LA BONIFICA BELLICA Col. Luca Ing. Bombonato Cell

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LA BONIFICA BELLICA Col. Luca Ing. Bombonato luca.bombonato@libero.it Cell. 329 7961291 Maggio 2018

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B.C.M. - Riferimenti Storici 1946 Stato Italiano DEVE : tutelare l incolumità pubblica ridare sicuri i terreni ai legittimi proprietari DEMANDA: al Ministero della Guerra l espletamento dell attività specifica B.C.M. B.C.M. = Bonifica Campi Minati acronimo storico definisce l attività di: ricerca, localizzazione, scoprimento, rimozione e distruzione di tutti gli ordigni e residuati bellici interrati del 1 e del 2 conflitto mondiale. EMANA: D. Leg.vo Luog.le 12 / 04 / 1946, n. 320 La Bonifica dei campi minati.

B.C.M. - Riferimenti Storici D. Leg.vo Luog.le 12 / 04 / 1946, n. 320 La Bonifica dei campi minati. Art. 1. Ministero della Guerra: - organizzazione del servizio - esecuzione dei lavori di bonifica - formazione del personale specializzato Art. 5./6. Sminamento: - anche dei terreni NON dello Stato - può essere disposto con decreto del Prefetto - senza diritto ad indennità - se imposto ai proprietari contributo pari a metà della spesa Art. 7. i proprietari: - possono eseguire direttamente lavori di sminamento - osservano prescrizioni e sotto sorveglianza del Ministero della Guerra - lavori di bonifica devono essere eseguiti con personale specializzzato -per i lavori eseguiti e collaudati concorso pari alla metà della spesa

Quadro Normativa Tecnica Vigente Circ. SME n. 596/184.420 del26/6/98 D.Lgs. 66/2010 D.M. 26 Giugno 2011 Riordino del settore relativo alla bonifica di ordigni esplosivi e ss.mm.ii.; Codice dell'ordinamento militare (abroga D.L.vo 320/46) Struttura di SGD Geniodife (ordinamento e competenze); Legge 177/2012 Modifiche al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 D.M. 11 maggio 2015, N. 82 Regolamento per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo. Direttiva GEN BST 001 / 2017 Bonifica Bellica Sistematica Terrestre (agg. 10/2017) Abroga: Direttiva B-TER 001 2015; Disciplinare Tecnico Ed. 2015 D.M. 28 febbraio 2017 Formazione D.T. A.T. Rastr. B.C.M.; Abroga: D.M. 1 giugno 2016

Normativa Tecnica Vigente DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 - Codice dell'ordinamento militare. Art. 22 Servizio di distruzione delle scorte di mine antipersona, armi chimiche e degli esplosivi non contrassegnati 1. Il Ministero della difesa esercita le seguenti competenze: [omissis] c-bis) in materia di bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, 1) provvede all'organizzazione del servizio e alla formazione del personale specializzato;! 2) esercita le funzioni di vigilanza sulle attività di ricerca e scoprimento di ordigni che, a scopo precauzionale, possono essere eseguiti su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano personale specializzato ai sensi del numero 1), e, a tal fine, emana le prescrizioni tecniche e sorveglia l'esecuzione dell'attività, anche ai sensi degli articoli 91, comma 2-bis e 104, comma 4-bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dell articolo 1, comma 2, della Legge 1 ottobre 2012, n. 177

Normativa Tecnica Vigente DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell'ordinamento militare. 4) esegue direttamente o mediante appalto alle ditte di cui al numero 2) le attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni sulle aree che ha in uso; 5) svolge l'attività di disinnesco, brillamento, quando ne ricorrono le condizioni, e rimozione degli ordigni bellici rinvenuti, attraverso personale specializzato di Forza armata; 6) svolge l'attività di cui al numero n. 5) sotto il coordinamento dei prefetti competenti per territorio, cui è rimessa l'adozione di ogni provvedimento utile a tutela della pubblica incolumità; [omissis]

