DELIBERAZIONE N. 1944/2014 ADOTTATA IN DATA 11/12/2014 OGGETTO: Convenzione con l azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano per attività di tirocinio degli studenti del corso di laurea in fisioterapia. Assistito dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo, che svolge le funzioni di verbalizzante; Premesso che al fine di garantire lo svolgimento delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio previste dal piano di studi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie aventi sede presso questa azienda, è necessario formalizzare accordi con strutture extra ospedaliere come previsto dall art. 2 della convenzione con l Università degli studi di Milano Bicocca relativa ai corsi di laurea in fisioterapia, infermieristica e ostetricia sottoscritta in esecuzione della deliberazione n. 182 del 30.01.2014; Premesso, altresì, che su indicazione del coordinatore della sezione del corso di laurea in fisioterapia, con apposita e-mail del 15 ottobre 2014, è stata chiesta all azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano la disponibilità del Presidio Ospedaliero Bassini a essere individuato quale sede di tirocinio del suddetto corso di laurea; Precisato che, successivamente a tale richiesta e d intesa con gli stessi Istituti Clinici di Perfezionamento, è stato definito tra i competenti uffici - sulla base dello schema tipo di convenzione allegato alla deliberazione di Giunta regionale del 16 febbraio 2005, n. VII/20950 - il testo dell accordo da sottoscrivere tra le parti per disciplinare i reciproci impegni; Vista la comunicazione in data 18 novembre 2014 (prot. n. 42005/19.11.2014), con la quale i menzionati Istituti Clinici confermano la volontà di sottoscrivere la convenzione di cui sopra; DELIBERA di sottoscrivere con l azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano specifico accordo, nel testo allegato al presente provvedimento (allegato A), per lo svolgimento, presso il Presidio ospedaliero Bassini delle medesima azienda, di attività di tirocinio da parte degli studenti del corso di laurea in fisioterapia. dott. Carlo Nicora IL DIRETTORE SANITARIO dr.ssa Laura Chiappa IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO dr. Peter Assembergs Responsabile del procedimento. dott.ssa Mariagiulia Vitalini USC Affari generali MGV FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore amministrativo
CONVEZIONE DI TIROCINIO TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII Sede legale in Bergamo Piazza OMS, 1 - C.F. 80020570166 rappresentata dal direttore generale dott. Carlo Nicora (di seguito anche azienda ospedaliera) E L AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO Sede legale in Milano Via Castelvetro, 22 C.F. 80031750153 - P.IVA 04408300152 rappresentata dal direttore generale dr. Alessandro Visconti (di seguito Istituti Clinici di Perfezionamento) in esecuzione della deliberazione n. 526 del 19.09.2011 PREMESSO CHE - l azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII è istituzione accreditata quale sezione del Corso di Laurea in Fisioterapia dell Università degli Studi di Milano Bicocca; - l azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII ha stipulato con l Università degli Studi di Milano Bicocca un accordo attuativo per l espletamento del Corso di Laurea in Fisioterapia; - l ordinamento didattico del corso in argomento prevede, tra l altro, l effettuazione delle attività di tirocinio pratico presso le strutture del P.O. Bassini ed eventuali altre strutture connesse disponibili; - l effettuazione del tirocinio pratico da parte degli studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia con sede presso l azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII può essere assicurato mediante l utilizzo delle summenzionate strutture gestite dagli Istituti Clinici di Perfezionamento; - nei suindicati Protocolli d Intesa è espressamente previsto che le Istituzioni sanitarie accreditate, per la realizzazione dell attività di formazione in oggetto, devono garantire, anche mediante rapporti convenzionali, qualora non a gestione diretta, le attività di tirocinio previste nel citato ordinamento; - il presente accordo con gli Istituti Clinici di Perfezionamento costituisce atto applicativo dei Protocolli d Intesa; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 In riferimento al corso di laurea in fisioterapia attivato presso l azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII, gli Istituti Clinici di Perfezionamento si impegnano, previo accordo annuale di programmazione delle presenze, ad accogliere in tirocinio, presso le strutture del P.O. Bassini, gli studenti iscritti al corso stesso allo scopo di partecipare alla formazione di professionisti in grado, nell'ambito degli atti di propria competenza, di svolgere con titolarità e autonomia professionale nei
confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dal relativo profilo professionale. In particolare, ai sensi del D.M. Sanità 14 settembre 1994, n. 741, svolgono, in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita o acquisita. ART. 2 Per favorire l'acquisizione dei principi e delle metodologie degli interventi di riabilitazione e perseguire la formazione professionale, la struttura individuata per le attività di tirocinio manifesta la propria disponibilità alla formazione e mette a disposizione le risorse di personale con funzioni di assistente di tirocinio necessarie a tal fine. La durata, il periodo di svolgimento e le modalità del tirocinio saranno concordati tra il Coordinatore del Corso di Laurea e il Responsabile del SAT (Servizio Aziendale Tecnico Sanitario Riabilitativo e Prevenzione) degli Istituti Clinici di Perfezionamento o persona da Lui delegata. I nominativi degli assistenti di tirocinio verranno trasmessi al coordinatore didattico di sezione e da lui al Consiglio di coordinamento didattico del corso di laurea. Il coordinatore del corso si impegna a comunicare agli Istituti Clinici di Perfezionamento i nominativi dei tirocinanti almeno 15 giorni prima dell'inizio del tirocinio. Il rapporto ottimale studenti/pazienti in trattamento è di 1:1. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un fisioterapista tutor, nominato tra il personale docente dal consiglio di coordinamento didattico su proposta del coordinatore didattico di sezione del corso di laurea, che nell'ambito delle proprie competenze, ne assicura l'apprendimento. Per ciascun tirocinante inserito in tirocinio negli Istituti Clinici di Perfezionamento in base alla presente convenzione, viene predisposto dal coordinatore didattico di sezione del corso, in base alle indicazioni del consiglio di coordinamento didattico, un progetto formativo tecnico-pratico che, sarà trasmesso al SAT o persona da lui delegata, contenente: a. settore in cui si svolge il tirocinio b. obiettivi specifici e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza c. l anagrafica dello studente tirocinante d. il nominativo dell assistente di tirocinio e. il nominativo del tutor referente di tirocinio f. gli estremi indicativi delle polizze assicurative contro gli infortuni e la responsabilità civile. Tra gli studenti e gli Istituti Clinici di Perfezionamento che li riceve in tirocinio non s instaura alcun tipo di rapporto di impiego, né tantomeno il tirocinio dà luogo a remunerazione. ART. 3 Durante lo svolgimento del tirocinio lo studente è tenuto a: 1. svolgere le attività previste dal progetto formativo
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. ART. 4 Gli Istituti Clinici di Perfezionamento si impegnano a mettere a disposizione dei tirocinanti: - spogliatoi, servizi igienici ecc. - tutti i presidi necessari per operare, ad esclusione della divisa e degli occhiali di protezione se previsti; - fruizione servizio mensa. Gli Istituti Clinici di Perfezionamento garantiscono ai tirocinanti la fruizione del servizio mensa al costo previsto dal regolamento aziendale. Il costo del pasto sarà sostenuto in parte dal tirocinante (la quota a carico dello studente è pari a 1,03 IVA compresa) e integrato, fino al raggiungimento dell importo del pasto attualmente di 6,00, dall azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII su richiesta degli Istituti Clinici di Perfezionamento. A tale scopo, gli Istituti Clinici di Perfezionamento si impegnano a comunicare alla direzione dell azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII, l ammontare di tale costo e a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire nel corso di validità della convenzione stessa. Il rimborso del costo della mensa da parte dell azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII sarà effettuato con le modalità concordate direttamente tra le parti. ART. 5 L azienda ospedaliera papa Giovanni XXIII dichiara che ogni studente è assicurato dall Università degli studi di Milano Bicocca contro gli infortuni e per la responsabilità civile con adeguate polizze assicurative. