COMUNICAZIONE BENI IN GODIMENTO AI SOCI: CHIARIMENTI CON PROROGA AL 2 APRILE 2013

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1 COMUNICAZIONE BENI IN GODIMENTO AI SOCI: CHIARIMENTI CON PROROGA AL 2 APRILE 2013 Con il Provvedimento Direttoriale del 17 settembre 2012 l Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga dell adempimento introdotto dal D.L. n.138/11, consistente nella trasmissione telematica dei finanziamenti o capitalizzazioni effettuate e dell elenco dei beni concessi in godimento da parte delle imprese al titolare, ai soci o ai loro familiari. La scadenza dell adempimento, originariamente fissata al 31/03/12, è stata una prima volta rinviata al 15/10/12 con Provvedimento datato 13 marzo 2012, e recentemente spostata al 31/03/13 (che slitta al 2 aprile 2013, primo giorno non festivo successivo) ad opera del richiamato Provvedimento del 17 settembre Per effetto delle continue proroghe, si osserva che la data del 2 aprile 2013 costituirà tanto la scadenza dell adempimento relativo alle comunicazioni dei beni concessi in godimento ai soci (e dei finanziamenti) nel periodo d imposta in corso al 17 settembre 2011 quanto quella relativa al periodo d imposta successivo, e cioè del periodo d imposta La comunicazione è stata introdotta ancora nell anno 2011 con la c.d. Manovra di Ferragosto D.L. 138/2011 ed è finalizzata a contrastare il fenomeno elusivo dell intestazione fittizia di beni utilizzati a titolo personale dai soci o familiari dell imprenditore. In particolare è previsto che la concessione in godimento di un bene d impresa, da parte di una società / ditta individuale, ad un socio / familiare (a titolo personale), senza corrispettivo ovvero ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato, comporta: - in capo all utilizzatore persona fisica (imprenditore individuale / socio / familiare) la tassazione di un reddito diverso ai sensi dell art. 67, comma 1, lett. h-ter), TUIR, pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene; - in capo al concedente (ditta individuale / società) l indeducibilità dei relativi costi. Come chiarito dall Agenzia delle Entrate nella Circolare , n. 25/E: - per determinare il valore di mercato del bene concesso in godimento va fatto riferimento alla definizione di valore normale contenuta nell art. 9, TUIR; - l autovettura concessa in godimento ad uso promiscuo all amministratore-socio, dipendente della società, configurando un fringe benefit non rientra nel campo applicativo della nuova disciplina; - i finanziamenti / versamenti eseguiti o ricevuti dai soci devono essere comunicati per l intero ammontare, a nulla rilevando che tali operazioni siano finalizzate all acquisizione dei beni successivamente concessi in godimento ai soci. In merito alla disciplina in esame l Agenzia delle Entrate ha fornito, con la recente Circolare , n. 36/E, ulteriori chiarimenti, di seguito analizzati, che integrano quelli contenuti nelle precedenti Circolari , n. 24/E e , n. 25/E.

2 ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE PER L IMPRENDITORE INDIVIDUALE E PER I SOCI TRASPARENTI DI SNC O SRL L Agenzia delle Entrate ha rilevato che in sede di applicazione della norma in esame, si poteva generare una doppia imposizione in capo a: - imprenditori individuali; - soci di società di persone; - soci trasparenti di Srl che hanno optato per il regime di cui all art. 116 TUIR in quanto se la concessione del bene d impresa avveniva senza corrispettivo o ad un corrispettivo inferiore rispetto al valore di mercato a tali soggetti veniva imputato: un maggior reddito corrispondente all indeducibilità in capo al concedente [società / ditta individuale] dei costi del bene dato in godimento ; un reddito diverso, ai sensi della citata lett. h-ter), pari alla differenza tra il valore normale ed il corrispettivo pattuito per l utilizzo del bene. Sul punto l Agenzia al fine di eliminare la doppia imposizione, sopra descritta, precisa che il reddito diverso imputabile all utilizzatore va ridotto: del maggior reddito d impresa imputato allo stesso utilizzatore (imprenditore individuale o socio tassato per trasparenza) a causa dell indeducibilità dei costi del bene concesso in godimento che ha generato il reddito diverso. Di conseguenza il reddito diverso da tassare in capo all imprenditore individuale / socio trasparente è determinato in base alla seguente differenza: REDDITO DIVERSO = [(Valore normale del godimento del bene) (corrispettivo pagato)] (meno) [maggior reddito di impresa risultante dalla indeducibilità dei costi relativi al bene] Nella Circolare n. 36/E in esame l Agenzia distingue il caso in cui per il bene d impresa il TUIR non prevede alcuna limitazione alla deducibilità dei relativi costi rispetto al caso in cui per il bene d impresa il TUIR dispone specifiche limitazioni alla deducibilità BENI D IMPRESA PER I QUALI IL TUIR NON DISPONE UNA LIMITAZIONE ALLA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI Per i beni in esame concessi in godimento da società di persone / srl trasparenti ex art. 116, TUIR, si verifica un aumento del reddito d impresa a seguito dell indeducibilità sopravvenuta dei costi a causa dell applicazione della nuova disciplina. Tale maggior reddito, come precisato nella citata Circolare n. 24/E, è imputato esclusivamente ai soci utilizzatori. Di conseguenza i soci ai quali non è concesso il godimento del bene rimangono estranei all attribuzione del reddito connesso con l indeducibilità dei costi riferiti a beni utilizzati da altri soci. Sul punto la Circolare n. 36/E in esame propone il seguente esempio La Alfa snc concede in godimento ad uno dei 2 soci (con partecipazione ciascuno del 50%) un bene immobile strumentale ad un corrispettivo ( 5.500) inferiore al valore normale del diritto di godimento dell immobile stesso ( ). I costi relativi all immobile indeducibili per effetto della nuova disciplina ammontano a

