Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 23 novembre 2016 (OR. en)

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Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 23 novembre 2016 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2016/0360 (COD) 14775/16 ADD 3 EF 351 ECOFIN 1096 CCG 12 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Data: 23 novembre 2016 Destinatario: n. doc. Comm.: SWD(2016) 378 final Oggetto: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Proposte che modificano il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, la direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, la direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento SWD(2016) 378 final. All.: SWD(2016) 378 final 14775/16 ADD 3 sp DGG 1C

COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 23.11.2016 SWD(2016) 378 final DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Proposte che modificano il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, la direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, la direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico {COM(2016) 850 final} {COM(2016) 851 final} {COM(2016) 852 final} {COM(2016) 853 final} {COM(2016) 854 final} {SWD(2016) 377 final}

Scheda di sintesi Valutazione d'impatto per le proposte che modificano il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, la direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, la direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico A. Necessità di agire Per quale motivo? Qual è il problema affrontato? Max. 11 righe Nell'interesse della stabilità finanziaria e del programma della Commissione per la crescita e l'occupazione, vi è l'urgente necessità di: affrontare una serie di lacune nell'attuale quadro normativo; attuare una serie di misure internazionali post crisi; e completare con urgenza le iniziative dell'unione bancaria. Più precisamente, al momento vi sono rischi significativi per la stabilità finanziaria e la preoccupante mancanza di un finanziamento sostenibile dell'economia da parte del settore bancario. Inoltre, occorre fare di più per garantire che il contribuente non debba sostenere in futuro l'onere del fallimento di un ente «troppo grande per fallire». È altresì essenziale tentare di ridurre, ove possibile, gli oneri eccessivi della regolamentazione e dell'adeguamento alla normativa. Tali questioni possono essere attribuite in parte ai seguenti fattori: il rischio di un'eccessiva dipendenza dai finanziamenti all'ingrosso a breve termine per finanziare attività a lungo termine; il rischio di leva finanziaria eccessiva degli enti; requisiti patrimoniali subottimali per le esposizioni verso PMI; il rischio del fallimento disordinato di enti di importanza sistemica; possibili fallimenti derivanti da requisiti patrimoniali inadeguati degli enti; e l'insufficiente armonizzazione di alcune disposizioni in materia di risoluzione (per esempio quelle riguardanti la classificazione in caso di insolvenza e la moratoria) Qual è l'obiettivo dell'iniziativa? Max. 8 righe L'iniziativa intende in primo luogo affrontare le questioni già evidenziate in precedenza. Così facendo migliorerà la capacità di captare il rischio e la sensibilità al rischio del quadro prudenziale; rafforzerà la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione delle G-SIB; e aumenterà la proporzionalità. Inoltre è previsto che l'iniziativa riduca gli oneri amministrativi, i costi di adeguamento alla normativa e le possibilità di arbitraggio dei rischi, migliorando nel contempo la parità di condizioni e di conseguenza la certezza del diritto e la coerenza. Qual è il valore aggiunto dell'azione a livello dell'ue? Max. 7 righe L'intervento dell'ue è necessario poiché i requisiti prudenziali per gli enti sono già disciplinati a livello dell'ue. Pertanto l'alternativa migliore è modificare gli strumenti legali CRR, CRD e BRRD (cfr. per la base giuridica l'articolo 114 TFUE per CRR e BRRD e l'articolo 53, paragrafo 1, TFUE per la CRD). Un'ulteriore azione a livello dell'ue potrebbe promuovere un'applicazione uniforme delle norme regolamentari e la convergenza delle pratiche di vigilanza. Essa permetterebbe altresì di garantire parità di condizioni in tutta l'ue, il che è importante in quanto le banche anche se diverse per portata geografica operano in mercati con un ambito geografico più ampio e sono libere di fornire servizi e stabilirsi in altri Stati membri. Ciononostante gli Stati membri e le autorità nazionali competenti dovrebbero conservare le competenze già esistenti a livello nazionale per far fronte a specifiche caratteristiche economiche e finanziarie nazionali (politiche macroprudenziali e riserve per il rischio sistemico). B. Soluzioni Quali opzioni politiche, di carattere legislativo e di altro tipo, sono state prese in considerazione? È stata prescelta un'opzione? Per quale motivo? Max. 14 righe Per tutti gli aspetti delle proposte sono state esaminate opzioni sia legislative che non legislative. Tuttavia, nell'interesse della certezza del diritto e per contribuire a garantire una parità di condizioni a livello mondiale e dell'ue sarà necessario ricorrere alle opzioni legislative, in particolare per l'attuazione degli standard internazionali adottati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) o dal Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB). Analogamente, la ricalibratura dei requisiti patrimoniali per le esposizioni verso le PMI, che favorisce l'obiettivo della Commissione di creare crescita e posti di lavoro, sarebbe possibile solo modificando il CRR. Inoltre, per quanto riguarda l'obiettivo della proporzionalità, sarebbe indispensabile apportare modifiche al testo 2

