Dichiarazione di Sintesi Ai sensi dell articolo 17 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

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Piano per la Bonifica delle Aree Inquinate Valutazione Ambientale Strategica Dichiarazione di Sintesi Ai sensi dell articolo 17 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. 1

INDICE Introduzione e scopo del documento 3 Il processo di consultazione 3 L integrazione delle considerazioni ambientali e la scelta del PRB 4 2

Introduzione e scopo del documento Il presente documento costituisce la dichiarazione di sintesi di cui all articolo 17, comma 1, lettera b), del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; lo scopo della dichiarazione di sintesi è quello di illustrare in che modo sono state integrate le considerazioni ambientali nel Piano Regionale per la Bonifica delle aree inquinate (PRB), di come in esso si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni ed, infine, le ragioni che hanno determinato la scelta del PRB approvato.. A tal proposito è necessario specificare che il PRB, per settore, finalità e territorio di intervento, rientra tra i piani e programmi a cui, a norma di legge, la VAS deve essere applicata. Si tratta, infatti, di un piano che deve avere impatti significativi sull ambiente, ovviamente positivi, pena l inefficacia o addirittura l incongruità del piano stesso (piano propriamente ambientale). In questi casi, il principale valore aggiunto apportato dalla VAS al PRB è da individuarsi proprio nel percorso decisionale che porta all assunzione di scelte programmatiche attraverso il fondamentale contributo di una fase partecipativa diffusa e articolata. Per garantire l integrazione delle considerazioni ambientali, il gruppo di lavoro VAS, istituito contestualmente al gruppo di lavoro complessivo per il PRB 1, ha seguito tutta la stesura del Piano, aggiornando e modificando le valutazioni e le misure di mitigazione, compensazione ed orientamento previste in relazione all evoluzione del PRB stesso. Il processo di consultazione Come previsto dalla normativa vigente, la partecipazione alla definizione del Rapporto ambientale è stata assicurata mediante la consultazione preliminare, che, ai sensi dell art. 13, commi 1 e 2, del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., ha lo scopo di determinare, in collaborazione con l autorità competente alla VAS e con i soggetti competenti in materia ambientale, la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da inserire nel rapporto medesimo. Tale consultazione è avvenuta nelle fasi iniziali del processo di elaborazione del piano sulla base di un rapporto preliminare, che contiene l individuazione delle principali interazioni che il piano potrebbe avere con l ambiente, inteso come sistema complesso di relazioni tra fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (ex. art. 5 lettera c) del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.). Dal punto di vista procedurale, così come disposto nelle linee guida 1 Decreto del Dirigente del Servizio Ambiente e Paesaggio n. 1 del 16 gennaio 2009, 3

regionali sulla VAS, il procedimento di consultazione preliminare (e quindi di VAS) è stato avviato con nota del 02/04/2009 (ns prot. 2445618). Con tale nota si è provveduto a trasmettere all autorità competente il rapporto preliminare, una proposta di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) ed, infine, un questionario predisposto per facilitare la formulazione delle osservazioni da parte degli SCA. Con nota prot. n. 2510728 del 05/05/2009 la PF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, autorità competente alla VAS, ha comunicato l avvio della procedura, concordando sull elenco di SCA proposto e senza formulare osservazioni in merito al rapporto preliminare ed al questionario. In data 6 maggio 2009, tramite posta elettronica, si è data comunicazione agli SCA dell avvio della consultazione preliminare, inviando i documenti necessari, indicando dove era possibile scaricarli ed il termine per inviare, preferibilmente tramite posta elettronica, le osservazioni di competenza (1 luglio 2009). Le osservazioni prevenute sono state opportunamente controdedotte e/o recepite nel rapporto ambientale (vedi pf. 1.4. del Rapporto Ambientale). Successivamente all adozione della proposta di piano e del relativo rapporto ambientale, avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale del 7 dicembre 2009, n. 2061, si è dato avvio alla consultazione pubblica. In base a quanto previsto dalla normativa vigente e specificato nelle linee guida regionali sulla VAS 2 il 18 dicembre 2009 sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 120 è stato pubblicato l avviso inerente l avvio della consultazione di cui all'art. 14, comma 1, del d.lgs 152/2006. I documenti sono stati resi disponibili sia mediante deposito presso gli uffici dell autorità procedente e competente (P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e Cooperazione Ambientale e P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali rispettivamente) sia tramite pubblicazione sul sito www.ambiente.marche.it per 60 giorni consecutivi, nel corso dei quali chiunque poteva prenderne visione e rilasciare proprie le proprie osservazioni e/o memorie scritte. Nel corso di questa seconda fase di consultazione non sono pervenuti contributi di alcun tipo. L integrazione delle considerazioni ambientali e la scelta del PRB I contenuti del PRB sono stabiliti per legge. Esso, in sintesi, deve contenere l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti, deve stabilire l'ordine di priorità degli interventi, sulla base di criteri relativi di valutazione del rischio sanitario - ambientale, deve stimare gli oneri finanziari e definire le modalità di smaltimento dei materiali da asportare. Ciò ha permesso di valutare, quindi, solo l alternativa Zero ovvero la non attuazione del Piano, che, di fatto, 2 Approvate con DGR del 20 ottobre 2008, n 1400 4