3 Il reddito diverso tassato in capo al socio va determinato come segue: Differenza tra il valore normale di godimento e il corrispettivo ( ) Costi relativi all immobile divenuti indeducibili in applicazione della nuova disciplina BENI D IMPRESA PER I QUALI IL TUIR DISPONE UNA LIMITAZIONE ALLA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI Per i beni per i quali il TUIR dispone una limitazione alla deducibilità dei costi, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che: il concedente (impresa individuale / società trasparente) deduce i relativi costi nella misura (limitata) stabilita dal TUIR; l utilizzatore (imprenditore / socio) tassa il reddito diverso imputato ex lett. h-ter) a prescindere dalla circostanza che il bene sia assoggettato al predetto regime di limitazione della deducibilità dei relativi costi. Ora l Agenzia, dopo aver specificato che per tali beni restano applicabili le norme previste dal TUIR, nelle ipotesi in cui scatta l applicazione dell articolo 67, comma 1, lettera h-ter) del TUIR chiarisce che: il maggior reddito, derivante dalla indeducibilità dei costi relativi al bene concesso in godimento, è imputato a tutti i soci a prescindere da chi ha l utilizzo del bene. Sul punto la Circolare n. 36/E in esame propone il seguente esempio. La Beta srl (in regime di trasparenza ex art. 116, TUIR) concede gratuitamente in godimento ad uno dei 2 soci (con partecipazione ciascuno del 50%) gratuitamente un autovettura il cui valore normale del diritto di godimento ammonta a 800. I costi relativi all autovettura ammontano a complessivi 1.000, di cui 600 (1.000 x 60%) indeducibili. Il reddito diverso tassato in capo al socio va determinato come segue: Differenza tra il valore normale di godimento e il corrispettivo 800 (800-0) Reddito d impresa imputabile a ciascun socio, a prescindere (600 x 50%) dall utilizzo del bene, corrispondente alla quota parte dei costi indeducibili relativi all autovettura 500 Nel caso in cui il bene concesso ai soci sia un autovettura, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che il valore normale del diritto di godimento è pari al fringe benefit in capo ai dipendenti, ovvero: 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'automobile club d'italia Le autovetture esclusivamente aziendali o che già sono concesse in uso promiscuo ai dipendenti o amministratori (con fringe benefit tassato o pagato), non rientrano nel novero dei beni da comunicare in quanto trattasi di beni aziendali e non di beni concessi in uso ai soci.

