Tutta la Rete COMMISSIONE AUTO Informativa n 284 06.11.2014 Oggetto : VEICOLI IN USO ALTRUI Cari Colleghi, molti Colleghi, preoccupandosi di dare un servizio di eccellenza alla propria Clientela, ci hanno chiesto chiarimenti in merito all oggetto. Riteniamo che, per rispondere adeguatamente a tale richiesta, sia sufficiente invitare alla lettura degli allegati. Le circolari SNA 4 e 5/2014 sono a cura dello Studio Della Frera Borboni. La circolare MIT completa, del 27.10.2014, si trova nel Sito MAGAP > Area Pubblica > Normative di Riferimento. Cordiali saluti. per LA COMMISSIONE AUTO Allegati : Comunicato Stampa Min. Trasporti e Infrastrutture del 27.10.2014 Estratto Circolare SNA 4/2014 del 22.10.2014 Circolare SNA 5/2014 del 05.11.2014 Segreteria : Via Edolo 26-20125 MILANO - Tel 02.6696008 Fax 02.67490116 - e-mail : segreteria@magap.eu
Da: Ufficio Stampa MIT <ufficio.stampa@mit.gov.it> Data: lunedì 27 ottobre 2014 Oggetto: Precisazioni della Motorizzazione Civile COMUNICATO STAMPA Attuazione delle norme sulle intestazioni temporanee dei veicoli e contrasto alle intestazioni fittizie: precisazioni della Motorizzazione Civile Vengono pubblicate dai mass media notizie non del tutto corrette in tema di adempimenti richiesti ai cittadini e alle imprese ai fini dell'annotazione nell'archivio Nazionale Veicoli e sulla carta di circolazione del nominativo di chi utilizza un veicolo intestato ad altro soggetto. Al riguardo, nell'evidenziare che nelle prossime ore sarà pubblicata, sul sito del Ministero www.mit.gov.it <http://www.mit.gov.it/>, una apposita circolare di chiarimenti, appare opportuno evidenziare alcune precisazioni di generale interesse. 1. Gli adempimenti di cui si parla sono contenuti nell art. 94, comma 4-bis, del Codice della strada e non riguardano in alcun modo le patenti di guida. 2. Sulla carta di circolazione andrà annotato unicamente il nominativo della persona che utilizza il veicolo e non anche i dati relativi alla propria patente di guida. 3. L¹obbligo di comunicazione sussiste solo a condizione che l utilizzatore abbia il veicolo in disponibilità per un uso esclusivo e personale superiore a 30 giorni continuativi. 4. Non sono obbligati ad effettuare l annotazione tutti coloro (cittadini e imprese) che già da prima del prossimo 3 novembre utilizzano, a vario titolo, veicoli intestati ad altri soggetti. 5. Per tutti gli utilizzi temporanei che cominceranno a decorrere dal 3 novembre in poi, ci saranno 30 giorni di tempo per effettuare l¹annotazione, se prescritta. 6. Il comodato tra familiari conviventi non deve essere obbligatoriamente annotato. 7. Per quanto concerne il comodato di veicoli aziendali, non sono soggette a comunicazione tutte le ipotesi di fringe benefit, di uso promiscuo e di uso esclusivo per svolgimento di attività aziendali dei veicoli in utilizzo ai dipendenti, ai soci, agli amministratori e ai collaboratori dell azienda. 8. Per quanto concerne i veicoli in locazione senza conducente, dovranno essere comunicate esclusivamente le locazioni stipulate a decorre dal 3 novembre e a condizione che abbiano una durata superiore a 30 giorni. Per tutto ciò che concerne gli aspetti sanzionatori, occorrerà fare riferimento alle indicazioni che al riguardo verranno fornite dal Ministero dell Interno.
Estratto Circolare SNA 4/2014 a cura dello Studio DELLA FRERA BORBONI & ASSOCIATI ANNOTAZIONE VEICOLI UTILIZZATI DA SOGGETTI DIVERSI DALL'INTESTATARIO Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ha fornito una serie di chiarimenti in merito alla disposizione, contenuta nel Codice della strada, che prevede l obbligo in capo ai soggetti utilizzatori abituali di veicoli di terzi di comunicare tempestivamente alla Motorizzazione la variazione del possesso del mezzo. In particolare l adempimento in esame interessa i casi di utilizzo di veicoli da parte di soggetti diversi dall'intestatario per un periodo superiore a 30 giorni. In particolare la norma in esame prevede, in capo all utilizzatore, l obbligo di comunicare alla Motorizzazione l'utilizzo dell'autoveicolo di terzi, richiedendo l aggiornamento della carta di circolazione. Il Ministero delle Infrastrutture, ha però chiarito che l'obbligo di cui sopra riguarda solo gli atti posti in essere dal 3 Novembre 2014. Una disciplina particolare riguarda il caso dei veicoli intestati ad aziende a titolo di proprietà, usufrutto, leasing o di locazione senza conducente, concessi per oltre 30 giorni in comodato d'uso gratuito ai propri dipendenti: la citata circolare precisa che il nome dell'utilizzatore non va annotato sulla carta di circolazione, ma solo registrato alla Motorizzazione. Dall espresso riferimento ai dipendenti si potrebbe desumere che l adempimento in esame non interessi i soci/amministratori/collaboratori, ma si ritiene comunque che, al fine di ottemperare alla ratio della norma, l obbligo riguardi anche tali soggetti. Il legale rappresentante dell'azienda comodante su delega del comodatario secondo il modello allegato alla circolare presenta istanza di annotazione presso l'archivio Nazionale dei veicoli senza, in questa fattispecie, alcuna indicazione nella carta di circolazione. Tale disciplina non ha rilevanza fiscale ed è indipendente dalla comunicazione dei beni in godimento ai soci. Il mancato adempimento degli obblighi di cui sopra comporta una multa pari a 705 e il ritiro della carta di circolazione. Brescia, 22 Ottobre 2014 Studio Della Frera Borboni & Associati
