DICHIARAZIONE PRE-COMPILATA E NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE MINORI



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S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO NOVITÀ DI FINE ANNO DICHIARAZIONE PRE-COMPILATA E NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE MINORI GIANCARLO MODOLO Commissione Diritto Tributario Nazionale ODCEC Milano Sala Orlando - Unione Commercianti Milano, 18 dicembre 2014

S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Dichiarazione pre-compilata prime considerazioni

Dichiarazione pre-compilata prime considerazioni CERTIFICAZIONE UNICA (comunicato stampa del 26 settembre 2014 e bozza sul sito Agenzia e delle entrate) Mod. CU-certificazione unica (che deve essere consegnata entro il 28.2) Redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati Redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi La nuova certificazione trova la sua giustificazione nel Mod. 730 precompilato. Infatti, l Agenzia delle entrate per precompilare il Mod. 730 ha necessità di conoscere i dati delle certificazioni dei redditi erogati dai datori di lavoro. Ne deriva, l obbligo in capo ai sostituti d imposta di inviare all Agenzia la certificazione dei redditi corrisposti nell anno precedente, esclusivamente in via telematica, entro il 7 marzo dell anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (-> 7 marzo 2015 per l anno 2014). 3

Dichiarazione pre-compilata prime considerazioni CERTIFICAZIONE UNICA Nuovo articolo 4, comma 6-ter, del DPR 322/1998: l invio certificazioni telematiche deve avvenire entro il 7 marzo dell anno successivo; tenere presente che sanzione di 100 per ogni omissione, senza possibilità di cumulo giuridico; redditi lavoro dipendente, pensioni, alcuni redditi assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, interessi su mutui, dati assicurazioni, dati previdenze; dal periodo d imposta 2015, anche invio dati delle varie spese mediche. 4

Dichiarazione pre-compilata prime considerazioni DISPONIBILE PER IL CONTRIBUENTE Modello precompilato reso disponibile entro il 15 aprile di ogni anno (in via sperimentale dal 2015) Procedure telematiche Su autorizzazione del contribuente, anche ad intermediari abilitati Pertanto, il modello 730 precompilato non sarà cartaceo, come il precompilato classico a cui siamo stati abituati fino ad ora, ma sarà solamente online per coloro che avranno il codice PIN del portale dell Agenzia delle entrate. 5

Dichiarazione pre-compilata prime considerazioni DISPONIBILE PER IL CONTRIBUENTE Il mod. 730 precompilato viene reso disponibile ai titolari di redditi di lavoro dipendente (art. 49, Tuir) e di taluni redditi assimilati (art. 50, comma 1, lett. a, c, c-bis, d, g, i e l, Tuir), riguardanti: 6

Dichiarazione pre-compilata prime considerazioni DISPONIBILE PER IL CONTRIBUENTE Il mod. 730 precompilato è consultabile a partire dal 15.4: direttamente dal contribuente in una specifica sezione del sito Internet dell Agenzia delle entrate, per accedere alla quale è necessario disporre di un Pin, che può essere richiesto online, per telefono (al numero 848800444) oppure presso un Ufficio dell Agenzia delle entrate; mediante il sostituto d imposta / CAF / professionista abilitato, previa apposita delega. Oltre al mod. 730 precompilato, è possibile visualizzare: l esito della liquidazione, con gli importi da trattenere / da rimborsare in busta paga da parte del sostituto d imposta; il mod. 730-3 con i risultati della liquidazione in dettaglio; un prospetto con l indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel mod. 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l elaborazione della dichiarazione (ad esempio, dati del sostituto d imposta che ha inviato la Certificazione Unica o della banca che ha comunicato l ammontare degli interessi passivi del mutuo). 7

Dichiarazione pre-compilata prime considerazioni DISPONIBILE PER IL CONTRIBUENTE Le informazioni incomplete possedute dall Agenzia non vengono inserite nel mod. 730 precompilato, bensì riportate in un apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle. Così, ad esempio, sarà evidenziata la presenza nell Anagrafe tributaria di un contratto d acquisto di un fabbricato di cui non è nota la relativa destinazione (a disposizione, comodato, ecc.). In tale prospetto sono riportante altresì le informazioni incongruenti. Ad esempio, interessi passivi comunicati dalla banca di ammontare superiore a quelli indicati nella dichiarazione dei redditi dell anno precedente. Attenzione: Il contribuente che riceve il mod. 730 precompilato non è obbligato ad utilizzarlo. Infatti, può presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, utilizzando il mod. 730 non precompilato avvalendosi del sostituto d imposta / CAF / professionista abilitato o il mod. UNICO. 8

