Varese, 18-6-2010 Hong Kong nella black list : fino a quando? La concorrenza fiscale fra Stati egualmente sovrani, ma di differente grado di sviluppo, fa sì che alcuni di essi, in genere quelli in via di sviluppo, tentino di rendere più accattivante la propria economia con un basso livello di tassazione od altri tipi di agevolazioni settoriali. I Paesi più sviluppati reagiscono con le Liste nere, ossia elenchi di Paesi ritenuti concorrenti fiscalmente sleali. Le attività di propri cittadini presso quei Paesi vengono considerate con sospetto ed ostacolate in vari modi. L OCSE ha cercato di regolamentare questa materia dettano delle linee guida. La questione della inclusione di Hong Kong nella black list presenta problemi crescenti per le imprese che intrattengono rapporti economici con questa Regione Speciale e, attraverso di essa, con la Cina: la parte più importante del mondo produttivo. Va ricordato infatti che esistono delle restrizioni poste dalla legislazione cinese agli investimenti diretti in Cina da parte di soggetti esteri, ma che non riguardano le società costituite secondo il diritto di Hong Kong, che dal punto di vista politico è parte della Cina. Inoltre, la cultura e la professionalità degli operatori di HK, notoriamente occidentale, comporta che le imprese trovino agio ad avvalersi di holding in HK. E l insieme di queste due circostanze ha comportato che HK sia diventata la porta della Cina. Il problema sorge con l inclusione di Hong Kong nella black list, con la conseguenza che la deduzione dei costi sostenuti dalle imprese italiane presso i c.d. paradisi fiscali è soggetta all inversione dell onere probatorio, e ciò, alternativamente, per i costi direttamente sostenuti (art. 110 comma 11 TUIR 1 ), ovvero per le controllate in 1 Art.110 Norme generali sulle valutazioni (1) Art. 110. [76] 10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell articolo 168-bis. Tale deduzione è ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto (7). 11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le 1
Hong Kong ( CFC : artt. 167 e 168 TUIR 2 ). Lo schema classico della operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. [ La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 10 è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti.] (8) 12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile gli articoli 167 o 168, concernente disposizioni in materia di imprese estere partecipate. 12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell articolo 168-bis. Tale disposizione non si applica ai professionisti domiciliati in Stati dell Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto (9). 2 Art.167 Disposizioni in materia di imprese estere controllate (1). Art. 167. [127-bis] 1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell economia e delle finanze emanato ai sensi dell articolo 168-bis, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al citato decreto (2). 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 73, comma 1, lettere a), b) e c). 3. Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al comma 1, si applica l'articolo 2359 del codice civile, in materia di società controllate e società collegate. [4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti.] (3) 5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra, alternativamente, che: a) la societa' o altro ente non residente svolga un'effettiva attivita' industriale o commerciale, come sua principale attivita', nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attivita' bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento (4); 2
b) dalle partecipazioni non consegue l effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell economia e delle finanze emanato ai sensi dell articolo 168-bis. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente (5). 5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma 5 non si applica qualora i proventi della societa' o altro ente non residente provengono per piu' del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attivita' finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprieta' industriale, letteraria o artistica, nonche' dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la societa' o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa societa' che controlla la societa' o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari (6). 6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI, nonché degli articoli [96, 96-bis, ] (7), 84, 111, 112; non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 86, comma 4, e 102, comma 3. Dall'imposta così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 165, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo (8). 7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo del presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 165, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite degli importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo del predetto comma. 8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo (9). 