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COMUNE DI GENIVOLTA PROVINCIA DI CREMONA REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 04 DEL 05.03.2012 IL SINDACO Noci Alessandro Albino IL SEGRETARIO COMUNALE Avv. Silvio Grieco

Art. 1 Oggetto del Regolamento Art. 2 Istituzione e svolgimento del servizio Art. 3 Finalità del servizio Art. 4 Utenti del servizio TITOLO I NORME GENERALI Art. 5 Modalità di accesso Art. 6 Graduatoria Art. 7 Cessazione del servizio TITOLO II AMMISSIONE AL SERVIZIO Art. 8 Quota a carico degli utenti Art. 9 Modalità di pagamento TITOLO III COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA Art. 10 Trattamento dati personali Art. 11 Entrata in vigore TITOLO IV NORME FINALI

TITOLO I NORME GENERALI Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per: a) l'organizzazione e la gestione del servizio di distribuzione pasti a domicilio; b) l'ammissione degli utenti al servizio; c) la compartecipazione economica al servizio da parte degli utenti; d) l'interruzione del servizio ART. 2 Istituzione e svolgimento del servizio 1. L'Amministrazione comunale organizza anche tramite accordi/convenzioni con enti pubblici e/o con soggetti privati il servizio di preparazione e distribuzione pasti a domicilio degli utenti, tenuto conto della disponibilità e delle risorse. 2. Il servizio consiste nella preparazione e consegna a domicilio del solo pasto di mezzogiorno ed è assicurato per tutti i giorni feriali dal lunedì al sabato comprese le festività infrasettimanali ed eventualmente di periodi da concordare con l'amministrazione comunale. 3. Il menù giornaliero è unico per tutti gli utenti del servizio e rispetta, nel caso venga fornito da Enti ( es. scuole, casa di riposo, ecc. ) quello adottato dagli Enti stessi per i propri utenti. 4. Il pasto viene distribuito in appositi contenitori igienici ed è costituito da un primo piatto, un secondo piatto con contorno, frutta e pane con possibilità di scelta fra 2 menù giornalieri. 5. L'Ufficio Servizi Sociali del Comune provvede: a comunicare agli Enti o privati che gestiscono il servizio il numero dei pasti da preparare; alla verifica dei pasti erogati per ogni singolo utente; alla definizione annuale dell'effettivo costo sostenuto dall'amministrazione comunale; al calcolo della quota di compartecipazione posta a carico dell'utente; al recupero delle somme dovute dall'utente a titolo di compartecipazione; alla sospensione del servizio nei casi previsti dal presente Regolamento. 6. Il trasporto e la consegna a domicilio dei pasti può essere effettuato: 1. mediante l'impiego di personale degli Enti o privati che gestiscono il servizio; 2. attraverso associazioni del volontariato previa stipula di apposita convenzione. 7. Ogni utente ammesso al servizio è tenuto a comunicare all'ufficio Servizi Sociali entro il secondo giorno precedente la fornitura, eventuali sospensioni occasionali e temporanee dell'erogazione del proprio pasto. In caso di mancata comunicazione, i pasti preparati saranno ugualmente conteggiati ai fini del calcolo della quota di compartecipazione posta a carico dell'utenza, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento. 8. Dopo il verificarsi di tre mancate comunicazioni di cui al precedente comma 7), l'ufficio Servizi Sociali può provvedere alla sospensione del servizio medesimo. 9. Gli utenti possono sospendere l'erogazione del servizio per brevi periodi ( ricoveri temporanei, vacanze, presenza di familiari, ecc..) senza perdere il diritto a mantenere il servizio stesso.

