Alla Dirczjne Generale Presidenza, Studi Legali e Legislatjvj

Documenti analoghi
Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2013, n. 39

Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale. Art. 1. (Finalità)

Approvata definitivamente dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 2012

Ai Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti VIII e Il. Ai Consiglieri Regionali. Al Settore Legislativo. Studi e Ricerche IL PRESIDENTE

REGIONE LAZIO GIUNTA REGIONALE STRUTTURA PROPONENTE. OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: ASSESSORATO PROPONENTE DI CONCERTO

PROGETTO DI LEGGE IN MATERIA DI SPETTACOLO PROPOSTA DI ARTICOLATO. Art. 1 Finalità

REGIONE PIEMONTE ASSESSORATO CACCIA E PESCA

Articolo 1 Finalità. Articolo 2 Interventi regionali

Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale. Art. 1.

REGOLAMENTO DEL servizio di protezione civile

Regione Toscana A.R.S.I.A. Maria Grazia Mammuccini

Prot. n Terni, 26/05/2015

1. CONTRATTI DI RICERCA CONTO TERZI CARATTERISTICHE PRELIEVI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

7^ CONFERENZA ORGANIZZATIVA

Comune di Macerata Feltria

SCHEMA DI PROTOCOLLO D INTESA TRA

PROTOCOLLO D INTESA. tra

Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà.

Incontro La Biodiversità vegetale della Campania La biodiversità nella programmazione PSR

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 28 DELIBERAZIONE 7 luglio 2014, n. 553

Associazione Amici del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna Codice Fiscale:

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2073

Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale

AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE D INTERESSE VOLTA ALLA COSTITUZIONE DELLA CONSULTA AMBIENTALE, ANIMALI ED ENERGIA IL RESPONSABILE

REGOLAMENTO REGIONALE 17 NOVEMBRE 2006 N. 3

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA PROVINCIA DI PAVIA

REGIONE PUGLIA. Area Politiche per l Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana SERVIZIO ATTIVITA ESTRATTIVE PROGETTO ESECUTIVO

A relazione dell'assessore Sacchetto:

Agenzia per i servizi pubblici locali del Comune di Torino. REGOLAMENTO INTERNO [approvato dalla Conferenza dei Capigruppo del 13 novembre 2007]

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 14 DEL 12 MARZO 2007

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25/2014

Al Presidente della VI Commissione Consiliare Permanente. Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

All. 1 GLOSSARIO E COMPATIBILITA DEI RUOLI

1. Abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (art. 8, comma 2, del DLgs n. 150/2012)

Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 127 del

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 17 ) Delibera N.371 del DIPARTIMENTO DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE DI

Comune di Settimo Milanese Provincia di Milano

COMUNE DI TAVULLIA (Provincia di Pesaro e Urbino) PIANO AZIONI POSITIVE

DELIBERAZIONE N. 14/28 DEL

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sostituire il Titolo: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI GIARDINI DELLA MEMORIA PER ANIMALI D AFFEZIONE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

CITTA DI SAN DANIELE DEL FRIULI

Oggetto : Approvazione del Piano Triennale delle Azioni positive

APPENDICE 1. Per l ex Catasto, ora Agenzia del Territorio, e la sua attuale struttura dal dgls.300 /99 si riporta (sito internet

CITTÀ DI CARMAGNOLA PROVINCIA DI TORINO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 39

L.R. 10/2010, art. 11 B.U.R. 2/11/2011, S.O. n. 21. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 ottobre 2011, n. 0259/Pres.

