COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI E RIFLESSI NEL MODELLO UNICO

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1 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO SOCIETÀ DI COMODO E/O IN PERDITA SISTEMATICA: PRESUNZIONI DI NON OPERATIVITÀ E CONSEGUENTE TASSAZIONE COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI E RIFLESSI NEL MODELLO UNICO ALFREDO CANDIGLIOTA Commissione Diritto Tributario Nazionale 23 aprile 2013 Sala Orlando 1 Corso Venezia, 47 -Milano

2 Rinvio comunicazione al Norme di riferimento: 1. D.l. n.138/2011 art. 2 convertito in legge 14 settembre 2011 n c.d. Manovra di ferragosto. 2. Circolare 24/e Circolare 36/e

3 Nuova norma che comporta le seguenti NOVITA : Comunicazione dati relativi ai beni e utilizzatore dei beni. Tassazione in capo al socio che utilizza nella propria personale i bene di proprietà dell impresa senza pagamento di corrispettivo o con corrispettivo parziale. A tal proposito il legislatore ha inserito nell art. 67 del tuir ai comma 36-terdecies; quaterdecies; quinquiesdecies; sexeiesdecies una nuova fattispecie di reddito diverso. LEGISLATORE: 1) DISINCENTIVARE L UTILIZZO PRIVATO DEI SOCI 2) FORNIRE DATI UTILI PER L APPLICAZIONE DEL REDDITOMETRO AI SOCI. 3

4 SOGGETTI CONCEDENTI Si devono considerare «soggetti concedenti», purché residenti: l imprenditore individuale; le società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice); le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni); le società cooperative; le stabili organizzazioni di società non residenti; gli enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale. Soggetti esclusi le società semplici concedenti, in quanto soggetti che non svolgono attività d impresa. sono anche esclusi: i lavoratori autonomi, comprese la associazioni tra professionisti; gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionale. 4

5 SOGGETTI INTERESSATI in concreto -> gli utilizzatori sono i soggetti che beneficiano dei beni relativi all impresa nella propria sfera privata. In altri termini, sono soggetti interessati: i soci, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, di società e di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale; i familiari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, dell imprenditore individuale residente nel territorio dello Stato. il soggetto residente e non residente che nella sfera privata utilizza in godimento beni della sua impresa commerciale residente nel territorio dello Stato; i familiari, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, dei soci, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, di società e di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale. 5

6 EFFETTIVI BENEFICIARI DEI BENI Il disposto normativo si rende operativo nei riguardi dell imprenditore individuale e ai suoi familiari. Per familiari dell imprenditore, si ritiene si devono considerare i soggetti elencati dall art. 5, comma 5, del Tuir, cioè: - il coniuge; - i parenti entro il 3 grado; - gli affini entro il 2 grado. Si ritiene che devono essere considerati soggetti destinatari anche i soci o i loro familiari che ricevono in godimento beni da società controllate o collegate ai sensi dell art del codice civile a quella partecipata dai medesimi soci, tenendo, in ogni caso, presente che sono esclusi gli utilizzatori che per loro natura non possono essere titolari di reddito diverso. 6

7 BENI OGGETTO DI GODIMENTO E DELLA COMUNICAZIONE I «beni oggetto di godimento» appartenenti all impresa e cioè: beni strumentali; beni-merce; immobili-patrimonio. Il provvedimento attuativo dell agenzia delle entrate individua le seguenti categoria di beni: Autovetture Altri autoveicoli Unità da diporto Aeromobili Immobili Altri beni Relativamente alla categoria residuale (altri beni) rientrano telefonini, computer portatili; tuttavia la relativa comunicazione va effettuata solo se di valore superiore a euro 3.000,00. Non vanno comunicate le auto aziendali dato in uso promiscuo ai dipendenti e agli amministratori che siano anche soci della società il cui utilizzo viene tassato in base all art. 51 del tuir. N.B.: ai fini procedurali si pone in rilievo che si tratta di tutti i beni di cui l impresa ha conseguito la disponibilità, posseduti in proprietà o in base ad un diritto reale ovvero detenuti in locazione, anche finanziaria, noleggiati o ricevuti in comodato. 7

