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Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 4 luglio 2014 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2014/0201 (COD) 11598/14 ADD 1 PROPOSTA Origine: Data: 3 luglio 2014 Destinatario: ENV 655 COMPET 439 SAN 275 MI 520 IND 204 CONSOM 143 ENT 153 CODEC 1570 Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea n. doc. Comm.: COM(2014) 397 final - ANNEX 1 Oggetto: ALLEGATO della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2008/98/CE relativa ai rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 397 final - ANNEX 1. All.: COM(2014) 397 final - ANNEX 1 11598/14 ADD 1 bp DG E 1A IT

COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ALLEGATO della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2008/98/CE relativa ai rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche {SWD(2014) 207 final} {SWD(2014) 208 final} {SWD(2014) 209 final} {SWD(2014) 210 final} IT IT

ALLEGATO VI Composizione dei rifiuti urbani I rifiuti urbani consistono nei rifiuti domestici e nei rifiuti del commercio al dettaglio, delle piccole imprese, degli edifici adibiti a uffici e delle istituzioni (quali scuole, ospedali, edifici pubblici) che sono simili, per natura e composizione, ai rifiuti domestici, raccolti da o per conto dei comuni. Rientrano in questa categoria: i rifiuti ingombranti (ad esempio elettrodomestici, mobili, materassi); i rifiuti di giardino, le foglie, l erba tagliata, la spazzatura delle strade, il contenuto dei cestini da rifiuti e i rifiuti dei mercati; i rifiuti di determinati servizi comunali, ossia quelli prodotti dalla manutenzione di parchi e giardini e dalla pulizia delle strade. Vi rientrano anche i rifiuti aventi la stessa origine, simili per natura e composizione, che: non sono raccolti per conto dei comuni, ma direttamente dai produttori, nell ambito dei regimi di responsabilità del produttore, o dalle istituzioni private senza scopo di lucro a fini di riutilizzo e riciclaggio principalmente mediante raccolta differenziata, provengono da zone rurali non servite da un servizio di raccolta regolare. Non rientrano in questa categoria: ALLEGATO VII i rifiuti delle reti fognarie e degli impianti di trattamento, ivi compresi i fanghi di depurazione, i rifiuti da costruzione e demolizione. Requisiti minimi in materia di responsabilità estesa del produttore Nell elaborare e applicare la responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri: 1. tengono conto della fattibilità tecnica e della sostenibilità economica nonché dell incidenza complessiva sull ambiente, sulla salute umana e sul piano sociale, avendo cura di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno; 2. garantiscono una definizione chiara dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nell attuazione della responsabilità estesa del produttore, ivi compresi i produttori e gli importatori che immettono beni sul mercato dell Unione e i loro sistemi di conformità, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, ove applicabile, i soggetti dell economia sociale; 3. definiscono obiettivi misurabili in termini di prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riutilizzo, riciclaggio e/o recupero puntando a realizzare almeno gli 1

obiettivi quantitativi vigenti stabiliti nella pertinente legislazione dell Unione in materia di rifiuti; 4. fanno sì che i detentori di rifiuti che rientrano nel regime di responsabilità estesa del produttore dispongano delle dovute informazioni sui sistemi di raccolta esistenti; 5. istituiscono una procedura di rendicontazione volta a raccogliere dati sui prodotti immessi in commercio e, quando tali prodotti giungono al termine della loro vita utile, dati sulla loro raccolta e sul loro trattamento in linea con la gerarchia dei rifiuti, specificando, ove opportuno, i flussi di materiali; 6. si assicurano che i contributi finanziari a favore dei regimi di responsabilità estesa del produttore apportati dai produttori o dagli importatori di prodotti immessi nel mercato unionale: 6.1. coprano la totalità dei costi di gestione dei rifiuti, ivi compresi quelli inerenti alla raccolta differenziata e al trattamento, all informazione adeguata dei detentori di rifiuti, alla raccolta e alla comunicazione dei dati; 6.2. tengano conto dei proventi della vendita delle materie prime secondarie ricavate dai rifiuti; 6.3. siano calcolati in funzione del costo effettivo della gestione del fine vita dei singoli prodotti immessi nel mercato unionale rientranti nel regime di responsabilità; 6.4. sostengano iniziative di prevenzione dell inquinamento da rifiuti e azioni di pulizia; 7. predispongono una procedura di riconoscimento dei regimi di responsabilità estesa del produttore, al fine di: 7.1. garantire la trasparenza dei regimi in termini di contributi versati dai produttori, ivi compresa l incidenza sui prezzi di vendita, come pure sul piano della competitività e dell apertura a piccoli enti e imprese; 7.2. definire la copertura geografica dei regimi; 7.3. garantire la parità di trattamento dei produttori nazionali e degli importatori; 7.4. assicurare un meccanismo di autocontrollo mediante verifiche regolari dei regimi condotte da terzi, incentrato su entrambi i seguenti aspetti: 7.4.1. sana gestione finanziaria del regime calcolo della totalità dei costi per tipo di prodotti; impiego dei fondi raccolti; e 7.4.2. adeguata raccolta e trattamento dei rifiuti, legalità delle spedizioni di rifiuti e qualità dei dati e della rendicontazione; 8. fissano sanzioni proporzionate in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi e/o mancato rispetto dei presenti requisiti; 9. si dotano di mezzi adeguati di controllo e garanzia dell applicazione, e organizzano un dialogo ufficiale e regolare tra i soggetti coinvolti. 2