Ai Consiglieri Regionali. Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche SEDE IL PRESIDENTE ASSEGNA

COMUNE DI DIMARO Provincia di Trento

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 63 DEL 5 DICEMBRE 2005

LA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 72 del

Al Signor Presidente della Giunta Regionale della Campania Via S. Lucia. n. 81 NAPOLI. Al Presidente della V. Il e Consiliare Permanente

COMUNE DI PISA. TIPO ATTO PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD. Codice identificativo

COMUNE DI GARBAGNATE MONASTERO PROVINCIA DI LECCO

VISTA la Legge 196/97 e successivo D.M. n. 142/98; la Circolare n. 24 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12/09/2011;

PROTOCOLLO D INTESA. Alternanza Scuola lavoro

L imprenditore agricolo

Agec e il socio unico Comune di Verona

Al Signor Presidente della Giunta. Regionale della Campania. Via S. Lucia, n. Si NAPOLI. Al Presidente della VI Commissione.

AREA PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO 14. TECNICO AGRICOLO. Nomenclatura delle Unità Professionali (NUP/ISTAT):

COMUNE DI APICE Provincia di Benevento

Ai Siennr Pnsidcnte della (i unii. Regionale dei la ( ampan ia. Via S. Lucia. 81. NAP. )I i. Al Presidente della VI Commissione

REGOLAMENTO PER IL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE del POLITECNICO DI BARI MAGNA GRECIA

SICUREZZA ALIMENTARE: MANUALE DI CORRETTA PRASSI OPERATIVA. Area Sicurezza Alimentare e Produttiva

Secondo biennio. assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie innovative e le modalità della loro adozione

STATUTO E ATTO COSTITUTIVO. ART. 1 Denominazione

Attività e insegnamenti dell indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria

CARTA COMUNALE DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI ED UTENTI

REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI A PUBBLICI DIPENDENTI

Università degli Studi di Torino Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria. Laurea Magistrale in Scienze Forestali e Ambientali

SERVIZI PER L AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

agroalimentare Scienze e tecnologie agrarie e degli alimenti Tecnologie agrarie Tecnologie alimentari

La dematerializzazione dei documenti in Provincia di Firenze

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE UMBRIA N.43 DEL 23 AGOSTO 1995.

il panorama delle opportunità Lella Bassignana

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI

Finanziamento MiPAAF. Coordinamento CRA. CRA ISCI Bologna. CRA ISPIO Casale Monferrato. CRA ISMA Roma. Centro Ricerche Biomasse - Perugia

Facoltà di Agraria. Università degli Studi di Sassari

C i t t à d i B a c o l i (Prov. di Napoli)

PROTOCOLLO D INTESA. TRA I COMUNI DI Berlingo, Castegnato, Castel Mella, Flero, Lograto, Roncadelle, Torbole Casaglia ( Ente delegato)

DOCUMENTO PROGRAMMATICO sulla SICUREZZA Rev. 0 Data MISURE IN ESSERE E DA ADOTTARE

e, p.c. OGGETTO: Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.: gestione delle attività pensionistiche.

Consiglio regionale della Toscana

Giunta Regionale della Campania. Decreto

COMUNE DI PIATEDA Prov. di Sondrio

piano di azione sull uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: STRATEGIE FITOSANITARIE SOSTENBILI (DIR. 128/ D.

Le politiche comunitarie per lo sviluppo rurale

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL REGIONE LOMBARDIA

VIII ROBERTO FORMIGONI

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA. Corso di laurea in Economia aziendale

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 30 novembre 2011 (v. stampato Senato n. 1693)

REGOLAMENTO. Articolo 1 Istituzione

F O R M A T O E U R O P E O

Transcript:

( )ljj/j 1 R;j )?U!( (14 1a (. Prot. n.0005 I 19/A Al Signor Presidente della Giunta Regionaj della Campania Via S. Lucia, a. SI. Ai Presidenti della VITI e 11 Commissione ConsjÌje Permanente Ai Consiglieri Regionali Alla Dirczjne Generale Presidenza, Studi Legali e Legislatjvj Oggetto: Proposta di legge Salvaguj e valorjzzazj()(le delle risorse genetjc autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico Reg.Gefl,5 1 Ad iniziativa del consigliere Baldi Deposit in data 10 marzo 2014 IL PRESIDENTE VESTO l articolo 98 del Regolam 0 interno ASSEGNA il provvedimento in oggetto a: VIII Commissione Consifiare Permanente per l esame Il Commissione Consiliare Permanente per il parere Le stesse si esprjner 0 nei modi e tennjnj previsti dal Regolae 110 Napoli, IL P?ESIPENTE I i ( l/f

