Consiglio Regionale della Puglia

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LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2011, N. 31 Valorizzazione e divulgazione dei luoghi e della storia relativi alla Battaglia di Canne

2 LEGGE REGIONALE Valorizzazione e divulgazione dei luoghi e della storia relativi alla Battaglia di Canne Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge: Art. 1 Finalità 1. La Regione Puglia riconosce l unicità storica e militare della Battaglia di Canne avvenuta il 2 agosto del 216 a.c. tra i romani e i cartaginesi e ne promuove la valorizzazione sostenendo interventi di conservazione del patrimonio, anche mobile, archeologico, architettonico, monumentale e paesaggistico, favorendo la ricerca e l utilizzo dei materiali documentali, artistici, cinematografici, bibliografici, multimediali, nonché la ricostruzione e la divulgazione dei relativi avvenimenti storici.

3 Art.2 Contributi regionali 1. La Regione eroga contributi agli enti locali per progetti presentati dagli stessi, in azione di sistema con la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia e/o con le competenti soprintendenze, con università, centri di ricerca, consorzi e associazioni culturali regolarmente riconosciute, volti in particolare a: a) realizzare compiutamente un centro-visite in area attrezzata per la conoscenza, anche con sistemi multimediali, degli eventi annibalici e delle guerre puniche in generale in Italia e in Puglia; b) realizzare itinerari didattico-informativi e turistici relativi agli eventi storici indicati nell articolo 1, anche mediante piste ciclabili e connesse aree di sosta attrezzate; c) pianificare visite guidate nei luoghi indicati nell articolo 3 a sostegno sia della domanda di turismo culturale, sia di approcci specialistici, accademici e scolastici; d) diffondere la memoria degli eventi storici relativi alla Battaglia di Canne con manifestazioni di rievocazione e spettacolarizzazione, cicli cinematografici e documentari, mostre fotografiche, siti web, convegni e pubblicazioni; e) promuovere indagini archeologiche e restauro di strutture e di aree archeologiche al fine di recuperare reperti, resti ossei, armi e beni appartenenti ai protagonisti delle vicende storiche, promuovendone il restauro, la conservazione e la valorizzazione, unitamente al patrimonio indicato nell articolo 1; f) promuovere ogni altra iniziativa non compresa tra i precedenti punti, ma facente capo sempre alle finalità della presente legge. 2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell Assessore all assetto del territorio, paesaggio e beni culturali, di concerto con l Assessore al turismo e attività culturali, sentita la competente Commissione consiliare, assicurando priorità di finanziamento a progetti presentati da enti locali associati in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati che operano nelle materie disciplinate dalla presente legge. 3. La deliberazione di cui al comma 2 è approvata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale, tenendo conto della delimitazione delle aree interessate di cui all articolo 3.

4 Art.3 Delimitazione delle aree interessate agli avvenimenti della battaglia di Canne 1. La Regione Puglia individua nel Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) le aree da sottoporre alle specifiche misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente volte ad assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio archeologico, architettonico, monumentale e paesaggistico di cui all articolo 1. 2. Fino alla delimitazione di cui al comma 1, le aree territoriali interessate dagli avvenimenti indicati nell articolo 1 sono quelle di proprietà pubblica, già vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche e integrazioni, e sono individuate dalla Giunta regionale sulla base della documentazione storica esistente, sentiti gli enti locali interessati, gli istituti, le associazioni e le fondazioni operanti nelle materie disciplinate dalla presente legge, in accordo con la Direzione regionale beni culturali e paesaggistici della Puglia e/o con le competenti soprintendenze. 3. Il perimetro può subire variazioni in aumento ove se ne ravvisi l opportunità in seguito a nuove scoperte archeologiche o ritrovamenti di importanti reperti, nonché per maggior tutela dell ambiente e del paesaggio. Tale variazione del perimetro è approvata dalla Giunta regionale, sulla base del parere favorevole espresso ai sensi del d.lgs. 42/2004 dalla Direzione regionale beni culturali e paesaggistici della Puglia e/o dalle competenti soprintendenze e sulla base degli atti amministrativi e tecnici degli enti locali interessati. Art.4 Norme finanziarie e finali

5 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall applicazione della presente legge, stimati in euro settemila per l esercizio finanziario 2011, si provvede nell ambito dello stanziamento facente capo all upb 4.3.1 capitolo 811020 denominato Spese per la promozione del patrimonio culturale. Art. 19, lett. F), G), H), l.r. 24/2000 ; 2. Per gli esercizi successivi si provvede nell ambito degli stanziamenti previsti dalle leggi di bilancio annuali e pluriennali. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Onofrio Introna) IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSEMBLEA E COMMISSIONI

6 E estratto del verbale della seduta del 22 novembre 2011 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Onofrio Introna) IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSEMBLEA E COMMISSIONI