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STUDIO GAMMA SERVIZI CONTABILI Rag. Bortoluzzi Fabrizio Commercialista e Revisore contabile Rag. Bino Emilio Perito Tributario STUDIO GAMMA s.a.s. di Bino rag. Emilio & C. - 32014 Ponte nelle Alpi (BL) viale Dolomiti 21/B - tel (0437) 990539 - Fax (0437) 990571 Cod. Fisc., Part. IVA e Reg. Imprese BL: 00665490256 CCIAA (REA) BL N 63616 www.studiogamma.net Ponte nelle Alpi, 14/10/2015 Ai Signori Clienti Loro Sedi Circolare n. 13/2015 Indice argomenti circolare 1. Novità per l attestato di prestazione energetica a decorrere dal 1 ottobre 2015 pag. 2 2. Scadenza al 30.10 per la comunicazione beni e finanziamenti 2014 pag. 3 3. Procedure per i finanziamenti dei soci pag. 5 4. Il decreto internazionalizzazione in sintesi pag. 8 1. NOVITÀ PER L ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA A DECORRERE DAL 1 OTTOBRE 2015 Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sulla G.U. n.162 (S.O. n.39) del 15 luglio 2015 tre decreti datati 26 giugno 2015 coi quali è stato completato il quadro normativo in materia di efficienza energetica degli edifici: il primo decreto definisce le nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione; il secondo decreto adegua gli schemi di relazione tecnica di progetto, in funzione delle diverse tipologie di opere; il terzo decreto aggiorna le linee guida per la certificazione della prestazione energetica degli edifici. Il nuovo modello di Ape è valido su tutto il territorio nazionale e, insieme ad un nuovo schema di annuncio commerciale e al database nazionale dei certificati energetici (Siape), offre al cittadino, alle Amministrazioni e agli operatori maggiori informazioni riguardo l efficienza dell edificio e degli impianti, consentendo un più facile confronto della qualità energetica di unità immobiliari differenti e orientando il mercato verso edifici con migliore qualità energetica. Nuovo Ape in vigore dal 1 ottobre 2015 Dal 1 ottobre 2015 l Ape deve essere redatto in conformità al format approvato con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015 allegato alle nuove Linee Guida (Appendice B). Un Attestato di Prestazione Energetica redatto dopo il 1 ottobre 2015 in conformità ai modelli previgenti deve ritenersi non valido e, pertanto, non utilizzabile per i fini per cui è richiesto. Gli Ape rilasciati prima del 1 ottobre 2015 possono ancora essere utilizzati a condizione che: non siano stati eseguiti interventi di ristrutturazione o riqualificazione tali da modificare la classe energetica dell edificio e che ne rendano obbligatorio l aggiornamento; siano rispettate le prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento. Sono previste delle sanzioni pecuniarie per chi non si atterrà alle nuove disposizioni. In particolare, il certificatore che rilascia la relazione tecnica o l Ape in maniera scorretta è punito con una sanzione da 700 euro a 4.200 euro. Il costruttore o il proprietario che non provvedono a fornire un Ape per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni, o in caso di vendita di edifici, sono puniti con una sanzione da 3.000 euro a 18.000 euro. Il proprietario che nel caso di nuovo contratto di locazione non possiede l Ape è punito con una sanzione da 300 euro a 1.800 euro. 2. SCADENZA AL 30.10 PER LA COMUNICAZIONE BENI E FINANZIAMENTI 2014 Come avvenuto lo scorso anno, entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione delle dichiarazione di redditi è in scadenza la presentazione della comunicazione relativa: ai beni concessi in godimento dalla società ai soci; ai beni concessi in godimento dalla società ai familiari dei soci; ai beni concessi dalla società in godimento a soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo; ai beni utilizzati dai familiari dell imprenditore. Comunicazione dei beni I contribuenti società / soci ovvero familiari / impresa devono comunicare i beni posseduti da società o imprese e che sono dati in utilizzo a soci o familiari. La comunicazione riguarda i beni che sono utilizzati per il 2014 (anche solo per una parte dell anno), anche se la concessione aveva avuto inizio in precedenti anni. La comunicazione si rende necessaria quando il socio utilizza il bene senza pagare un congruo corrispettivo e quindi si forma un reddito diverso (ex articolo 67 Tuir) da tassare in capo all utilizzatore. Se invece viene pattuito un congruo corrispettivo, la comunicazione non è dovuta. Sono inoltre previste alcune esclusioni oggettive: i beni concessi in godimento agli amministratori (si ritiene senza alcuna specificazione, quindi in ogni caso il socio/amministratore risulterebbe essere esonerato, indipendentemente dal fatto che egli paghi o meno per tale utilizzo);