Proqrarnmdione, Consiglio Reqionak della C aiiìpa n la L0 i /1 4 III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE Attività produttive - [ndustria, Commercio runsrno, Lavoro ed ditri ettori pioduttivi. Al Presidente del Consiglio Regionale e.p.c. Al Capo Dipartimento della Segretaria Legislativa Loro Sedi Prot n 213 Isp Oggetto: trasmissione della Proposta di Legge: Salvaguardia e Valorizzazione delle risorse Genetiche Autoctone di interesse Agrario, Forestale e Zootecnico. ad iniziativa del Con. Giovanni Baldi, Si trasmette, in allegato la proposta di legge di cui afl oggetto. Cordialità. 51 ( Il Consigliere Dr. Giovanni BALDI LUL Napoli 10.03.2014 Consiglio Regionale della Campania Prot, Gen. 2014.00051191A Dei 10/03/2014 l4096 Da CR A 30R455

Relazione illustrativa La presente proposta di legge intende salvaguardare e valorizzazione le risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico, minacciate da erosione genetica o da rischio di estinzione. li testo è composto da 16 articoli, la disciplina (oggetto e finalità art.1); le definizioni (art. 2), le attività deiia regione (art. 3), il registro regionale (art. 4 e 5), il contrassegno (art. 6), la Commissione tecnico scientifica (art. 7), la rete di vaiorizzazione delle risorse genetiche (art. 8) la banca regionale dei materiale genetico (art. 9), l atlante regionale della biodiversità (art. 10), la circolazione di materiale genetico (art. 11) i custodi (art. 12) e la salvaguardia della biodiversità forestale (art. 13). Aii art. 14 è previsto infine il regolamento di attuazione della presente legge che la Giunta Regionaie emana entro 180 giorni dall approvazione della presente legge. 4) i

Relazione tecnico Finanziaria La presente proposta dl legge non comporta ulteriori oneri finanziari a carico del Bilancio regionale. All Attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L Intero articolato serve esclusivamente a disciplinare la materia della valorlzzazlone delle risorse genetlche autoctone dl Interesse agrario e zootecnico. e I. 1, \!fjj j 41

PROPOSTA DI LEGGE SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE Dl INTERESSE AGRARIO, FORESTALE E ZOOTECNICO Arti Oggetto e finalità 1. La Regione Campania, nell ambito delle politiche dì sviluppo e promozione degli ecosistemi agricoli e forestali delle produzioni legate alla tipicità e tradizione del territorio, favorisce e promuove la valorizzazione delle risorse genetiche autoctone d interesse agrario, forestale e zootecnico, minacciate di erosione genetica o di rischio di estinzione, cosi come definite nell articolo 2, e per le quali esistono interessi ambientali, culturali, scientifici ed economici. Ar12 Definizioni 1. Ai finì della presente legge sono considerate risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico: a) specie, varietà, cuitivar, ecotipi, forme biologiche, doni, razze e popolazioni del territorio ag b) specie, varietà, cuftivar, ecotipi, forme biologiche, doni, razze e popolazioni anche di origine esterna al territorio campano, introdotti nel territorio regionale da almeno cinquant anni e che, integrate nell ecosistema e nelle tradizioni della Regione, hanno assunto le caratteristiche ai finì della loro valorizzazione; e) risorse genetiche attualmente non più presenti sul territorio regionale conservate in banche genetiche (genebanks), orti botariici, istituti sperimentali, campi catalogo, centri di ricerca, della Regione e di altre regioni o paesi, per le quali esiste un interesse economico, scientific 54i