non è percorribile in quanto determina almeno il mantenimento del dato relativo alla popolazione esposta al rischio derivante dalla presenza dei siti contaminati. In considerazione del carattere strettamente ambientale del PRB e del fatto che gli interventi di bonifica, da un lato generano per finalità intrinseca un ripristino dell ambiente, dall altro possono generare diversi impatti ambientali (positivi o negativi) derivanti dalla scelta della tecnologia di bonifica, dalle caratteristiche dell area in cui è localizzato il sito e/o dalla destinazione d uso successiva alla bonifica, gli obiettivi della VAS sono stati: - suggerire ulteriori criteri per individuare le priorità di intervento nei siti di interesse pubblico, considerando l eventuale presenza di emergenze ambientali, paesaggistiche e/o culturali nei siti medesimi o in un intorno degli stessi; - supportare la scelta della tecnologia di bonifica meno impattante, attraverso l individuazione di linee di indirizzo generali, che tengano conto tanto delle peculiarità sito specifiche (pregio/vulnerabilità), quanto delle possibili interferenze in uno scenario d area più vasta (es. effetto dei trasporti); - individuare criteri generali per le destinazioni d uso successive alla bonifica. Tutto ciò si è tradotto nella definizione degli orientamenti per la sostenibilità (di cui al paragrafo 7 del Rapporto Ambientale), nell integrazione dei criteri generali per gli interventi di bonifica (di cui al capitolo 10 del PRB) e nella puntualizzazione del sistema di monitoraggio, (di cui al paragrafo 8 del medesimo documento). In particolare sono stati individuati i rapporti e le modalità di azione in relazione ai temi ambientali sui quali il PRB può potenzialmente esercitare effetti negativi: rifiuti, rete ecologia, acquiferi, paesaggio e beni ambientali architettonici ed archeologici. Per quest ultimo tema si è provveduto ad inserire uno specifico campo nella check list di monitoraggio (tab. 8 del PRB). La specifica individuazione del tema ambientale paesaggio e beni culturali architettonici ed archeologici nella scheda di monitoraggio fin dalle prime fasi progettuali (Piano di Caratterizzazione) consente l immediata individuazione di eventuali emergenze e conseguentemente dei competenti soggetti da convocare in sede di CdS per l approvazione dei progetti. Inoltre va rilevato che la check list richiede anche l indicazione di un rapporto di prossimità tra sito di intervento e beni/aree/ambiti/sistemi ricadenti nel tema ambientale in oggetto allo scopo di consentire anche la valutazione di potenziali interferenze a scala di ragionevole intorno. 5

L attuazione del sistema di monitoraggio puntualizzato permetterà di arricchire l anagrafe regionale dei siti contaminati, al momento del suo aggiornamento, con una sezione dedicata agli impatti ambientali rilevati a seguito dell attuazione delle azioni pianificate e di verificare l efficacia degli interventi attuati in relazione agli obiettivi ambientali pertinenti. La redazione e pubblicazione dei reports periodici di monitoraggio previsti ha altresì lo scopo di informare e rendere trasparente l attività di attuazione del Piano, in un ottica di sensibilizzazione e di informazione sulle problematiche ambientali influenzate direttamente o indirettamente dallo stesso. 6