ALLEGATO VIII Misure da prendere in considerazione nell ambito del piano di cui all articolo 11 bis (Sistema di segnalazione preventiva) Le seguenti misure sono prese in considerazione nel piano di conformità proposto dagli Stati membri che rischiano di non raggiungere gli obiettivi: misure volte a migliorare la qualità delle statistiche e generare previsioni chiare sulla capacità di gestione dei rifiuti e sulla distanza che separa lo Stato membro dagli obiettivi di cui all articolo 11, paragrafo 2, della presente direttiva, all articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE, e all articolo 5, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, della direttiva 1999/31/CE; migliore utilizzo di strumenti economici di base, tra cui: aumento progressivo delle tasse sul collocamento in discarica per tutte le categorie di rifiuti (urbani, inerti, altri); introduzione o aumento delle tasse sull incenerimento oppure divieti specifici d incenerimento di rifiuti riciclabili; estensione progressiva delle tariffe puntali (PAYT - pay-as-you-throw) a tutto il territorio nazionale per incentivare i produttori di rifiuti urbani alla riduzione, al riutilizzo e al riciclaggio; misure intese a migliorare l efficienza dei costi dei regimi di responsabilità del produttore, vigenti e futuri (ivi comprese misure e tempi precisi per l attuazione dei requisiti minimi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all allegato VII). Estensione del campo di applicazione dei regimi di responsabilità del produttore a nuovi flussi di rifiuti; incentivi economici che stimolino le autorità locali a promuovere la prevenzione, nonché a sviluppare e potenziare i sistemi di raccolta differenziata; misure a sostegno dell espansione del settore del riutilizzo; misure volte a sopprimere le sovvenzioni controproducenti, in contrasto con la gerarchia dei rifiuti; misure tecniche e fiscali intese a sostenere lo sviluppo dei mercati dei prodotti riutilizzati e dei materiali riciclati (anche compostati), così come a migliorare la qualità dei materiali riciclati; misure volte a sensibilizzare maggiormente i cittadini su una corretta gestione dei rifiuti e sulla riduzione dell inquinamento da rifiuti, ivi comprese apposite campagne per ridurre i rifiuti alla fonte e promuovere i sistemi di raccolta differenziata; 3

misure volte a garantire un adeguato coordinamento tra tutte le autorità pubbliche competenti che intervengono nella gestione dei rifiuti e a favorire la partecipazione di altri portatori d interesse rilevanti; utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei per finanziare lo sviluppo delle infrastrutture di gestione dei rifiuti necessarie per conseguire gli obiettivi; eventuali misure alternative o aggiuntive miranti a conseguire lo stesso scopo. Il piano è elaborato sulla base della valutazione dei vigenti piani di gestione dei rifiuti e previa consultazione di tutti i portatori d interesse rilevanti e delle autorità pubbliche competenti che intervengono nella gestione dei rifiuti. Esso è accompagnato dai risultati delle consultazioni e dalla valutazione dell incidenza prevista sul conseguimento degli obiettivi del piano medesimo. È inoltre corredato da un calendario preciso dell applicazione delle misure proposte. Se necessario, il piano rivede la pianificazione delle infrastrutture necessarie ed è eventualmente accompagnato da una proposta di calendario per l adeguamento dei vigenti piani nazionali o regionali di gestione dei rifiuti, di cui all articolo 28, e dei programmi di prevenzione dei rifiuti, di cui all articolo 29. 4