immobili di proprietà dell opponente e dichiara la nullità del pignoramento immobiliare e di tutti i successivi atti del procedimento esecutivo, di cui dichiara l estinzione, ordinando la cancellazione della trascrizione di data , n gen. e n part;
7 3. dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite. Così deciso in Udine, il Il Cancelliere Il Giudice Maria VELLA Andrea ZULIANI Depositato in cancelleria il 2 5 novembre Tribunale dl Udine sezione civile SINTESI La certezza del credito deve risultare dallo stesso titolo esecutivo e non da altri documenti non dotati di tale efficacia MASSIMA IL CONTRATTO DI APERTURA DI credito IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA IPOTECARIA NON E VALIDO TITOLO ESECUTIVO Importante vittoria di un associato Adusbef Onlus nei confronti di un istituto di credito che aveva promosso una procedura esecutiva in assenza di titolo esecutivo. Il Tribunale di Udine, in accoglimento dell opposizione proposta dal presunto debitore esecutato, ha accertato l inesistenza del diritto del resistente Istituto di credito di procedere ad esecuzione forzata sugli immobili di proprietà dell opponente, dichiarando la nullità del pignoramento immobiliare e di tutti i successivi atti del procedimento esecutivo. Giustamente il Giudice di Merito, in linea con la Giurisprudenza di Legittimità (Cassazione Civile, sez. I, sentenza 9 settembre 2004, n , Cassazione Civile, sentenza 25 febbraio 1983, n. 1455) e di Merito (Tribunale di Napoli, 2 febbraio 2002) ha statuito che non può essere considerato titolo esecutivo, nonostante l apposizione della relativa formula da parte del notaio, il contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria difettando il requisito della certezza del diritto.
8 Ed infatti, con riferimento al rapporto di apertura di credito bancario, contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato (art c.c.), la somma in affidamento rimane in proprietà dell accreditante fino al momento della sua effettiva utilizzazione da parte dell accreditato. Ed è soltanto con il prelevamento che l accreditante diventa creditore e l accreditato debitore, essendo tenuto da tale momento alla restituzione dell importo utilizzato, con i relativi interessi, connessi ovviamente al tempo di effettiva utilizzazione. Orbene, il contratto notarile indica soltanto la somma messa a disposizione dei correntisti. Per sapere in che termini ed in che misura tale disponibilità sia stata effettivamente utilizzata dai correntisti e quale sia il conseguente loro debito nei confronti della banca è necessario rifarsi agli estratti del conto corrente. Si tratta però di documenti successivi ed esterni rispetto all atto ricevuto dal notaio, del quale non possono integrare il contenuto al fine del rispetto dei requisiti richiesti dall art. 474 c.p.c.. La certezza del credito deve risultare dallo stesso titolo esecutivo e non da altri documenti non dotati da tale efficacia. Vicepresidenza ADUSBEF TESTO (dell Avv. Antonio TANZA adusbef@studiotanza.it e Sara TUNDO) REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo Italiano Tribunale dl Udine sezione civile Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea ZULIANI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n 2620/04 RA.C.C. promossa, con ricorso al giudice dell esecuzione depositato il , da
9 Sig. XXX e Sig.ra XXX, difensore e dom. avvocato L. Colautti e con il difensore avvocato A. Tanza, per procure speciali a margine del ricorso, opponenti; contro Banca di credito Cooperativo del Friuli Centrale S.c.a r.l, in persona del presidente del consiglio d amministrazione G. Graffi Brunoro, con il difensore e dom. avvocato A. Mondini, per procura speciale a margine dell atto di precetto, resistente; avente ad oggetto: opposizione all esecuzione. Causa iscritta a ruolo il e trattenuta a sentenza all udienza del C04, fissata ai sensi dell ad. 281 quinquies, comma 2, c.p.c. CONCLUSIONI - per parte opponente: Voglia l ill.mo sig. giudice dell esecuzione adito, respinta ogni contraria istanza; in via preliminare dichiarare l inefficacia del titolo azionato e, quindi, l inammissibilità dell azione esecutiva promossa in forza dello stesso anche in forza della violazione dell ad c.c. Nel merito: in via principale: accertare e dichiarare l inefficacia, ai sensi e per gli effetti dell art. 118, comma 2, d. legis , n 385 delle variazioni dell interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto, delle