DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER LA CONCESSIONE D USO DEL MARCHIO DEL PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE VELINO MIELE E PRODOTTI APISTICI

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DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER LA CONCESSIONE D USO DEL MARCHIO DEL PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE VELINO MIELE E PRODOTTI APISTICI Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n 74 del 23/09/2008 Qui proteggiamo Natura e Cultura 1

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER LA CONCESSIONE D USO DEL MARCHIO DEL PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE VELINO MIELE E PRODOTTI APISTICI Art. 1 Premessa Il presente Disciplinare definisce i requisiti e le procedure necessarie per la concessione del Marchio di Qualità del Parco Naturale Regionale Sirente Velino da parte delle aziende che producono e commercializzano miele e prodotti apistici. La denominazione Miele del Parco Sirente Velino è riservata esclusivamente ai mieli ottenuti nel rispetto degli articoli che seguono. Art. 2 Ambito di applicazione Il riconoscimento del Marchio di Qualità del Parco è assegnato alle sole imprese con sede di produzione in uno dei comuni del Parco, operanti nel settore del Miele, regolarmente iscritte all Albo delle imprese presso la C.C.I.A.A. di L Aquila, ai sensi della Legge 443/85. Il marchio di Qualità del Parco viene assegnato al singolo prodotto tradizionale e non all azienda produttrice. Questo significa che un impresa che produce diverse prodotti apistici potrà utilizzare il marchio soltanto sui prodotti per cui lo ha richiesto e ottenuto. Per l ottenimento del Marchio di Qualità del Parco, l impresa, oltre a rispettare le condizioni prescritte nel Regolamento generale per la concessione d uso del Marchio del Parco ai prodotti e servizi locali (approvato con delibera del Consiglio Direttivo n 60 del 31/08/2007) e nel Regolamento di settore per la concessione d uso del Marchio del Parco ai prodotti tipici agricoli e agroalimentari (approvato con delibera n 60 del 31/08/2008), deve dimostrare di soddisfare per singolo prodotto i requisiti obbligatori di cui agli artt. 3, 4 e 5 e una serie di requisiti facoltativi di cui all art. 6 del presente Disciplinare. I requisiti obbligatori attengono agli aspetti produttivi, riguardanti la zona di produzione, le tecniche produttive e le caratteristiche del prodotto finito. I requisiti facoltativi sono invece legati al miglioramento degli aspetti ambientali e comunicativi. Qui proteggiamo Natura e Cultura 2

Art. 3 Zona di produzione La zona di produzione dei mieli che si avvalgono della denominazione Miele del Parco Sirente Velino comprende l intero territorio compreso all interno dei confini del Parco Regionale Sirente Velino. Le tipologie di miele per le quali è consentita la richiesta del marchio sono quelle ottenute da essenze floreali spontanee o coltivate all interno dei confini del Parco. Non è ammessa l apposizione del marchio per mieli prodotti al di fuori dei confini del Parco. Gli apicoltori che praticano il nomadismo al di fuori dei confini del parco, potranno ottenere il marchio per le sole tipologie di miele prodotto nel territorio del Parco. Art. 4 Caratteristiche di produzione 1. Le arnie devono essere tenute ad una distanza minima di 500 mt. da strade comunali e provinciali, aree industriali, discariche, inceneritori. 2. Le api non devono subire trattamenti con farmaci che possono essere dannosi alla salute umana. 3. E vietato l impiego di materiale plastico per la costruzione di componenti strutturali interni all arnia, essendo consentito il solo impiego di legno, fatto salvo l uso di componenti metallici quali chiodi, staffe angolari ecc.all intero dell arnia è vietato l impiego di vernici di qualunque origine e natura. Per la protezione esterna dell arnia è consentito l uso di vernici purché atossiche a base non sintetica. 4. La nutrizione artificiale della famiglia e consentita solo in periodi di carenza alimentare o di condizioni atmosferiche che non consentono alle api di bottinare, intervenendo con il miele e non con zuccheri diversi e comunque fino a 10 giorni prima della raccolta. 5. E vietato mettere in produzione melari contenenti muffe e/o tarme. 6. Per le operazioni di ispezione e smielatura è consentito il solo impiego di fumo prodotto all interno di affumicatori dalla combustione di iuta o vegetali secchi. E vietata la combustione di materiali diversi o di materiali vegetali se trattati con prodotti atti ad aumentare la fumosità quali ad esempio oli, cere, resine, grassi, proteine ecc., è altresì vietato l uso di repellenti chimici di sintesi. 7. Per l estrazione del miele dai favi sono vietati tutti i sistemi diversi dalla centrifugazione e dalla caduta per gravità. 8. E vietato l uso di impianti di smielatura e di decantazione di materiale diverso dall acciaio inox. 9. Durante tutte le operazioni, dall estrazione all invasettamento del miele è vietato operare con temperature superiori a 38 C. Art. 5 Caratteristiche del prodotto finito 1. Il contenuto di umidità non deve essere superiore al 18%. 2. I mieli uniflorali devono avere caratteristiche organolettiche rispondenti allo standard della tipologia uniflorale dichiarata. Qui proteggiamo Natura e Cultura 3