culturale per la reintroduzione nelle pratiche agrìcote, forestah e zootecniche. 2,Aì fin della presente legge non sono considerate risorse genetiche autoctone piante e animati transgenici, cioè ottenuti con tecniche d ingegneria genetica in particolare riferite alle tecniche del DNA ricombinante, iper le specie di interesse agrario e forestale, ai fini della presente legge valgono le definizioni contenute newart. 2 del Trattato Internazionale sulle Risorse fitogenetiche per l Alimentazione e ragricoltura. Art3 Attività deua Regione 1. La Regione Campania esercita la propria azione di valorizzazone delle risorse genetiche autoctone: a) favorendo le iniziative, pubbliche o private, tendenti a conoscere, preservare e ricostituire le risorse genetiche autoctone, a diffonderne la conoscenza, d rispetto, tuso e la loro valorizzazione, b) assumendo specifiche iniziative atte alla loro tutela, conservazione, moltiplicazione e valorizzazione; o) prevedendo specifiche iniziative per promuovere e sviluppare la rete di valorizzazione prevista all articolo 8; d) promuovendo e sostenendo la formazione, l informazione e la divulgazione relative alla conoscenza della biodiversità agraria, forestale e zootecnica; e) valorizzando e promuovendo i prodotti delle risorse genetiche autoctone; 1) prevedendo le necessarie azioni di valorizzazione, anche mediante la rivitalizzazione ed di risanamento. 2. La Giunta regionale approva con delibera appositi programmi di intervento, nei quali sono stabilite le attività e le iniziative, i criteri di accesso ai benefi, 1a misura degli incentivi e le relative modalità di attuazione. i 44 1 \NL)

3. I programmi d intervento sono attuati e monitorati da parte della competente struttura ammnistrativa defla Regione. 4. Le azioni regionali per la valorizzazione delle risorse genetiche devono essere coerenti e conformi a criteri e strumenti esistenti a liveflo nazionale ed internazionale. Art4 Registro regionale 1. Al fine di consentire la valorizzazione delle risorse genetiche autoctone, è istituito il registro regionale, in seguito detto Registro, suddiviso in sezione animale e sezione vegetale, nel quale sono iscritti razze, specie, varietà, cultivar, ecotipi, forme biologiche, doni e popolazioni di interesse regionale, di cui all articolo 2. 2. il regìstro è pubhco ed è tenuto dalla competente struttura amministrativa della Regione Campania, secondo le procedure specificate nel regolamento di cui awarticolo 14. 3. li registro è organizzato secondo criteri che consentono l omogeneità e la confrontabilità con analoghi strumenti esistenti a livello nazionale e internazionale. Art.5 Iscrizione al registro regionale 1. L iscrizione delle rìsorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico, su base volontaria e gratuita, avviene a cura defla competente struttura amministrativa della Regione Campania, per gli enti scientifici, enti pubblici, organismi, organizzazioni ed associazioni, a seguito di delibera della

G.R. previo parere favorevole dell Commissione tecnico-scientifica prevista dall art. 7. 2. Per essere iscritte nei registro regionale le risorse genetiche autoctone devono essere identificabili per un numero minimo di caratteri definiti per ogni singola entità. Alla domanda d iscrizione è allegata, a cura del proponente, la specifica documentazione storico-tecnico-scientifica, inerente la risorsa genetica autoctona da iscrivere. 3. La specie, varietà, cultivar, ecotipo, forma biologica, clone, razza o popolazione può essere cancellata dal registro, previo parere favorevole della Commissione tecnico-scientifica di cui all articolo 7, quando non e più considerata risorsa genetica autoctona ai sensi dell articolo 2. Art6 Contrassegno 1. Per favorire I ampia conoscenza dei cittadini e per esercitare le azioni di valorizzazione è istituito il contrassegno regionale dei prodotti delle risorse genetiche autoctone. 2. L uso del contrassegno è facoltativo ed è concesso alle aziende agricole e alle aziende zootecniche che ne fanno richiesta e che producono o trasformano, direttamente in azienda i prodotti delle risorse genetìche autoctone, cosi come definite all articolo 2. 3. Con il regolamento di cui all articolo 14 sono disciplinate le modalità di concessione e d uso del contrassegno. \

