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COMUNE DI BOLOGNA - SETTORE EDILIZIA e PATRIMONIO Contratto di affitto per l uso del terreno di proprietà comunale sito in Bologna, Vicolo dei Prati n. 4. Tra il Comune di Bologna C.F. e P.IVA 01232710374, rappresentato dal Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio, Dott.ssa Barbara Bottino, nata a xxxxxxxxxx, il xx.xx.xxxx, C.F.: xxx xxx xxxxx xxxxx, domiciliata per la carica presso la sede del Settore, in Bologna, Piazza Liber Paradisus n. 10, la quale interviene nel presente atto ai sensi dell art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e dell art. 44 dello Statuto comunale, in virtù dell'atto Sindacale P.G.N. 360655/2016, dell'atto di delega P.G.n. 10914/2018 e per dare attuazione alla Determinazione dirigenziale P.G. n. 57087/2018, esecutiva ai sensi di legge e la società Agricola Cristiani Franco e Sorghini Luigia S.S., con sede legale in Granarolo dell Emilia (Bo), Via Cadriano, n. 69/2, C.F. 03369430370 e P.IVA 00615791209 rappresentata dal Socio Amministratore Sig Cristiani Massimo nato a xxxxxxx, il xx/xx/xxxx, C.F. xxx xxx xxxxx xxxxx, domiciliato a tutti gli effetti del presente atto presso la sede legale della Società. Nella stipula del presente contratto, la Società Agricola Cristiani Franco e Sorghini Luigia S.S. è assistita dall'organizzazione Professionale C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori. Premesso - che il Comune di Bologna è proprietario di un terreno sito in Bologna, vicolo dei Prati n. 4, censito al catasto terreni del Comune di Bologna, al foglio 223, particella 121, con superficie di Ha. 03.54.98; 1

che il terreno appartiene al patrimonio disponibile del Comune di Bologna; che il terreno è stato oggetto di recente adeguamento urbanistico, al seguito del quale il PSC comprende l intero terreno in ambito per i nuovi insediamenti misti n. 147 San Vitale ; che è stato pertanto richiesto al Settore Piani e Progetti Urbanistici parere per il rinnovo contrattuale con mantenimento delle medesime clausole e con comunicazione PGN 347362/2017 il Settore Piani e Progetti Urbanistici ha informato che l area non è interessata alle previsioni del POC per il potenziamento del sistema tangenziale di Bologna esprimendo il suo assenso al nuovo contratto. Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1 (Premesse) 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Articolo 2 (Oggetto) 1. Il Comune di Bologna, in seguito per brevità indicato quale Locatore, concede in affitto alla società Agricola Cristiani Franco e Sorghini Luigia S.S., in seguito per brevità indicata quale Affittuario, che accetta, il terreno sito in Bologna Vicolo dei Prati n. 4, censito al catasto terreni del Comune di Bologna al foglio 223, particella 121, con superficie di circa Ha 03.54.98, in seguito per brevità indicato quale Immobile, meglio evidenziato nella planimetria allegata che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto. 2. Il terreno viene locato a corpo e non a misura, onde ogni eccesso o difetto rispetto alla superficie indicata in Ha 03.54.98 non comporterà alcuna variazione del canone e delle altre condizioni di contratto 3. Il terreno è dato nelle condizioni in cui si trova, di cui l'affittuario è a 2

conoscenza, con le servitù attive e passive se ed in quanto esistenti o abbiano ragione legale di esistere. 4. Eventuali piani di miglioramento e/o trasformazione fondiarie dovranno essere preventivamente autorizzati in forma scritta. Articolo 3 (Durata) 1. La durata del contratto è stabilita in anni 1 (uno), con decorrenza dal 11.11.2017 al 10.11.2018. Alla scadenza, si valuterà la possibilità di procedere ad un eventuale nuovo contratto che potrà essere disposto solo con atto espresso. 2. Il Comune di Bologna qualora abbia necessità di utilizzare il terreno, potrà richiedere la riconsegna anticipata tutto o in parte, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza contrattuale, senza che all'affittuario sia dovuto alcun indennizzo di nessun genere ed a qualsiasi titolo. 3 L'Affittuario potrà recedere dal contratto con preavviso di almeno mesi 3 (tre). Articolo 4 (Conduzione del Terreno) 1. L Affittuario dichiara di essere a conoscenza del fatto che l'immobile non è affetto da vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso stabilito. 2. L'Affittuario si obbliga a mantenere il terreno, in buono stato di consistenza e conservazione, tenendo indenne il Locatore da ogni onere relativo ai necessari interventi e/o migliorie apportate. 3. L'Affittuario dovrà provvedere alla conduzione del terreno senza mutarne la destinazione economica, nel rispetto delle norme della buona tecnica agraria. L'Affittuario dovrà, altresì, provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria e ad ogni intervento di risistemazione poderale per permettere un 3

corretto sfogo/deflusso delle acque con ripristino dei fossi di scolo ed ogni intervento di successiva manutenzione. Eventuali interventi di manutenzione straordinaria devono essere preventivamente autorizzati dal Locatore. L Affittuario dovrà provvedere alla potatura delle alberature presenti sull area in affitto. L'Affittuario dovrà garantire un'effettiva ed abituale presenza sul terreno. 4. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo posto in capo all'affittuario determina la risoluzione di diritto del contratto, impregiudicato altresì, il diritto del Locatore al risarcimento dei danni subiti anche in conseguenza della risoluzione del contratto. Articolo 5 (Canone e spese accessorie) 1. Il canone annuo è stabilito in 1.700,00 (millesettecento/00), da pagarsi in rate semestrali anticipate entro la scadenza indicata nelle fatture. Il canone è soggetto ad I.V.A. aliquota ordinaria, attualmente al 22%. 2. Sono a carico dell'affittuario tutte le spese relative alle utenze ed ai servizi comuni relativamente in base al consumo effettuato ed alla quota parte. 3. Il pagamento del canone e delle spese per oneri accessori non può essere sospeso, né essere ritardato o frazionato per alcuna ragione, ivi compresa la fruibilità parziale del terreno oggetto del presente contratto. 4. Il mancato o parziale pagamento del canone e delle spese per oneri accessori entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza indicata nella fattura, qualunque ne sia la causa, dà luogo all'automatica costituzione in mora dell'affittuario per ogni conseguente effetto di legge, anche in ordine all'applicazione degli interessi legali con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di ulteriore diffida; Articolo 6 ( Destinazione d uso e divieti) 4