4 LA CERTIFICAZIONE DELLA CONCESSIONE IN GODIMENTO DEI BENI D IMPRESA La prova del rapporto di concessione del bene in godimento deve risultare da apposita certificazione recante data certa anteriore alla data di inizio dell utilizzazione del bene. Tuttavia l Agenzia aggiunge che in assenza della predetta documentazione il contribuente può comunque diversamente (non si precisa, tuttavia, in che modo) dimostrare gli elementi essenziali dell accordo. La predisposizione di una documentazione avente data certa ha la funzione di garantire che da parte del contribuente sia assente la volontà di porre in essere arbitraggi fiscali sulla base di scelte di convenienza economica dell ultimo momento. ALCUNI CASI PRATICI DI AUTOVETTURE ASSEGNATI AI SOCI Sulla base dei chiarimenti forniti dall Agenzia delle Entrate si può delineare il seguente percorso logico per giungere all individuazione del reddito diverso ex art. 67, comma 1, lett. h-ter), TUIR da tassare in capo al socio di una società di persone / srl trasparente. 1. Individuazione del valore normale del diritto di godimento 2. Individuazione dei costi indeducibili dell autovettura concessa in godimento 3. Individuazione del maggior reddito imputato per trasparenza al socio per effetto dell indeducibilità del costo dell autovettura 4. Determinazione del reddito diverso da imputare al socio utilizzatore È desumibile dalle Tariffe ACI pubblicate a fine anno sulla G.U. valevoli per l anno successivo Comprendono il 60% dei relativi costi (carburante, assicurazione, tassa automobilistica, manutenzione e riparazione, ecc.) e la quota indeducibile dell ammortamento È pari ai costi indeducibili (punto 2), moltiplicati per la quota di partecipazione agli utili del socio. Si ritiene di dover fare riferimento ai costi indeducibili riferiti al veicolo utilizzato dal socio Ipotizzando che il socio non corrisponda alcuna somma alla società, è pari alla differenza tra il valore del diritto di godimento (punto 1) e il maggior reddito imputato al socio (punto 3)

5 ESEMPIO N. 1 La Alfa snc è costituita da 2 soci, ciascuno dei quali detiene una partecipazione del 50%. La società possiede 2 autovetture utilizzate promiscuamente dai soci per lo svolgimento dell attività aziendale e per uso personale, per le quali non corrispondono alcuna somma alla società: AUTO 1 assegnata al socio Bianchi (in ammortamento): fringe benefit annuo 2.702,00; AUTO 2 assegnata al socio Verdi (già ammortizzata): fringe benefit annuo 2.284,00. Per il 2012 l ammontare dei costi indeducibili ex art. 164, TUIR è così determinato. Tipologia costi AUTO 1 AUTO 2 Assegnata al socio Bianchi Assegnata al socio Verdi Costo sostenuto Quota indeducibile (60%) Costo sostenuto Carburante Tassa automobilistica Assicurazione Quota indeducibile (60%) Manutenzioni e riparazioni Autostrada Ammortamento Totali Il reddito diverso imputabile al singolo socio, pari alla differenza tra il valore normale al netto della quota di costi indeducibili riferibili a ciascun socio, è così determinato. Valore ex art. 51, comma 4, TUIR Quota costi indeducibili imputabile a ciascun socio Reddito diverso socio Bianchi (A) (B) (A-B, se positivo) (9.000 x 50%) socio Verdi 690 (1.380 x 50%) Come si può notare, a fronte di costi più elevati, come nel caso dell autovettura assegnata al socio Bianchi non emerge alcun importo da tassare a titolo di reddito diverso. Diversamente, nel caso dell autovettura assegnata al socio Verdi, ancorché il valore normale del diritto di godimento sia più basso, lo stesso viene ridotto di costi indeducibili inferiori. L ammontare pari a andrà indicato nel quadro RL del mod. UNICO 2013 PF del socio Verdi.

6 ESEMPIO N. 2 La compagine sociale della Gamma srl (non in regime di trasparenza) è la seguente: socio Tizio, percentuale di partecipazione 40%, amministratore unico; socio Caio, percentuale di partecipazione 30%; socio Sempronio, percentuale di partecipazione 30%. La società possiede 3 autovetture, tutte utilizzate promiscuamente dai soci che non corrispondono alla società alcuna somma. Il valore del diritto di godimento delle autovetture, come desumibile dalle Tariffe ACI è rispettivamente: per l autovettura assegnata a Tizio, 2.800; per l autovettura assegnata a Caio, 2.700; per l autovettura assegnata a Sempronio, I costi delle autovetture sono deducibili in capo alla società nella misura del 40%, anche per l auto concessa in uso promiscuo all amministratore unico. Non è applicabile infatti la disposizione della lett. b-bis) dell art. 164, TUIR che prevede la deducibilità dei costi in misura pari al 90% per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti in quanto secondo l Agenzia Entrate la disposizione è applicabile esclusivamente ai dipendenti. La società, nell ambito degli emolumenti corrisposti all amministratore, imputa anche il fringe benefit pari a L autovettura concessa in uso promiscuo all Amministratore Unico Tizio non genera alcun reddito diverso (perché già tassato). Per i soci Caio e Sempronio risulterà tassabile a titolo di reddito diverso il valore normale individuato in base alle Tariffe ACI. In tal caso però non risulta applicabile il temperamento volto a evitare la doppia imposizione in quanto la Gamma srl non adotta il regime di trasparenza. Il valore normale ex art. 51, comma 4, TUIR non è pertanto ridotto dei costi indeducibili relativi all autovettura. Dott. Francesco Zanato Area Fiscale Confapi Padova Tel info@confapi.padova.it

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