ART. 11 NORMA FINALE

Documenti analoghi
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO. Commissione Raggruppamento Donne Ingegneri

FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DE LAZIO REGOLAMENTO

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI. Art. 1 Costituzione e finalità

Regolamento della Consulta Comunale della Famiglia

STATUTO. Delegazione Toscana

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI PER L INNOVAZIONE ALLIEVI SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STATUTO

REGOLAMENTO CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE WAGNERIANA DI MILANO (approvato dall Assemblea dei Soci in data 23 giugno 2018)

COMUNE DI VIESTE Provincia di Foggia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE

Regolamento Gruppo Giovani. Imprenditori Edili

REGOLAMENTO GRUPPO GIOVANI COSTRUTTORI EDILI

REGOLAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI REGIONALI

COMITATO METODOLOGIE di ASSICURAZIONE della QUALITA' REGOLAMENTO

REGOLAMENTO DEL TAVOLO DELLE ASSOCIAZIONI

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO

INDICE MEMBRI ORDINARI MEMBRI ADERENTI ORGANI DEL GRUPPO CONSIGLIO DIRETTIVO VICE - PRESIDENTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA (Provincia di Catania)

REGOLAMENTO GRUPPO GIOVANI AGENTI RACCOMANDATARI E MEDIATORI MARITTIMI

Città di Desenzano del Garda. Approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 18/06/2004 Aggiornato con deliberazione di C.C. n.

Regolamento. Gruppo Giovani Ance Como

DEGLI AVVOCATI DEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO S T A T U T O. E costituita una Associazione denominata CAMERA PENALE DEGLI AVVOCATI

STATUTO. dell Associazione di Promozione Turistica Pro Loco CURTOMARTINO con sede in Acquaviva delle Fonti.

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LOMBARDIA REGOLAMENTO INTERNO. Articolo 1 (Principi generali)

MOVIMENTO GIOVANI IMPRENDITORI CONFARTIGIANATO IMPRESE LOMBARDIA REGOLAMENTO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA (C.U.G.) PER LE PARI OPPORTUNITA, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E

La durata dell associazione ZEITBANK BRIXEN - BANCA DEL TEMPO BRESSANONE è illimitata.

ASCOM CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA FERRARA E PROVINCIA. Regolamento. Composizione ed elezione della Giunta di ASCOM Confcommercio Ferrara

R e g o l a m e n t o (approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 44 del 14/06/2017)

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROMOZIONE DEL COMITATO DI PARTECIPAZIONE

Comune di ALTAMURA (Provincia di Bari) Statuto della Consulta Comunale Giovanile

COMUNE DI LUCERA REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLA CULTURA

CITTA di SAN DANIELE DEL FRIULI Provincia di Udine. Regolamento per l istituzione ed il funzionamento della Commissione per le Pari Opportunità

Comune di Borgo San Siro Provincia di Pavia. Regolamento della Consulta delle Associazioni di Borgo San Siro

Segreteria di Stato per il Lavoro, la Cooperazione e le Politiche Giovanili

REGOLAMENTO FORUM GIOVANILE

Regolamento della Consulta dell Handicap della Provincia di Lecce

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA»

L.R. 5/2012, art. 8, c. 3 B.U.R. 28/10/2015, n. 43. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 ottobre 2015, n. 0214/Pres.

REGOLAMENTO. Capo III Soci. Capo IV Parte prima - Dimensione sezionale

COMUNE DI ARTEGNA PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO GRUPPO ICT

GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

Regolamento. Piccola Industria

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ UOMO DONNA

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Regolamento Gruppo Strutture Portanti e Prefabbricati per l Edilizia

Piazza Regina Margherita, Robilante (Cuneo)

UNINDUSTRIA CALABRIA COMITATO PICCOLA INDUSTRIA REGOLAMENTO

C O M U N E D I C O R A T O (CITTÀ METROPOLITANA DI BARI)

ASSOCIAZIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI (A.D.E.L.E.)