Studio Della Frera Borboni & Associati Commercialisti - Revisori Mauro Della Frera Maurizio Borboni Marisa Coppi Elena Picen Sonia Bianchi Carolina Bianchi Alessandro Co' Jenni Lombardi Fabio Navoni Elena Pancari Isabella Smussi Consulenti del lavoro Silvia Margini Roberta Maifredi Avvocati Luigi Lupinacci Elena De Nard Luisa Cirelli Circolare SNA n 5/2014 Dottori Rag. Commercialisti e Revisori Consulenti del Lavoro - Avvocati LA COMUNICAZIONE ALLA MOTORIZZAZIONE DEI VEICOLI IN COMODATO: chiarimenti dal Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti Recentemente il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti (MIT) con la Circolare MIT 27.10.2014, n. 23743 ha fornito una serie di ulteriori chiarimenti in merito all obbligo, in capo ai soggetti utilizzatori abituali di veicoli di terzi, di comunicare alla Motorizzazione la variazione del possesso del mezzo. Prima di tutto si precisa che l'obbligo di comunicazione sussiste solo a condizione che l'utilizzatore abbia il veicolo in disponibilità per un uso esclusivo e personale superiore a 30 giorni continuativi. La Circolare n. 23743 in esame chiarisce innanzitutto che la sussistenza di un comodato è esclusa ogni qualvolta la disponibilità del veicolo costituisca, a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo. Di conseguenza l obbligo di comunicazione è escluso in presenza di veicoli in disponibilità: a titolo di fringe benefit poiché in tal caso, venendo meno la gratuità, non si configura la fattispecie del comodato (trattasi di retribuzione in natura); ad uso promiscuo, in quanto viene meno il requisito dell uso esclusivo e personale del veicolo; a più dipendenti, poiché viene meno, oltre al requisito dell uso esclusivo e personale del veicolo, anche quello della continuità temporale. Il Ministero precisa che la normativa in esame è applicabile, oltre ai veicoli in comodato ai dipendenti, anche a quelli: concessi in comodato a soci / amministratori / collaboratori dell azienda; intestati all imprenditore individuale se gli stessi costituiscono un bene strumentale Via Codignole n. 45-25124 BRESCIA (BS) - Tel: 030.3531032 - Fax: 030.3546587 - C.F. e P.IVA: 03010710170 www.dellafreraborboni.it E-mail: info@dellafreraborboni.it - Pec: studiodellafreraborboni@legalmail.it 1
Studio Della Frera Borboni & Associati Dottori Rag. Commercialisti e Revisori Consulenti del Lavoro - Avvocati dell impresa. In tal caso il relativo comodato impone l aggiornamento esclusivamente dei dati dell Archivio Nazionale e non anche della carta di circolazione. Se il veicolo costituisce bene personale dell imprenditore il relativo comodato comporta anche l obbligo di aggiornamento della carta di circolazione; concessi in comodato a soggetti diversi dalle persone fisiche quali Aziende, Enti ed Organizzazioni. Nella Circolare n. 23743 in esame il MIT precisa che: la contestuale immatricolazione del veicolo e annotazione dei dati relativi al comodatario sarà possibile, non appena sarà attivata la relativa procedura a condizione che, in sede di immatricolazione, la data di scadenza del contratto di comodato sia già certa ; alla scadenza del comodato di veicoli aziendali non è richiesta alcuna ulteriore comunicazione in quanto il veicolo si presume rientrato nella piena disponibilità del comodante. È richiesta una nuova comunicazione soltanto qualora il veicolo sia concesso in comodato ad un nuovo soggetto; la cessazione anticipata del comodato: va comunicata solo se il veicolo rientra nella disponibilità del comodante, senza che lo stesso sia posto nella disponibilità del nuovo comodatario; non va comunicata se il veicolo, entro il termine di 30 giorni, è posto nella disponibilità di un nuovo comodatario. In tal caso sarà sufficiente comunicare solo il nuovo comodato (e non la cessazione del precedente). Altre precisazioni di generale interesse fornite dalla citata circolare: 1. Gli adempimenti di cui si parla sono contenuti nell'art. 94, comma 4-bis, del Codice della strada e non riguardano in alcun modo le patenti di guida. 2. Sulla carta di circolazione andrà annotato unicamente il nominativo della persona che utilizza il veicolo e non anche i dati relativi alla propria patente di guida. 3. Non sono obbligati ad effettuare l'annotazione tutti coloro (cittadini e imprese) che già da prima del 3 novembre utilizzano, a vario titolo, veicoli intestati ad altri soggetti. 4. Per tutti gli utilizzi temporanei che cominceranno a decorrere dal 3 novembre in poi, ci saranno 30 giorni di tempo per effettuare l'annotazione, se prescritta. 5. Il comodato tra familiari conviventi non deve essere obbligatoriamente annotato. 6. Per quanto concerne i veicoli in locazione senza conducente, dovranno essere comunicate esclusivamente le locazioni stipulate a decorre dal 3 novembre e a condizione che abbiano una durata superiore a 30 giorni. Con l occasione porgiamo distinti saluti. Brescia, 05/11/2014 (Dott. Fabio Navoni) Via Codignole n. 45-25124 BRESCIA (BS) - Tel: 030.3531032 - Fax: 030.3546587 - C.F. e P.IVA: 03010710170 www.dellafreraborboni.it E-mail: info@dellafreraborboni.it - Pec: studiodellafreraborboni@legalmail.it 2