8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a piu' della meta' di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia; b) hanno conseguito proventi derivanti per piu' del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attivita' finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprieta' industriale, letteraria o artistica nonche' dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la societa' o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa societa' che controlla la societa' o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari (10). 8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il contribuente deve interpellare l'amministrazione finanziaria secondo le modalita' indicate nel precedente comma 5 (11). (1) Articolo originariamente inserito come articolo 127-bis dall'articolo 1 della legge 21 novembre 2000, n. 342. 3
Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall'articolo 127-bis. (2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 83, lettera l), numeri 1) e 2), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza prevista dal comma 88 del medesimo articolo 1. (3) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 83, lettera l), numero 3), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza prevista dal comma 88 del medesimo articolo 1. (4) Lettera sostituita dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del D.L. 1 luglio 2009, n. 78. (5) Comma sostituito dall'articolo 1 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 83, lettera l), numero 4), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza prevista dal comma 88 del medesimo articolo 1. (6) Comma inserito dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del D.L. 1 luglio 2009, n. 78. (7) Gli articoli 96 e 96 bis non sono stati previsti nella riformulazione del presente testo unico di cui al D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. (8) Vedi articolo 1 del D.L. 24 settembre 2002, n. 209. (9) Per l'attuazione del presente comma vedi D.M. 21 novembre 2001, n. 429. (10) Comma inserito dall'articolo 13, comma 1, lettera c), del D.L. 1 luglio 2009, n. 78. (11) Comma inserito dall'articolo 13, comma 1, lettera c), del D.L. 1 luglio 2009, n. 78. Art.168 Disposizioni in materia di imprese estere collegate (1). Art. 168. 1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo, la norma di cui all'articolo 167, con l'esclusione di quanto disposto al comma 8-bis si applica anche nel caso in cui il soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione non inferiore al 20 per cento agli utili di un'impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell economia e delle finanze emanato ai sensi dell articolo 168- bis; tale percentuale è ridotta al 10 per cento nel caso di partecipazione agli utili di società quotate in borsa. La norma di cui al presente comma non si applica per le partecipazioni in soggetti residenti negli Stati o territori di cui al citato decreto relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al medesimo decreto (2). 2. I redditi del soggetto non residente oggetto di imputazione sono determinati per un importo corrispondente al maggiore fra: a) l'utile prima delle imposte risultante dal bilancio redatto dalla partecipata estera anche in assenza di un obbligo di legge; b) un reddito induttivamente determinato sulla base dei coefficienti di rendimento riferiti alle categorie di beni che compongono l'attivo patrimoniale di cui al successivo comma 3. 3. Per la determinazione forfettaria di cui al comma 2 si applicano i seguenti coefficienti: a) l'1 per cento sul valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; b) il 4 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 15 per cento sul valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo (3). 4
holding pura in HK è stato ritenuto da subito come elusivo giacchè la risoluzione n. 388/E del 19 dicembre 2002 ha ritenuto che la mera partecipazione azionaria non costituisca attività commerciale. Però, la Risoluzione n. 191/2007 dell Agenzia delle Entrate, esaminando un caso di holding pura in Hong Kong, partecipante a società cinese operativa, ha ritenuto che l effetto elusivo non potesse sussistere, dato che la Cina non è nella lista nera e con essa intercorre peraltro un accordo contro le doppie imposizioni modello OCSE. Nel caso della Cina è infatti in vigore un Accordo contro le doppie imposizioni siglato a Pechino il 31 ottobre 1986, ratificato con (1) Articolo sostituito dall'articolo 1 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. (2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 83, lettera m), numeri 1) e 2), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza prevista dal comma 88 del medesimo articolo 1. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera d), del D.L. 1 luglio 2009, n. 78. (3) Per l'attuazione del presente comma vedi D.M. 7 agosto 2006, n. 268. Art.168 bis Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (1) Art. 168-bis. 1. Con decreto del Ministro dell economia e delle finanze sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, ai fini dell applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 10, comma 1, lettera e-bis), 73, comma 3, e 110, commi 10 e 12-bis, del presente testo unico, nell articolo 26, commi 1 e 5, nonché nell articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nell articolo 10-ter, commi 1 e 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, negli articoli 1, comma 1, e 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, nell articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ai fini dell applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi 1 e 5, e 168, comma 1, del presente testo unico, nonché negli articoli 27, comma 4, e 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. (1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 83, lettera n), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza prevista dal comma 88 del medesimo articolo 1. Art.169 Accordi internazionali (1). Art. 169. [128] 1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione. (1) Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall'articolo 128. 5
Legge 31.10.89, n. 376 (in G.U. s.o. n. 274 del 23.11.89), dove si contempla lo scambio di informazioni (art. 26); ma questo accordo non si applica alla Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, ne' al territorio di Macao. Contribuenti qualificati hanno lamentato la difficoltà di adempiere all onere probatorio, e comunque l ostacolo che questa disciplina realizza nei traffici con l area più produttiva del pianeta (vedi l Audizione dei tributaristi di grandi imprese a Roma a cura della Commissione Consultiva sulla Imposizione Fiscale delle Società del 19-10-2006). Pensiamo infatti ai costi, disciplina che colpisce più direttamente le PMI (le CFC per defnizione sono meglio conosciute dal partecipante italiano): un acquirente italiano di manufatti cinesi ma con factory appartenente a società di HK - normalmente incontra serie difficoltà a chiedere al proprio fornitore, che magari conosce solo per corrispondenza, il titolo di proprietà o locazione dell edificio, l elenco dei dipendenti, i consumi di energia, ossia i dati elementari che dimostrano l effettività di una attività commerciale. Nel 2007 l Associazione Italiana Dottori Commercialisti ha segnalato alla Commissione Europea possibili violazioni in materia CFC - della normativa europea sotto l aspetto della non proporzionalità delle modalità probatorie, richiamandosi alla nota sentenza 12-9-2006, C- 196/04 (Cadbury Schweppes), secondo la quale la prova di non artificiosità di un insediamento in paradisi fiscali deve essere possibile e non irragionevolmente difficoltosa. La Commissione ha però respinto la segnalazione con nota del 13-1-2009, in attesa della implementazione del nuovo art. 168 bis, introdotto dalla Legge Finanziaria 2008, che sostituisce al criterio del livello di tassazione sensibilmente inferiore quello dell' effettivo scambio di informazioni per l'individuazione di Stati o territori che entreranno a far parte di una nuova «white list», in sostituzione del precedente criterio della black list. E però previsto un periodo transitorio di cinque anni, durante il quale verrà mantenuta la disciplina attuale, cioè la lista nera. La Commissione ha anche ritenuto che la Risoluzione n. 191/2007 dell Agenzia delle Entrate costituisse un esempio di applicazione flessibile della normativa. Parallelamente, l OCSE, a richiesta del G-20, ha modificato la precedente lista nera, suddividendola in tre liste: nera, grigia e bianca, stabilendo il diritto di ingresso nella lista bianca per tutti i 6
Paesi che accettassero lo scambio di informazioni con almeno 12 Paesi secondo il modello della stessa OCSE. Quindi, la Finanziaria 2008 parve avvicinarsi alla disciplina OCSE. Ad oggi Hong Kong (notizia del 27 maggio) ha firmato un trattato contro la doppia imposizione con l Austria, con la conseguenza che, le società commerciali austriache finora tassate in entrambi gli Stati, se il reddito proveniva da Hong Kong, possono ora dedurre dall imponibile in Austria le imposte dovute a Hong Kong. I residenti in Hong Kong, inoltre, saranno esentati dall imposta sui profitti di operazioni concluse in Austria. Hong Kong ha firmato 11 nuovi accordi commerciali in tutto il mondo, a partire dalla fine di marzo 2010. Finora, Hong Kong ha firmato i trattati con il Belgio, Brunei, Indonesia, Ungheria, Kuwait, Lussemburgo, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Thailandia, Vietnam, e ora con l Austria. Il governo non intende fermarsi qui, e ha in corso dei piani per numerosi accordi analoghi 3. Parrebbero buone notizie; ma l Italia è molto capace di farsi del male da sola. Il 10-2-2010 è stata infatti approvata la Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sulla promozione della buona governance in materia fiscale (2009/2174(INI)) (scaturita dalla Relazione del deputato PD Leonardo Domenici), dove si afferma che Singapore, Hong Kong, Macao e ad altre giurisdizioni, come Dubai, la Nuova Zelanda, il Ghana, nonché ad alcuni stati degli Stati Uniti, che non sono vincolati dalla direttiva 2003/48/CE e sono quindi un luogo privilegiato per gli evasori fiscali". La Risoluzione benchè non vincolante - contempla, come condizione per uscire dalla black list, lo "scambio automatico di informazioni multilaterale". Neppure due mesi dopo, il 7-4-2010, Mr. Chu Yam-yuen, Ministro finanziario di Hong Kong, comunicava che Una normativa entrata in vigore nello scorso marzo permette ad Hong Kong di stipulare accordi contro le doppie imposizioni secondo gli ultimi standard dell OCSE. Peccato che lo stesso Mr. Chu Yam-yuen poco oltre precisasse che l' 3 il 7-4-2010, Mr. Chu Yam-yuen, Ministro finanziario di Hong Kong, affermava che Una normativa entrata in vigore nello scorso marzo permette ad Hong Kong di stipulare accordi contro le doppie imposizioni secondo gli ultimi standard dell OCSE. 7
