Roma, 12 febbraio 2013



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Roma, 12 febbraio 2013 C.C.N.L. Industria alimentare 27.10.2012 Fondo per il sostegno alla maternità/paternità e per la promozione della bilateralità di settore Avvio contribuzione da parte delle Aziende Istruzioni operative per il versamento Forniamo di seguito informazioni / istruzioni operative in merito alle procedure per la iscrizione dei dipendenti delle aziende alimentari, che applicano il CCNL Industria alimentare, alla sezione separata del FASA per la gestione delle indennità contrattuali integrative a quelle di legge a sostegno della maternità e della paternità per il periodo di congedo facoltativo e per la promozione della bilateralità di settore (ad es. diffusione conoscenza polizza sanitaria integrativa Fondo FASA, diffusione potenzialità Fondo di previdenza complementare Alifond, ecc.). 1. Obbligo contributivo e tempistica adempimenti Ai sensi dell art. 1bis del CCNL 27.10.2012 per l Industria alimentare, nonché dello scambio di lettere in tema di bilateralità del predetto contratto collettivo, e dell Accordo attuativo di settore del 22.1.2013 (allegato), le aziende che applicano il predetto Contratto collettivo sono tenute a versare al FASA, con primo versamento dal mese di marzo 2013 (decorrenza gennaio 2013- vedi infra) e con cadenza mensile, per tutti i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (inclusi part-time ed apprendisti, esclusi i dirigenti): - il contributo assistenziale pari a 2 euro/mese per il sostegno alla maternità/paternità; - il contributo di 1 euro/mese per la bilateralità, oppure di 0,50 euro/mese nel caso di aziende che hanno definito norme di miglior favore relative all aspettativa di cui all art. 31 della Legge n. 300/1970 per i propri dipendenti chiamati a ricoprire cariche sindacali (cd. distacchi sindacali retribuiti). I versamenti mensili dovranno essere effettuati secondo le istruzioni tecniche di cui al paragrafo successivo: a) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza, facendo riferimento agli organici in forza alla fine del mese di competenza (ad es. versamento ad aprile, mese competenza marzo, riferimento ad organici a fine marzo; N.B. nel caso di cessazione nel corso del mese, l azienda dovrà versare la quota del mese di cessazione, v. infra) ; b) in modo contestuale al pagamento del contributo destinato alla copertura sanitaria integrativa. Fondo Assistenza Sanitaria Alimentaristi (FASA) C.F. 97653450581 Sede legale in Viale Pasteur, n. 10, 00144 Roma Sede operativa in Via Flavia, n. 3, 00187 Roma Tel.: 06 47 88 53 79 Telefax. : 06 47 88 05 67 Email: maternita@fondofasa.it

Con riguardo agli importi contrattualmente dovuti dalle aziende per entrambi gli interventi di cui sopra, il CCNL prevede che gli stessi siano assicurati a partire dal mese di gennaio 2013 e pertanto, in ragione dell avvio posticipato della raccolta dei versamenti, le aziende entro il 16 marzo verseranno la quota ordinaria di contributo di febbraio + quella arretrata di gennaio, riferite, rispettivamente, al personale in forza alla fine di febbraio e gennaio. Si precisa che nel caso di lavoratori cessati (risoluzione del rapporto) nel corso dell anno ad es. agosto l azienda non deve procedere al versamento delle quote per i mesi successivi a quello in cui è cessato il rapporto (il requisito per il trattamento assistenziale è la costanza di rapporto di lavoro con l azienda e la integrazione da parte dell INPS). Per i lavoratori assunti nel corso dell anno, l azienda deve versare solamente a far data dall assunzione e per i mesi in cui il lavoratore risulta dipendente dell azienda. A titolo esemplificativo e per maggiore chiarezza, riportiamo uno schema delle 4 possibili diverse tipologie di contribuzione aziendale, che discendono dall applicazione delle clausole del C.C.N.L. che, come noto, escludono le aziende con proprie polizze sanitarie analoghe dall obbligo di iscrivere al FASA i propri dipendenti e/o riducono l importo del contributo per la bilateralità nel caso di trattamenti di miglior favore in tema di distacchi sindacali: 1. Aziende tenute ad iscrivere mensilmente al FASA i propri lavoratori (*) per la copertura sanitaria integrativa: i versamenti mensili saranno pari a 13 euro, di cui 10 euro per la polizza sanitaria, 2 euro per il sostegno alla maternità/paternità, 1 euro per la promozione della bilateralità; 2. Aziende tenute ad iscrivere mensilmente al FASA i propri lavoratori (*) per la copertura sanitaria integrativa, che abbiano distacchi retribuiti a favore di propri dipendenti: i versamenti mensili saranno pari a 12,50 euro, di cui 10 euro per la polizza sanitaria, 2 euro per il sostegno alla maternità/paternità, 0,50 euro per la promozione della bilateralità; 3. Aziende con proprie polizze sanitarie e/o casse equipollenti e quindi escluse dall obbligo di iscrivere mensilmente al FASA i propri dipendenti per la copertura sanitaria: i versamenti mensili saranno pari a 3 euro, di cui 2 euro per il sostegno alla maternità/paternità e 1 euro per la promozione della bilateralità; 4. Aziende con proprie polizze sanitarie e/o casse equipollenti e quindi escluse dall obbligo di iscrivere mensilmente al FASA i propri dipendenti per la copertura sanitaria, che abbiano distacchi retribuiti a favore di propri dipendenti: i versamenti mensili saranno pari a 2,50 euro, di cui 2 euro per il sostegno alla maternità/paternità e 0,50 euro per la promozione della bilateralità. ----------- (*) Si ricorda che il contributo per la copertura sanitaria integrativa di 10 /mese è dovuto per i lavoratori a tempo indeterminato e per i lavoratori a termine con contratto di durata predeterminata pari o superiore a 9 mesi, mentre la contribuzione relativa ai due nuovi interventi è limitata ai soli dipendenti a tempo indeterminato.