commissioni, delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese; accertare e dichiarare l invalidità parziale del contratto di apertura di credito e di conto corrente oggetto del rapporto tra parte attrice e la banca in relazione alla clausola di determinazione e di applicazione degli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale; accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale; accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418, comma 2, c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell intero rapporto sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, applicando la valuta del giorno in cui la banca ha acquistato o perso la disponibilità delle somme o, nell ipotesi di impossibilità, applicando valuta pari alla data di effettuazione dell operazione accertare e dichiarare, per l effetto l esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di ctu tecnico e sulla base dell intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito,
10 dichiarando la non veridicità dei saldi evidenziati in estratto conto; determinare il Costo effettivo annuo, nonché il tasso effettivo globale (T.A.E.G.) del rapporto bancario; condannare in riconvenzionale la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori in favore dell odierno istante: in ogni caso condannare in riconvenzionale la convenuta banca al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, per non aver comunicato, ai sensi e nelle forme di cui al! art. 118 d. legisl , n 385, la variazione delle condizioni e dei costi applicati al rapporto; conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia del titolo esecutivo incorporato nell atto opposto; conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità e l inefficacia dell intrapresa procedura esecutiva immobiliare per conseguente accertata invalidità ed inefficacia del titolo esecutivo che ne costituisce il presupposto; in ogni caso, condannare la convenuta alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento, con distrazione a favore di sottoscritti procuratori antistatari (sic). - per parte resistente: Dichiararsi improcedibile l opposizione spiegata da XXX e respingere nel merito quella avanzata da XXX. Spese rifuse. FATTO E DIRITTO XXX e XXX hanno proposto ricorso in opposizione - ai sensi dell art. 615, comma 2, c.p.c. - avverso l esecuzione per espropriazione immobiliare contro di loro promossa, davanti a questo Tribunale, dalla Banca di credito Cooperativo del Friuli Centrale S.c.a.r.l.. Gli opponenti contestano, innanzitutto, la mancanza del titolo esecutivo, rilevando che la banca ha utilizzato a tal fine un contratto notarile di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, il quale difetterebbe del necessario requisito della certezza del credito per cui si procede (art. 474, comma l c.p.c.). Gli opponenti contestano, inoltre, sotto diversi profili, i criteri adottati dalla banca per determinare importo precettato di ,35 (variazioni dei tassi di interesse originariamente pattuiti, capitalizzazioni trimestrali degli interessi, illegittimità delle provvigioni di massimo scoperto,...). La Banca di credito Cooperativo de Friuli Centrale S.c.a r.l. si è costituita nel presente giudizio di opposizione all esecuzione, eccependo - in via preliminare - l inammissibilità dei ricorso proposto dalla Sig.ra XXX, in quanto questa non è titolare di diritti sui beni colpiti da pignoramento. Per quanto riguarda l opposizione proposta da XXX, la banca ne chiede il rigetto, sul ritenuto presupposto che l apertura di credito in conto corrente stipulata con atto ricevuto da notaio costituisca un valido titolo esecutivo ai sensi dell art. 474, comma 2, n 3: c.p.c.. Disposta la sospensione dell esecuzione ai sensi dell ad. 624 c.p.c., la causa - da risolvere in puro diritto - è stata istruita con la sola acquisizione dei documenti offerti (e del fascicolo relativo alla esecuzione in