Art. 3 Finalità del servizio 1. E' finalità del servizio: a)la prevenzione delle situazioni di disagio che i soggetti di cui al successivo art. 4 possono incontrare, in particolari situazioni personali o durante particolari periodi dell'anno, nel provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti; b)il supporto alle attività di assistenza domiciliare attivate dal Comune. Art. 4 Utenti del servizio 1. Possono usufruire del servizio tutti i cittadini residenti nel Comune di Genivolta che si trovino in una delle seguenti condizioni: 1. soli o in coppia o senza parenti residenti nel comune idonei alla loro cura, 2. invalidità (min. 80%) attestata da certificato medico rilasciato dalle Commissioni Mediche Provinciali da cui derivi l'impossibilità a provvedere in modo autonomo alla cura della propria persona e/o anziani ultra 80enni; 3. temporanea o meno non autosufficienza, attestata da certificato medico recante anche l'indicazione della durata presunta di tale condizione, o da relazione dell'assistente sociale da cui derivi l'impossibilità a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti; 2. In caso di coppie è necessario che entrambi i componenti siano in possesso di uno dei requisiti di cui al precedente comma 1, punti 2 e 3. 3. Possono essere ammessi al servizio i cittadini che, anche in presenza di parenti residenti nel Comune, dimostrino l impossibilità di quest ultimi, a provvedere alla preparazione dei pasti per problemi di salute o per problematiche familiari certificabili. 4. La mancanza o il venir meno di uno dei requisiti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 comporta la non ammissione o l'esclusione dal servizio. 5. Eventuali ammissioni di richiedenti che non rientrino nelle condizioni stabilite dai precedenti commi 1, 2 e 3, possono essere disposte dalla Giunta Comunale previa relazione dell'assistente sociale, che comprovi ne il bisogno. TITOLO II AMMISSIONE AL SERVIZIO Art. 5 Modalità di accesso 1. La richiesta di accesso al servizio è presentata, al manifestarsi del bisogno, all'ufficio Servizi sociali del comune, dall'interessato o da un parente. 2. La richiesta dovrà essere formulata su appositi moduli predisposti dal Comune, allegando agli stessi la documentazione espressamente richiesta. 3. Entro 15 (quindici) giorni dalla acquisizione al protocollo generale del Comune della richiesta di cui al precedente comma 1), l'ufficio Servizi Sociali: 1. provvede all'istruttoria della stessa attraverso la redazione, quando necessario, di apposita relazione da parte della Assistente sociale, ed all'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4); 2. dispone l'attivazione del servizio, comunicando al richiedente l'eventuale diniego

motivandolo e/o l ammissione in apposita graduatoria.. 3. oppure predispone apposita relazione per la Giunta comunale che comprovi i bisogni richiedendo l attivazione in deroga (art. 4 co. 5) 4. Ai fini dell'istruttoria di cui al precedente comma 4. l'ufficio Servizi Sociali può richiedere ulteriori informazioni od integrazioni ai soggetti richiedenti. 5. L'ammissione al servizio comporta l'accettazione incondizionata del presente Regolamento. Art. 6 Graduatoria 1. L'ammissione al servizio viene garantita ad un numero massimo di persone stabilite annualmente dalla Giunta Comunale,, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, e verrà stabilita in base alla data di presentazione della domanda al protocollo del Comune. 2. Gli utenti che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, già usufruiscono del servizio, verranno a tutti gli effetti considerati ammissibili al servizio. Per gli stessi, la continuità alla fruizione al servizio comporta l'accettazione incondizionata del presente Regolamento. 3. Per i richiedenti in esubero, nel caso in cui il servizio non possa essere garantito ad un numero di utenti maggiore rispetto a quello stabilito come previsto al precedente comma 1, al momento della richiesta di ammissione, verrà stilata una scheda punteggio secondo i criteri di cui all'allegata Tabella A, con punteggi tra loro cumulabili. 4. La scheda punteggio verrà utilizzata dall'assistente sociale ai fini della predisposizione di una graduatoria di ammissione, alla quale si attingerà in caso di rinuncia o sospensione d'ufficio dell'erogazione della fornitura del pasto per gli utenti precedentemente ammessi al servizio. 5. In caso di richieste provenienti da coppie viene considerato, ai fini dell'ammissione al servizio di ogni componente, il punteggio singolo di ogni richiedente. 6. A parità di punteggio assegnato secondo i criteri di cui alla tab.a) l ammissione al servizio verrà disposta dalla Giunta Comunale, tenendo conto anche dell ISEE presentata dal richiedente e su relazione della Assistente sociale. Art. 7 Cessazione del servizio 1. Il servizio cessa di essere erogato: 1. su richiesta dell'utente o da persona delegata; 2. quando vengono meno le condizioni previste per l'accesso al servizio; 3. quando l'utente non rispetta, anche dopo diffida scritta, gli obblighi derivanti dall'accettazione del servizio; 4. qualora, per comprovati motivi, l'amministrazione comunale non possa adempiere agli impegni assunti. TITOLO III COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA Art.8 Quote a carico degli utenti 1. Gli utenti del servizio sono tenuti a compartecipare alle spese tramite il pagamento di una quota del costo complessivo del singolo pasto (comprensivo del costo del trasporto), stabilita applicando i limiti di reddito e la tariffa deliberata dalla Giunta Comunale. 2. Per definire la quota a carico dell'utente è necessario presentare l'isee (Indicatore Situazione Economica Equivalente ), unitamente alla domanda di erogazione del servizio.