2. Modalità ed istruzioni operative per iscrizione e versamento a mezzo bonifico bancario della contribuzione al Fondo per il sostegno alla maternità/paternità e per la promozione della bilateralità di Settore Le Aziende che già sono in possesso delle credenziali di accesso al sito del Fasa per il versamento della contribuzione destinata alla copertura sanitaria integrativa, non devono iscriversi potendo utilizzare le stesse credenziali. Le Aziende che non hanno le credenziali di accesso al sito del FASA, dovranno iscriversi tramite la suddetta procedura informatizzata (sezione Reg. Aziende ). Una volta compilato in maniera corretta il form di registrazione, l azienda riceverà via email le credenziali di accesso (User id e Password) per poter operare. La stessa procedura è valida per i Centri Servizi e/o Consulenti che si possono registrare utilizzando l apposita sezione Reg. Centro Servizi. Una volta ricevute le credenziali di accesso (per le aziende già iscritte le credenziali sono le stesse già utilizzate) occorre effettuare la registrazione dei dipendenti per i quali si devono versare gli importi. Le anagrafiche si possono caricare sia tramite un file in excel ( il fac-simile della struttura è il template ), sia manualmente: l importante è rispettare tutti i campi. Il caricamento delle anagrafiche avverrà una sola volta, con riferimento ai lavoratori in forza alla fine del mese di gennaio 2013, con possibilità di aggiornamento mensile per le variazioni che dovessero verificarsi rispetto ai dati originariamente registrati (nuove assunzioni, cessazioni o passaggi alla qualifica dirigenziale). Le aziende che hanno lavoratori in distacco (per le quali, in tal caso, l importo per la bilateralità è ridotto ad euro 0,50 per ciascun lavoratore a tempo indeterminato), dovranno selezionare l apposita casella nel form iniziale Registrazione aziende. Nel tracciato record è presente un nuovo campo (da compilare anche per le Aziende già iscritte al FASA) che prevede la distinzione dei lavoratori per tipologia di contratto: F : lavoratori a tempo indeterminato; A : lavoratori a tempo determinato di durata predeterminata pari o superiore a 9 mesi; Q : solo per i lavoratori per i quali non deve essere pagato il contributo al Fasa per la copertura sanitaria ma unicamente il contributo per sostegno maternità e bilateralità (ad es. aziende che versano al FASA per la copertura sanitaria di operai/impiegati, ma non per i quadri perché già destinatari di polizza aziendale). In tal modo, conclusa la registrazione dei lavoratori, sarà possibile ottenere l elaborazione automatica del mandato di pagamento, il cui importo, da versare con un unico bonifico, verrà conteggiato in maniera esatta. Alla iscrizione delle Aziende al Fondo ed alla registrazione dei dipendenti, deve far seguito il versamento della contribuzione tramite bonifico bancario (le istruzioni per i versamento, ivi inclusi i riferimenti bancari, sono accessibili entrando nell Area riservata del sito, una volta avvenuto l accreditamento da parte dell azienda). Le successive comunicazioni saranno sempre riferite all Azienda interessata, al Centro Servizi o al Consulente.