11 corso) e trattenuta in decisione a seguito di trattazione mista ai sensi dell ari, 281-quinquies, comma 2, c.pc. Si deve innanzitutto dichiarare l inammissibilità del ricorso in opposizione proposto da XXX, la quale - non essendo comproprietaria dei beni pignorati - è stata erroneamente (e del tutto inefficacemente) coinvolta dalla banca nell atto di pignoramento. L opposizione proposta dopo che sia iniziata l esecuzione (ad. 615, comma 2, c.p.c.) non può che avere ad oggetto il procedimento esecutivo così come esso risulta concretamente ed effettivamente instaurato. Nel caso di specie, si tratta di un espropriazione immobiliare in cui non sono coinvolti beni di proprietà di XXX (o sui quali questa vanti altri diritti reali espropriabili), come chiaramente desumibile dallo stesso atto di pignoramento che - come imposto dall ad. 555 c.p.c. - identifica esattamente i beni da colpire con gli estremi richiesti dal codice civile per la individuazione dell immobile ipotecato. Naturalmente non si può negare l astratto interesse anche della condebitrice XXX a fare accertare l inesistenza di un titolo esecutivo in capo alla banca creditrice procedente. Tuttavia, lo specifico strumento dell opposizione con ricorso al giudice dell esecuzione deve intendersi riservato al debitore coinvolto in un determinato procedimento esecutivo. Per quanto riguarda l opposizione proposta da XXX, essa deve essere accolta, perché è fondata la preliminare eccezione di carenza di un titolo idoneo a giustificare l azione esecutiva. Questo tribunale ha già avuto modo di affermare che non può essere considerato titolo esecutivo, nonostante l apposizione della relativa formula da parte del notaio, il contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria (v, sentenza deliberata il , in causa iscritta al n 968/02 R.A.C.C.; in senso conforme, v. Tribunale Napoli, , in Dir, fall. 2002, II, 758). Infatti con il contratto di apertura di credito la banca si limita a mettere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro (art c.c.), con la conseguenza che il credito della banca avente ad oggetto la restituzione delle somme erogate al cliente non sorge direttamente dal contratto, ma deriva dai successivi atti di utilizzazione dell affidamento posti in essere dal soggetto accreditato. Naturalmente, in forza del contratto di apertura di credito, la banca è obbligata ad erogare le somme richieste, nei limiti dell affidamento concesso; ed altrettanto naturalmente, la causa di quel contratto, implica l obbligo dell accreditato di restituire tutte le somme prelevate e gli accessori pattuiti (primi fra tutti gli interessi). Ma, in questa sede di opposizione all esecuzione, non si tratta di accertare genericamente l esistenza di un credito in capo alla banca, quanto di verificare se tale credito sia certo, liquido ed esigibile sulla scorta del prodotto contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria ricevuto dal Notaio Marcello Mauro il E la risposta non può che essere negativa, perché dal contratto notarile si evince soltanto che la Banca di credito Cooperativo del Friuli Centrale S.c.a r.l. ha messo a disposizione degli odierni opponenti la somma di L Per sapere in che termini ed in che misura tale disponibilità sia stata effettivamente utilizzata dai correntisti e quale sia il conseguente loro debito nei confronti della banca è necessario rifarsi agli estratti del conto corrente, che però sono documenti successivi ed esterni
12 rispetto all atto ricevuto dal notaio, del quale non possono integrare il contenuto al fine del rispetto dei requisiti richiesti dall art. 474 c.p.c. In sostanza, la certezza del credito deve risultare dallo stesso titolo esecutivo e non da altri documenti non dotati di tale efficacia. Ben diversa è la situazione nel caso del mutuo, contratto reale nel quale l obbligo di restituire la somma mutuata sorge in capo al mutuatario già al momento della stipula, dovendosi successivamente determinare - sulla base degli estratti conto - soltanto la misura in cui tale obbligo sia stato parzialmente estinto. In tal senso si è già espressa anche la giurisprudenza di legittimità, laddove ha affermato che: Requisito essenziale dei titoli esecutivi, giudiziali e stragiudiziali, menzionati dall art. 474 c.p.c. è la certezza del diritto risultante dal titolo stesso, intesa nel senso che la situazione giuridica accertata in favore di un soggetto deve emergere esattamente e compiutamente. nel suo contenuto e nei suoi limiti dal relativo provvedimento giurisdizionale o atto negoziale, di guisa che ne risulti determinato e delimitato anche il contenuto del titolo. In difetto di tale intrinseco requisito, il titolo esecutivo non può essere riconosciuto come tale, né può attingere aliunde siffatta certezza (Cass , n. 1455). Dichiarata l inesistenza del titolo esecutivo e la conseguente nullità del procedimento espropriativo, diviene superfluo l esame di ogni ulteriore questione. Infatti, da un lato, parte opponente ha precisato all udienza del che le altre domande sono sostanzialmente subordinate