8 BENI ESCLUSI DALL ADEMPIMENTO Sono esclusi dall ambito oggettivo di applicazione: i beni: di società semplice; di enti privati di tipo associativo; che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali. gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci, in quanto lo scopo mutualistico di tali cooperative consiste proprio nell assegnare in godimento ai soci le abitazioni a condizioni migliori di quelle del libero mercato. 8

9 REGOLE PROCEDURALI Gli imprenditori devono comunicare i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell impresa (art. 2, c. 36-sexiesdecies del D.L. 138/2011)., nonche gli elementi identificativi dei beni. La comunicazione può essere effettuata in alternativa anche dai soci o dai familiari. Infatti, l invio dei dati anagrafici dei soci o dei familiari dell imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell impresa, con le informazioni dettagliate dei beni, può essere assolto dal titolare dell impresa, o, in via alternativa, dai soci o dai familiari. 9

10 REGOLE PROCEDURALI Cosa si deve trasmettere Nella comunicazione devono essere indicati: per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e stato di residenza; per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo stato estero di residenza; tipologia di utilizzazione del bene; tipologia, identificativo del contratto e relative data di stipulazione; categoria del bene, durata della concessione (data di inizio e fine), corrispettivo e relativo valore di mercato ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni. 10

11 REGOLE PROCEDURALI L obbligo della comunicazione, oltre ai beni, si estende: ai finanziamenti e alle capitalizzazioni effettuati dai soci nei confronti della società concedente; ai beni concessi in godimento dall impresa ai soci inclusi i familiari; ai beni concessi in godimento dall impresa ai soci, inclusi sempre i familiari, di altra società appartenente al medesimo gruppo; ai beni per i quali il godimento permane nel periodo d imposta in corso al 17 settembre 2011 e anche per i finanziamenti o capitalizzazioni in corso, sempre, nello stesso periodo. 11

12 DETERMINAZIONE DEL REDDITO DIVERSO l art. 67, comma 1, lettera h), del Tuir, prevede come «reddito diverso» la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell impresa a soci o familiari dell imprenditore, la quale a norma dell art. 2, comma 36-quinquiesdecies, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv. dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, (...) concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore (...). in concreto è stata prevista la tassazione, in capo ai soggetti utilizzatori, di un reddito costituito dalla differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene. per «valore di mercato del diritto di godimento» si deve intendere quello determinato ai sensi del comma 3 dell articolo 9 del Tuir, e cioè al ( ) prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. 12

13 DETERMINAZIONE DEL REDDITO DIVERSO distinzione: Ditte individuali e soggetti trasparenti Societa di capitali Problema doppia imposizione Circolare 36/e 2012 Chiarito per i soggetti individuali e le società per trasparenza che il reddito diverso è determinato : Valore normale del diritto di godimento del bene compenso corrisposto il maggior reddito imputato al titolare o socio utilizzatore per effetto dell indeducibiltà dei costi relativi al bene dato in uso che ha generato il reddito diverso. Se si tratta di società di persone dalla quota di reddito, relativi ai costi indeducibili, imputato al socio utilizzatore in proporzione alla sua quota di partecipazione alla società. 13

14 REGOLA IMPOSITIVA UTILIZZATORE In relazione alla lettera h-ter) dell art. 67, comma 1, Tuir, costituisce reddito diverso e concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore la differenza tra il valore di mercato e l eventuale corrispettivo annuo corrisposto per la concessione in godimento di beni dell impresa a soci o familiari dell imprenditore sottraendo la quota di reddito scaturente dalla indeducibilità dei costi del relativo bene. Nell ipotesi di impresa individuale, la tassazione è riferita ai familiari dell imprenditore individuale, ed anche all imprenditore medesimo. La circolare n. 24/E ha esteso l applicazione anche all imprenditore individuale che utilizza a fini privati di beni relativi alla sua impresa commerciale (esempio: un rappresentante di commercio che utilizza parzialmente ai fini privati, il sabato e la domenica, l autovettura relativa all impresa ai sensi dell art. 65 Tuir). 14

