COMUNE DI SAN MARCELLINO



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Pagina 1 di 11 COMUNE DI SAN MARCELLINO (Provincia di Caserta) AREA TECNICA E POLIZIA URBANA REGOLAMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI Delibera Consiglio Comunale N. 18 del 24/03/2000 ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI ART. 2 DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ART. 3 CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE CITTADINE ART. 4 CARATTERISTICHE DELL INSEGNA ART. 5 DIMENSIONI DELLE INSEGNE ART. 6 INSTALLAZIONI ART. 7 PROCEDURA AMMINISTRATIVA ART. 8 RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE MODALITA ART. 9 OBBLIGO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

Pagina 2 di 11 ART. 10 DECADENZA O REVOCA DELL AUTORIZZAZIONE ART. 11 COLLOCAZIONE SU EDIFICIO O AREE DI PARTICOLARE INTERESSE ART. 12 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE E DI MODIFICA ART. 13 DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI ART. 14 NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI 1. Il presente atto disciplina le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull ambiente, nell'ambito del territorio comunale. 2. Le norme del presente atto si applicano esclusivamente ai mezzi pubblicitari installati in luoghi pubblici o, da tali luoghi percepibili. 3. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può intraprendere iniziative pubblicitarie senza aver ottenuto l autorizzazione senza aver pagato il canone- 4. Per i mezzi pubblicitari non elencati nel presente atto valgono le disposizioni vigenti in materia previste dal Nuovo Codice della Strada. Art. 2 DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI Le norme del presente atto si applicano su tutto il territorio comunale e disciplinano l installazione di: (normativa di cui all'art. 23 del nuovo c.d.s. e regolamento di esecuzione) insegne e pannelli di esercizio; insegne e pannelli pubblicitari; cartelli o tabelle;. manifesti, impianti di pubblicità o di propaganda,- segni orizzontali reclamistici; sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade; striscioni, locandina e stendardo

Pagina 3 di 11 Per insegne e pannelli d'esercizio s intendono le scritte, tabelle e simili a carattere permanente e su materiale diverso dalla carta, esposte esclusivamente sulla sede di un esercizio; di un'industria commercio; arte o professione e possono contenere il nome dell esercente; la ragione sociale della ditta; la qualità dell'esercizio; la sua attività permanente; l'indicazione generica delle merci prodotte, fabbricate o vendute o i servizi che vengono prestati possono essere luminose ed installate a bandiera o frontali parallelamente al senso di marcia. Per insegne e pannelli pubblicitari s'intendono le scritte, tabelle e simili, esposti in luogo da quello ove ha sede l'esercizio di qualsiasi natura esso sia, possono essere luminose ed installate a bandiera o frontali parallelamente al senso di marcia. Per cartelli o tabelle s'intendono tutti quei mezzi pubblicitari mono o bifacciali esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l' esercizio di qualsiasi natura esso sia, possono essere luminosi ed installati parallelamente al senso di marcia. Art. 3 CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE CITTADINE Ai fini dell applicazione del presente atto, il territorio comunale viene suddiviso in 3 zone e individuate nell'allegata planimetria: "A" Centro storico; "B" Area ad alta concentrazione commerciale; "C" Urbana di corona all'area ad alta concentrazione commerciale ed urbana di periferia. Art. 4 CARATTERISTICHE DELL INSEGNA 1. Le insegne e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento e ad ogni altra azione che prevedibilmente le possa interessare. 2. Le insegne e gli altri mezzi pubblicitari devono avere una sagoma regolare ed in ogni caso non devono generare confusione con la segnaletica stradale. 3. Nell'uso dei colori, particolare cautela dovrà essere adottata per il colore rosso ed il verde e del loro abbinamento, in modo particolare in corrispondenza e in prossimità di intersezioni. 4. Di norma l' insegna di esercizio dovrà essere istallata nell'ambito dell' esercizio al quale si riferisce, qualora l'esercizio si trovi in posizione tale da non essere visibile dalle normali linee di traffico, in via del tutto eccezionale, potranno essere autorizzate collocazioni d'insegne di richiamo (pubblicitarie) di dimensioni non superiore a cm 2 3000 {es. cm. 100 x 30} e per un numero massimo di 4 impianti. 5. Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da intralciare la circolazione