a quella principale dì accertamento dell inesistenza del titolo esecutivo ; dall altro lato, la Banca di credito Cooperativo del Friuli Centrale S.ca r.l. non ha chiesto la condanna in via riconvenzionale degli opponenti al pagamento della somma dovuta in forza del contratto di apertura di credito (in modo da ottenere in questa sede la formazione di un titolo esecutivo, come pure avrebbe potuto fare: v. Cass , n 14554). Sussistono evidenti giusti motivi per un compensazione delle spese di lite, tenuto conto della dichiarazione di inammissibilità del ricorso di XXX e della circostanza che non è in discussione fa posizione di creditrice (per ingenti importi) della banca nei confronti degli opponenti (v. lettera allegata alla comparsa di risposta). P.Q.M. Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando ne causa civile iscritta al n 2620/04 R.A.C.C. promossa, con ricorso depositato il , da XXX e XXX contro Banca di credito Cooperativo del Friuli Centrate S.c.a r.l., così decide: 1. dichiara inammissibile l opposizione proposta da XXX; 2. in accoglimento dell opposizione proposta da XXX, accerta l inesistenza del diritto della resistente Banca di credito Cooperativo dei Friuli Centrale S.c.a r.l. di procedere ad esecuzione forzata sugli
13 immobili di proprietà dell opponente e dichiara la nullità del pignoramento immobiliare e di tutti i successivi atti del procedimento esecutivo, di cui dichiara l estinzione, ordinando la cancellazione della trascrizione di data , n gen. e n part; 3. dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite. Così deciso in Udine, il Il Cancelliere Il Giudice Maria VELLA Andrea ZULIANI Depositato in cancelleria il 2 5 novembre 2004DATA ESTREMI Tribunale dl Udine sezione civile SINTESI La certezza del credito deve risultare dallo stesso titolo esecutivo e non da altri documenti non dotati di tale efficacia MASSIMA IL CONTRATTO DI APERTURA DI credito IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA IPOTECARIA NON E VALIDO TITOLO ESECUTIVO Importante vittoria di un associato Adusbef Onlus nei confronti di un istituto di credito che aveva promosso una procedura esecutiva in assenza di titolo esecutivo. Il Tribunale di Udine, in accoglimento dell opposizione proposta dal presunto debitore esecutato, ha accertato l inesistenza del diritto del resistente Istituto di credito di procedere ad esecuzione forzata sugli immobili di proprietà dell opponente, dichiarando la nullità del pignoramento immobiliare e di tutti i successivi atti del procedimento esecutivo.
14 Giustamente il Giudice di Merito, in linea con la Giurisprudenza di Legittimità (Cassazione Civile, sez. I, sentenza 9 settembre 2004, n , Cassazione Civile, sentenza 25 febbraio 1983, n. 1455) e di Merito (Tribunale di Napoli, 2 febbraio 2002) ha statuito che non può essere considerato titolo esecutivo, nonostante l apposizione della relativa formula da parte del notaio, il contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria difettando il requisito della certezza del diritto. Ed infatti, con riferimento al rapporto di apertura di credito bancario, contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato (art c.c.), la somma in affidamento rimane in proprietà dell accreditante fino al momento della sua effettiva utilizzazione da parte dell accreditato. Ed è soltanto con il prelevamento che l accreditante diventa creditore e l accreditato debitore, essendo tenuto da tale momento alla restituzione dell importo utilizzato, con i relativi interessi, connessi ovviamente al tempo di effettiva utilizzazione. Orbene, il contratto notarile indica soltanto la somma messa a disposizione dei correntisti. Per sapere in che termini ed in che misura tale disponibilità sia stata effettivamente utilizzata dai correntisti e quale sia il conseguente loro debito nei confronti della banca è necessario rifarsi agli estratti del conto corrente. Si tratta però di documenti successivi ed esterni rispetto all atto ricevuto dal notaio, del quale non possono integrare il contenuto al fine del rispetto dei requisiti richiesti dall art. 474 c.p.c.. La certezza del credito deve risultare dallo stesso titolo esecutivo e non da altri documenti non dotati da tale efficacia. Vicepresidenza ADUSBEF TESTO (dell Avv. Antonio TANZA adusbef@studiotanza.it e Sara TUNDO) REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo Italiano Tribunale dl Udine sezione civile Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del dott.