COS E LA BONIFICA BELLICA? D.M. 28.2.2017 Art. 2, co. 1, lett. a), b) e c) Ai fini del presente decreto, si intendono per: a) bonifica del territorio da ordigni esplosivi residuati bellici: l insieme delle attività di ricerca, scoprimento, identificazione, valutazione sul terreno, messa in sicurezza e neutralizzazione di ordigni esplosivi residuati bellici; b) bonifica sistematica del territorio da ordigni esplosivi residuati bellici: le attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellici condotta, normalmente, da imprese specializzate iscritte all albo. A seconda dell ambiente in cui viene condotta, la bonifica sistematica si distingue in: 1. Bonifica sistematica terrestre: le attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellici interrati, nonché giacenti nei luoghi occulti; 2. Bonifica sistematica subacquea: le attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellici situati nel mare territoriale, o in acque interne, e comunque sommersi; c) bonifica occasionale del territorio, terrestre e subacquea, da ordigni esplosivi residuati bellici: le attività di identificazione, valutazione, messa in sicurezza e successiva neutralizzazione, mediante inertizzazione, distruzione definitiva in sito, ovvero rimozione e distruzione in luogo idoneo, di ordigni esplosivi residuati bellici rinvenuti casualmente o per effetto di specifiche attività di ricerca, svolta dagli enti di cui all articolo 3. 9

D. Lgs. 1.10.2012 n. 177 «Modifiche al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici» Art. 1 1.«Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dell articolo 28 La valutazione di cui all articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavorocorrelato, secondo i contenuti dell Accordo Europeo dell 8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151(N), nonché quelli connessi alle differenze di genere, all età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro sono aggiunte, infine, le seguenti parole : «e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo».

D. Lgs. 1.10.2012 n. 177 «Modifiche al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici» Art. 1 (segue) 1.«Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: b) all articolo 91 : 1. Durante la progettazione dell opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 100, comma 1, b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell opera è aggiunto, infine, il seguente comma : «2-bis. Fatta salva l idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione..».

D. Lgs. 1.10.2012 n. 177 «Modifiche al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici» Art. 1 (segue) 1.«Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: b) all articolo 91 : 1. Durante la progettazione dell opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 100, comma 1, b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell opera segue 2-bis: Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale e' collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attivita' di bonifica preventiva e sistematica e svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorita' militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonche' mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute»;.».

D. Lgs. 1.10.2012 n. 177 «Modifiche al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici» Art. 1 (segue) 1.«Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: c) al comma 1 dell articolo 100 (Piano di Sicurezza e di Coordinamento)» : 1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all ALLEGATO XI dopo le parole: «di cui all allegato XI sono inserite le seguenti : con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo ;

D. Lgs. 1.10.2012 n. 177 «Modifiche al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici» Art. 1 (segue) 1.«Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: e) all allegato XI ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI dopo il punto 1 è inserito il seguente : «1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo»; f) all allegato XV CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI punto 2.2.3 dopo la lettera b) è inserito la seguente : «b-bis) al rischio di esplosione derivante dall innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo»

Interpello del MLPS n.14 del 29-12-2015 Primo quesito: la valutazione del rischio per quali tipi di attività di scavo? Commissione: la valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi deve intendersi riferita alle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, come espressamente previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 81/2008. Secondo quesito: quando effettuare la valutazione del rischio? Commissione: la valutazione del rischio derivante da ordigni bellici inesplosi deve essere sempre effettuata dal coordinatore per la sicurezza, in sede progettuale, qualora in cantiere siano previste attività di scavo. Tale valutazione. nell'ambito del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) può essere effettuata ad esempio sulla base di dati disponibili. Inoltre, la valutazione documentale, ove insufficiente per la scarsità di dati disponibili, potrà essere integrata da un'analisi strumentale. Terzo quesito: quali collaborazioni per la mappatura degli ordigni? Commissione: non esiste al momento alcuna mappatura ufficiale comprensiva di tutte le aree del territorio nazionale interessate dalla presenza di possibili ordigni bellici.il Ministero della Difesa ha avviato un progetto per la realizzazione di un database geografico, sul quale registrare tutti gli ordigni rinvenuti, da mettere in futuro a disposizione di chi ne ha necessità