Pagina 4 di 11 veicolare e pedonale. Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione con essa dovranno, su ordine del Responsabile della Polizia Urbana comunale, venire rimosse a spese dell'interessato. 6. Le insegne, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi. per luce propria o per luce indiretta, non possono avere luce nè intermittente nè di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento. 7. Di norma devono essere impiegati materiali duraturi. in particolare sono da escludere il legno ed il cartone. I cartelli monofacciali, che non siano a parete, devono avere un dorso decoroso. 8. La luce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso, mentre quella verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie. Art. 5 DIMENSIONI DELLE INSEGNE Il bordo inferiore delle insegne dovrà avere le seguenti altezze minime: - metri 5,10 dal piano viabile per strada sprovvista di marciapiedi; - metri 4.00 dal piano del marciapiede per strada provvista di marciapiedi. Le sporgenze, per le strade prive di marciapiede dovranno essere contenute in: -cm. 50 per le strade di larghezza interiore a m. 5.00; -cm. 75 per le strade di larghezza superiore a m. 5.00- Le insegne collocate sopra la luce dell'esercizio dovranno avere dimensioni tali da non superare i limiti relativi all'arredo dell'esercizio stesso, compreso tra architravi e stipiti esterni del vano dell'esercizio ed avere una sporgenza massima dal filo del muro vivo, contenuta in cm. 20. Art. 6 INSTALLAZIONI 1. L'installazione di insegne o cartelli pubblicitari deve essere effettuata in aderenza ai fabbricati o ai muri di recinzione. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari, già esistano costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 metri, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi a condizione che la proiezione dell'insegna non ricada sulla sede stradale. 2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. 3. Per quanto attiene l'installazione del sostegno e dell'insegna o del cartello, questo

Pagina 5 di 11 deve avere una posizione tale da consentire comunque il passaggio della sedia a ruote dell invalido motuleso. 4. Non è ammessa la collocazione di insegne e cartelli pubblicitari sul filo del marciapiede; 5. L'installazione di più segnali nello stesso luogo, anche da parte di ditte diverse, dovrà essere concentrata ove sia possibile e su indicazione dell'ufficio TECNlCO, in un unico impianto. 6. E' assolutamente vietato installare le indicazioni su impianti semaforici, pali di illuminazione pubblica, impianti di segnaletica stradale, aiuole spartitraffico. Nel caso in cui vengano individuati mezzi pubblicitari installati sui predetti impianti pubblici, l Amministrazione Comunale provvederà alla rimozione immediata per la tutela della pubblica e privata incolumità nonchè per la salvaguardia della sicurezza stradale e del decoro urbano, senza l'obbligo di preavvisare il proprietario dell'installazione e fatte salve le sanzioni applicabili. Il Responsabile del Procedimento per le rimozioni viene identificato nel Responsabile ufficio Tecnico di concerto con il Responsabile della Polizia Urbana. 7. Il posizionamento di cartelli, di insegne ed altri mezzi pubblicitari è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime: a) 50 mt prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizioni, degli impianti semaforici e delle intersezioni: lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere; h) 30 mt. prima dei segnali stradali di pericolo e prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni, lungo le strade locali di cui all allegato elenco; c) 10 mt dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali. di indicazione e dopo i segnali di pericolo e di prescrizione, nella zona B,. d) 15 mt dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali di pericolo e di prescrizione, nelle rimanenti zone; 8. Le distanze di cui al precedente comma, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non si applicano per le insegne e le tabelle di esercizio e pubblicitarie collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 3 metri dal limite della carreggiata, sempre chè siano rispettate le disposizioni dell' art. 23 comma 1 del Codice della Strada. 9. Negli incroci e/o piazze dell'elenco allegato al presente atto, è consentita l'installazione di impianti pubblicitari multipli -( preinsegne - indicatrici ) - 10. Fatti salvi i divieti e le prescrizioni di cui ai precedenti articoli, gli impianti pubblicitari, sono subordinati, a seconda della Zona di installazione, alle sotto riportate prescrizioni relative alla dimensione, forma e collocazione: Zona A Centro storico Nella presente zona: sono ammesse solo le insegne d'esercizio se installate parallelamente al senso di marcia. Tali insegne debbono essere contenute nei limiti dell arredo della vetrina. Per