Gli utenti che non presentano l'isee, verranno collocati nella fascia massima di contribuzione. 3. Le eventuali variazioni del costo del servizio o delle quote di compartecipazione saranno comunicate all'utenza. Art. 9 Modalità di pagamento 1. Il pagamento della quota di compartecipazione al servizio è effettuato mensilmente (posticipato) previo invio di apposita comunicazione all'utente da parte del Comune e deve avvenire entro e non oltre il termine di giorni 15 (quindici) dalla data di ricevimento della stessa. 2. Nel caso in cui l'utente non provveda al pagamento di cui al comma 1, l'ufficio competente provvede all'invio di un solo avviso di sollecito agli interessati a regolarizzare la loro posizione entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento del medesimo. 3. Qualora l'utente non provveda alla regolarizzazione entro il termine di cui al comma 2, l'ufficio Servizi Sociali può provvedere alla sospensione del servizio ed avviare il relativo procedimento ingiuntivo, con addebito di tutte le spese inerenti e conseguenti. TITOLO IV NORME FINALI Art. 10 Trattamento dati personali 1. Il trattamento dei dati di cui al presente regolamento è svolto nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 11 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale di cui fa parte integrante. 2. Il presente Regolamento verrà pubblicato sul sito web del Comune di Genivolta. Sarà, inoltre, sempre disponibile presso L'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

CRITERI 1.1 Età anagrafica TABELLA A CRITERI E PUNTEGGI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI A DOMICILIO CRITERI 2.1 soggetti soli (non hanno persone tenute agli alimenti) CRITERI 3.1 invalidità (min 80% attestata da certificato medico rilasciato dalle Commissioni Mediche Provinciali da cui derivi l'impossibilità a provvedere in modo autonomo alla cura della propria persona e/o anziani ultra 80enni; 1. ETA' 2. STATO DI SOLITUDINE PUNTEGGI punti 1 per ogni anno di età compiuto oltre il 65 PUNTEGGI punti 3 3. STATO DI DISAGIO PUNTEGGI punti 5 3.2 temporanea o meno non autosufficienza, attestata da certificato medico recante anche l'indicazione della durata presunta di tale punti 5 condizione, o da relazione dell'assistente sociale da cui derivi l'impossibilità a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti; 3.3 Impossibilità o assenza dei parenti per provvedere alla preparazione dei pasti per problemi di salute o per problematiche familiari punti 2 3.4 Lontananza residenza dei parenti tenuti agli alimenti oltre 50 km punti 2 3.5Valutazione complessiva da parte dei Servizi sociali dello stato di bisogno 0 punti - per nulla grave 1 punto - poco grave 2 punti - grave 3 punti - molto grave 4 punti - gravissimo