15 Andrea ZULIANI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n 2620/04 RA.C.C. promossa, con ricorso al giudice dell esecuzione depositato il , da Sig. XXX e Sig.ra XXX, difensore e dom. avvocato L. Colautti e con il difensore avvocato A. Tanza, per procure speciali a margine del ricorso, opponenti; contro Banca di credito Cooperativo del Friuli Centrale S.c.a r.l, in persona del presidente del consiglio d amministrazione G. Graffi Brunoro, con il difensore e dom. avvocato A. Mondini, per procura speciale a margine dell atto di precetto, resistente; avente ad oggetto: opposizione all esecuzione. Causa iscritta a ruolo il e trattenuta a sentenza all udienza del C04, fissata ai sensi dell ad. 281 quinquies, comma 2, c.p.c. CONCLUSIONI - per parte opponente: Voglia l ill.mo sig. giudice dell esecuzione adito, respinta ogni contraria istanza; in via preliminare dichiarare l inefficacia del titolo azionato e, quindi, l inammissibilità dell azione esecutiva promossa in forza dello stesso anche in forza della violazione dell ad c.c. Nel merito: in via principale: accertare e dichiarare l inefficacia, ai sensi e per gli effetti dell art. 118, comma 2, d. legis , n 385 delle variazioni dell interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto, delle commissioni, delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese; accertare e dichiarare l invalidità parziale del contratto di apertura di credito e di conto corrente oggetto del rapporto tra parte attrice e la banca in relazione alla clausola di determinazione e di applicazione degli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale; accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale; accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418, comma 2, c.c.,
16 degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell intero rapporto sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, applicando la valuta del giorno in cui la banca ha acquistato o perso la disponibilità delle somme o, nell ipotesi di impossibilità, applicando valuta pari alla data di effettuazione dell operazione accertare e dichiarare, per l effetto l esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di ctu tecnico e sulla base dell intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito, dichiarando la non veridicità dei saldi evidenziati in estratto conto; determinare il Costo effettivo annuo, nonché il tasso effettivo globale (T.A.E.G.) del rapporto bancario; condannare in riconvenzionale la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori in favore dell odierno istante: in ogni caso condannare in riconvenzionale la convenuta banca al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, per non aver comunicato, ai sensi e nelle forme di cui al! art. 118 d. legisl , n 385, la variazione delle condizioni e dei costi applicati al rapporto; conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia del titolo esecutivo incorporato nell atto opposto; conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità e l inefficacia dell intrapresa procedura esecutiva immobiliare per conseguente accertata invalidità ed inefficacia del titolo esecutivo che ne costituisce il presupposto; in ogni caso, condannare la convenuta alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento, con distrazione a favore di sottoscritti procuratori antistatari (sic). - per parte resistente: Dichiararsi improcedibile l opposizione spiegata da XXX e respingere nel merito quella avanzata da XXX. Spese rifuse. FATTO E DIRITTO XXX e XXX hanno proposto ricorso in opposizione - ai sensi dell art. 615, comma 2, c.p.c. - avverso l esecuzione per espropriazione immobiliare contro di loro promossa, davanti a questo Tribunale, dalla Banca di credito Cooperativo del Friuli Centrale S.c.a.r.l.. Gli opponenti contestano, innanzitutto, la mancanza del titolo esecutivo, rilevando che la banca ha utilizzato a tal fine un contratto notarile di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, il quale