Pagina 6 di 11 vetrina si intende tutto ciò che è compreso fra gli stipiti esterni e l' architrave che delimitano la luce dell'esercizio, senza interessare la partitura architettonica della facciata; possono essere ammesse, in via del tutto eccezionale, le insegne di richiamo a bandiera relative ad esercizi di interesse pubblico primario quali: farmacie, posti di pronto soccorso, Forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Urbana, Vigili del Fuoco ); sono ammessi impianti pubblicitari se installati parallelamente al senso di marcia previa valutazione di impatto ambientale e/o parere della Commissione Edilizia ; Zona "'B" Area ad alta concentrazione commerciale Nella presente zona: sono ammesse insegne sia di esercizio che pubblicitarie, aventi forme geometriche regolari e di superficie non superiore ad 1 (uno) mq. per singola facciata per quelle di esercizio e non superiore a cm. 100 x 30 per quelle pubblicitarie. In ogni caso le misure debbono "essere rapportate alle dimensioni dell'edificio in cui vanno collocate, nonchè alle strutture architettoniche dell'edificio stesso, sono ammessi impianti pubblicitari se installati parallelamente al senso di marcia; La distanza minima tra le installazioni deve essere di metri 10. Zona "'C" Urbana di corona all'area ad alta concentrazione commerciale ed urbana di periferia Nella presente zona: - sono ammesse insegne sia di esercizio che pubblicitarie le cui misure in ogni caso debbono essere rapportate alle dimensioni dell'edificio in cui vanno collocate, nonchè alle strutture architettoniche dell'edificio stesso e comunque non superiore a 2 (due) mq per singola facciata. - sono ammessi impianti pubblicitari se installati parallelamente al senso di marcia; - sono ammessi cartelli di qualsiasi tipo, anche di dimensioni rilevanti (tipo posters dimensioni 6.00 x 3.00), in aree definite dall'ufficio TECNICO che valuterà in rapporto alle altezze dei fabbricati, alla larghezza della sede stradale, del marciapiede e del contesto ambientale. Gli impianti pubblicitari (escluso le insegne di esercizio) che superano i cm 2 3000 (es. cm 100x30) devono essere installati parallelamente al senso di marcia. La distanza minima tra le installazioni deve essere di metri 15. Art. 7 PROCEDURA AMMINISTRATIVA 11. Chiunque intenda installare anche temporaneamente, mezzi pubblicitari lungo le strade comunali o in vista di esse, deve farne preventiva domanda in carta legale indirizzata ai Sindaco, al fine di ottenere l' autorizzazione. Copia della richiesta deve

Pagina 7 di 11 essere inoltrata al Comando Polizia Urbana per opportuna conoscenza; 2. Per l'istruttoria e per le definizioni, le domande sono assegnate all'area LL.PP. Ufficio TECNICO COMUNALE. L 'autorizzazione verrà rilasciata entro 60 giorni.- 3. Entro il medesimo termine I'Ufficio provvederà a richiedere integrazioni eventualmente necessarie. 4. Il richiedente dovrà presentare le integrazioni richieste dall'ufficio entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Elasso infruttuosamente il termine assegnato la richiesta verrà archiviata con esito negativo e di tanto sarà data comunicazione all'interessato con raccomandata AR. 5. Ogni modifica dell'ubicazione e della tipologia, dovrà essere preventivamente comunicata e sottoposta a nuova procedura di autorizzazione. 6. Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: a) Relazione tecnica descrittiva dell'opera da realizzarsi e sua destinazione; b) Documentazione fotografica formato minimo cm. 13 x 18; c) Progetto in 3 copie, firmato da tecnico abilitato, comprendente: Stralcio planimetrico aerofotogrammetrico della zona scala 1:2000; Stralcio planimetrico del Piano Regolatore Generale, con l'indicazione della zona interessata: Pianta, prospetto e sezione in scala 1 :20 o 1 :50 o comunque tali da rendere leggibile il grafico gli incombri e le dimensioni massime; d) Autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 (atto notorio), con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità; e) Bozzetto a colori del messaggio pubblicitario. Per facilitare l' esame dei progetti, si consiglia redigere l' elaborato progettuale secondo l'ordine innanzi descritto. Le domande che non siano corredate dì tutti documenti dì cui sopra non saranno esamìnate. 7. L autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni dalla data del rilascio. 8. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, allegando alla stessa la sola autodichiarazione. Art. 8 RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE MODALITA

