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COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA --------------------------------------------------- Provincia di Treviso VIA VITTORIO EMANUELE, 13 31040 MEDUNA DI LIVENZA C.F.: 8001 237 0260 P.IVA: 0049 741 0266 WWW.COMUNE.MEDUNADILIVENZA.TV.IT E-MAIL: SEGRETERIA@COMUNE.MEDUNADILIVENZA.TV.IT Tel. 0422/767001 767495 fax 0422/767728 Prot. n. 7127 Sede municipale, lì 20 novembre 2013 Ord. n. 700 OGGETTO: Determinazione degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. IL SINDACO PREMESSO che con il D.Lgs. n. 59/2010, recante Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, lo Stato provvedeva a recepire nell ordinamento italiano le disposizioni di cui alla c.d. Direttiva Bolkestein, che ha formulato una serie di principi che tendono alla progressiva armonizzazione delle normative nazionali e regionali in materia di servizi, allo scopo di promuovere una maggiore competitività del mercato con l obiettivo di eliminare le barriere allo sviluppo del settore dei servizi fatti salvi i limiti posti per motivi d interesse generale tra cui l ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell ambiente, ecc.; PRECISATO che con D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stata inserita all articolo 3, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, (successivamente ulteriormente modificato dall articolo 31 del D.L 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), la lettera d-bis secondo la quale - ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione - le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i limiti e prescrizioni del rispetto degli orari di apertura e di chiusura, dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché di quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio; PRECISATO altresì che l articolo 31, comma 2, del succitato D.L. 201/2011, consente la previsione di vincoli all apertura di nuovi esercizi commerciali purché connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l ambiente urbano, e dei beni culturali ; ATTESO pertanto che la liberalizzazione degli orari delle attività commerciali e delle attività di somministrazione è operativa a far luogo dallo scorso 6 dicembre 2011; VISTE la L.R. 21 settembre 2007, n. 29, e la circolare Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0204339 n. 3644 del 28 ottobre 2011, con la quale si evidenzia la possibilità per i Comuni di limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela con atti provvedimentali adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura; RITENUTO pertanto legittimo stabilire vincoli agli orari di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande al fine di assicurare un adeguata funzionalità dei pubblici esercizi, al contempo avendo riguardo al rispetto della quiete pubblica e della sicurezza pubblica, in particolare per le problematiche connesse alla somministrazione di alcolici, alla materia dell inquinamento acustico ed ambientale, nonchè alla salute delle persone. PRECISATO che la presente ordinanza viene adottata anche a fronte dell esigenza di garantire il diritto al riposo nelle ore notturne e di tutelare la quiete pubblica, nonché l ordine e la sicurezza pubblica, che - in mancanza di una disciplina organica - potrebbero venir pregiudicati a causa del disturbo causato dalla prevedibile attrazione di persone e veicoli verso le attività di somministrazione di alimenti e bevande, oggetto dell ordinanza medesima; VISTA la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 Disciplina dell esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande ; RICHIAMATO l articolo 44, lett. m) del vigente Statuto comunale e l articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, i quali stabiliscono che il Sindaco è competente, tra l altro, a coordinare gli orari e quindi le giornate di apertura degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nell ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione; VISTA la deliberazione consiliare n. 22 del 30.09.2013 con la quale, in applicazione dell articolo 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati approvati gli indirizzi relativi alla determinazione degli orari di somministrazione di alimenti e bevande;