difetterebbe del necessario requisito della certezza del credito per cui si procede (art. 474, comma l c.p.c.). Gli opponenti contestano, inoltre, sotto diversi profili, i criteri adottati dalla banca per determinare importo precettato di ,35 (variazioni dei tassi di interesse originariamente pattuiti, capitalizzazioni trimestrali degli interessi, illegittimità delle provvigioni di massimo scoperto,...). La Banca di credito Cooperativo de Friuli Centrale S.c.a r.l. si è costituita nel presente giudizio di opposizione all esecuzione, eccependo - in via preliminare - l inammissibilità dei ricorso proposto dalla Sig.ra XXX, in quanto questa non è titolare di diritti sui beni colpiti da pignoramento. Per quanto riguarda l opposizione proposta da XXX, la banca ne chiede il rigetto, sul ritenuto presupposto che l apertura di
17 credito in conto corrente stipulata con atto ricevuto da notaio costituisca un valido titolo esecutivo ai sensi dell art. 474, comma 2, n 3: c.p.c.. Disposta la sospensione dell esecuzione ai sensi dell ad. 624 c.p.c., la causa - da risolvere in puro diritto - è stata istruita con la sola acquisizione dei documenti offerti (e del fascicolo relativo alla esecuzione in corso) e trattenuta in decisione a seguito di trattazione mista ai sensi dell ari, 281-quinquies, comma 2, c.pc. Si deve innanzitutto dichiarare l inammissibilità del ricorso in opposizione proposto da XXX, la quale - non essendo comproprietaria dei beni pignorati - è stata erroneamente (e del tutto inefficacemente) coinvolta dalla banca nell atto di pignoramento. L opposizione proposta dopo che sia iniziata l esecuzione (ad. 615, comma 2, c.p.c.) non può che avere ad oggetto il procedimento esecutivo così come esso risulta concretamente ed effettivamente instaurato. Nel caso di specie, si tratta di un espropriazione immobiliare in cui non sono coinvolti beni di proprietà di XXX (o sui quali questa vanti altri diritti reali espropriabili), come chiaramente desumibile dallo stesso atto di pignoramento che - come imposto dall ad. 555 c.p.c. - identifica esattamente i beni da colpire con gli estremi richiesti dal codice civile per la individuazione dell immobile ipotecato. Naturalmente non si può negare l astratto interesse anche della condebitrice XXX a fare accertare l inesistenza di un titolo esecutivo in capo alla banca creditrice procedente. Tuttavia, lo specifico strumento dell opposizione con ricorso al giudice dell esecuzione deve intendersi riservato al debitore coinvolto in un determinato procedimento esecutivo. Per quanto riguarda l opposizione proposta da XXX, essa deve essere accolta, perché è fondata la preliminare eccezione di carenza di un titolo idoneo a giustificare l azione esecutiva. Questo tribunale ha già avuto modo di affermare che non può essere considerato titolo esecutivo, nonostante l apposizione della relativa formula da parte del notaio, il contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria (v, sentenza deliberata il , in causa iscritta al n 968/02 R.A.C.C.; in senso conforme, v. Tribunale Napoli, , in Dir, fall. 2002, II, 758). Infatti con il contratto di apertura di credito la banca si limita a mettere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro (art c.c.), con la conseguenza che il credito della banca avente ad oggetto la restituzione delle somme erogate al cliente non sorge direttamente dal contratto, ma deriva dai successivi atti di utilizzazione dell affidamento posti in essere dal soggetto accreditato. Naturalmente, in forza del contratto di apertura di credito, la banca è obbligata ad erogare le somme richieste, nei limiti dell affidamento concesso; ed altrettanto naturalmente, la causa di quel contratto, implica l obbligo dell accreditato di restituire tutte le somme prelevate e gli accessori pattuiti (primi fra tutti gli interessi). Ma, in questa sede di opposizione all esecuzione, non si tratta di accertare genericamente l esistenza di un credito in capo alla banca, quanto di verificare se tale credito sia certo, liquido ed esigibile sulla scorta del prodotto contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria ricevuto dal Notaio Marcello Mauro il