1. Il terreno deve essere destinato esclusivamente a colture di ciclo stagionale stante la precarietà delle previsioni urbanistiche vigenti. L Affittuario dovrà provvedere alla conduzione del terreno senza mutarne la destinazione economica, nel rispetto delle norme della buona tecnica agraria. 2. L Affittuario ha l onere di conseguire ogni autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, necessario per la legale destinazione del terreno all uso stabilito, tenendo indenne il Locatore da qualsiasi pretesa al riguardo. 3. E fatto divieto all Affittuario di subaffittare, in tutto o in parte, il terreno pena la risoluzione del contratto. 4. E' altresì fatto divieto di consentire a terzi l'utilizzo, totale o parziale, oneroso o gratuito, del terreno, il tutto a pena di risoluzione immediata del contratto, con danni e spese. 5. E fatto divieto all Affittuario di erigere qualunque tipo di costruzione, anche a carattere provvisorio. 6. L'Affittuario ha l'onere di conseguire ogni autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, necessario per la legale destinazione del terreno all'uso stabilito, tenendo indenne il Locatore da qualsiasi pretesa al riguardo. 7. La violazione di quanto disposto al presente articolo determina la facoltà del Locatore di dichiarare la decadenza del contratto con danni e spese a carico dell'affittuario. Articolo 7 (Responsabilità) 1. L'Affittuario assume la qualità di custode dell Immobile, ai sensi dell art. 2051 c.c., tenendo perciò sollevato ed indenne il Locatore da qualsiasi pretesa al 5

riguardo. 2. I'Affittuario assume ogni responsabilità in relazione all Immobile, per danni alle persone o alle cose cagionati da fatto od omissione dell'affittuario medesimo o dei suoi dipendenti o di imprese appaltatrici, tenendo perciò sollevato ed indenne il Locatore da qualsiasi pretesa al riguardo. L'Affittuario dovrà tenere il Comune di Bologna sollevato e indenne da qualsiasi molestia, reclamo o azione, anche da parte di terzi, in dipendenza del presente contratto. Articolo 8 (Riconsegna) 1. L'Affittuario assume l obbligo di riconsegnare, alla scadenza del contratto ed in ogni caso di sua cessazione anticipata, l'immobile in buono stato di consistenza e conservazione, salvo il normale deperimento conseguente all'uso secondo la diligenza del buon padre di famiglia, libero e vuoto da persone e cose, senza che all'affittuario sia dovuto alcun indennizzo o compenso di alcun genere ed a qualsivoglia titolo. Al momento della riconsegna del terreno, il Locatore ha facoltà di chiedere, a cura e spese dell'affittuario, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi e lo smaltimento di eventuale materiale inquinante. Articolo 9 (Garanzia) 1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto d'affitto, l'affittuario ha versato un deposito cauzionale infruttifero pari ad. 425,00 (quattrocentoventicinque/00), corrispondente a 3 mensilità del canone, introitato con bolletta n. 7795 del 04/05/2015 2. La garanzia di cui al presente articolo non può essere computata in conto canoni e/o spese. Articolo 10 (Spese) 1. Le spese inerenti e conseguenti al presente Contratto sono a carico 6

dell'affittuario. L'imposta di registro nella misura stabilita dalle vigenti leggi è a carico dell Affittuario e del Locatore in parti uguali. Articolo 11 (Controversie) 1. Eventuali controversie derivanti dall attuazione del presente Contratto soggette alla giurisdizione dell Autorità Giudiziaria Ordinaria sono in ogni caso devolute alla competenza del Foro di Bologna. Articolo 12 (Trattamento dei dati personali) 1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 nonché alla comunicazione a terzi dei medesimi dati in relazione agli adempimenti connessi col rapporto contrattuale. Articolo 13 (Leggi e regolamenti) 1. Per tutto ciò che non è contemplato nel presente contratto, si rinvia al C.C. ed altre Leggi e Regolamenti vigenti. Articolo 14 (Domicilio legale) 1. A tutti gli effetti di legge le parti eleggono il loro domicilio come appresso: - Il Locatore in Bologna, Piazza Liber Paradisus n. 10; - L'Affittuario in xxxxxx xxxxxxxxx, Via xxxxxxxx n. xx. Bologna, lì IL LOCATORE L'AFFITTUARIO Comune di Bologna Società Agricola Cristiani Franco e Sorghini L. Il Dirigente Dott.ssa Barbara Bottino Il Legale Rappresentante Sig.Massimo Cristiani A mente dell art. 1341, comma 2, c.c., l'affittuario specificamente approva le 7

premesse del presente contratto nonché le pattuizioni di cui agli artt. nn. 3 (Durata), 4 (Conduzione del terreno), 5 (Canone e spese accessorie),6 (Destinazione d uso e divieti), 7 (Responsabilità), 9 (Garanzia), 10 (Spese). L'AFFITTUARIO Società Agricola Cristiani Franco e Sorghini L. S.S. il Legale Rappresentante Sig. Massimo Cristiani L ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE AGRICOLA 8