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio gli Istituti Clinici di Perfezionamento si impegnano a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa, al coordinatore della sezione del corso di laurea presso l azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII. Si precisa che nessun rapporto esiste tra gli Istituti Clinici di Perfezionamento e l Assicurazione e che l eventuale denuncia di sinistro è un onere dell Università ed è inoltrata direttamente dalla medesima secondo propria procedura. ART. 6 I tirocinanti, durante lo svolgimento del tirocinio sono tenuti all osservanza delle disposizioni normative vigenti, dei limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni (d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. e i.), nonché di quelle ulteriori
eventualmente dettate dagli Istituti clinici di perfezionamento. Gli Istituti Clinici di Perfezionamento sono tenuti a garantire, per il tirocinante, che le attrezzature, gli apparecchi e le macchine che saranno utilizzate, sono in regola con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (d. lgs. 81/08). I tirocinanti, ai sensi dell art. 2, c. 1, del d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture degli Istituti Clinici di Perfezionamento e che sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell adozione delle misure di prevenzione e sicurezza e dovranno pertanto essere sottoposti al parere di idoneità alla mansione, per constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro - cui lo studente e' destinato - e al protocollo di sorveglianza sanitaria. L azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII garantisce l applicazione del protocollo di sorveglianza sanitaria e l effettuazione della visita con il medico competente che dovrà esprimere il parere di idoneità alla mansione e, preliminarmente all avvio del tirocinio, l attuazione del coordinamento ex art. 26 del D.Lgs 81/08. Il coordinatore della sezione di corso invierà copia del certificato di idoneità lavorativa agli Istituti Clinici di Perfezionamento - U.O. Gestione Risorse Umane da parte. Inoltre, l azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII nella persona del coordinatore della sezione di corso invieranno anche al SAT il dettaglio delle eventuali limitazioni e delle non idoneità, con le relative specifiche per ogni singolo studente. Per quanto attiene il coordinamento tra datori di lavoro (valutazione dei rischi, procedure di sicurezza ed emergenza), l azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII dovrà contattare il Servizio di Prevenzione e Protezione degli Istituti Clinici di Perfezionamento per effettuare le opportune attività di coordinamento. L azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII assicura che gli studenti saranno forniti dell abbigliamento e delle calzature adeguate in conformità a quello utilizzato dal personale dipendente, che opera nel servizio dove verrà effettuato il tirocinio, ed alle normative vigenti in materia di sicurezza. ART. 7 La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 30.09.2016. Eventuale rinnovo dovrà essere concordato tra le parti con adeguato anticipo rispetto alla data di scadenza. ART. 8 Per tutto quanto non previsto le parti convenute fanno riferimento alle disposizioni vigenti in materia.
ART. 9 La presente convenzione è soggetta all imposta di bollo a cura ed a carico dell azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII, in qualità di soggetto promotore dell iniziativa ed è soggetta a registrazione solo in caso d uso, ai sensi dell art. 5 e della Tariffa Parte II Atti soggetti a registrazione solo in caso d uso del D.P.R. 26/04/1986 N. 131. Letto, confermato e sottoscritto Bergamo, Per l azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII dott. Carlo Nicora Milano, Per l azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano dr. Alessandro Visconti Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Lombardia n. 9902 del 30.01.2014. Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate. Direttore dipartimento amministrativo USC Affari generali Il responsabile del procedimento: dr.ssa Mariagiulia Vitalini Pratica trattata da M. Clara Zanchi tel. 035 267 5085 Visto procedere Direttore sanitario dr.ssa Laura Chiappa
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ----------------------------------------------------- Pubblicata all Albo Pretorio on-line dell Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII Bergamo per 15 giorni ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------