18 E la risposta non può che essere negativa, perché dal contratto notarile si evince soltanto che la Banca di credito Cooperativo del Friuli Centrale S.c.a r.l. ha messo a disposizione degli odierni opponenti la somma di L Per sapere in che termini ed in che misura tale disponibilità sia stata effettivamente utilizzata dai correntisti e quale sia il conseguente loro debito nei confronti della banca è necessario rifarsi agli estratti del conto corrente, che però sono documenti successivi ed esterni rispetto all atto ricevuto dal notaio, del quale non possono integrare il contenuto al fine del rispetto dei requisiti richiesti dall art. 474 c.p.c. In sostanza, la certezza del credito deve risultare dallo stesso titolo esecutivo e non da altri documenti non dotati di tale efficacia. Ben diversa è la situazione nel caso del mutuo, contratto reale nel quale l obbligo di restituire la somma mutuata sorge in capo al mutuatario già al momento della stipula, dovendosi successivamente determinare - sulla base degli estratti conto - soltanto la misura in cui tale obbligo sia stato parzialmente estinto. In tal senso si è già espressa anche la giurisprudenza di legittimità, laddove ha affermato che: Requisito essenziale dei titoli esecutivi, giudiziali e stragiudiziali, menzionati dall art. 474 c.p.c. è la certezza del diritto risultante dal titolo stesso, intesa nel senso che la situazione giuridica accertata in favore di un soggetto deve emergere esattamente e compiutamente. nel suo contenuto e nei suoi limiti dal relativo provvedimento giurisdizionale o atto negoziale, di guisa che ne risulti determinato e delimitato anche il contenuto del titolo. In difetto di tale intrinseco requisito, il titolo esecutivo non può essere riconosciuto come tale, né può attingere aliunde siffatta certezza (Cass , n. 1455). Dichiarata l inesistenza del titolo esecutivo e la conseguente nullità del procedimento espropriativo, diviene superfluo l esame di ogni ulteriore questione. Infatti, da un lato, parte opponente ha precisato all udienza del che le altre domande sono sostanzialmente subordinate a quella principale dì accertamento dell inesistenza del titolo esecutivo ; dall altro lato, la Banca di credito Cooperativo del Friuli Centrale S.ca r.l. non ha chiesto la condanna in via riconvenzionale degli opponenti al pagamento della somma dovuta in forza del contratto di apertura di credito (in modo da ottenere in questa sede la formazione di un titolo esecutivo, come pure avrebbe potuto fare: v. Cass , n 14554). Sussistono evidenti giusti motivi per un compensazione delle spese di lite, tenuto conto della dichiarazione di inammissibilità del ricorso di XXX e della circostanza che non è in discussione fa posizione di creditrice (per ingenti importi) della banca nei confronti degli opponenti (v. lettera allegata alla comparsa di risposta). P.Q.M. Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando ne causa civile iscritta al n 2620/04 R.A.C.C. promossa, con ricorso depositato il , da XXX e XXX contro Banca di credito Cooperativo del Friuli Centrate S.c.a r.l., così decide:
19 1. dichiara inammissibile l opposizione proposta da XXX; 2. in accoglimento dell opposizione proposta da XXX, accerta l inesistenza del diritto della resistente Banca di credito Cooperativo dei Friuli Centrale S.c.a r.l. di procedere ad esecuzione forzata sugli immobili di proprietà dell opponente e dichiara la nullità del pignoramento immobiliare e di tutti i successivi atti del procedimento esecutivo, di cui dichiara l estinzione, ordinando la cancellazione della trascrizione di data , n gen. e n part; 3. dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite. Così deciso in Udine, il Il Cancelliere Il Giudice Maria VELLA Andrea ZULIANI Depositato in cancelleria il 2 5 novembre 2004
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