DISPOSIZIONI FISCALI TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI CEDUTI AI CLIENTI

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1 Tutta la Rete SEGRETERIA & COMUNICAZIONE Informativa FIAP n DISPOSIZIONI FISCALI TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI CEDUTI AI CLIENTI Care Colleghe e cari Colleghi, certi di fare cosa utile, inoltriamo documento, elaborato dallo Studio DellaFrera-Borboni & Associati che tratta con perizia l argomento in oggetto. Buona lettura. LE SEGRETERIE CONGIUNTE Allegati : Circ. informazioni fiscali a cura dello Studio DellaFrera-Borboni & Associati. G.A.L.F. Corso Massimo D Azeglio TORINO Tel Fax mail : segreteria@gafondiaria.it M.A.G.A.P. Via Edolo MILANO Tel Fax mail : segreteria@magap.eu

2 Commercialisti - Revisori Mauro Della Frera Maurizio Borboni Marisa Coppi Elena Picen Sonia Bianchi Carolina Bianchi Alessandro Co' Jenni Lombardi Fabio Navoni Elena Pancari Isabella Smussi Valeria Massardi Marco Franzoni Consulenti del lavoro Silvia Margini Roberta Maifredi Avvocati Luigi Lupinacci Elena De Nard Federica Cardoselli Circolare Intermediari assicurativi IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI CEDUTI AI CLIENTI TRATTAMENTO IRPEF / IRES I costi sostenuti per l acquisto di beni destinati ad omaggi e ceduti ai clienti, sono classificati fra le spese di rappresentanza di cui all art. 108, comma 2, TUIR e sono deducibili come di seguito schematizzato: se di valore unitario non superiore a 50, deducibilità integrale. NB: Se l omaggio è costituito da più beni in un'unica confezione, il limite di 50 va verificato con riferimento al valore della confezione nel suo complesso. se di valore unitario superiore a 50, deducibili nel limite dell importo annuo massimo, ottenuto applicando ai ricavi conseguiti le seguenti percentuali: Fino a 10 mln 1,5% Parte eccedente 10 mln e fino a 50 mln 0,6% Parte eccedente 50 mln 0,4% I limiti di cui sopra devono essere considerati comprendendo, oltre agli omaggi, anche le altre spese di rappresentanza sostenute nell'anno. Il calcolo va effettuato nella dichiarazione dei redditi. TRATTAMENTO IRAP Il trattamento dei costi sostenuti per l acquisto di beni destinati ad omaggio per i clienti è differenziato a seconda del metodo ( da bilancio o fiscale ) utilizzato. In particolare in caso di applicazione del: metodo da bilancio (per le società d capitali o per i soggetti che abbiano espresso opzione), le spese in esame rientrano nella voce B.14 del Conto economico e pertanto sono interamente deducibili ai fini IRAP; metodo fiscale (per le ditte individuali e società di persone), le spese in esame non rientrano tra i componenti rilevanti espressamente previsti e pertanto sono indeducibili ai fini IRAP.