ASSOCIAZIONE EX CONSIGLIERI REGIONALI DEL LAZIO. (Legge Regionale 10 maggio 1990 n. 53) STATUTO

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

STATUTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI OPERANTI SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO 4

CITTÀ DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Regolamento Gruppo Prime Lavorazioni Legno

GRUPPO DONATORI DI SANGUE INTESA SANPAOLO

COMUNE DI ACQUAPPESA (PROVINCIA DI COSENZA)

CITTA DI GROSSETO REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARITA E LE PARI OPPORTUNITA TRA UOMO E DONNA

Art. 1. Istituzione e sede

A. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO STATUTO

REGOLAMENTO Revisione marzo

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI CITTADINI STRANIERI E DEGLI APOLIDI

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLA CULTURA ARTICOLO 1 (ISTITUZIONE)

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL REGIONE CAMPANIA

Gilda degli Insegnanti

Regione Lazio. Atti del Consiglio Regionale 03/10/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 79

REGOLAMENTO per L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER GLI STRANIERI (Approvato con delibera consiliare n. 30 del

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE, COLLEGIO SINDACALE, DIRETTORE GENERALE E VICEDIRETTORE GENERALE

BOZZA PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS Forum Provinciale delle Associazioni delle Persone con Disabilità REGOLAMENTO

Il Fondaco per Feltre

Provincia di Rovigo Servizio Protezione Civile e Difesa del Suolo

REGOLAMENTO CONFERENZA DEI COMUNI DELL AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Regolamento Consulta delle Associazioni e delle organizzazioni di volontariato. V Municipalità Arenella/Arenella. Norme di carattere generale ART 1

Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 Istituzione del Consiglio delle autonomie locali *

ART. 3 ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO (cfr art. 3 Statuto)

COMUNE DI PALMARIGGI Provincia di Lecce REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI CALASCIBETTA

Indice. Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Organi)

E costituita, ai sensi degli art.li 36 e ss. del cod. civ. l associazione denominata Ottavo Colle.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 1. (Scopi, finalità e sede dell Associazione)

Titolo I Caratteristiche

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO

STATUTO. Articolo 1 (Denominazione e finalità)

REGOLAMENTO REGIONALE

ATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO

COMUNE DI TREVISO REGOLAMENTI

CITTA DI SCAFATI REGOLAMENTO PER LA CONSULTA PER IL COMMERCIO E L ARTIGIANATO

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSULTA GIOVANI

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO. Provincia di Bologna NUOVO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT

REGOLAMENTO SULLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE.

REGOLAMENTO DEL GRUPPO SPORTIVO 100 KM DEL PASSATORE

DEI COMITATI DI QUARTIERE

COMUNE DI VALENZANO Provincia di Bari

Art. 1 (Costituzione)

L'Associazione "D.I.D. - Associazione donne italiane diplomatiche e dirigenti è un associazione senza fini di lucro, indipendente ed autonoma.

STATUTO DEL C.S.V.M.

Transcript:

REGOLAMENTO DELEGAZIONE TERRITORIALE ART. 1 COSTITUZIONE 1. La Delegazione territoriale è la struttura istituzionale di partecipazione attraverso la quale il Cesvot articola la propria presenza sul territorio provinciale (o del circondario). ART. 2 FINALITA 1. La Delegazione ha lo scopo di favorire, attraverso appositi momenti consultivi ed associativi, la più ampia partecipazione degli Enti del terzo settore locali alla definizione degli indirizzi e degli obiettivi, del programma annuale di attività del Cesvot e delle modalità con cui attuarlo. 2. Nella realizzazione delle proprie attività la Delegazione si ispira ai principi di art. 17 Codice terzo settore e in particolare si avvale, promuovendolo, della partecipazione del volontariato. ART. 3 STRUTTURA ISTITUZIONALE DELLE DELEGAZIONI 1. La struttura istituzionale della Delegazione è composta da: - l assemblea di Delegazione; - il direttivo di Delegazione; - il presidente di Delegazione. 2. La Delegazione può decidere di costituire: - un ufficio di presidenza (composto dal presidente e da un massimo di tre vicepresidenti, di cui uno vicario); - coordinamenti di settore e/o gruppi di lavoro, ai sensi del successivo art. 7 3. Alle sedute di cui ai commi precedenti e quale condizione di validità delle stesse, partecipa senza diritto di voto la struttura operativa e redige i relativi verbali. ART. 4 ASSEMBLEA DI DELEGAZIONE 1. Sono membri dell assemblea di Delegazione, di seguito denominati aderenti, le organizzazioni di volontariato e gli Enti del Terzo settore, non costituiti in una delle forme del libro V del codice civile e fatta eccezione per le cooperative sociali, che si avvalgano di volontari ai sensi dell art. 17 del Codice del Terzo settore, aventi sede legale nel territorio. 2. L assemblea di Delegazione è presieduta dal Presidente che la convoca almeno una volta l anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario la maggioranza del Direttivo 3. La convocazione dell assemblea di Delegazione può essere richiesta da almeno un quarto degli aderenti; in tal caso il Presidente provvede alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta. 4. L assemblea di Delegazione è convocata dal Presidente mediante lettera o posta elettronica da inviarsi almeno 15 giorni prima della data di convocazione e con indicazione degli argomenti all ordine del giorno. 5. In prima convocazione l assemblea di Delegazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei presidenti o loro delegati degli aderenti. Ciascuno aderente può delegare 1