D I S P O N E per i motivi esposti in premessa - con decorrenza immediata - al fine di coordinare gli orari delle attività economiche in rapporto alle esigenze della comunità territoriale e nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti della collettività, di determinare i seguenti limiti degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande come di seguito specificato: Articolo 1 Disciplina delle fasce orarie di chiusura su tutto il territorio comunale Gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande non è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, dovranno osservare una fascia oraria di rispetto della chiusura compresa tra le ore 2 (due) antimeridiane e le ore 5 (cinque). Alla medesima disciplina sono assoggettati anche: a) gli artigiani del settore alimentare che provvedono alla vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti; b) le gelaterie, le gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie commerciali nonché gli esercizi specializzati nella vendita di bevande; c) la somministrazione al domicilio del consumatore e nei laboratori di ristorazione degli istituti professionali alberghieri che realizzano esercitazioni speciali, aperte al pubblico, con finalità prettamente formative per gli allievi che vi partecipano, dirette a valorizzare la cucina e i prodotti tipici veneti. 2) Gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago in forma non prevalente, dovranno osservare una fascia oraria di rispetto della chiusura compresa tra le ore 2 (due) antimeridiane e le ore 7 (sette) del giorno successivo. Alla medesima disciplina sono assoggettati anche le associazioni e i circoli NON aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali riconosciute ai sensi di legge, che svolgono attività permanenti o temporanee di intrattenimento e svago o di pubblico spettacolo, anche congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande. 3) Per le sale da ballo, i locali notturni e comunque similari in cui sono prevalenti l intrattenimento e lo svago, deve essere rispettata una fascia oraria di rispetto della chiusura dell attività di somministrazione tra le ore 3 (tre) antimeridiane e le ore 7 (sette). L esercizio in parola dovrà comunque seguire l orario eventualmente fissato dal Sindaco in base alla disciplina dell attività prevalente di intrattenimento e svago. 4) Per le sale da gioco, l attività di somministrazione deve osservare una fascia oraria di rispetto della chiusura compresa tra le ore 2 (due) antimeridiane e le ore 7 (sette). L esercizio in parola dovrà comunque seguire l orario eventualmente fissato dal Sindaco in base alla disciplina dell attività prevalente di intrattenimento e svago. 5) L attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata all esterno dei locali, sia su spazi privati che su aree pubbliche o di uso pubblico, può avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni: Su tutto il territorio comunale è consentita la somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle seguenti fasce orarie di tutela della quiete notturna: da lunedì a giovedì, e domenica notte: dalle ore 24.00 (ventiquattro) alle ore 7 (sette); venerdì: dalle ore 2 (due) antimeridiane alle ore 7 (sette) del giorno successivo (sabato); sabato: dalle ore 2 (due) antimeridiane alle ore 7 (sette) del giorno successivo (domenica); prefestivi: dalle ore 2 (due) antimeridiane alle ore 7 (sette) del giorno successivo. Entro le predette fasce di rispetto della quiete notturna le aree esterne adiacenti o pertinenti ai locali non potranno essere utilizzate in alcun modo dagli avventori. 6) Al di fuori delle succitate fasce orarie di chiusura, l esercente è libero di determinare il proprio orario di svolgimento dell attività di somministrazione di alimenti e bevande, e di sospendere la stessa fino a 30 (trenta) minuti prima dell orario prescelto. 7) Ai fini della tutela dei consumatori, l esercente è tenuto ad osservare l orario liberamente determinato e deve obbligatoriamente renderlo noto al pubblico con l esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all interno che all esterno dell esercizio. Articolo 2 Deroghe particolari 1. L'orario di chiusura per tutte le tipologie di esercizi disciplinati dalla presente ordinanza è protratto fino alle ore 5 (cinque) del giorno successivo nei seguenti periodi: a) dal 24 dicembre al 6 gennaio successivo compreso; b) in occasione di festività e/o particolari manifestazioni locali, previa comunicazione al Sindaco, nel limite massimo di quindici giorni per ciascun anno solare. 2. Le limitazioni di orario di cui alla presente ordinanza non si applicano nel periodo compreso tra il 31 dicembre e il 1 gennaio.