15 I costi e gli oneri inerenti ai beni concessi in godimento per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento REGOLA IMPOSITIVA IMPRESA sono ammessi in deduzione dal reddito imponibile della società o dell imprenditore, a prescindere dall entità del corrispettivo, i costi deducibili in base ai criteri dell art. 164 tuir. ATTENZIONE sono deducibili qualsiasi costi od oneri sostenuti dall impresa per tali beni riferiti: - sia all acquisizione (ammortamenti, canoni di noleggio, locazione e leasing); - sia alle spese di gestione e utilizzazione (spese di manutenzione e riparazione, utenze, assicurazioni, ecc.). 15

16 DETERMINAZIONE DEL REDDITO DIVERSO Autovetture il valore dell utilizzo del bene è dato: dal valore convenzionale di km tariffe Aci. 16

17 DETERMINAZIONE DEL REDDITO DIVERSO Autovetture il valore dell utilizzo del bene è dato: dal valore convenzionale di km tariffe Aci. ESEMPIO: SOCIETA PERSONE 2 SOCI Corrispettivo pattuito per la concessione in godimento del bene: euro 0,00; Valore di mercato del diritto di godimento: euro fringe benefit (10.000,00); Costi complessivamente sostenuti nell anno per il bene concesso in godimento: euro 8.000,00. Costi indeducibili 60% di 8.000,00 SOLUZIONE Reddito diverso RL ,00-0, ,00 = 5.200,00 17

18 DETERMINAZIONE DEL REDDITO DIVERSO Autovetture ESEMPIO: SOCIETA PERSONE 2 SOCI Corrispettivo pattuito per la concessione in godimento del bene: euro 0,00; Valore di mercato del diritto di godimento: euro fringe benefit (2.000,00); Costi complessivamente sostenuti nell anno per il bene concesso in godimento: euro 3.000,00. Costi indeducibili 60% di 3.000,00 = 1.800,00 Reddito impresa attribuibile al socio a prescindere utilizzo corrispondente ai costi indeducibili: 900,00 SOLUZIONE: IN CAPO AL SOCIO RL10: REDDITO DIVERSO EURO 2.000,00- EURO 900,00= 1.100,00 18

19 DETERMINAZIONE DEL REDDITO DIVERSO Autovetture il valore dell utilizzo del bene è dato: dal valore convenzionale di km tariffe Aci. ESEMPIO: SOCIETA DI CAPITALI Corrispettivo pattuito per la concessione in godimento del bene: euro 0,00; Valore di mercato del diritto di godimento: euro fringe benefit (10.000,00); Costi complessivamente sostenuti nell anno per il bene concesso in godimento: euro 8.000,00. SOLUZIONE Reddito diverso RL ,00 = ,00 IN QUANTO NON APPLICA LA TASSAZIONE PER TRASPARENZA NON SI SOTTRAGGONO I COSTI INDEDUCIBILI. SI PONE IL PROBLEMA DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE NEL MOMENTO IN CUI SI DISTRIBUISCONO GLI UTILI. 19

20 ESEMPI PROCEDURALI Caso 4 -> Una società semplice, intestataria del bene Y (avente valore di mercato di euro ), per l anno 2011, ha concesso lo stesso, in godimento al socio Mario Bianchi, per un corrispettivo annuo di Euro Soluzione: la differenza tra valore di mercato del bene (euro ) e corrispettivo (euro ), pari ad euro , non deve essere tassata in capo al socio Mario Bianchi a titolo di reddito diverso. Perché? la norma fa riferimento ai beni dell impresa, per cui deve essere esclusa la sua applicazione alle società semplici (e ai loro soci), in considerazione che le stesse non svolgono attività commerciale e, quindi, di impresa. 20

21 ESEMPI PROCEDURALI Caso 5 -> Un professionista, intestatario del bene Y (avente valore di mercato di euro ), per l anno 2011, ha concesso lo stesso, in godimento gratuito al proprio figlio. Soluzione: la differenza tra valore di mercato del bene (euro ) e la mancanza del corrispettivo, non deve essere tassata in capo al figlio del professionista a titolo di reddito diverso. Perché? la norma fa riferimento ai beni dell impresa, per cui deve essere esclusa la sua applicazione ai titolari di reddito di lavoro autonomo e ai loro familiari. 21

