Sicurezza Alimentare: Etichettatura carni bovine.



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Sicurezza Alimentare: Etichettatura carni bovine. SALVATORE dott. Gerardo Regione Basilicata Assessorato Salute Ufficio Veterinario, Igiene Alimenti, Tutela Sanitaria Consumatori Potenza, lì 07.03.2012

DEFINIZIONI Reg. CE 1760/00 Etichettatura*: l apposizione di una etichetta sul singolo pezzo di carne o sui pezzi di carne o sul relativo materiale di imballaggio o, per i prodotti non preimballati, le informazioni appropriate fornite per iscritto ed in modo visibile al consumatore nell esercizio di vendita REGOLAMENTO CE 178/02 Rintracciabilità: la possibilità di ricostruire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

RINTRACCIABILITÀ ed ETICHETTATURA rappresentano i presupposti della FILIERA delle carni bovine. La trasparenza delle condizioni di produzione e commercializzazione del comparto delle carni bovine interessa nella stessa misura produttore e consumatore. Il primo momento in cui la carne bovina, entrando in filiera, innesca il meccanismo della rintracciabilità, è sicuramente identificabile con l apposizione del Bollo Sanitario. Il Veterinario Ufficiale deve controllare che esso rispetti tutte le indicazioni presenti nel regolamento 853/04.

Reg. 1161 del 30.11.2009; Reg. 1162 del 30.11.2009; REGOLAMENTI. Reg. CE n. 275 del 15.03.2007 recante modifica del regolamento (CE) n. 1825/2000 recante modalità di applicazione delreg. (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine; Reg. CE n. 1825 del 25.08.2000 Modalità di applicazione del Reg. CE 1760/00 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine ; Reg. CE n. 2772 del 21.12.2000 che stabilisce le regole generali per un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine. Reg. CE n. 1760 del 17.07.2000 Sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Reg. CE 820/97 del Consiglio ; Reg. CE 820/97 del Consiglio del 21.4.1997.

DECRETI MI.P.A.F. D.M. 13.12.2001 Disposizioni applicative al Reg. CE n. 1760/00 Titolo II. Etichettatura carni bovine (Organismi indipendenti); D.M. n. 22601 del 30.08.00 Indicazioni e modalità applicative del Reg. CE 1760/00 sull etichettatura obbligatoria e facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine ; D.M. 22.12.97 Modalità applicative supplementari del Reg. CE 820/97 relativo all etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovina ;

CIRCOLARI Nota prot. n. 21167 del 30.03.2004 Controlli etichettatura delle carni bovine Circ. n. 1 del 9.04.03 Reg. CE 1760/00. Titolo II Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Ulteriori chiarimenti sulle modalità applicative previste dal D.M. 30.08.2000 Circ. n. 5 del 15.10.01 Reg. CE 1760/00. Titolo II Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Chiarimenti sulla predisposizione dei disciplinari previsti dal D.M. 30.08.2000.

LEGISLAZIONE D.L.vo 58 del 29.01.2004 Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) n. 1760 e 1825 del 2000, relativi all identificazione e registrazione dei bovini nonché all etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell art. 3 della Legge 1 marzo 2002, n. 39.

Il D.L.vo 109/92 disciplina l etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. L articolo 1 definisce l etichettatura come l insieme delle menzioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull imballaggio o su un etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, in conformità a quanto stabilito negli articoli 14, 16 e 17, sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare.

Art. 2 Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari non devono indurre in errore l acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla composizione, sulla durabilità, sul luogo di origine o di provenienza e sul modo di ottenimento o di fabbricazione del prodotto stesso.

I prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare in etichetta delle particolari indicazioni (art. 3) che sono: denominazione di vendita; elenco degli ingredienti; quantità netta o, nel caso dei prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale; termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza; nome o ragione sociale o marchio depositato e sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella CE; sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;

una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto; modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto; luogo di origine o di provenienza nel caso in cui l omissione possa indurre in errore l acquirente circa l origine o la provenienza del prodotto. Indicazioni, queste che devono essere riportate in lingua italiana e, solo nel caso di menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani, è consentito riportare le menzioni originali.