Dichiarazione pre-compilata prime considerazioni NUOVI TERMINI DA RISPETTARE 28.2 Trasmissione all Agenzia delle entrate da parte di banche, assicurazioni, enti previdenziali, ecc. dei dati inerenti ai seguenti oneri deducibili e/o detraibili riferiti all anno precedente: - interessi passivi e relativi oneri accessori per i mutui; - premi assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni; - contributi previdenziali e assistenziali; - contributi corrisposti alle forme di previdenza complementare. Per gli oneri e le spese sostenute nel 2015, l Agenzia delle entrate acquisirà dal Sistema tessera sanitaria e informazioni inerenti alle prestazioni sanitarie rese da ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, farmacie, pubbliche e private, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l erogazione dei servizi sanitari, medici / odontoiatri. 9

Dichiarazione pre-compilata prime considerazioni NUOVI TERMINI DA RISPETTARE 7.3 Trasmissione all Agenzia delle entrate del nuovo modello CU certificazione unica da parte dei sostituti d imposta. 7.3 Comunicazione all Agenzia delle entrate dei riferimenti per la coerente ricezione dei modd. 730-4. 7.7 Presentazione del mod. 730 al sostituto d imposta o al CAF o al professionista abilitato, tenendo presente che detto termine si rende operativo anche nei casi di assenza del sostituto d imposta, nel qual caso, in presenza di adempimento dichiarativo a debito, il versamento deve essere eseguito con le stesse modalità e i medesimi termini previsti per il pagamento dell IRPEF. 10

Dichiarazione pre-compilata prime considerazioni NUOVI TERMINI DA RISPETTARE 7.7 Trasmissione all Agenzia delle entrate del mod. 730: da parte dei sostituti d imposta o dei CAF o dei professionisti abilitati; oppure: direttamente dal contribuente. Attenzione: la consegna del mod. 730 al contribuente da parte del sostituto d imposta o del CAF del professionista abilitato deve avvenire prima della trasmissione della dichiarazione e, comunque, entro il 7.7; è stato soppresso l obbligo di annotare nel quadro B della dichiarazione la quota di IMU dell immobile inerente all anno precedente. 11

Dichiarazione pre-compilata prime considerazioni I costi occulti OPZIONI CONTRIBUENTE E OPERATIVITÀ 1 Il contribuente procede a presentare il mod. 730 precompilato direttamente o tramite il sostituto d imposta: SENZA MODIFICHE -> Non si applica il controllo formale relativamente agli oneri deducibili / detraibili (interessi passivi, premi di assicurazione e contributi previdenziali) comunicati da soggetti terzi (istituti di credito ed assimilati, assicurazioni, Enti previdenziali). Sono esclusi anche i controlli preventivi in caso di rimborso superiore a 4.000 (ex art. 1, c. 586, legge stabilità 2014). Resta fermo il controllo nei confronti del contribuente in merito alla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni / deduzioni / agevolazioni. CON MODIFICHE -> si applica il controllo formale in capo al contribuente. Resta fermo il controllo nei confronti del contribuente in merito alla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni / deduzioni / agevolazioni. 12

Dichiarazione pre-compilata prime considerazioni OPZIONI CONTRIBUENTE E OPERATIVITÀ I costi occulti 2 Il contribuente procede a presentare il mod. 730 precompilato tramite Caf o professionista abilitato: CON O SENZA MODIFICHE: si applica il controllo formale nei confronti del CAF / professionista abilitato (anche con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti all Agenzia da soggetti terzi indicati nel mod. 730 precompilato); si applicano anche i controlli preventivi in caso di rimborsi superiori ad 4.000; resta fermo il controllo nei confronti del contribuente in merito alla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni / deduzioni / agevolazioni. 13

