Circolare N.118 del 2 Agosto La carta blu UE per gli stranieri altamente qualificati

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Circolare N.118 del 2 Agosto 2012 La carta blu UE per gli stranieri altamente qualificati

La carta Blu UE per gli stranieri altamente qualificati Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2012, il D.Lgs. n. 108/2012 che attua la Dir. 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere, nel territorio dello Stato, prestazioni lavorative altamente qualificate per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica. Per assumere la qualifica di straniero altamente qualificato è opportuno che il soggetto interessato risulti titolare: i) del titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia; ii) dei requisiti previsti per l esercizio di professioni regolamentate. Il decreto in parola introduce, in buona sostanza, la carta blue UE che consente ai lavoratori stranieri altamente qualificati di entrare e soggiornare nel territorio nazionale per periodo superiori a tre mesi, in deroga alla disciplina delle quote. La domanda tesa all ottenimento della carta Blu Ue deve essere indirizzata dal datore di lavoro allo sportello Unico per l immigrazione presente presso la prefettura UTG. Decorsi non oltre 90 giorni dalla richiesta, lo sportello Unico dovrà convocare il datore di lavoro e rilasciare allo stesso il relativo nulla osta ovvero, comunicare a quest ultimo il rigetto della domanda. La norma in commento permette, infine, il ricongiungimento familiare al titolare di Carta blu UE. 1

Novità normativa Come anticipato in premessa è stato pubblicato il D. Lgs. n. 108/2012 che, in deroga al meccanismo delle quote, consente agli stranieri classificati altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica, di entrare e soggiornare nel territorio nazionale per periodo superiori a tre mesi Stranieri interessati Per assumere la qualifica di straniero altamente qualificato è opportuno che il soggetto interessato risulti titolare: a) del titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia; b) dei requisiti previsti, per l'esercizio di professioni regolamentate. OSSERVA La disposizione in commento si applica, oltre agli stranieri in possesso dei suddetti requisiti soggiornanti in altro Stato membro ovvero, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, anche ai lavoratori stranieri altamente qualificati, titolari della Carta blu già rilasciata in un altro Stato membro. Stranieri esclusi Le disposizioni di cui sopra non si applicano, invece, agli stranieri che: a) soggiornano a titolo di protezione temporanea, o per motivi umanitari ovvero hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in attesa di una decisione su tale richiesta; b) soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale, ovvero hanno chiesto il riconoscimento di tale protezione e sono ancora in attesa di una decisione definitiva; c) chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter; d) sono familiari di cittadini dell'unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione in conformità alle norme comunitarie; e) beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano per motivi di lavoro autonomo o subordinato; f) fanno ingresso in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti; 2

g) soggiornano in qualità di lavoratori stagionali; h) soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati; i) in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'unione; j) sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso. La richiesta del nulla osta al lavoro La domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati deve essere presentata dal datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefetturaufficio territoriale del Governo. Il datore di lavoro, in sede di presentazione della suddetta domanda, oltre a dover esibire idonea documentazione indicante le modalità della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, deve indicare, a pena di rigetto della domanda: a) la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno un anno, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di una qualifica professionale superiore; b) il titolo di istruzione e la relativa qualifica professionale superiore, posseduti dallo straniero; c) l'importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. OSSERVA Entro e non oltre 90 giorni dalla presentazione della domanda, lo sportello unico per l'immigrazione convoca il datore di lavoro e rilascia il nulla osta al lavoro, ovvero comunica allo stesso il rigetto della stessa. Cause di rifiuto del nulla osta Il nulla osta al lavoro è rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato: se i documenti allegati alla domanda presentata dal datore di lavoro siano stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti; lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro otto giorni dal rilascio del nulla osta, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. 3

Il nulla osta al lavoro è altresì rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, per i seguenti reati: a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'italia e dell'emigrazione clandestina dall'italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; OSSERVA E altresì inibito il rilascio del nulla osta, al datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, Il permesso di soggiorno A seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro e della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, al lavoratore straniero altamente qualificato è rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno particolare (recante la dicitura 'Carta blu UE' nella rubrica 'tipo di permesso') della seguente durata: durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato; con durata pari a quella del rapporto di lavoro più tre mesi, negli altri casi. Il suddetto permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato, nel caso sia stato concesso, nei seguenti casi: a) se è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto; b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui lo stesso ha ottenuto il nulla osta; c) se lo straniero esercita attività lavorative difformi alle condizioni di ammissione previste; d) qualora lo straniero non abbia risorse sufficienti per mantenere se stesso e, nel caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale nazionale, ad eccezione del periodo di disoccupazione. Condizioni particolari Il titolare di Carta blu UE, limitatamente ai primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, è tenuto ad esercitare esclusivamente attività lavorative conformi alle condizioni di ammissione previste e limitatamente a quelle per le quali è stata rilasciata la Carta blu UE. 4

OSSERVA I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi due anni sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni dalla ricezione della documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro o offerta vincolante, il parere della Direzione territoriale competente si intende acquisito. E' escluso l'accesso al lavoro se le attività dello stesso comportano, anche in via occasionale l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell'interesse nazionale. E' altresì escluso l'accesso al lavoro nei casi in cui, conformemente alla legge nazionale o comunitaria vigente, le attività dello stesso siano riservate: ai cittadini nazionali; ai cittadini dell'unione; ai cittadini del SEE. I titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani, conformemente alla normativa vigente, ad eccezione dell'accesso al mercato del lavoro nei primi due anni. Ricordiamo, infatti, che per i primi due anni, i titolari di Blue card potranno esercitare esclusivamente attività lavorative conformi alle condizioni di ammissione previste per le quali è stata rilasciata la Carta blu UE. Infine, la norma in commento permette, al titolare della Carta blue UE, il ricongiungimento familiare, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno. 5