altro aderente a rappresentarla in assemblea. In seconda convocazione l assemblea di Delegazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega. 6. Ciascuno aderente non può essere portatore di più di una delega. 7. Le deliberazioni dell assemblea di Delegazione sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e con voto di norma palese. 8. L assemblea ha i seguenti compiti: - avanza proposte sul programma annuale di attività del Cesvot; - elegge i 18 membri del direttivo di Delegazione, di cui almeno 10 espressi da organizzazioni di volontariato; ART. 5 DIRETTIVO DI DELEGAZIONE 1. Il direttivo di Delegazione è formato da 18 membri eletti dall assemblea di Delegazione e di cui almeno 10 espressione di organizzazioni di volontariato. Nel caso di parità nel numero delle preferenze ottenute si effettuerà il sorteggio tra i candidati. 2. Il direttivo di Delegazione è convocato dal presidente di Delegazione, fatta salva la seduta di insediamento. Si riunisce almeno tre volte l anno e ogni qualvolta la metà dei suoi membri ne facciano richiesta. 3. Il direttivo è validamente costituito quando è presente almeno metà dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti e con voto palese salvo che nell ipotesi di elezione del Presidente e dei vicepresidenti. In questa ultima ipotesi il direttivo è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi membri. Non è ammesso il voto per delega. 4. Il direttivo ha i seguenti compiti: - elegge il presidente di Delegazione ed i vicepresidenti; - concorre alla programmazione generale attraverso la rappresentazione delle esigenze e dei bisogni degli enti del terzo settore del territorio, con specifico riguardo al sostegno e rafforzamento del volontariato e dell azione volontaria; - evidenzia, in ordine la punto precedente, le priorità tematiche del territorio; - concorre ai processi di programmazione delle iniziative di Delegazione da svolgere nel territorio; - favorisce e promuove la partecipazione di tutte gli enti del terzo settore del territorio ai servizi di Cesvot e alle attività della Delegazione; - favorisce e promuove la collaborazione degli enti del terzo settore con le Istituzioni locali; 5. I componenti del direttivo non ricevono alcuna remunerazione ma solo un rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate in dipendenza della loro carica con modalità disciplinate da regolamento approvato dagli organi sociali. 6. La cessazione della carica di un membro del direttivo avviene per decesso, dimissioni, decadenza per assenza ingiustificata per tre volte consecutive. Eventuali giustificazioni devono essere presentate in forma scritta. 7. Si ha altresì cessazione dalla carica nel caso in cui cessi il legame associativo con l ente che in assemblea ha espresso il membro ovvero qualora l ente che lo ha espresso in assemblea perda per qualsiasi ragione il titolo di aderente di cui all art. 4 comma 1. 2

8. In caso di cessazione il componente cessato viene sostituito dal primo dei non eletti. Qualora non sia possibile individuare il primo dei non eletti, si procede alla elezione del componente cessato alla prima assemblea utile. ART. 6 PRESIDENTE DI DELEGAZIONE 1. Il presidente e i vicepresidenti sono eletti dal direttivo di Delegazione, di norma con voto segreto. 2. Il presidente di Delegazione presiede e, d intesa con la struttura operativa, convoca l assemblea ed il direttivo di Delegazione. L assemblea di avvio di mandato ed il direttivo di insediamento sono convocati dal presidente regionale. 3. Il presidente di Delegazione, o suo vice, partecipa all assemblea del Cesvot con voto consultivo. 4. Il Presidente partecipa al comitato di coordinamento dei presidenti di Delegazione e rappresenta la Delegazione in tutti i contesti istituzionali ed operativi di Cesvot. 5. In caso di assenza o di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte, nell ordine, dal vicepresidente vicario o da altro vicepresidente fino a scadenza del mandato salvo diversa decisione dell assemblea di Delegazione. 6. L ufficio di presidenza della Delegazione, composto da presidente e vicepresidenti, è convocato dal presidente e svolge funzioni istruttorie rispetto agli argomenti all ordine del giorno del direttivo e dell assemblea di Delegazione. ART. 7 GRUPPI DI LAVORO 1. Al suo interno del direttivo di Delegazione può costituire gruppi di lavoro al fine di avviare una riflessione su precise tematiche, facilitando e favorendo la partecipazione degli enti del Terzo settore alla definizione dei programmi di attività del Cesvot. 2. I gruppi di lavoro possono nominare coordinatori al fine di effettuare funzioni istruttorie e preparatorie di natura tecnica in ausilio al direttivo di Delegazione. ART. 8 SPECIFICI REQUISITI ED INCOMPATIBILITA 1. Per ricoprire le cariche di Presidente e membro di direttivo di Delegazione, oltre a quanto previsto dallo statuto, si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza di cui alla let. i) dell art. 61 comma 1 Codice Terzo Settore ed art. 10 bis Statuto, come di seguito rappresentati: a) Requisiti di onorabilità, con riferimento all assenza di condanne passate in giudicato rispetto ai reati indicati dall art. 80 Dlgs n.50 del 18/04/2016 (cd. codice dei contratti pubblici), con riferimento all assenza di cause di ineleggibilità o decadenza di cui all art. 2382 c.c. ovvero con riferimento all assenza di circostanze obiettive che arrechino un pregiudizio alla reputazione del soggetto coinvolto; b) Requisiti di professionalità, riferiti alla presenza di esperienza o conoscenza del fenomeno del volontariato e del terzo settore c) Requisiti di incompatibilità, riferiti all assenza di incarichi di governo nazionale, di giunta regionale, di giunta di Comune capoluogo di provincia. d) Requisiti di indipendenza, riferiti all assenza di ruoli od incarichi in organismi formalmente investiti del controllo esterno dell ente 3