i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del citato Testo unico delle imposte sui redditi (in altre parole, se per il dipendente socio o professionista socio è stato gestito correttamente il benefit, nessuna comunicazione risulta dovuta); i beni concessi in godimento all imprenditore individuale (quindi l imprenditore individuale non deve comunicare nulla se usa a fini privati i beni intestati alla propria partita Iva); Comunicazione dei finanziamenti Oltre e indipendentemente alla comunicazione dei beni dati in uso gratuito ai soci, si dovranno anche segnalare eventuali finanziamenti e/o capitalizzazioni che gli stessi soggetti (o loro familiari) hanno effettuato a favore della società o dell impresa. La comunicazione riguarda solo i finanziamenti avvenuti nel corso del periodo d imposta oggetto di osservazione (2014), a nulla rilevando eventuali finanziamenti avvenuti precedentemente (anche se ancora in corso). A prescindere da qualsiasi considerazione, va rimarcato che tale segnalazione ha lo scopo di evidenziare eventuali posizioni non congrue del soggetto finanziatore ai fini del redditometro. Si consideri il seguente esempio: il sig. Rossi ha effettuato un finanziamento di 50.000 euro alla società da lui partecipata; il reddito dichiarato dal sig. Rossi è pari a 20.000 euro; l Agenzia delle entrate potrebbe richiedere al contribuente dove sia riuscito a reperire la provvista necessaria per effettuare il prestito alla società e, in caso di assenza di giustificazioni, potrebbe fare un accertamento da redditometro. Non è previsto l obbligo di comunicazione ove il valore dei finanziamenti e delle capitalizzazioni, autonomamente considerati, non superino il valore di 3.600 euro. Di particolare importanza è la verifica della soglia per l obbligo di effettuazione della comunicazione: tale soglia è riferita al singolo socio e non alla società. Per verificare il superamento della stessa vanno considerati i finanziamenti al lordo delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo di imposta al socio o al familiare dell imprenditore. Esempio Il socio Mario Bianchi ha effettuato finanziamenti nella Delta Srl nel corso del periodo di imposta 2014 ed è stato rimborsato nelle seguenti misure: 26 gennaio: finanziamento 8.000 euro; 22 maggio: finanziamento 9.000 euro; 8 settembre: restituzione 15.000 euro. Il saldo dei finanziamenti alla data del 31 dicembre 2014 è pari a 2.000 euro, ma la comunicazione deve comunque essere effettuata per l importo di 17.000 euro indicando la data del 22 maggio 2014 (la data dell ultima erogazione nei confronti della società). La comunicazione deve essere effettuata sia dalle imprese in contabilità ordinaria sia da quelle in contabilità semplificata; l obbligo però sussiste per le imprese in contabilità semplificata che sono dotate di un conto corrente dedicato all attività (nessun monitoraggio è invece previsto per i conti utilizzati promiscuamente anche per esigenze personali o familiari). 3. PROCEDURE PER I FINANZIAMENTI DEI SOCI L apporto di liquidità dei soci alle società partecipate può avvenire a diverso titolo, passando dal prestito (quindi con previsione di restituzione sin dall origine), per giungere al vero e proprio aumento di capitale (con relativa procedura notarile), con le ulteriori sfumature degli apporti in conto capitale o a copertura perdite, che restano acquisiti al patrimonio netto pur senza determinare la modifica dei patti sociali. Certamente, la forma più frequente di inserimento di liquidità è quella del finanziamento soci, in relazione alla quale si possono evidenziare talune criticità: 1) momento a partire dal quale il socio può effettuare un finanziamento; 2) tipologia di remunerazione concordata: finanziamento fruttifero o infruttifero, e relativo problema della presunzione di onerosità del prestito prevista dalla norma fiscale; 3) possibilità di restituzione, in relazione alle cautele civilistiche esistenti; 4) possibilità di rinuncia al diritto alla restituzione, con relativi effetti fiscali. Quando è possibile effettuare un finanziamento La vigente normativa in tema di contrasto all esercizio abusivo dell attività del credito, consente ai soci l effettuazione di finanziamenti alla società partecipata, alle seguenti condizioni: 1) il socio deve detenere almeno il 2% del capitale; 2) il socio deve essere iscritto come tale al Registro Imprese da almeno 3 mesi. In presenza di tali condizioni il prestito è possibile, anche se nella pratica quotidiana si riscontra che gli apporti di liquidità spesso vengono effettuati direttamente al momento della costituzione della società. Remunerazione del finanziamento Come anticipato, la norma fiscale prevede l esistenza di una presunzione di fruttuosità del finanziamento, presunzione che è possibile vincere mediante: la creazione di documenti con data certa, da cui risulti la gratuità; l apposita descrizione contabile che evidenzia l infruttuosità. Si ricorda che, al riguardo, l amministrazione finanziaria potrebbe non ritenere valida l assunzione della decisione in sede assembleare, anche perché ciascun socio decide in proprio e non si applicano le procedure di decisione collettiva. Sarà allora utile utilizzare i seguenti modelli. 2