3. Possono essere altresì fissate puntuali esclusioni dall applicazione delle limitazioni di orario di cui alla presente ordinanza. 4. In ottemperanza al principio di semplificazione dei procedimenti amministrativi, gli esercizi che in forza della previgente normativa effettuavano un orario di apertura, anche limitatamente ad alcuni giorni della settimana, con chiusura successiva oltre l inizio della fascia di tutela prevista per le zone di appartenenza di ciascun esercizio, sono autorizzati ad osservare l'orario finora svolto senza necessità di richiedere ed ottenere nuove specifiche autorizzazioni o deroghe, fatta salva diversa valutazione da parte dell Amministrazione comunale in presenza di specifiche criticità derivanti da detta concessione. Articolo 3 Limitazioni degli orari per esigenze pubbliche ed inquinamento acustico 1. Ai sensi dell articolo 20 della L.R. 29/2007, possono essere disposte, con atto motivato rivolto ad esercizi determinati - in via permanente o per situazioni contingenti - limitazioni agli orari, a) per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di intralcio alla circolazione stradale e/o pedonale nelle aree circostanti all esercizio, o comunque di interesse pubblico; b) per assicurare - sia all'esterno che all'interno del locale, a seguito di fenomeni accertati o comportamenti reiterati provocanti disturbo - il rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico, al fine di tutelare in via primaria la quiete pubblica. 2. I provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati senza che per gli stessi siano applicate le procedure dell articolo 18, comma 1 della legge regionale, ovvero siano sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle organizzazioni dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello regionale. Articolo 4 Particolari ambiti di applicazione 1. Gli esercizi misti, che congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o economiche, osservano i limiti temporali previsti all articolo 1, comma 1, della presente ordinanza 2. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nei centri commerciali osservano l orario di attività delle strutture commerciali in cui si trovano. 3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all interno degli impianti stradali di carburanti quali attività complementari a servizio dell'autoveicolo ivi presenti e facenti parte dello stesso complesso, osservano l orario dell impianto cui sono annessi. 4. Per le manifestazioni temporanee, autorizzate ai sensi dell articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, l attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta fino alle ore 1 (una) del giorno successivo, mentre eventuali attività accessorie di cui all articolo 31 della legge regionale medesima, effettuate contestualmente, devono cessare entro le ore 24 (ventiquattro). 5. L attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto di impianti sportivi, centri ricreativi o simili dovrà essere svolta nella fascia oraria di apertura della struttura alla quale è abbinata. Articolo 5 Attività accessorie (art. 31 L.R. 29/2007) 1. Le attività accessorie di cui all articolo 31 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, svolte all interno dei locali, devono osservare il limite orario massimo di svolgimento fissato entro e non oltre le ore 24 (ventiquattro) salvo che il locale non sia adeguatamente insonorizzato così come comprovato da apposita perizia predisposta da tecnico competente in acustica - nel qual caso dette attività potranno essere protratte fino all orario di chiusura dell esercizio. 2. In ogni caso non deve essere percepibile dall esterno o da abitazioni/locali immediatamente adiacenti o confinanti l emissione sonora derivante da qualsivoglia apparecchio radiotelevisivo o impianto in genere per la diffusione sonora e di immagini, in modo da consentire la corretta audizione esclusivamente all interno dell esercizio e non arrecare molestia o disturbo alla quiete pubblica, in ottemperanza alle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell ambiente esterno, nonché di ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, in quanto applicabili. Lo svolgimento di dette attività accessorie deve mantenere carattere complementare rispetto alla normale attività di somministrazione, e deve avvenire subordinatamente all ottemperanza alle seguenti norme generali: - apparecchi o impianti utilizzati a tal fine devono essere collocati in maniera tale da non intralciare il flusso e la sosta della clientela; - non devono essere predisposti elementi atti a trasformare l esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; - non devono essere spente o attenuate le luci dell esercizio e il locale deve conservare la normale sistemazione e collocazione di arredi e strutture, onde non assumere la natura e le caratteristiche di luogo di pubblico spettacolo; - le forme di trattenimento in parola non possono essere pubblicizzate separatamente all attività principale di somministrazione;