Art7 Commissione Tecnico Scientifica i. È istituita presso gli uffici della GR. la Commissione tecnico-scientifica per la biodiversità. 2. La Commissione è composta dal Dirigente del competente dipartimento della Regione Campania che la presiede o da un suo delegato, da un dirigente della competente unita dirigenziale della Regione Campania, da tre esperti del mondo scientifico e accademico competenti in materia di risorse genetiche animali, da quattro esperti del mondo scientifico e accademico competenti in materia di risorse genetiche vegetali di interesse agrario e forestale, da un esperto di agrobiodiversità, da un esperto di conservazione delle risorse naturali, nominati dalla Giunta regionale. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della competente struttura amministrativa della Regione Campania appositamente designato. 3. La Commissione resta in carica tre anni dalla data del decreto di insediamento.la partecipazione ai lavori e a titolo gratuito. ArtS Rete di valorizzazione delle risorse genetiche 1. La valorizzazione e la conservazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico iscritte nel registro di cui all articolo 4, e attuata mediante l istituzione di una rete di valorizzazione delle risorse genetiche, di seguito denominata Rete, gestita e coordinata dalla competente struttura amministrativa della Regione. 11

2. Della rete fanno parte di diritto i custodi, di cui all articolo 12, e la Banca regionale del materiale genetico, di cui awarticolo 9. 3. ANa rete possono aderire enti pubblici e soggetti privati, secondo i criteri e le modahtà previsti dal regolamento di cui all articolo 14. 4. La rete svolge le attività per mantenere in vita le risorse genetiche a rischio di estinzione, attraverso la conservazione cx situ ed in situ, e ad incentivarne la circolazione, controllando la vitalità del materiale vegetale ed animale da riproduzione, nonché per salvaguardare le caratteristiche genetiche e di sanità dello stesso materiale. 5. L aderente alla rete che deposita una domanda di privativa varietale, dì razza o brevettuale su di una varietà o razza iscritta nel registro, ovvero su materiale biologico da questa derivato, deve dare tempestivo avviso alla competente struttura amministrativa della Regione. 6. Gli agricoltori, gli allevatorì, ji enti, i centri di ricerca, la Facoltà Universitaria di Agraria e di Medicina Veterinaria, le associazioni e gli altri soggetti proprietari di materiale vivente salvaguardato con la presente legge, sono tenuti a fornire alla Banca Regionale del Germoplasma di cui all articolo 9 specifica parte del suddetto materiale, per garantire la conservazione delle entità genetiche presso altro sìto. il.

Ar19 3anca regionale del materiale genetico 1. Per qarantre la salvaguardia, mediante la conservazione ex situ, delle risorse genetiche, è istituita (a Banca Regionale del materiale genetico, di seguito denominata Banca. Nella Banca confluiscono le risorse genetiche di interesse della presente Legge, comprese quelle iscritte nel registro regionale di cui all articolo 4. 2. La Banca svolge tutte le operazioni dirette a salvaguardare il materiale in essa conservato da qualsiasi forma di contaminazione, alterazìone e distruzione, ed a curarne la caratterizzazione e la valutazione. 3.11 competente dipartimento amministrativo della Regione assicura la gestione della Banca, ìn cooperazione con soggetti pubblici e privati, opportunamente individuati, di comprovata esperienza nel settore e dotati di idonee strutture tecnico-organizzative. 4. In relazione ai consohdati rapporti della Campania con i Paesi del bacino del Mediterraneo, la Banca e posta quale centro di competenza per la conservazione delle risorse genetiche autoctone delle regioni europee del Mediterraneo. 5. Con il regolamento di cui all articolo 14 è disciplinato il funzionamento della Banca. 541 Art. 10 Atlante regionale della biodiversità