Alfa Srl Oggetto: finanziamento infruttifero Richiesta inviata dal legale rappresentante ai soci Spett. li Sigg. ri Soci Pregiatissimi Soci, come da precedenti intese, Vi informo che la nostra società necessita di fondi liquidi in eccedenza rispetto alla dotazione di capitale. Prima di rivolgermi al sistema bancario, con i connessi oneri, mi pare opportuno richiedervi la disponibilità alla effettuazione di un finanziamento a titolo infruttifero, proporzionale (o meno) alle quote di partecipazione. Ove foste disposti, Vi pregherei di segnalarmi la somma che potete versare, provvedendo all accredito diretto sul conto bancario intestato alla società. Nell attesa di una vostra cortese risposta, porgo i migliori saluti. Alfa Srl Il legale rappresentante Ciascun socio, a prescindere dalle quote di partecipazione, sarà libero di aderire, o meno, alla proposta, rispondendo alla sollecitazione. Oggetto: finanziamento infruttifero Con la presente, facendo seguito alla Vostra comunicazione del /./., confermo la mia disponibilità alla effettuazione di un finanziamento infruttifero alla società da me partecipata, con le seguenti caratteristiche: Importo: xxxxxxx,00 Rendimento: zero (infruttifero) Restituzione: a semplice richiesta con preavviso di 6 mesi. Provvederò all accredito delle somme sul conto corrente della società.,. /. / Mario Rossi Per evitare problemi di applicazione dell imposta di registro, va fatta attenzione al fatto che non debbono mai risultare sul medesimo foglio (da intendersi come contratto) le firme dei due soggetti. L esistenza di un documento con data certa può essere facilmente ottenuto: apponendo il timbro postale sul documento, seguendo la specifica procedura in uso atta ad evitare che si timbri un foglio bianco, riempiendolo successivamente; mediante l invio di una pec, ove i soci ne fossero dotati; registrando il documento all Agenzia delle entrate, con ovvio aggravio di spese (procedura sconsigliata). Oggetto: rinuncia alla restituzione del finanziamento Con la presente comunico la mia intenzione di rinunciare al diritto alla restituzione del finanziamento infruttifero erogato in data. per un importo di euro.., destinando tali somme a: Versamento in conto aumento capitale, per euro.. Versamento in conto futuro aumento capitale, per euro. Versamento in conto capitale, per euro Versamento a copertura perdite, per euro Rimango in attesa di esplicita conferma in merito al recepimento di tale mia decisione.,. /. / Mario Rossi Poiché la destinazione è a favore della società e non del socio, risulta in questo caso inutile distinguere la provenienza delle somme. Al riguardo, vanno segnalate due circostanze: 1) non è possibile che la rinuncia determini l evidenza contabile di una sopravvenienza attiva, come era in uso fare nel passato; i documenti Oic esplicitamente vietano tale procedura, in quanto la medesima determina una conseguenza indebita sul risultato di esercizio; 2) fiscalmente, invece, il Tuir prevede un trattamento differenziato che varierà dal prossimo anno 2016; infatti: fino al periodo 2015, si prevede che l eventuale sopravvenienza attiva derivante dalla rinuncia del socio (che, contabilmente, abbiamo detto non dovrebbe essere evidenziata) non sia tassabile; dal periodo 2016, invece, si prevede che la rinuncia determini una sopravvenienza tassabile (a prescindere dal transito a conto economico, quindi con variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi) per la quota eccedente il costo fiscalmente riconosciuto del credito in capo al socio, da attestare con apposito atto di notorietà. Proviamo allora a comprendere cosa potrà normalmente accadere dal prossimo anno 2016, nelle ipotesi usuali nelle quali il credito rinunciato deriva da un precedente finanziamento. Se, ad esempio, il sig. Mario Rossi rinuncia ad un credito di 100.000 euro: 3