La valutazione del rischio del C. S. P. vds. Interpello del MLPS n.14 del 29-12-2015 Analisi storica (raccolta di valutazioni e memorie storiche del I e II conflitto mondiale); Fonti : dati di archivio: Rapporti di volo Royal Air Force: Aerofototeca Nazionale di Roma National Collection of Aerial Photography di Edinburgo Aerofototeca digitale Regione Veneto/I.U.A.V (solo visione) Rapporti sui bombardamenti stilati dalle Prefetture; ARCHIVI: U.N.P.A (Unione Nazionale Protezione Antiaerea) Roma C.P.P.A.A. (Comitato Provinciale Protezione Antiaerea) Intendenza di Finanza Sez. Danni di Guerra ricordi degli anziani del luogo; letteratura storica specializzata in materia; analisi fotografiche e relative interpretazioni; i dati di archivio degli Uffici B.C.M. e delle locali Stazioni Carabinieri; bonifiche preventive già eseguite. Analisi su campo (visiva e strumentale).

La valutazione del rischio del C. S. P. Fonte: ORGANISMI MILITARI competenti in materia di bonifica Reparti Infrastrutture PD e NA Enti esecutivi preposti all emanazione delle prescrizioni BCM Dati: bonifiche effettuate dal 2000 (aree e profondità d indagine) Comfop Nord (PD) e Sud (NA) Alti Comandi coordinano rgt Genio e Prefetture per i brillamenti Dati: n, tipo e ubicazione degli ordigni rinvenuti e resi inerti. Stazioni Carabinieri Profonda conoscenza della realtà locale e degli episodi di rinvenimento

La valutazione del rischio del C. S. P. supporti strumentali per la valutazione del coordinatore per la progettazione: Indagini elettromagnatiche: Rilevatori di metalli ad induzione elettromagnetica rilevano presenza di oggetti metallici, anche non ferrosi, a profondità limitata, (< 30 cm). Indagini magnetiche Magnetometri rilevano oggetti metallici, anche in profondità, sfruttando la variazione del campo magnetico terrestre. Indagini georadar Georadar (immissione di onde elettromagnetiche nel sottosuolo e analisi del comportamento in materiali con differenti caratteristiche.

TITOLO DIAPOSITIVA COMUNICATO del 3/05/2016 Imprese BCM incaricate della Valutazione del Rischio Bellico per conto del Coordinatore alla Sicurezza in fase di progettazione (CSP) SI PRECISA 1. forniscono contributo limitato ad analisi storica..prevedendo eventuale indagine magnetometrica superficiale che potrà indicare aree e interferenza ferromagnetica che potranno indirizzare la valutazione finale del CSP 2. VIETATO: Attività invasive del terreno (scavi/perforazioni) in assenza di prescrizioni dell A.M. Rilasciare attestazioni di terreno esente da rischio bellico 3. Se rilevate tali infrazioni valutati provvedimenti a mente del D.M. 82/2015

TITOLO DIAPOSITIVA COMUNICATO del 5/10/2017 Indagini magnetometriche: Uso di magnetometri e indagini geofisiche danno immagine delle interferenze ---> Segnali vanno accertati con scavo; Utili per:.valutazione del Rischio;. Escludere/Prevedere Bonifica sistematica; Documenti attestanti terreno scevro da ordigni : Fuorvianti per il responsabile della valutazione del rischio; Afferenti pericolose conseguenze per l incolumità fisica; Potranno comportare: per responsabili denuncia all A.G. per Falsità materiale commessa da privato e Attentato alla pubblica incolumità ; per Ditte BCM / personale abilitato: provvedimenti e sanzioni previste dal DM 282/2017.

La valutazione del rischio del C. S. P. Parametri utili alla valutazione: dati storici relativi al conflitto bellico in sito (misura del coinvolgimento dell area); vicinanza a linee viarie, ferroviarie, porti, o comunque infrastrutture strategiche; presenza antropica successiva al conflitto; eventuali aree precedentemente bonificate prossime a quella in esame; natura del terreno (terreno vegetale, limo, sabbia, roccia compatta); geomorfologia del sito (scarpata, zona alluvionale, corpo di frana, corso d acqua); utilizzo agricolo del suolo; esistenza di sottoservizi; preesistenza o esistenza di edifici successivi al conflitto e quota di posa del piano di fondazione. Informazioni generali sulla potenziale probabilità di ritrovamento, ma non la certezza di assenza di ordigni nel sottosuolo La norma NON PREVEDE un livello minore del quale il rischio sia ACCETTABILE