1. Allo scopo di promuovere la conoscenza delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico conservate in situ o on fai-in, è istituito presso il competente dipartimento amministrativo della Regione l Atlante regionale della biodiversità, di seguito denominato atlante, con finalità di supporto all azione di salvaguardia e valorizzazione di cui all articolo 3 ed alle strategie conservative e gestionali degli ecosistemi e delle singole specie a livello locale. 2. Nell atlante, strutturato come una banca dati informatica, sono raccolte tutte le informazioni relative alle risorse genetiche conservate in situ, al fine di determinarne la distribuzione, la dinamica e l inquadramento tassonomjco. 3. L atlante è uno strumento compatibile con il sistema informativo territoriale della Regione. Art. 11 Circolazione di materiale genetico 1. Per garantire l uso durevole delle risorse genetiche è consentita, tra gli aderenti alla rete, la circolazione del materiale genetico, in ambito locale e senza scopo di lucro, necessaria al recupero, al mantenimento e alla riproduzione di specie, varietà, cultivar, ecotipi, forme biologiche, doni, razze e popolazionì iscritte nel registro. 2. Con il regolamento di cui all articolo 14 sono definite la quantità di materiale genetico,nonché le modalità di circolazione dello stesso materiale, Aft12 Custodi

1. Ai finì della presente legge si definisce coltivatore o allevatore custode chi provvede alla conservazione in situ delle risorse genetiche a rischio di estinzione, iscritte nel registro. 2. Il coltivatore e allevatore custode: a) provvede alla messa in sicurezza della singola risorsa genetica, proteggendola e salvaguardandola da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione, includendo tra queste la contamiriazione genetica, soprattutto se da contaminazioni transgenìche. È comunque tollerato un modesto livello di variazione dovuto all evoluzione naturale intraspecifica o all adattamento; b) non ostacola la conoscenza delle tecniche di coltivazione e allevamento delle risorse genetiche di cui è depositano, attenendosi ai principi di cui alla presente legge; c) effettua il rinnovo dei semi delle specie erbacee conservate. 3. La competente struttura amministrativa della Reqione tiene un apposito ienco dei coltivatoni ed allevatori custodi. 4. La riproduzione di risorse genetiche effettuata dai custodi avviene in situ presso le zone originarie di prelievo o presso le zone ilconosciute come tradizionali luoghi dì presenza delle stesse risorse genetiche. 5. Il competente dipartimento amministrativo della Regione puo provvedere,per fini di pubblico interesse,all immediata riproduzione ex situ della risorsa in va di estinzione. 6. Con il regolamento di cui all articolo 14 sono disciplinatì te modalità di iscrizione nell elenco di cui al comma 3 ed i requisiti oggettivi e soggettivi necessari all attribuzione della denominazione di custode ed al suo mantenimento. / -I

Art, 13 Salvaguardia della biodiversità foresta le 1. La Giunta regionale individua nel territorio regionale i boschi e gli altri popolamenti vegetali naturali o artificiali, in grado di fornire semi, talee e meristemi di provenienza locale e ne cura la loro iscrizione in un registro regionale dei boschi da seme, soggetto a periodico aggiornamento e tenuto dalla competente struttura amministrativa della regione. 2. La Giunta regionale individua i popolamenti che, per le particolari e pregevoli caratteristiche vegetazionali e stazionali, risultano idonei alla produzione del materiale di propagazione e ne pubblica l elenco. 3. La competente struttura amministrativa della regione cura la diffusione e la produzione di materiale arboreo e arbustivo di propagazione di specie autoctone e può effettuare la cessione ditale materiale, fino allo stadio di trapianto. Art. 14 Regolamento di attuazione 1. li Presidente della G,R.,previa delibera della G.R.,emana il Regolamento di attuazione della presente legge entro 180 giorni dalla data della sua entrata in vigore. Art. 15 Norme finanziarie y:.,prog

1. All attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disporubili a legislazione vigente. Artl6 Entrata in vigore La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubbllcazione su BURC. NAPOLI, 6-3-2014 IL (ONSIGLIER REGIONALE *