1) se fornisce alla società un atto notorio in cui attesta che il suo credito vale 100.000 euro (importo pari alla originaria erogazione), nulla accade in capo alla società; 2) se, diversamente, il socio nulla attesta, sembrerebbe che la società debba operare una variazione in aumento per un importo di 100.000 euro nella dichiarazione dei redditi. Si raccomanda, allora, di accompagnare l atto di rinuncia dalla prescritta autocertificazione, come segue: Oggetto: rinuncia alla restituzione del finanziamento Con la presente comunico la mia intenzione di rinunciare al diritto alla restituzione del finanziamento infruttifero erogato in data. per un importo di euro.., destinando tali somme a: versamento in conto aumento capitale, per euro.. versamento in conto futuro aumento capitale, per euro. versamento in conto capitale, per euro versamento a copertura perdite, per euro Rimango in attesa di esplicita conferma in merito al recepimento di tale mia decisione.,. /. / Mario Rossi AUTOCERTIFICAZIONE DEL VALORE FISCALE DEL CREDITO Il sottoscritto.., consapevole delle conseguenze civili e fiscali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ATTESTA Ai fini di quanto richiesto dalle vigenti norme del Tuir che il credito vantato nei confronti della società al quale con questo atto rinuncia, ha un valore fiscale pari ad euro.. 4. IL DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE IN SINTESI A seguire si esaminano alcune delle novità introdotte dal D.lgs. n.147 del 14.9.2015 (pubblicato sulla G.U. n. 220 del 22.9.2015), recante misure per la crescita e l internazionalizzazione delle imprese, in attuazione dell articolo 12 della legge delega n. 23/2014. NUOVE REGOLE PER LA DEDUZIONE DEI COSTI BLACK LIST DAL 2015 Da sempre i costi sostenuti da imprese ubicate in paradisi fiscali (si pensi, ad esempio, a paesi come la Svizzera, il Principato di Monaco, il Lussemburgo, Hong Kong, etc.) sono posti sotto attenzione da parte dell Amministrazione finanziaria: siccome in tali paesi la fiscalità è mediamente molto più tenue rispetto all Italia, ricevere fatture da tali paesi potrebbe nascondere delle manovre per spostare (quindi tassare) in questi paradisi fiscali degli utili prodotti in Italia. Il Decreto Internazionalizzazione interviene su tale materia, con disposizioni immediatamente applicabili: l art.5 stabilisce infatti quanto segue. OK le operazioni a valore normale La nuova disciplina opera in maniera inversa rispetto alla precedente disposizione: mentre in passato i costi subiti da imprese localizzate in paradisi fiscali erano considerati indeducibili, salvo che si verificasse l esistenza di determinate esimenti; oggi i costi subiti da tali soggetti si considerano deducibili, a patto che essi siano stati sostenuti per un importo non superiore al valore normale. Per valore normale si intende, in via generale, il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. In altre parole, semplificando, se acquisto un bene dalla Svizzera ad un prezzo analogo a quello praticato da altro fornitore Italiano, ipotizzando che la transazione sia del tutto reale, non rischierò contestazioni da parte dell Amministrazione finanziaria. Anche nella nuova previsione vi è comunque un esimente. Va infatti evidenziato che, qualora tali costi siano superiori al valore normale, non si rischierà una indeducibilità totale del costo, ma sarà solo la parte eccedente ad essere considerata indeducibile, a meno che non si dimostri l effettivo interesse economico a servirsi da un fornitore ubicato in un paradiso fiscale (occorrerà dimostrare, ad esempio, che quel determinato bene/servizio non può essere paragonato ad altri che avrei potuto acquistare a prezzi più bassi da altri fornitori). In altre parole, per sintetizzare, mentre in passato occorreva in ogni caso dimostrare l interesse economico a porre in essere operazioni con soggetti ubicati in paesi a fiscalità privilegiata, oggi non vi sarà più alcuna dimostrazione da rendere, se l operazione avviene per valori non superiori al valore normale. Va notato comunque che, malgrado la norma sia oggi più favorevole per i contribuenti rendendo più agevole la gestione degli acquisti, tali costi sono comunque tenuti sotto osservazione da parte dell Amministrazione finanziaria, proprio per il rischio che in relazione a tali operazioni possano nascondersi degli intenti elusivi da parte dei contribuenti. Occorre pertanto una cauta gestione della parte documentale. La norma, anche oggi, nello stabilire la deducibilità, richiede che si tratti di spese e altri componenti negativi derivanti da operazioni che hanno avuto concreta esecuzione. Pertanto, in ogni caso, soprattutto se si tratta di operazioni di valore consistente, chi effettua acquisti da soggetti ubicati in paradisi fiscali è bene che conservi tracce della transazione e ogni forma di documentazione di supporto, a dimostrazione che la cessione di 4