- non possono essere previsti in alcun caso il pagamento del biglietto d ingresso né l applicazione di aumenti dei costi delle consumazioni, rispetto al listino prezzi ordinariamente applicato; - è vietato qualsiasi intrattenimento danzante che coinvolga gli avventori dell esercizio; - dovranno essere evitati affollamenti che possono rendere difficile, rispetto alla normale ricettività del locale, il flusso degli avventori e, comunque, mettere a repentaglio l incolumità pubblica. 4. I trattenimenti musicali svolti all esterno dei locali, sia su spazi privati che su aree pubbliche o di uso pubblico, devono essere debitamente autorizzati dal Comune, previa presentazione di apposita istanza intesa al rilascio della licenza di cui all articolo 68 del T.U.L.P.S., e predisposizione ed adozione di tutte le opportune modalità atte a contenere le emissioni sonore e a garantire il rispetto della quiete pubblica. L effettuazione di dette attività è consentita nei seguenti termini: su tutto il territorio comunale è consentita, eccezionalmente e con carattere non ripetitivo, nel rispetto del limite orario massimo di svolgimento fissato alle ore 24.00 (ventiquattro), e limitatamente alle serate dei venerdì, sabato e prefestivi. Articolo 6 Esclusione dalla disciplina sugli orari 1. Non sono soggette alle disposizioni di cui al presente provvedimento le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate: a) nei mezzi di trasporto pubblico; b) nelle mense aziendali; c) nei locali adibiti alla somministrazione dalle associazioni e dai circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali di cui all articolo 2, comma 3, della legge regionale; d) nelle scuole, negli ospedali, nelle case di riposo, nelle comunità religiose, negli stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati e per la somministrazione esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche. 2. Negli esercizi annessi a strutture ricettive è consentita la somministrazione di alimenti e bevande, anche in deroga alle disposizioni stabilite dal presente capo, limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. 3. In caso di affidamento in gestione di uno o più reparti ai sensi dell articolo 16, il gestore osserva l orario dell esercizio di somministrazione al quale il reparto è annesso. Articolo 7 Chiusura per ferie nel mese di agosto 1. Durante il mese di agosto di ogni anno dovrà essere garantita l apertura di almeno un esercizio nel capoluogo ed un esercizio nella frazione di Brische. 2. Limitatamente alla frazione di Brische, dove attualmente operano due pubblici esercizi, al fine di assicurare con continuità idonei livelli di servizio all utenza, durante l intero anno dovrà essere garantita, salvi i casi di forza maggiore, l apertura di almeno un esercizio. A tale scopo ciascuno dei due pubblici esercizi, prima di chiudere il locale per ferie, dovrà accertarsi che l altro esercizio sia aperto durante tutto il periodo di ferie prescelto e presentare apposita comunicazione al Comune. 3. I titolari di esercizi di somministrazione che intendono chiudere la propria attività per un periodo di ferie durante il mese di agosto devono far pervenire al Comune apposita comunicazione entro il 30 aprile di ogni anno. Il periodo di ferie comunicato è da intendersi autorizzato se entro il 31 maggio l Ufficio competente, a seguito della predisposizione del calendario di cui al successivo comma 3, non notifichi all'interessato il provvedimento di diniego a svolgere le ferie nel periodo prescelto. Eventuali comunicazioni presentate in ritardo saranno prese in considerazione compatibilmente con il calendario delle ferie fissato dall Ufficio. Le associazioni di categoria potranno presentare elenchi collettivi dei propri associati con l'indicazione del periodo di ferie prescelto. 4. Durante il mese di maggio l Ufficio competente predispone il calendario delle ferie, garantendo, zona per zona del proprio territorio, l'apertura minima prevista dal precedente comma 1. 5. In caso di mancato accoglimento del periodo prescelto per le ferie, il richiedente può modificarlo entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di diniego o presentare, in carta semplice, ricorso motivato al Sindaco. Il responsabile del Servizio competente, entro 15 giorni dal ricevimento della modifica del turno o del ricorso, decide in via definitiva sul provvedimento da adottare e ne dà immediata comunicazione all'interessato. 6. Venti giorni prima dell'inizio della chiusura per ferie, i titolari dei pubblici esercizi dovranno esporre, in modo ben visibile al pubblico, un cartello con il quale si avvisa la clientela del periodo di chiusura, indicando la data della comunicazione effettuata al Comune.

Articolo 8 Sanzioni L inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, non già disciplinate dalla legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00= ad un massimo di euro 500,00=, da applicarsi con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Articolo 9 Abrogazioni Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, è abrogata la precedente ordinanza n. 587, prot. n. 7714 del 4/11/2008, avente ad oggetto "Determinazione degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande Legge Regionale 21 settembre 2007, n. 29", nonchè ogni altro atto amministrativo o regolamentare interno all ente che risulti con esso in contrasto. ------------------------------------------------- IL SINDACO Marica FANTUZ