Dichiarazione pre-compilata prime considerazioni OPZIONI CONTRIBUENTE E OPERATIVITÀ 3 Il contribuente ha la possibilità di rifiutare la dichiarazione, nel qual caso ha la possibilità di rivolgersi al sostituto d imposta o ad un CAF o a un professionista abilitato per procedere alla presentazione della dichiarazione, redatta con le ordinarie modalità. Attenzione -> nell ipotesi di rilascio del visto di conformità infedele da parte dei CAF o dei professionisti abilitati, a carico di questi ultimi si rende dovuta non solo l imposta, ma anche le sanzioni amministrative nella misura del 30% e gli interessi che sarebbero stati applicati al contribuente ex art. 36-ter del DPR 600/73, salvo che il medesimo non sia stato generato dal comportamento doloso o gravemente colposo del contribuente (non applicabile la sanzione da 258 a 2.582). 14

Dichiarazione pre-compilata prime considerazioni OPZIONI CONTRIBUENTE E OPERATIVITÀ 4 Se entro il 10.11 dell anno in cui la violazione è commessa il CAF o il professionista procede ad inviare: una dichiarazione rettificativa; oppure: una specifica comunicazione dei dati interessati dalla rettifica, se il contribuente non intende presentare detta dichiarazione; a carico del CAF o del professionista abilitato sarà applicata la sola sanzione amministrativa (se il versamento viene eseguito entro il termine in esame la sanzione viene ridotta ad 1/8). Attenzione -> nell ipotesi di dichiarazione rettificativa il contribuente deve corrispondere la maggior imposta dovuta e i relativi interessi. 15

Dichiarazione pre-compilata prime considerazioni EFFETTI E CONSEGUENZE Semplificazione??? senza modifica del sistema degli oneri deducibili e detraibili, è impossibile gestire in autonomia la dichiarazione; l assistenza fiscale cambia: serve maggiore professionalità e tempo per le dichiarazioni teoricamente semplificate; aumentano i costi delle assicurazioni (oltre ai rischi accennati, per coloro che appongono il visto di conformità ex DM 164/99 è stato confermato l incremento del massimale minimo non inferiore a 3 milioni della prescritta polizza assicurativa; aumenta il costo dell assistenza alla dichiarazione. 16

Dichiarazione pre-compilata prime considerazioni I costi occulti UTILIZZO MOD. F24 COMPENSAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA FISCALE a decorrere dal 1 gennaio 2015 (art. 15) Obbligo dei sostituti d imposta di utilizzare in compensazione tramite mod. F24: le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione dei modd. 730; le ritenute e le imposte sostitutive corrisposte in eccedenza. Attenzione -> è stato eliminato il riconoscimento dei compensi per l assistenza fiscale sotto forma di crediti d imposta da utilizzare in compensazione. 17

I costi occulti Dichiarazione pre-compilata prime considerazioni PRECISAZIONI DELLA CIRCOLARE 25.9.2014, n. 28/E POLIZZA se il professionista ha già comunicato all Agenzia delle entrate di voler apporre il visto di conformità e intenda apporre il medesimo anche ai sensi delle disposizioni introdotte. non è necessaria la presentazione di una nuova comunicazione. a condizione che la polizza assicurativa già presentata all Agenzia delle entrate non sia limitata a determinate dichiarazioni (ad, esempio, visto di conformità ai fini IVA). In quest ultimo caso la documentazione deve essere integrata con una polizza assicurativa che garantisca anche l ulteriore attività di visto. 18

S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Nuovo regime forfettario per le imprese minori

Nuovo regime forfettario per le imprese minori REQUISITI DI ACCESSO Possono accedere le persone fisiche esercenti attività d impresa o lavoro autonomo che nell anno precedente: hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori in relazione all attività esercitata in base al codice attività ATECO 2007 (limite compreso tra 15.000 ed 40.000) -> se in presenza di più attività = riferimento alla soglia più elevata, senza considerare l adeguamento agli studi/parametri; hanno sostenuto spese per l impiego di lavoratori non superiori a 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell imprenditore ex art. 60 del Tuir; il costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo dell ammortamento, non deve essere superiore a 20.000 -> esclusi quelli di costo pari o inferiore a 516,46 e beni immobili, qualsiasi sia il titolo di possesso -> al 50% quelli ad uso promiscuo (autovetture, telefoni cellulari, altri beni utilizzati promiscuamente) -> beni in locazione o in comodato = valore normale. Attenzione -> non è preclusiva l effettuazione di cessioni all esportazione per l accesso al regime. 20

