MOSTRA CONVEGNO SAVE 25 OTTOBRE 2011 AIS ISA Italy section

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MOSTRA CONVEGNO SAVE 25 OTTOBRE 2011 AIS ISA Italy section Direttive ATEX: aggiornamenti normativi, notificati Paolo Corbo, SILEx Engineering Srl Verifica, manutenzione, modifiche e adeguamento degli impianti con presenza di gas, vapori, nebbie infiammabili e polveri combustibili: competenze e responsabilità. 1

Premessa: la Direttiva 99/92/CE 2

La DIRETTIVA 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive si apre con 15 considerando; è interessante soffermare l'attenzione sul considerando numero 9, relativo all'obbligo di creazione di una strategia coerente per prevenire le esplosioni che si attua attraverso misure di carattere organizzativo che integrino le misure a carattere tecnico sul posto di lavoro. Premessa: la Direttiva 99/92/CE 3

99/92/CE: Considerando n 9..omissis.. la creazione di una strategia coerente per prevenire le esplosioni esige che le misure di carattere organizzativo integrino le misure a carattere tecnico adottate sul posto di lavoro;..omissis.. 4

Premessa: la Direttiva 99/92/CE Con identico interesse è fondamentale investigare più a fondo sui temi trattati nell'allegato II della stessa direttiva e, in particolare, il comma 2.5 in cui si conferma necessario prendere tutte le misure necessarie per garantire che le attrezzature di lavoro con i loro dispositivi di collegamento a disposizione dei lavoratori, nonché la struttura del luogo di lavoro, siano state progettate, costruite, montate, installate, mantenute in servizio e fatte funzionare in modo tale da ridurre al minimo i rischi di esplosione 5

99/92/CE: Allegato II, comma 2.5..Omissis.. Si devono prendere tutte le misure necessarie per garantire che le attrezzature di lavoro con i loro dispositivi di collegamento a disposizione dei lavoratori, nonché la struttura del luogo di lavoro siano state progettate, costruite, montate, installate, mantenute in servizio e fatte funzionare in modo tale da ridurre al minimo i rischi di esplosione..omissis.. 6

Premessa: la Direttiva 99/92/CE Il comma 2.8 dello stesso allegato II genera l'obbligo, prima che vengano messi in funzione luoghi di lavoro con aree in cui possano formarsi atmosfere esplosive, che la sicurezza dell'intero impianto per quanto riguarda le esplosioni sia verificata. L'obbligo dell'esecuzione della verifica è in carico al datore di lavoro mentre per l'esecuzione della verifica sono incaricate persone che, per la loro esperienza e/o formazione professionale, siano competenti nel campo della protezione contro le esplosioni. 7

99/92/CE: Allegato II, comma 2.8..Omissis.. Prima che vengano messi in funzione luoghi di lavoro con aree in cui possano formarsi atmosfere esplosive, è verificata la sicurezza dell'intero impianto per quanto riguarda le esplosioni. Tutte le condizioni necessarie a garantire protezione contro le esplosioni sono mantenute...omissis.. 8

Misure di carattere tecnico e organizzativo Direttiva 99/92/CE, Art.3 Prevenzione e protezione contro le esplosioni Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, il datore di lavoro adotta misure tecniche e/o organizzative con i seguenti obiettivi: prevenire la formazione di atmosfere esplosive, evitare l'ignizione di atmosfere esplosive attenuare i danni di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. 9

Misure di carattere tecnico e organizzativo Direttiva 99/92/CE, Art.4 Valutazione dei rischi di esplosione Il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi: probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive, probabilità della presenza, dell'attivazione e dell'efficacia di fonti di ignizione, comprese scariche elettrostatiche, caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processo e loro possibili interazioni, entità degli effetti prevedibili. 10

Misure di carattere tecnico e organizzativo 11

Misure di carattere tecnico e organizzativo 12

Misure di carattere tecnico e organizzativo Direttiva 99/92/CE, Art.6 Dovere di coordinamento Se nello stesso luogo di lavoro operano lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro è responsabile per le questioni soggette al suo controllo. Il datore di lavoro che, conformemente alla legislazione o alla prassi nazionale, è responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui all'articolo 8, l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione di detto coordinamento. 13

Misure di carattere tecnico e organizzativo Direttiva 99/92/CE, Art.7 Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive Il datore di lavoro ripartisce in zone le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive. 2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al paragrafo 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato II. 3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori sono indicate da segnali nei punti di accesso: 14