Per quanto riguarda il termine minimo di conservazione e la data di scadenza, l articolo 10 del predetto decreto legislativo, definisce come termine minimo di conservazione la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione e va indicato con la dicitura da consumarsi preferibilmente entro quando la data contiene l indicazione del giorno o con la dicitura da consumarsi preferibilmente entro la fine. negli altri casi. La data di scadenza invece è la data entro la quale il prodotto alimentare va consumato e va indicata con la dicitura da consumarsi entro seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura.

La data si compone dell indicazione, in chiaro e nell ordine, del giorno, del mese e dell anno e può essere espressa: a) con l indicazione del giorno e del mese per i prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi; b) con l indicazione del mese e dell anno per i prodotti alimentari conservabili per più di tre mesi ma per meno di diciotto mesi; c) con la sola indicazione dell anno per i prodotti alimentari conservabili per almeno diciotto mesi. I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono ovvero applicato nei comparti in cui sono esposti. Sul cartello devono essere riportate denominazione di vendita, elenco degli ingredienti e modalità di conservazione per i prodotti alimentari molto deperibili. Per i prodotti preincartati queste ultime indicazioni possono figurare sul solo cartello applicato al comparto.

Per quanto riguarda lecarnimacinateelepreparazionidi carni, Per la produzione di carni macinate o di preparazioni di carni in una unità di produzione autonoma, il bollo sanitario deve contenere il numero di riconoscimento attribuito conformemente all articolo 8.

Fatto salvo il D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 109, il produttore deve far figurare ai fini del controllo in modo visibile e leggibile sull imballaggio, qualora non risulti chiaramente dalla denominazione di vendita del prodotto o dall elenco degli ingredienti ai sensi del decreto suddetto, la specie e le specie animali da cui le carni sono state ottenute e, in caso di mescolanza, la percentuale di ciascuna specie e, per gli imballaggi non destinati al consumatore finale, la data di produzione. Per le carni macinate e le preparazioni di carni ottenute con carni macinate, ad eccezione delle salsicce fresche, devono inoltre figurare sull etichetta le indicazioni seguenti: tasso di grasso inferiore a. rapporto collagene/proteine di carne inferiore a.

A seguito della crisi provocata dalla BSE, si è reso necessario rendere più trasparenti le condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti a base di carne bovina mediante un sistema di identificazione, di registrazione dei capi e di etichettatura delle carni che permettesse il controllo nel corso dell intero processo. L identificazione e la rintracciabilità rappresentano, infatti, gli strumenti principali per affrontare situazioni di emergenza (per esempio, il ritiro delle merci dal punto di vendita) senza dover richiamare tutto indiscriminatamente. Grazie a questo strumento è possibile seguire il percorso compiuto dalla carne dal momento della nascita dell animale all allevamento, al macello, al banco della macelleria o al punto di vendita della grande distribuzione e comunicare al consumatore tutta una serie di informazioni relative all animale e alla sua storia. La rintracciabilità è la capacità di risalire alla storia e all uso di un prodotto o di una attività attraverso identificazioni documentate.

DEFINIZIONI (Reg. CE 1760/00 D.M. 30.08.00, n. 22601) Etichettatura*: l apposizione di una etichetta sul singolo pezzo di carne o sui pezzi di carne o sul relativo materiale di imballaggio o, per i prodotti non preimballati, le informazioni appropriate fornite per iscritto ed in modo visibile al consumatore nell esercizio di vendita; Carni bovine*: tutti i prodotti dei codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 2991; tra le carni di animali della specie bovina si intendono comprese anche quelle della specie bufalina. La Circ. 5/04 indica come soggetta all obbligo della etichettatura: - Tutta la carne bovina fresca, refrigerata o congelata di cui ai codici doganali 0201 e 0202; - I pilastri del diaframma ed il diaframma, freschi o congelati di cui ai codici doganali 0206 1095 e 0206 2991;

DEFINIZIONI (D.M. 30.08.00, n. 22601) Carne bovina preconfezionata: unità di vendita destinata ad esser presentata come tale al consumatore ed alla collettività, costituita da carne bovina e dall imballaggio in cui è stata immessa prima di essere posta in vendita, avvolta interamente e in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa esser modificato senza che la confezione sia aperta o alterata; Carne bovina preincartata: unità di vendita costituita da carne bovina e dall involucro nel quale è stata posta o avvolta negli esercizi di vendita; Carni macinate: carni ridotte in frammenti o macinate in un tritacarne a vite senza fine (Reg. CE/1825/00 Reg 275/07);