Nuovo regime forfettario per le imprese minori ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ Se un contribuente esercita due attività contraddistinte da codici Ateco diversi, ognuna delle quali potrebbe essere soggetta a limiti di ricavi differenti, si deve assumere il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate e non quello relativo all'attività prevalente. RAGGUAGLIO AD ANNO Per i professionisti il limite dei ricavi cui fare riferimento è pari a 15.000. Se un professionista ha aperto la partita Iva il 1.7.2014, il limite dei compensi del semestre non deve superare 7.500 per accedere al regime agevolato dal 2015, in quanto i proventi conseguiti devono essere ragguagliati ad anno. RICAVI ADEGUAMENTO A STUDI DI SETTORE Ai fini del calcolo dei ricavi che non devono essere superati per accedere al regime non si devono considerare quelli rilevanti ai fini degli studi di settore. 21

Nuovo regime forfettario per le imprese minori IVA SEMPLIFICAZIONI I soggetti che adottano il regime forfettario beneficiano delle seguenti semplificazioni: non addebito dell IVA a titolo di rivalsa e non detrazione dell IVA sugli acquisti; cessioni intraue di beni considerate cessioni interne; acquisti intraue di beni fino ad 10.000 tassati nello Stato UE del cedente; importazioni / esportazioni rispettivamente con IVA assolta in Dogana o non imponibili (senza possibilità di acquistare beni e servizi con utilizzo del plafond). Esonero da: tenuta e conservazione dei registri, nonché registrazione fatture emesse, corrispettivi e fatture di acquisto; dichiarazione annuale e comunicazione dati IVA; invio delle comunicazioni clienti / fornitori (spesometro) e black-list. Obbligo di: numerare e conservare le fatture di acquisto / bollette doganali certificare i corrispettivi indicare in fattura il riferimento normativo del regime applicato 22

Nuovo regime forfettario per le imprese minori SEMPLIFICAZIONI IMPOSTE SUI REDDITI SOSTITUTI D IMPOSTA IRAP E STUDI SETTORE I soggetti che adottano il regime forfettario: sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili; hanno l obbligo della conservazione dei documenti ricevuti ed emessi; Il reddito [d impresa / lavoro autonomo] deve essere determinato in via forfettaria quale percentuale sui ricavi / compensi percepiti, ridotto dei contributi previdenziali obbligatori. I contribuenti forfettari: non subiscono la ritenuta alla fonte e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura non effettuano la ritenuta alla fonte, pur avendo l obbligo di indicare in dichiarazione il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta. Sussiste l esclusione sia dagli studi di settore / parametri, sia dall IRAP. 23

Nuovo regime forfettario per le imprese minori DETERMINAZIONE REDDITO E IMPOSTA I contribuenti forfettari determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un imposta sostitutiva dell imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell imposta regionale sulle attività produttive -> pari al 15%. Pertanto, il reddito non deve essere calcolato attraverso la contrapposizione di componenti positivi e negativi, ma deriva semplicemente dall applicazione ai ricavi/compensi di una percentuale che rappresenta l entità dei costi riconosciuti e predeterminati a seconda del settore di attività, tenendo presente che sono deducibili i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell impresa familiare fiscalmente a carico, o, se non fiscalmente a carico, se il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi (eccedenza deducibile dal reddito complessivo). reddito Ricavi o compensi % forfait Contributi previdenziali 24

Nuovo regime forfettario per le imprese minori LIMITI RICAVI E COEFFICIENTI REDDITIVITÀ 25