Pagina 8 di 11 l. In base ai risultati dell'istruttoria il comune rilascia o nega all' interessato l'autorizzazione richiesta entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda. In caso di diniego sono comunicati con atto formale, i motivi del diniego medesimo. In caso di domanda relativa a più impianti verrà rilasciata un 'unica autorizzazione oppure comunicato il diniego per ognuno di essi. 2. il termine di cui al comma precedente è interrotto in caso di domanda incompleta e ricomincia a decorrere dalla data dì ricezione da parte dell'ufficio competente della documentazione e;/o dei dati mancanti. Il termine può essere altresì sospeso per una sola volta qualora il comune inviti il richiedente, a mezzo comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione integrativa che ritenga opportuna per l'istruttoria della pratica. L' autorizzazione è rilasciata con le seguenti modalità e condizioni: - senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo dei titolare di riparare o risarcire eventuali danni a persone o cose derivanti dall'installazione, sollevando, nel contempo, da ogni responsabilità l' Amministrazione Comunale. La stessa potrà essere modificata o revocata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza alcun indennizzo; 4. Per le insegne relative a strutture sanitarie, queste dovranno rispettare le caratteristiche di cui al Decreto n. 657 del 16.06.94 del Ministero della Sanità e quanto da esso disposto. Per le targhe relative a professioni sanitarie, case di cura, ambulatori specialistici, si applica inoltre quanto disciplinato dal Ministero della Sanità secondo il Decreto no 657 del 16.09.94. Alla richiesta di autorizzazione per l'apposizione di dette targhe, dovrà essere allegata copia dell'autorizzazione rilasciata dall'ente regionale competente in materia. 5. L'adeguamento delle caratteristiche estetiche di dette targhe, se già autorizzate, non comporta richiesta di una nuova autorizzazione. 6. Salvi ì casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o dalla Regione, l'autorizzazione è personale e non può essere trasferita ad altri. 7. L'autorizzazione è valida solo per la località, la durata, la superficie e le installazioni autorizzate. Art.9 OBBLIGO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE Il titolare ha l' obbligo di: a) Osservare tutte le nonne in materia previste dal vigente codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, nonchè dal presente atto e tutte le altre nonne di carattere generale o particolare che venissero eventualmente emanate nell'avvenire, anche sotto forma di semplice provvedimento dell'amministrazione. b) Esibire a richiesta degli addetti.alla vigilanza indicati all'art. 12 del Codice della Strada l'atto autorizzativo completo degli allegati e delle ricevute dei pagamenti dovuti. c) Verificare il buono stato di conservazione delle installazioni ed effettuare quindi tutti

Pagina 9 di 11 gli interventi necessari alloro buon mantenimento. d) Procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione, di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell Amministrazione. e) Ripristinare immediatamente a proprie spese il suolo pubblico qualora dall'occupazione derivino danni alla pavimentazione esistente. f) L'installazione dovrà essere fatta, in ogni caso, in modo da permettere la massima facilità manutenzione e di pulizia. g In caso di riparazione o modifiche di marciapiedi o del piano stradale che richiedano temporanea rimozione di impianti pubblicitari occupanti il suolo o lo spazio pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in pristino, con modifiche resesi necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale o del marciapiede, a loro spese e responsabilità- h) Effettuare gli interventi necessari alloro buon mantenimento; i) Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite al momento del rilascio della autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze; j) Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle vetrofanie e delle insegne dipinte sul muro, dovrà essere saldamente fissata una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale siano riportati con caratteri incisi. I seguenti dati: - amministrazione autorizzante - soggetto titolare; - numero autorizzazione; - data di scadenza. t} La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo della autorizzazione ed ogni qualvolta intervengano variazioni di uno dei dati su di essa riportati. Q L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti. nonchè ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto previsto dai regolamenti condominiali in presenza di collocamenti su edifici. Ove non ottemperino, il Sindaco può ordinare la rimozione d Ufficio a loro spese. Art. 10 DECADENZA O REVOCA DELL AUTORIZZAZIONE L' autorizzazione decadrà quando a) non vengano osservate le prescrizioni e le condizioni poste per il rilascio dell'atto autorizzativo; b) non vengano pagati i relativi tributi;