2. La carica di Presidente non può essere assunta da chi si trova nelle condizioni di cui all articolo 61 comma 1, lett. i), nn. 1), 2), 3) e 4) del Codice del Terzo settore. 3. Sulla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al primo comma si pronuncia il Collegio dei Garanti su istanza scritta avanzata da un organo sociale o da un socio. ART. 9 STRUTTURA OPERATIVA 1. Tenuto conto anche delle indicazioni della Delegazione, il direttivo regionale dota il territorio di risorse umane e strumentali coerenti con il quadro programmatico, organizzativo e finanziario approvato dagli organi sociali e rispondenti in via funzionale alla direzione. 2. La struttura operativa individuata ai sensi del comma precedente organizza, distribuisce e dispone secondo l ordine ed il criterio più efficiente ed efficace le attività che questa è chiamata a svolgere per il raggiungimento degli obiettivi individuati dalla direzione in attuazione degli indirizzi del direttivo regionale di Cesvot. 3. La struttura operativa partecipa senza diritto di voto a tutte le attività della Delegazione (assemblea, direttivo, ufficio di presidenza, gruppi di lavoro) e redige in bozza il verbale di dette riunioni. 4. La struttura operativa concorda con il Presidente di Delegazione il calendario degli incontri istituzionali (assemblea, direttivo, ufficio di presidenza) in modo da garantire la presenza a tali sedute. 5. La struttura operativa svolge le proprie funzioni in forza del mansionario approvato dagli organi sociali ed eventualmente integrate da specifiche disposizioni di servizio. In particolare, la struttura operativa, in base alle direttive della direzione regionale: - provvede alla tenuta e all aggiornamento dell elenco delle associazioni aderenti, al disbrigo della corrispondenza, alla redazione ed alla conservazione dei verbali delle riunioni dell assemblea, del direttivo e dell ufficio di presidenza della Delegazione; - illustra agli organismi della Delegazione il programma annuale di attività; - provvede a tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione del programma di attività approvato dagli organi sociali - provvede alla gestione e contabilità del fondo economale stanziato dal Cesvot in base al regolamento vigente per le spese economali ed approvato dagli organi sociali di Cesvot. ART. 10 ORGANI DI CONTROLLO E GARANZIA Le attività di controllo e garanzia sulle attività delle delegazioni sono svolte dagli organi di controllo e garanzia del Cesvot. ART. 11 NORMA FINALE 1. I direttivi delle Delegazioni territoriali durano in carica 4 anni. I loro componenti non possono ricoprire la carica per più di quattro (4) mandati consecutivi. I presidenti delle delegazioni territoriali durano in carica quattro (4) anni e non possono effettuare più di due (2) mandati consecutivi. La carica di presidente di Delegazione non può comunque essere rivestita dalla stessa persona per più di nove (9) anni. 4

2. In caso di sostituzione per cessazione dalla carica, si considera mandato effettuato ai fini del computo di cui al comma precedente, quello in cui la causa di cessazione si è verificata nei primi 24 mesi del mandato stesso. 3. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni dello statuto e del regolamento regionale. 5