3 COMUNICAZIONE RITENUTA RIDOTTA DA APPLICARE ALLE PROVVIGIONI ATTIVE Le provvigioni attive di intermediazione assicurativa, diverse da quelle erogate dalle Compagnie assicurative mandanti (che godono dell'esonero dalla ritenuta) sono soggette a ritenuta d'acconto; gli Agenti che desiderano beneficiare dell'assoggettamento alla ritenuta ridotta (4,6% anziché del 11,5%) devono preventivamente richiedere tale possibilità a tutti i soggetti verso i quali si intraprendono rapporti di intermediazione (coass, rapporti A con A, ecc). Con il Dlgs 175/2014 il legislatore aveva previsto l'emanazione di uno specifico decreto attuativo che avrebbe apportato alcune modifiche all'adempimento in oggetto. Ad oggi il decreto in questione non è ancora stato emanato, sarà tuttavia possibile fare ancora riferimento a quanto previsto dalla circolare 31/E del Con la Circolare 31/E del 2014 l'agenzia Entrate ha fissato le regole da seguire, prevedendo in particolare quanto segue: Al fine di poter usufruire della ritenuta in misura ridotta (4,6% anziché del 11,5%), gli agenti potranno inviare la consueta comunicazione (Allegato 1 Fac-simile) ai committenti, preponenti o mandanti mediante posta certificata, oppure tramite Raccomandata A.R. La riduzione viene riconosciuta nei casi in cui l'agente si avvalga in via continuativa dell'opera di dipendenti o terzi (subagenti, produttori, collaboratori dell'impresa familiare, ecc); La suddetta comunicazione non dovrà essere inoltrata ogni anno, ma avrà validità fino alla revoca o fino alla perdita dei requisiti. Permane l'obbligo di dichiarare il venir meno delle condizioni entro 15 giorni dalla data in cui si verificano; In caso di omissione della comunicazione di revoca o cessazione, per effetto della quale vengono meno le condizioni per l applicazione della ritenuta in misura ridotta, si applicano sanzioni che vanno da 258 a euro. Pertanto occorre ricordare che: coloro che hanno già inviato la suddetta comunicazione entro il 31/12/2014 o 31/12/2015, non dovranno più presentarla, posto che la stessa conserva validità fino a revoca; coloro che non hanno ancora inviato la comunicazione dovranno provvedere all'invio della stessa entro il prossimo 31 dicembre secondo le modalità suddette. DISPENSA DAGLI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E DI REGISTRAZIONE EX ART. 36- BIS DEL D.P.R. N. 633/1972 Le prestazioni di intermediazione assicurativa sono esenti IVA ai sensi dell articolo 10, del DPR n. 633/72 e, in conseguenza, le agenzie di assicurazione non possono beneficiare della contabilizzazione dell'iva a credito ammessa in detrazione sugli acquisti di beni e servizi (art 19, comma 2, DPR n. 633/72) D'altra parte l'impossibilità di detrarre l'iva per la presenza di operazioni esenti, offre la possibilità di optare per il regime di esonero ex art. 36-bis dagli adempimenti per operazioni esenti, ossia la possibilità di non registrare ed emettere documenti, salvo se richiesti dal cliente, a supporto delle operazioni di intermediazioni attive. REGIME DI ESONERO ART. 36-BIS DEL D.P.R. N. 633/1972 La possibilità di avvalersi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ex art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972 da parte degli intermediari assicurativi (agenti e broker) è subordinata all esercizio di una specifica opzione. Ai fini del perfezionamento della scelta effettuata rileva il comportamento concludente; tuttavia tale scelta, valida per tre anni, deve essere segnalata

4 contrassegnando l apposita casella contenuta nel quadro VO del modello IVA da inviare entro il termine ordinario. L applicazione della disposizione determina l indetraibilità integrale dell IVA assolta sugli acquisti. Conseguentemente il beneficio si ha solo per i contribuenti che esercitano esclusivamente attività esenti senza porre in essere, se non in via del tutto marginale, operazioni imponibili ai fini IVA. Devono comunque essere rispettati i seguenti obblighi contabili: fatturazione e registrazione delle altre operazioni diverse da quelle esenti, eventualmente effettuate; registrazione di tutti i documenti relativi alle operazioni di acquisto; emissione della fattura, anche per le operazioni esenti, quando essa viene richiesta dal cliente. In questo caso per la società non c è l obbligo di registrarla, quindi la fattura assume rilevanza soltanto per il cliente che la richiede. OPERAZIONE EX. ART 36-BIS E CESSIONE VEICOLI E BENI STRUMENTALI Il regime IVA applicabile alla cessione di un bene strumentale (es. autoveicolo) da parte di un agente di assicurazione, in linea generale è esente articolo 10, n. 27-quinquies) del DPR n. 633/72. Nel caso in cui un agente di assicurazione abbia però optato per il regime di esonero di cui all'art. 36 bis, si applica quanto previsto dall Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 328/E, e nella Risoluzione , n. 16/E che non consentono di beneficiare dell esenzione di cui all articolo 10, n. 27-quinquies) del DPR n. 633/72. Di conseguenza, solo per gli agenti che abbiano fatto opzione per l'art 36-bis, la cessione di un bene strumentale è imponibile IVA con aliquota del 22%, anche se il combinato normativo porta ad una ingiusta applicazione di imposta. IL MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE ART 17 COMMA 6 DPR 633/72 ed OPZIONE ART. 36-BIS Il reverse charge è un particolare meccanismo di applicazione dell imposta sul valore aggiunto, per effetto del quale il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è tenuto all assolvimento dell imposta in luogo del cedente o prestatore. Quest ultimo soggetto (cedente o prestatore) è tenuto ad emettere fattura senza addebitare l imposta e ad indicare la norma che prevede l applicazione del regime del reverse charge (articolo 17, comma 6, del DPR n. 633/1972). Il destinatario della cessione di beni o della prestazione del servizio deve integrare la fattura ricevuta con l indicazione dell aliquota propria della operazione messa in essere dal cedente o prestatore del servizio, della relativa imposta e inoltre deve registrare il documento sia nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, che nel registro degli acquisti in modo da rendere neutrale l effetto dell imposta. Il meccanismo del reverse charge si applica in svariate casistiche. Le più ricorrenti sono le seguenti: Acquisti da fornitori intracomunicari; Acquisti da subappaltatori nel settore edile; Prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti, completamento relative ad edifici. Per gli Agenti di assicurazione, in considerazione del fatto, come sopra accennato, che le operazioni di intermediazione assicurativa, usufruiscono del regime di esenzione IVA, di cui all articolo 10, n. 2