Art. 6 Requisiti Facoltativi L impresa, oltre a rispettare i criteri obbligatori, deve soddisfare nell arco del triennio di durata della concessione del Marchio, un certo numero di requisiti facoltativi a scelta tra quelli riportati nell Allegato 5, in modo da raggiungere il punteggio minimo di: - 4 punti all atto della richiesta di concessione del Marchio; - 5 punti ulteriori al termine del primo anno di concessione; - 5 punti ulteriori al termine del terzo anno. A tal fine, compila un Piano di Sviluppo di cui all Allegato 3 del presente Disciplinare. La conformità ai requisiti indicati nel Piano di sviluppo, nelle scadenze temporali suindicate, è condizione necessaria per l utilizzo del Marchio del Parco nonché per il rinnovo della concessione. Art. 7 Iter Procedurale L iter procedurale per il rilascio della concessione d uso del Marchio, prevede: - la presentazione a mano o con raccomandata a/r della Richiesta di concessione d uso del Marchio del Parco per i prodotti di biscotteria e pasticceria da parte del soggetto richiedente unitamente al Piano di Sviluppo con annessi i Moduli di verifica, di cui rispettivamente agli Allegati 2, 3 e 4 del presente Disciplinare; - il Parco, dopo una prima verifica della documentazione presentata, trasmette gli atti all Organismo di Controllo che predispone tutti gli accertamenti prescritti nel Regolamento generale per la concessione d uso del Marchio del Parco ai prodotti e servizi locali, nel Regolamento per la concessione d uso del Marchio del Parco ai prodotti tipici agricoli e agroalimentari e nel Disciplinare di gestione; - i verbali formulati dall Organismo di Controllo e la relativa documentazione prodotta vengono trasmessi al Parco; - il Parco si impegna a rilasciare la concessione, se ne sussistono le condizioni, entro massimo 150 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui sopra; - il Marchio del Parco non può in nessun caso essere utilizzato prima della conclusione delle procedure sopra descritte; - il Parco stipula con il richiedente apposita Convenzione che regola i termini e le modalità di utilizzo del marchio nonché gli obblighi assunti dal beneficiario; - il beneficiario del Marchio sarà oggetto di controlli periodici da parte dell Ente Parco e/o dell Organismo di Controllo che ne verificheranno la conformità dell utilizzo del marchio alle prescrizioni di cui al Regolamento generale e al presente Disciplinare. Art. 8 Modalità di utilizzo del logo Qui proteggiamo Natura e Cultura 4

In seguito all'ottenimento della concessione d'uso del Marchio del Parco e solo dopo comunicazione scritta da parte del Parco, l azienda è tenuta ad utilizzare il logo di Qualità del Parco Miele del Parco Sirente Velino di cui all Allegato 1. Questo dovrà essere applicato esclusivamente sulle confezioni e sul packaging dei prodotti e per la comunicazione aziendale in riferimento alle sole iniziative: - pagine internet - brochure o depliant di presentazione dell azienda. Altri utilizzi del marchio dovranno essere preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo del Parco. La riproduzione del Logo è ammessa purché non ne vengano alterate le proporzioni e la leggibilità dei contenuti. La dimensione minima del logo, capace di garantire una sufficiente ed accettabile leggibilità, è di circa 2 cm. di lato. Dimensioni inferiori sono possibili ma preferibilmente stampando in tipografia con opportuna risoluzione (300-600 dpi). Art. 9 Iniziative di supporto da parte del Parco L'Ente si impegnerà a promuovere adeguatamente le aziende nei materiali promozionali e sul sito ufficiale www.parcosirentevelino.it e sul portale nazionale dei parchi italiani www.parks.it/sirente.velino, dove saranno indicati i nominativi delle aziende ed effettuati dei links alle homepage specifiche delle aziende. Inoltre, potranno beneficiare di un canale preferenziale in occasione di eventi ed iniziative che saranno organizzati dall'ente. Art. 10 Rinvii Per aspetti non contemplati nel presente Disciplinare (corrispettivo per la concessione, convenzione, procedure di controllo, sanzioni) si rinvia al Regolamento generale e al Regolamento di settore di cui all art. 2. Qui proteggiamo Natura e Cultura 5