DEFINIZIONI (Reg. CE 1760/00 D.M. 30.08.00, n. 22601) Organizzazione*: un gruppo di operatori del medesimo settore o di settori diversi negli scambi di carne bovina; Autocontrollo: controllo interno del singolo operatore della filiera e quello esercitato attraverso ispettori dell organizzazione; Controllo: controllo esercitato a cura di un organismo indipendente autorizzato dalla competente autorità e designato dall organizzazione. Tale organismo deve essere riconosciuto rispondente ai criteri EN/45011; Vigilanza:controllo esercitato dalla Pubblica Amministrazione per garantire il rispetto delle norme contenute nel Reg. CE 1760/00 e nel D.M. 30.08.00, n. 22601;

ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il Reg. CE 1820/97 del Consiglio

Reg. CE 1760/00 I Considerando Considerando n. 4: Come conseguenza dell instabilità del mercato delle carni bovine causata dalla crisi dell eper mantenere e rafforzare la fiducia del consumatore nelle carni bovine ed evitare che sia ingannato, è necessario sviluppare il quadro nell ambito del quale si forniscono informazioni al consumatore mediante un etichetta adeguata e chiara del prodotto continua..

Considerando n. 5: a tal fine è indispensabile istituire, da un lato, un sistema efficace di identificazione e di registrazione dei bovini nella fase della produzione e, dall altro, un sistema comunitario specifico di etichettatura nel settore delle carni bovine fondato su criteri oggettivi nella fase di commercializzazione. Considerando n. 6: Grazie alle garanzie fornite da tale miglioramento, saranno parimenti soddisfatte talune esigenze di interesse generale, in particolare la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali. Considerando n. 7: Di conseguenza la fiducia dei consumatori nella qualità delle carni bovine e dei prodotti a base di carni sarà migliorata, sarà preservato un livello elevato di tutela della salute pubblica, e la stabilità duratura del mercato delle carni bovine sarà rafforzata. continua..

Considerando n. 15: è importante che ogni stato membro adotti tutte le misure eventualmente ancora necessarie affinché la banca dati informatizzata nazionale sia completamente operativa il più rapidamente possibile Considerando n. 16: Occorre adottare provvedimenti affinché siano messe in atto le condizioni tecniche idonee a garantire una comunicazione ottimale tra il produttore e la base di dati, nonché una completa utilizzazione delle basi stesse Considerando n. 17: Per poter ricostruire i loro movimenti, i bovini dovrebbero essere identificati con un marchio apposto su ciascun orecchio e accompagnati di norma da un passaporto nel corso dei vari movimenti. Dovrebbe essere rilasciato un passaporto per ciascun animale cui sono stati assegnati marchi auricolari continua..

Considerando n. 30: L obiettivo dell etichettatura è di procurare la massima trasparenza nella commercializzazione delle carni bovine Considerando n. 32: Per tutte le indicazioni diverse da quelle obbligatorie è necessario prevedere un quadro normativo comunitario relativo all etichettatura. Data la diversità delle descrizioni delle carni bovine commercializzate nella Comunità, appare indicato istituire un sistema di etichettatura facoltativo. Un sistema efficace di etichettatura facoltativo presuppone la possibilità di risalire dalle carni bovine etichettate all animale o agli animali di origine. Le modalità di etichettatura decise da un operatore o da una organizzazione dovrebbero essere contenute in un disciplinare da trasmettere, per l autorizzazione, all autorità competente. continua..

. L operatore e l organizzazione dovrebbero essere autorizzati ad etichettare le carni bovine soltanto se l etichetta reca il nome o il logotipo d identificazione rispettivo. Le autorità competenti degli stati membri dovrebbero essere autorizzate a revocare l approvazione di un disciplinare qualora siano riscontrate irregolarità.

