Vorsorgestiftung des VSV Fondation de prévoyance de l'asg Fondazione di previdenza dell'asg Occupational benefits foundation of the SAAM Convenzione di affiliazione tra la ditta (qui di seguito denominata «ditta») e la Fondazione di previdenza dell ASG a Zurigo (qui di seguito denominata «Fondazione») Azienda n. Contratto n.
Affiliazione alla Fondazione 1 1.1 Scopo della Fondazione è l attuazione della previdenza professionale per i membri dell Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni (ASG) e di altre ditte legate alla Fondazione da rapporti economici o finanziari. La Fondazione è iscritta nel registro della previdenza professionale con il numero ZH 1270. Organo della Fondazione, ai sensi dell art. 51 LPP, è il consiglio di fondazione, a composizione paritetica. Il processo di elezione dei membri e i loro compiti e le loro competenze sono definiti nel regolamento e negli Statuti della Fondazione. 1.2 Come concordato con il suo personale, la ditta aderisce alla Fondazione allo scopo di attuare la previdenza professionale con effetto dall. L affiliazione viene notificata all ufficio di revisione e all autorità di vigilanza della Fondazione. 1.3 La ditta adempie tramite la Fondazione a tutti gli obblighi derivanti dalla Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP). Nell ambito della Fondazione la ditta può attuare anche la previdenza professionale superiore ai minimi legali. 1.4 In caso di passaggio da un altro istituto di previdenza sarà stipulato un contratto di affiliazione separato. I mezzi non vincolati, accumulati nella previdenza attuale, devono essere ripartiti prima del passaggio alla Fondazione. In caso contrario essi saranno accreditati ai relativi conti comuni della Fondazione. 1.5 Le condizioni per un ammissione alla Fondazione sono soddisfatte (sono parte del contratto di affiliazione), se alla data effettiva la riserva matematica (avere di vecchiaia) degli assicurati attivi è stata versata interamente in misura di almeno il 100% e non sussistono casi di prestazione in corso oppure le prestazioni in corso rimangono presso l attuale istituzione di previdenza, oppure l istituto di previdenza cedente è disposto a trasferire totalmente alla Fondazione le riserve matematiche per sinistri in corso da essa calcolate, oppure la ditta s impegna a compensare l eventuale differenza risultante tra la riserva sinistri calcolata dalla Fondazione per le prestazioni in corso e l importo effettivamente trasferito. 1.6 La ditta riconosce l organo a cui la Fondazione ha affidato la propria amministrazione. Cerchia delle persone da assicurare, notifica 2 2.1 Rientrano nella cerchia delle persone da assicurare tutti i dipendenti della ditta soggetti all obbligo di assicurazione secondo la LPP. 2.2 Possono inoltre essere incluse nella cerchia degli assicurati le persone che svolgono un attività lavorativa in proprio e gli altri dipendenti. 2.3 La ditta s impegna a notificare alla Fondazione tutte le persone da assicurare alla previdenza. La notifica va effettuata mediante l apposito modulo della Fondazione. Pagamento dei contributi 3 3.1 La ditta s impegna a versare all organo d applicazione della Fondazione i contributi dovuti ai sensi del regolamento (contributi del datore di lavoro e contributi dei dipendenti) a cadenza trimestrale posticipata. In caso di ritardo nel pagamento, saranno addebitati gli interessi di mora sull importo dovuto. L entità dell interesse di mora viene stabilita periodicamente dal consiglio di fondazione e comunicata alle ditte affiliate. 3.2 L organo d applicazione comunica per iscritto alla ditta la scala dei contributi fissata secondo il regolamento dal consiglio di fondazione. Le spese amministrative sono incluse nei contributi. pagina 2