Pagina 10 di 11 c) non venga ritirata entro 60 giorni dalla data di comunicazione del parere favorevole; d) non venga installato il manufatto entro 90 giorni, elevabili fino a 120 su richiesta motivata dell'interessato; e) La stessa potrà essere revocata per motivi di pubblico interesse. Art. 11 COLLOCAZIONE SU EDIFICIO O AREE DI PARTICOLARE INTERESSE Lungo le strade panoramiche, nell'ambito od in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico od artistico, è vietata collocare insegne o altri mezzi pubblicitari. Art. 12 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE E DI MODIFICA Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, intende variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello, un'insegna o altro mezzo pubblicitario deve presentare apposita domanda nella quale siano riportati gli estremi dell'autorizzazione allegando il bozzetto del nuovo messaggio. L'autorizzazione sarà rilasciata entro i successivi giorni decorsi i quali la stessa si intende rilasciata. Art. 13 DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI le richieste di autorizzazioni in sanatoria, ex novo, variazioni ecc... sono soggette al versamento dell'importo di lire 200.000 (duecentomila ) a favore dell'ente e sono comprensive di istruttoria, sopralluoghi, rilascio certificazioni ecc.. Il versamento verra' effettuato sul conto corrente postale n.13818810 intestato alla Tesoreria Comunale -Comune di San Marcellino con l'indicazione della causale dello stesso - L'ufficio Tecnico e Comando Polizia Urbana vigileranno sulla corretta osservanza degli importi versati prima della fase di rilascio autorizzazioni - L'omesso versamento comporta il diniego dell'autorizzazione ovvero la revoca dell'atto in caso di eventuale rilascio -non esclusa l'applicazione delle sanzioni accessorie in merito al ripristino dello stato dei luoghi - L'importo già versato non potrà in nessun modo essere reclamato - Gli importi versati saranno utilizzati per coprire i costi amministrativi di gestione dell'area Tecnica e della Polizia Urbana. Art. 14 NORME TRANSITORIE E FINALI Gli impianti pubblicitari sono soggetti a periodici accertamenti dello stato di conservazione. Qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più

Pagina 11 di 11 rispondente alle esigenze estetica decoro e sicurezza, l Amministrazione Comunale potrà ordinarne la rimozione Trascorso inutilmente il termine assegnato, il Comune procederà alla rimozione coattiva addebitando agli interessati le spese di rimozione e magazzinaggio. L'Amministrazione Comunale si riserva di emanare con successivi atti forme e dimensioni della cartellonistica I impiantistica al fine di uniformare i messaggi pubblicitari su tutto il territorio Comunale conformemente ai regolamenti locali ed alle norme urbanistiche vigenti ed eventualmente adottate; Il Comando della Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale segnalando all UFFICIO TECNICO le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione. Il Sindaco / Resp. Uff. Tecnico provvederà a far rimuovere le insegne, le targhe e i pannelli pubblicitari collocati abusivamente addebitando ai responsabili, previa contestazione delle relative infrazioni le spese sostenute per la rimozione. Il materiale abusivamente installato, con ordinanza del Sindaco/ Responsabile Uff. Tecnico, può essere sequestrato a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo dell'imposta evasa, nonchè dell'ammontare delle relative sanzioni. Per le violazioni delle norme del presente atto e per quanto non contenuto in esso, si applica il CodIce della Strada vigente. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari rilasciate anteriormente alla data di adozione della deliberazione di approvazione del presente atto, restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare con la procedura stabilita negli articoli precedenti. Le richieste di autorizzazioni in sanatoria e le richieste di nove installazioni già in atti protocollate alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno vagliate entro il termine di 120 gg. dalla data di pubblicazione. L'Ufficio Tecnico, di concerto con la Polizia Municipale disporrà sopralluoghi e verifiche delle istanze presentate comunicando alle parti secondo il predetto articolato nei modi e forme di legge - Il responsabile di procedimento amministrativo, individuato ai sensi della legge 241/90 deve identificarsi nel responsabile dell'area Tecnica. I responsabili delle Aree Tecnica e di Vigilanza, provvederanno, di concerto con la ditta affidataria del servizio Affissioni e suolo Pubblico, a censire lo stato attuale dei luoghi, invitare alle rimozioni gli abusivi, a perfezionare un ulteriore piano operativo per il controllo e le repressioni in materia di pubblicità, pubbliche affissioni ed impianti pubblicitari di cui al presente regolamento. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolato, valgono le norme di cui al vigente Codice della Strada e normativa in vigore. ELENCO STRADE E CLASSIFICAZIONE IN ZONE A. B. C. INDICE [^]