giuridico, volte in particolare ad eliminare alcuni obblighi imposti dalla legislazione esistente (ad esempio riducendo taluni obblighi di informativa per enti meno significativi, esonerando gli enti più piccoli e meno complessi da alcuni obblighi in materia di remunerazione) o a non introdurre requisiti giuridici per alcuni enti (ad esempio limitando il requisito TLAC solo agli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o escludendo le banche di sviluppo pubblico dal requisito del coefficiente di leva finanziaria). Infine, si avverte l'esigenza di affrontare la mancanza di armonizzazione nell'ambito delle disposizioni in materia di risoluzione e ciò può essere effettuato solo mediante l'introduzione di opzioni che facilitano una maggiore coerenza nell'applicazione della moratoria e specificando la classificazione dei creditori degli enti in caso di insolvenza. Quali sono i sostenitori delle varie opzioni? Max. 7 righe Nella maggior parte delle proposte trattate nella valutazione d'impatto, gli enti sono in genere favorevoli ad una riduzione dei requisiti prudenziali, mentre le autorità di vigilanza sono fautrici dell'approccio più prudente adottato nelle norme elaborate dal Comitato di Basilea. Le imprese, in particolare le PMI, sollecitano maggiori riduzioni dei requisiti patrimoniali per le esposizioni verso le PMI. Tuttavia, sia l'industria che le autorità di vigilanza chiedono quasi all'unanimità che venga chiarita l'applicazione del principio di proporzionalità in materia di retribuzione. C. Impatto dell'opzione prescelta Quali sono i vantaggi dell'opzione prescelta (se ve ne è una, altrimenti delle opzioni principali)? Max. 12 righe L'attuazione delle diverse opzioni prescelte dovrebbe garantire che gli enti dell'ue i) siano meglio capitalizzati, ii) dispongano di più fonti di finanziamento stabili, iii) non abbiano in bilancio un indebitamento eccessivo e iv) siano risolti in modo più efficace. In tal modo sarebbero maggiormente in grado di resistere agli shock economici. Ciò ridurrebbe a sua volta il rischio di un loro fallimento e di conseguenza la probabilità che debbano essere salvati dal settore pubblico. In caso di fallimento di un ente (in particolare un G-SII), l'introduzione di misure mirate per rafforzare il processo di risoluzione garantirebbe che l'ente venga risolto minimizzando l'impatto sui contribuenti. Inoltre, le misure aggiuntive per aumentare la proporzionalità di alcuni dei requisiti (in materia di segnalazioni, informativa e remunerazione) dovrebbero far diminuire i costi amministrativi e di adeguamento alla normativa per gli enti di più piccole dimensioni e minore complessità. Infine, le misure esaminate nel contesto della risoluzione delle banche dovrebbero fornire chiarezza giuridica in modo da fornire maggiore certezza per le autorità di risoluzione e gli enti, nonché per aumentare la fiducia degli investitori. Quali sono i costi dell'opzione prescelta (se ve ne è una, altrimenti delle opzioni principali)? Max. 12 righe Nella misura in cui non disponga attualmente di fondi propri sufficienti per soddisfare i requisiti di fondi propri nuovi (o modificati) della proposta, un ente dovrebbe o reperire fondi propri supplementari o ridurre le proprie esposizioni. Analogamente, se un ente non dispone attualmente di una quantità sufficiente di finanziamenti stabili per soddisfare il requisito di finanziamento stabile dovrebbe reperire ulteriori finanziamenti stabili o modificare la struttura delle scadenze delle sue attività. Inoltre, le modifiche ai requisiti comporterebbero costi una tantum dovuti alle modifiche dei sistemi di segnalazione. Tuttavia, per gli enti più piccoli la riduzione dei costi di segnalazione ricorrenti dovuta alle semplificazioni degli obblighi di segnalazione e di informativa dovrebbe garantire un vantaggio netto. I suddetti costi dovrebbero concretizzarsi principalmente nel breve periodo ed essere compensati dai vantaggi a lungo termine di un settore finanziario più stabile. Quale sarà l'incidenza su aziende, PMI e micro-imprese? Max. 8 righe La proposta di ricalibrare i requisiti patrimoniali per le esposizioni delle banche nei confronti delle PMI dovrebbe avere un effetto positivo sui finanziamenti bancari alle PMI. Ciò servirebbe in primo luogo a sostenere le PMI che hanno attualmente esposizioni superiori a 1,5 milioni di euro in quanto queste esposizioni non beneficiano attualmente del fattore di sostegno alle PMI. Altre opzioni proposte nella valutazione d'impatto, in particolare quelle volte ad accrescere la resilienza delle banche di fronte a crisi future, dovrebbero aumentare la sostenibilità dei prestiti alle PMI. Infine, le misure volte a ridurre i costi di adeguamento alla normativa per gli enti, in particolare quelli più piccoli e meno complessi, dovrebbero ridurre il costo dei prestiti per le PMI. L'impatto sulle amministrazioni e sui bilanci nazionali sarà considerevole? Max. 4 righe No 3

Sono previsti altri impatti significativi? Max. 6 righe Non sono previsti altri impatti significativi. D. Tappe successive Quando saranno riesaminate le misure proposte? Max. 4 righe La valutazione d'impatto di questo pacchetto sarà effettuata cinque anni dopo l'entrata in vigore della normativa coerentemente con la metodologia concordata prima dell'avvio della valutazione. 4