Misure di carattere tecnico e organizzativo Direttiva 99/92/CE, Art.7 e Allegato III 15

Misure di carattere tecnico e organizzativo Direttiva 99/92/CE, Art.8 Documento sulla protezione contro le esplosioni Il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato in appresso «documento sulla protezione contro le esplosioni». Tale documento precisa in particolare: che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati, che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva, i luoghi che sono stati ripartiti in zone, i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'allegato II, che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza, che sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro. Il documento relativo alla protezione contro le esplosioni deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti. 16

Misure di carattere tecnico e organizzativo Direttiva 99/92/CE, ALLEGATO II Prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive 17

Misure di carattere organizzativo Direttiva 99/92/CE, ALLEGATO II Provvedimenti organizzativi Formazione professionale dei lavoratori Il datore di lavoro si adopera per una sufficiente ed adeguata formazione professionale in materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori impegnati in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive. 18

Misure di carattere organizzativo: EN60079-17 19

Conoscenze e capacità: EN60079-17 20

Conoscenze e capacità: EN60079-17 21

Competenze: EN60079-17 22

Competenze: EN60079-17 23

Valutazione: EN60079-17 24

Dlgs. 81/08: Informazione e formazione dei lavoratori Art. 294-bis. (Informazione e formazione dei lavoratori) 1. Nell ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo: a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo; b) alla classificazione delle zone; c) alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l efficacia delle sorgenti di accensione; d) ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell impianto; e) ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili; f) al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici; g) agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all asfissia; h) all uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni all uso. 25

Misure di carattere organizzativo Direttiva 99/92/CE, ALLEGATO II Provvedimenti organizzativi Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni: il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo le istruzioni scritte impartite dal datore di lavoro; è applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro per le attività potenzialmente pericolose o tali da occasionare rischi quando interagiscono con altre operazioni di lavoro. Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate da una persona responsabile al riguardo prima dell'inizio dei lavori. 26

Misure di carattere tecnico e organizzativo 27

Misure di carattere tecnico e organizzativo 28

Direttiva 99/92/CE, ALLEGATO II Provvedimenti organizzativi Misure di protezione contro le esplosioni Misure di carattere tecnico 2.5. Si devono prendere tutte le misure necessarie per garantire che le attrezzature di lavoro con i loro dispositivi di collegamento a disposizione dei lavoratori, nonché la struttura del luogo di lavoro siano state progettate, costruite, montate, installate, mantenute in servizio e fatte funzionare in modo tale da ridurre al minimo i rischi di esplosione e, se questa dovesse verificarsi, si possa controllarne o ridurne al minimo la propagazione all'interno del luogo di lavoro e/o attrezzatura. Per detti luoghi di lavoro si adottano le misure necessarie per ridurre al minimo i rischi rappresentati per i lavoratori dalle conseguenze fisiche di un'esplosione. 29

Misure di carattere tecnico e organizzativo 30

Verifiche Direttiva 99/92/CE, ALLEGATO II Provvedimenti organizzativi Misure di protezione contro le esplosioni 2.8. Prima che vengano messi in funzione luoghi di lavoro con aree in cui possano formarsi atmosfere esplosive, è verificata la sicurezza dell'intero impianto per quanto riguarda le esplosioni. Tutte le condizioni necessarie a garantire protezione contro le esplosioni sono mantenute. Dell'esecuzione della verifica sono incaricate persone che, per la loro esperienza e/o formazione professionale, siano competenti nel campo della protezione contro le esplosioni. 31

Misure di carattere tecnico e organizzativo 32

33

Capo II Obblighi del datore di lavoro Art. 296. (Verifiche) Dlgs. 81/08: Verifiche 1. Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell allegato XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n.462. 34

Dlgs. 81/08: Sanzioni Capo III Sanzioni Art. 297. (Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti) 1. Il datore di lavoro è punito con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell articolo 290 (omessa Valutazione dei rischi di esplosione). 2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 289 (omesse Prevenzione e protezione contro le esplosioni), comma 2, 291(omessi Obblighi generali), 292 (omesso Coordinamento), comma 2, 293(omessa classificazione delle Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive), commi 1 e 2, 294 (omesso Documento sulla protezione contro le esplosioni), commi 1, 2 e 3, 294- bis (omessa Informazione e formazione dei lavoratori) e 296 (omissione delle Verifiche). 35

Fine lavori GRAZIE PER l ATTENZIONE! 36