3. Trattamento fiscale e contributivo del contributo versato dalle Aziende al FASA Per quanto concerne il trattamento fiscale e contributivo del contributo assistenziale versato dalle Aziende al FASA per maternità/paternità, trattandosi di un obbligo a fornire una prestazione assistenziale, che il C.C.N.L. Industria alimentare pone in capo a tutti i datori di lavoro ai sensi dell art. 51 del DPR 917/86 (TUIR), si precisa che in base alla normativa vigente lo stesso contributo: a. non costituisce reddito imponibile del lavoratore ai fini IRPEF; b. non costituisce retribuzione imponibile, rispetto a contribuzioni previdenziali a carico del lavoratore; c. è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa; d. è soggetta alla contribuzione di solidarietà (10%) a carico del datore di lavoro. Del pari, non vi è imponibilità fiscale e contributiva sul contributo destinato alla promozione della bilateralità (1 euro/mese), deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa. 4. Prestazione assistenziale per maternità/paternità Diritto alla prestazione, modalità e procedure per la richiesta del contributo assistenziale Il diritto del lavoratore al contributo assistenziale per maternità/paternità spetta: - nel solo caso di richieste di congedo avanzate a partire dal 1.1.2013 (e quindi anche riferite a nascite avvenute in precedenza) e solo per i mesi interi indennizzati dall INPS; - nel presupposto della regolarità della posizione contributiva del lavoratore, data dal versamento del contributo da parte dell azienda a partire da gennaio 2013, o da diverso mese nel caso di assunzioni intervenute successivamente (in tali casi il versamento iniziale dovrà coincidere con il mese di assunzione); - una volta l anno con un minimo di assenza continuativa di 1 mese e un massimo di 6 mesi nei primi 3 anni del bambino. Può essere richiesto il contributo solo per mesi interi e non per frazioni di mese. Nella fase di avvio il Fondo provvederà a liquidare nel mese di settembre tutte le richieste avanzate nel primo semestre dell anno (gennaio/giugno), e, nel mese di marzo dell anno successivo tutte le richieste avanzate nel secondo semestre dell anno (luglio/dicembre). All importo erogato verranno applicate le ritenute fiscali di legge. (sarà cura del Fondo rilasciare apposito modello CUD ai lavoratori che hanno fruito del contributo assistenziale). Ciò in quanto la gestione di tipo mutualistico (e non assicurativo) dell intervento assistenziale da parte del FASA consente al Fondo di individuare inizialmente soltanto un importo indicativo del contributo, pari a 400,00 euro/mese lordi, che in sede di consuntivo potrà oscillare in più o meno in base agli introiti versati dalle Aziende al Fondo ed alle prestazioni effettivamente richieste. Modalità e procedure per la richiesta del contributo assistenziale Il lavoratore è tenuto ad avanzare al FASA, utilizzando lo specifico modulo scaricabile dal sito www.fondofasa.it (allegato), copia della domanda inoltrata all Inps e al datore di lavoro, indicando

la durata del periodo continuativo di congedo richiesto ed inviando copia dei cedolini paga relativi alle mensilità per cui viene richiesta l indennità, da cui risulta l importo a carico dell Inps, relativi alle mensilità per cui viene richiesto il contributo stesso. Il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente, per iscritto, al Fondo l eventuale rientro anticipato al lavoro, rispetto al periodo di astensione facoltativa richiesto originariamente. Il termine massimo per la presentazione al FASA del modulo per la richiesta del contributo assistenziale è di 60 giorni dal mese in cui è stata presentata la richiesta all Inps. 5. Avvertenze e modalità tecniche per l invio della richiesta del contributo assistenziale al Fondo Si comunica che: - per qualsiasi informazione utile, a partire dal 15 febbraio 2013, è possibile rivolgersi agli uffici del Fondo, i cui riferimenti sono: Tel.: 0647885379 E-mail: maternita@fondofasa.it; Telefax : 0647880567 - il sito Internet del Fondo è il seguente: www.fondofasa.it, sezione Sostegno maternità. - le richieste dovranno essere trasmesse, a mezzo posta, al FASA Sostegno maternità/paternità, Via Flavia, 3 00187 ROMA, utilizzando esclusivamente l apposito modulo (a pena di inammissibilità della richiesta), reperibile sul sito Internet e/o presso le sedi delle Parti istitutive. Distinti saluti. IL PRESIDENTE (Filippo Ferrua Magliani) ------------- Allegati : 1. Accordo di settore 22.1.2013 per l attuazione degli impegni di cui al C.C.N.L. Industria alimentare 27.10.2012 2. Modulo per richiesta al Fasa del contributo assistenziale per maternità/paternità