22 ESEMPI PROCEDURALI Caso 6 -> una società concede un autovettura in uso ad un suo amministratore/socio che risulta essere anche lavoratore dipendente della società. Soluzione: poiché tale bene, si configura come un fringe benefit per il socio/amministratore, lo stesso non rientra nell ambito applicativo dell art. 67, c. 1, lett. h-ter, del Tuir, in quanto rimane assoggettato ai disposti di cui all art. 51 del Tuir. Nota bene la società, inoltre, ha la possibilità di procedere a dedurre le spese e gli oneri inerenti all autovettura nei limiti stabiliti dall art. 164 del Tuir. 22

23 ESEMPI PROCEDURALI IMMOBILI AGENZIA ENTRATE: TABELLE VALORI OMI Caso -> società di persone da uso gratuito bene immobile al socio. Secondo agenzia delle entrate bisogna guardare i valori di affitto che l OMI attribiusce a quel tipo di appartamento nella zona. Supponiamo ,00 Soluzione: la differenza tra valore di mercato del bene (euro ) e la mancanza del corrispettivo. Costi indeducibili 3.000,00 Tassato in capo al socio ,00 - % del costo indeducibile del bene in uso da sottrarre in base alla quota di partecipazione. 23

24 ESEMPI PROCEDURALI IMMOBILI AGENZIA ENTRATE: TABELLE VALORI OMI Caso -> società di capitali da uso gratuito bene immobile al socio amministratore senza compenso. Secondo agenzia delle entrate bisogna guardare i valori di affitto che l OMI attribiusce a quel tipo di appartamento nella zona. Supponiamo: tariffe OMI ,00 Nessuno compenso come amministratore: Soluzione: la differenza tra valore di mercato del bene (euro ) e la mancanza del corrispettivo. Costi indeducibili 3.000,00 Tassato in capo al socio ,00. 24

25 ESEMPI PROCEDURALI IMMOBILI Caso 1 -> società di capitali da uso gratuito bene immobile al socio amministratore. Lo stesso percepisce compenso. Secondo agenzia delle entrate bisogna guardare i valori di affitto che l OMI attribiusce a quel tipo di appartamento nella zona. Supponiamo: prezzo locazione ,00 compenso come amministratore: Soluzione: attenzione bisogna inserire il valore di utilizzo del bene in busta paga come fring benefit e tassarlo irpef e inps. Caso 2 -> socio amministratore di una società immobiliare che utilizza il bene con contratto di affitto di 8.000,00. Reddito diverso è pari a euro 2.000,00 Caso 3 -> bene immobile dato in uso ad un socio e lo stesso lo esercita per svolgere attività commerciale o di lavoro autonomo non vi è reddito diverso. 25

26 REGOLE PROCEDURALI Nell ipotesi: di omessa presentazione della comunicazione; di presentazione con dati incompleti o non veritieri; è applicabile una sanzione solidale fra le parti pari al 30% della differenza fra il valore di mercato e il corrispettivo annuo previsto per la concessione in godimento del bene. Nel caso di omessa presentazione della comunicazione, se: l utilizzatore ha dichiarato a quadro RL un reddito diverso pari al valore di mercato previsto per la concessione in godimento del bene; per cui non vi è alcun reddito imponibile, si rende operativa la sanzione amministrativa che va da 258 a euro. La sanzione non sembra applicabile se il corrispettivo annuo è pari o superiore al valore di mercato, nonché nel caso di non segnalazione dei finanziamenti dei soci. 26

27 FINANZIAMENTO SOCI: Il provvedimento dell Agenzia delle entrate, prevede espressamente che, oltre ai beni in godimento, debba essere comunicata qualsiasi forma di finanziamento o di capitalizzazione nei confronti della società concedente. Tale obbligo sussiste ance nel caso in cui tali operazioni non siano strumentali all acquisizione dei beni dati in godimento. Finanziamenti e versamenti vanno segnalati per l intero ammontare. L Agenzia delle entrate ha affermato che devono essere oggetto della comunicazione anche i finanziamenti ed i versamenti ricevuti dai soci. Il DL 138/2011 non prevede la segnalazione. non è tenuto alla comunicazione la società (socio) ce ha ricevuto un finanziamento dal socio nel 2009 e questo è stato rimborsato nel E tenuto alla segnalazione la società che ha ricevuto un finanziamento nel 2009 e lo stesso è ancora in essere. 27

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