Durata della convenzione, disdetta 4 4.1 La convenzione è stipulata per un periodo di 5 anni e potrà essere disdetta a partire dal. Resta riservata la disdetta anticipata della Fondazione in caso di mancato versamento dei contributi da parte della ditta. 4.2 Se il contratto non viene disdetto al più tardi 6 mesi prima della scadenza, la durata dello stesso è prorogata tacitamente di un anno con il medesimo preavviso di disdetta. 4.3 La disdetta del datore di lavoro deve essere approvata dalla maggioranza delle persone assicurate della ditta. La Fondazione è tenuta a notificarlo alla rispettiva cassa di compensazione AVS, alla Fondazione istituto collettore (art. 11 cpv. 3bis LPP) e all autorità di vigilanza della Fondazione. 4.4 In caso di scioglimento della ditta, la convenzione d affiliazione si estingue il primo giorno del mese che segue alla liquidazione o all uscita della ditta. I diritti derivanti dallo scioglimento sono stabiliti nel «Regolamento sulla liquidazione parziale» della Fondazione. Se il versamento avviene successivamente alla data di scioglimento della ditta, ai mezzi spettanti sarà applicato il tasso d interesse minimo stabilito dal Consiglio federale. 4.5 Se la convenzione viene disdetta in presenza di assicurati tenuti a versare contributi, oppure un indipendente lascia la Fondazione prima della scadenza delle prestazioni regolamentari, la Fondazione applicherà una trattenuta pari allo 0,2% dell avere di vecchiaia disponibile alla data dello scioglimento. L importo minimo è di CHF 2000.00, cui si aggiungono CHF 75.00 per ogni beneficiario di rendita e assicurato attivo. Le prestazioni minime legali a favore delle persone assicurate sono garantite in ogni caso. Conferma delle ditte affiliate 5 5.1 La ditta affiliata conferma alla Fondazione che i dati forniti in relazione alla presente convenzione sono corretti. Essa conferma anche di aver ricevuto i seguenti documenti: Statuti della Fondazione Regolamento di previdenza (1a parte: piano di previdenza; 2a parte: disposizioni generali) Regolamento sulla liquidazione parziale Regolamento per la costituzione di accantonamenti e riserve 5.2 Con la propria firma la ditta conferma che il suo personale approva l affiliazione alla Fondazione. Allegato 6 Appartenenza a un collettivo di assicurati (regolamento di previdenza, parte 3a) Redatto in duplice copia (una copia per ciascuna parte contrattuale) Luogo e data Luogo e data Fondazione di previdenza dell ASG Timbro e firma (daccordo con la maggioranza del personale)
Vorsorgestiftung des VSV Fondation de prévoyance de l'asg Fondazione di previdenza dell'asg Occupational benefits foundation of the SAAM Regolamento Parte terza: appartenenza a un collettivo di assicurati Valido dal:
Vorsorgestiftung des VSV Fondation de prévoyance de l'asg Fondazione di previdenza dell'asg Occupational benefits foundation of the SAAM Regolamento Parte terza: appartenenza a un collettivo di assicurati Valido dal: L assegnazione ai diversi piani della Fondazione di previdenza dell Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni deve essere determinata, per ogni ditta o lavoratore indipendente affiliato, in base ai sottostanti criteri obiettivi di cui all art. 1c OPP 2. L appartenenza a un collettivo di assicurati viene fissata dalla ditta affiliata, con l assenso della maggioranza dei suoi dipendenti, o dall indipendente. Categoria di assicurati Piano di previdenza Copertura infortuni Piano 1 Piano 2 Piano 3 Sì No Il presente piano di previdenza (prima parte del Regolamento) e le Disposizioni generali (seconda parte del Regolamento) costituiscono insieme all appartenenza a un collettivo (terza parte) il Regolamento della Fondazione di previdenza dell ASG. Approvato e messo in vigore dal consiglio di fondazione l 11 novembre 2009 a Zurigo. Consiglio di fondazione della Fondazione di previdenza dell ASG Azienda n. Contratto n. Ditta Indirizzo