5 del DPR n. 633/72, e di conseguenza l'iva sugli acquisti risulta integralmente indetraibile per effetto del pro-rata, la liquidazione Iva risulta a debito e la relativa imposta deve essere versata all'erario attraverso il modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello di ricevimento. L'Agente Assicuratore che provvederà a versare l'iva in applicazione del suddetto meccanismo del Reverse Charge avrà, inoltre, come ulteriore adempimento, l'obbligo di presentare la Denuncia IVA, secondo modalità e tempi ordinari. L'Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito, stabilendo con la Circolare n 14/E del 2015, che il meccanismo del Reverse Charge non trova applicazione alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono di fatto esonerati dagli adempimenti dell'inversione. La circolare stessa nell'elencazione di quali siano i regimi fiscali particolari, non affronta però la tematica dei soggetti che abbiano richiesto la dispensa degli adempimenti ai sensi dell'art 36 bis DPR 633/72. Invero, la dispensa dagli adempimenti art 36-bis non appare essere un regime speciale IVA, per cui, in mancanza di ulteriori chiarimenti da parte dell'agenzia delle Entrate, si può concludere dovrebbe concludersi che i soggetti interessati siano automaticamente esclusi dalle semplificazioni dalla circolare, e debbano pertanto applicare l'iva. Con l occasione porgiamo distinti saluti. *** Brescia, 20 dicembre 2016 (Maurizio Borboni)

6 Allegato 1 FAC- SIMILE DELLA DICHIARAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLA RITENUTA IN MISURA RIDOTTA DITTA RACCOMANDATA A/R OPPURE VIA P.E.C. SPETT.LE (indirizzo sostituto di imposta) OGGETTO: DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 25 BIS DEL D.P.R. 600 DEL , PER L'APPLICAZIONE IN MISURA RIDOTTA, DELLA RITENUTA ALLA FONTE SU PROVVIGIONI, PER L'ANNO. Il/la sottoscritta, nat a il,esercente l'attività di oppure in qualità di amministratore e legale rappresentante della Ditta - Società, corrente in, Via - Piazza n., avente numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di, codice fiscale e partita IVA :, CHIEDE ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del D.M , l'applicazione della ritenuta d'acconto sul 20% dell'imponibile delle provvigioni corrisposte nell anno, ed a tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art.25 bis, comma 2, D.P.R. 600/1973 e del D.M. 16/4/1983, di avvalersi in via continuativa per lo svolgimento della propria attività, dell'opera di dipendenti e/o di terzi come intesi in dette disposizioni. Dichiara inoltre che qualora le condizioni su esposte venissero a mutare, ne darà comunicazione entro gg. dalla data del cambiamento. Luogo e data Firma e dati percipiente

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