Nuovo regime forfettario per le imprese minori ENTRATA E USCITA DAL REGIME Per le persone fisiche che svolgono un attività d impresa, anche sotto forma di impresa familiare, o di lavoro autonomo, che rispettano i previsti requisiti di applicazione dello stesso, il regime forfettario costituisce il loro regime naturale che sarà applicato a partire dal 2015 Per la non applicazione è necessario esercitare l opzione per il regime ordinario ai fini IVA e redditi. L opzione, che deve essere comunicata nella dichiarazione annuale relativa all anno in cui è operata la scelta, è vincolante per almeno un triennio e si estende successivamente di anno in anno. Il contribuente, dall anno successivo, applica il regime ordinario, potendo successivamente (ri)tornare al regime forfettario se rispetta nuovamente i parametri stabiliti. Attenzione, non è prevista una decadenza immediata dal regime, se, in corso d anno, viene superato il limite dei ricavi/compensi per oltre il 50%. 26

Nuovo regime forfettario per le imprese minori REGOLE DI PASSAGGIO AL REGIME IVA Il passaggio dal regime ordinario a quello forfettario comporta la rettifica della detrazione ex art 19-bis2, del decreto Iva. La rettifica è a sfavore del contribuente in caso d ingresso del regime ed è a suo favore all uscita dal medesimo. IMPOSTE SUI REDDITI Al momento dell ingresso nel regime forfettario I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfettario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del [TUIR] che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime. Analoghe disposizioni si applicano ai fini della determinazione del valore della produzione netta. Tale disposizione determina che, nell ultimo anno prima dell ingresso nel regime forfettario, concorrono alla formazione del reddito, ad esempio, le plusvalenze rateizzate, le quote di manutenzione e riparazione eccedenti il 5%, ecc. 27

Nuovo regime forfettario per le imprese minori CONTRIBUENTI FORFETTARI START UP Ferme restando il rispetto dei requisiti per il regime forfettario, per i contribuenti start up il reddito, assoggettato all imposta sostitutiva del 15%, è ridotto di 1/3 per l anno di inizio attività e per i 2 successivi. Al riguardo, in sede di inizio attività: il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d impresa, anche in forma associata o familiare; l attività da esercitare non deve costituire, in alcun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente posta in essere sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività abbia costituito un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell esercizio dell arte / professione; se l attività risulta essere il proseguimento di un attività esercitata da un altro soggetto, l entità dei ricavi / compensi del periodo d imposta precedente non deve essere stata superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfettario. 28

Nuovo regime forfettario per le imprese minori PASSAGGIO DI REGIME DAL 2014 AL 2015 Regime nuove iniziative (art. 13, L. 388/2000) 2014 2015 Regime di vantaggio (art. 27, c. 1 e 2, DL 98/2011) Regime contabile agevolato (art. 27, c. 3, DL 98/2011) nuovo regime forfettario, se rispettati i requisiti di ricavi/compensi e le ulteriori condizioni richieste è applicabile il regime forfettario start up, con riduzione di 1/3 del reddito, se si trovano nel primo triennio di attività regime ordinario. nuovo regime forfettario, se rispettati i requisiti di ricavi/compensi e le ulteriori condizioni richieste regime dei minimi fino al termine del quinquennio dall inizio attività o fino al compimento del 35 anno di età applicabile il regime forfettario start up, con riduzione di 1/3 del reddito, se si trovano nel primo triennio di attività regime ordinario. nuovo regime forfettario, se rispettati i requisiti di ricavi/compensi e le ulteriori condizioni richieste regime ordinario. 29

Nuovo regime forfettario per le imprese minori NUOVO REGIME AGEVOLATO CONTRIBUTIVO Per I soli contribuenti esercenti attività d impresa, che aderiscono al regime forfettario, sussiste la possibilità di beneficiare di un regime agevolato contributivo che consiste nel non applicare il minimale contributivo di cui alla L. 233/1990. Pertanto, gli imprenditori iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti devono corrispondere i contributi sulla base del reddito effettivo e, quindi, non sono tenuti a versare i contributi sul reddito minimale (cosiddetti contributi IVS fissi ). Tale regime agevolato contributivo è subordinato ad un apposita comunicazione telematica da effettuare all INPS in sede di iscrizione o per coloro che sono già in attività, entro il 28.2 dell anno di decorrenza dell agevolazione contributiva. Attenzione -> al venir meno del regime forfettario, decade anche il regime agevolato contributivo che non può essere più attivato anche se risulta possibile rientrare nel regime forfettario. 30

Grazie per l attenzione prestata 31