Inland Revenue (Amendment) Ordinance 2010... set out the information a treaty partner must provide to ensure the information requests are justified, specific and relevant". Ossia: niente scambio automatico, ma richieste di informazioni specifiche e motivate caso per caso. La Risoluzione del Parlamento europeo, chiariamo, non è vincolante, ed il modello OCSE consente sia lo scambio di informazioni automatico che quello su richiesta, quindi l Italia potrebbe accontentarsi del secondo metodo per stipulare con la Regione Speciale convenzioni atte a farla uscire dalla lista nera; ma è facile comprendere che il quadro politico italiano, del quale la Risoluzione 10-2-2010 è emblematica, non faciliterà questa scelta. Ad oggi, dobbiamo quindi ritenere che l inclusione italiana di Hong Kong nella lista nera si ponga in conflitto con le regole OCSE, secondo la quale la Regione Speciale non è un paradiso fiscale ; inoltre, HK è alla vigilia della realizzazione delle 12 convenzioni OCSE atte a farla entrare nella lista bianca OCSE, ma ciò non costituisce garanzia di un automatico inserimento nella lista bianca italiana. Ancora, la procedura amministrativa di interpello è priva della precedente garanzia di autonomia giurisdizionale: infatti la materia dell interpello è stata rivoluzionata a seguito della soppressione del comitato consultivo per l applicazione delle norme antielusive; detta soppressione ha comportato altresì l abrogazione implicita delle disposizioni dell articolo 21 della legge n. 413 del 1991 relative all attività del comitato consultivo, all efficacia dei relativi pareri, e soprattutto al silenzio-assenso generato dall eventuale inerzia del comitato stesso per oltre 120 giorni. Ad avviso dell Amministrazione, peraltro, deve ritenersi tuttora in vigore, invece, il comma 9 dell articolo 21 della legge n. 413, che prevede la possibilità per il contribuente di acquisire il parere dell Agenzia delle entrate in ordine all applicazione ai casi concreti delle disposizioni antielusive, ma con effetto opposto rispetto alla cessata disciplina relativa al Comitato consultivo: l inerzia dell Agenzia per oltre 60 giorni determina infatti il rigetto dell istanza, mentre in precedenza l inerzia del Comitato oltre 120 giorni ne determinava l accoglimento. Tutto si traduce in un danno per le nostre imprese, riducendo la loro efficienza economica in tutte le transazioni con operatori insediati ad Hong Kong. 8
Non va poi dimenticato che con il d.l. 40/2010 (c.d. Decreto incentivi ) è stato introdotto l obbligo, per tutti i soggetti passivi IVA, di comunicare all Agenzia delle Entrate, in via telematica, le cessioni e gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese o ricevute nei confronti di operatori residenti in Paesi c.d. black list (frodi carosello ). La comunicazione va presentata, a decorrere dalle operazioni effettuate dall 1.7.2010, con periodicità mensile o trimestrale a seconda del volume degli scambi. Come concludere? la Commissione Europea emise il proprio parere del 2009 solo nella materia delle CFC, e non dei costi; peraltro, la nota sentenza 12 settembre 2006, procedimento C-196/04, (Cadbury Schweppes) tratta la materia delle partecipazioni. Però, è altrettanto evidente che le libertà garantite dal Trattato poste alla base della pronunzia Cadbury Schweppes (libertà di circolazione e di stabilimento delle persone) sono le stesse anche nel caso della disciplina costi (libertà di circolazione e di stabilimento delle merci). Ci sarebbe allora da chiedersi se costringere l impresa italiana ad ottenere informazioni sui fornitori di HK, che non sono tenute a fornirle, per evitare una presunzione di elusione, sia rispettoso di quei diritti. E cosa penserebbe in merito la Commissione. Ancora, esiste un conflitto latente fra la disciplina italiana e quella OCSE, che diverrà palese quando fra breve - HK stipulerà il 12º accordo contro le doppie imposizioni, uscendo dalla lista grigia ed entrando in quella bianca. Ove l Italia non si adeguasse, sorgerebbe un problema di rispetto dell art. 10 Cost., nonché di contrasto con la funzione delle convenzioni contro le doppie imposizioni e con il principio di non discriminazione dettato dal Trattato UE, applicabile anche ai rapporti con paesi terzi all'unione europea. Milano, 22 giugno 2010. Avv. Massimo Burghignoli Vicepresidente di Sviluppo Cina 9