beni/prestazione di servizi si sia materialmente realizzata (ad esempio copia dei contratti, scambi di mail e altra corrispondenza, ricevute dei bonifici con i quali sono state pagate tali transazioni, documenti che attestino la consegna della merce, etc). IL VALORE AI FINI DEL REGISTRO NON PUÒ ESSERE USATO PER ACCERTARE LA PLUSVALENZA NELLE CESSIONI DI AZIENDE E IMMOBILI Il Decreto Internazionalizzazione all art.5, co.3 prevede una interessante disposizione che dovrebbe consentire di risolvere un significativo problema che si veniva a creare a seguito di cessione di azienda o immobili: detta disposizione evita che il valore definito in relazione ai fini dell imposta di registro possa automaticamente essere utilizzato per l accertamento della plusvalenza realizzata in sede di cessione, tassata ai fini delle imposte dirette. Di conseguenza, il solo accertamento di un maggior valore dell immobile ceduto ai fini del registro non basterebbe all Agenzia delle Entrate per presumere che il corrispettivo pattuito sia maggiore e, quindi, per determinare una maggiore plusvalenza, dovendo reperire altri elementi di prova idonei a dimostrare che il corrispettivo dichiarato non sia quello effettivamente pagato. In altre parole, se l Agenzia intende accertare una maggiore plusvalenza in sede di cessione, dovrà provare l esistenza di un maggior corrispettivo percepito, non essendo sufficiente desumere tale dato dal valore applicato ai fini delle imposte indirette. Decorrenza Va infine ricordata la decorrenza di tale previsione. La norma stessa afferma che le disposizioni richiamate si interpretano come visto in precedenza, quindi si tratta di un disposizione che viene definita di interpretazione autentica, pertanto valevole anche per il pregresso. Questo significa che essa si applica: oltre che per le cessioni che avvengono dalla data di entrata in vigore del provvedimento in avanti; anche per le cessioni intervenute precedentemente; nonché avrà effetto su eventuali contenziosi in corso. DIVENTA PIÙ FACILE DEDURRE LE PERDITE SUI MINICREDITI E SUI CREDITI VERSO SOGGETTI SOTTOPOSTI A PROCEDURE CONCORSUALI L articolo 13, co. 1, 2 e 3 del Decreto Internazionalizzazione ha introdotto una serie di modifiche alla disciplina delle perdite su crediti nell ambito del reddito di impresa, in particolare sulla individuazione del periodo di competenza per l imputazione a bilancio delle perdite su crediti di modesta entità e delle perdite su crediti verso debitori assoggettati alla procedure concorsuali ed assimilate. In particolare - con decorrenza già a partire dal periodo di imposta 2015 - la deduzione fiscale della perdita su crediti viene ammessa nel periodo di imposta in cui è imputata a Conto economico, anche quando l iscrizione contabile avviene in un periodo di imposta successivo a quello in cui si manifestano gli elementi certi e precisi richiesti per la deduzione fiscale. Le novità in merito alla gestione dei minicrediti Ai sensi dell art.101, co.5 d.p.r. n.917/86 ai fini della deducibilità fiscale delle perdite su crediti, quando il credito è di modesta entità ed è decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del termine di pagamento dello stesso credito, sussistono sempre gli elementi certi e precisi richiesti dalla norma. Il credito si considera di modesta entità quando è di importo non superiore a 2.500 euro. La deduzione delle perdite effettive o potenziali per questi crediti non necessita di alcun requisito se non il transito a conto economico del componente negativo. Pertanto, anche qualora l imputazione secondo la corretta applicazione dei principi contabili avvenga in un periodo di imposta successivo a quello della scadenza del sesto mese dal termine di pagamento concordato, la perdita sarà deducibile in quel periodo di imposta. I debitori assoggettati a procedure concorsuali e assimilate Con l intervento del decreto internazionalizzazione si uniforma il sistema in quanto viene sancito che la deduzione della perdita su crediti è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio secondo corretti principi contabili: pertanto, l apertura della procedura costituisce la data (dies a quo) dalla quale può essere rilevata contabilmente la perdita su crediti. Fallimento: data della sentenza dichiarativa Momento a partire dal quale il debitore si considera assoggettato a procedure concorsuali e assimilate Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti. Liquidazione coatta amministrativa: data del provvedimento che la ordina Concordato preventivo: data del decreto di ammissione Amministrazione straordinaria grandi imprese: data del decreto che la dispone Accordi di ristrutturazione dei debiti omologati: data del decreto di omologazione Piani attestati di risanamento: data di iscrizione nel Registro Imprese del piano Procedure estere: data di ammissione alla procedura 5