Reg. CE 1760/00 Titolo 1 identificazione e registrazione dei bovini. Art. 1: Ogni Stato membro istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini

Reg. CE 1760/00 Art. 3: Il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini comprende i seguenti elementi: Marchi auricolari Basi di dati informatizzate Passaporti per animali Registri di stalla

Reg. CE 1760/00 Art. 4: Tutti gli animali di un azienda [ ] sono identificati mediante un marchio auricolare apposto su ciascun orecchio e approvato dall autorità competente

Reg. CE 1760/00 Art. 5: Le autorità competenti degli stati membri istituiscono una banca dati informatizzata Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'abruzzo e del Molise "G. Caporale" Via Campo Boario - 64100 TERAMO www.anagrafe.izs.it

https://bdr.rete.basilicata.it/web/bdr/ e la relativa homepage:

Reg. CE 1760/00 Art. 6: A decorrere dal 1 gennaio 1998 per ciascun animale [ ] l autorità competente rilascia un passaporto. [ ] Ogni qualvolta un animale è spostato deve essere accompagnato dal suo passaporto

Reg. CE 1760/00

Art. 7: Ogni detentore di animali (eccetto i trasportatori): Tiene un registro aggiornato (manuale o su supporto informatico) Comunica all autorità competente tutti i movimenti a destinazioneeapartiredall azienda nonché le nascite e tutti i decessi di animali avvenuti nell azienda, specificandone la data Completa il passaporto all arrivo di ciascun animale nell azienda e prima della sua partenza da questa e provvede affinché il passaporto accompagni l animale Il detentore fornisce all autorità competente (a richiesta) tutte le informazioni relative all origine, all identificazione e alla destinazione degli animali

Reg. CE 1760/00 Titolo 2 Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine Art. 12: Etichettatura: l apposizione di un etichetta sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale d imballaggio o, per i prodotti non preimballati, le informazioni appropriate scritte e visibili al consumatore nel punto vendita Organizzazione: gruppo di operatori del medesimo settore o di settori diversi negli scambi delle carni bovine

Etichettatura delle carni bovine Etichettatura obbligatoria Etichettatura facoltativa

Reg. CE/1760/00 ART. 13 Etichettatura Obbligatoria Un sistema di etichettatura è fondato sulla registrazione dei dati in tutti gli stadi attraversati dall animale (allevamento, ingrasso, trasporto, macello, laboratorio di sezionamento ecc.) e ne consente il trasferimento da un operatore all altro. Deve, inoltre, essere facilmente leggibile ed adattabile ai possibili cambiamenti o a nuove esigenze. Le modalità di applicazione dell etichettatura prevedono che le informazioni riportate siano espresse in forma chiara, esplicita e leggibile e che il rilascio delle etichette debba avvenire con un sistema idoneo, che garantisca il nesso tra l identificazione delle carni e l animale o gli animali interessati.

L etichetta riporta quegli elementi necessari per risalire all animale o agli animali da cui deriva la carne stessa (rintracciabilità ), più precisamente: numero di riferimento o codice di riferimento che evidenzia il legame tra le carni e l animale o il lotto di animali (n. identificazione); numero di approvazione dell impianto di macellazione seguito dalla lettera M o l Approval Number e lo Stato ( dell Unione Europea o Paese Terzo), in cui lo stesso è situato con la scritta macellato in.. ; numero di approvazione dell impianto di sezionamento e lavorazione o l Approval Number seguito dalla lettera S e lo Stato in cui è situato con la scritta sezionato in...

Il codice di riferimento o codice di tracciabilità è un numero che assicura un nesso tra le carni e l animale o lotto di animali e deve essere sempre riportato su ogni etichetta. I numeri di identificazione del macello e del laboratorio di sezionamento sono quelli relativi all autorizzazione UE (Reg. 854/04/CE).

L etichetta obbligatoria deve inoltre contenere informazioni relative a: lo Stato (Paese membro dell UE o Paese Terzo) dove è nato l animale; lo Stato e i diversi Stati in cui è avvenuto l ingrasso degli animali; Se le carni provengono da animali nati, detenuti e macellati nello stesso Stato membro/paese Terzo Origine: nome Stato membro/paese Terzo N.B. - Sono esclusi dall obbligo di etichettatura le preparazioni a base di carne (carni con ingredienti diversi dal sale) e le frattaglie non comprese nelle voci doganali richiamate.

Art. 14 Deroghe carni macinate Gli operatori e le Organizzazioni indicano Preparato in.. nome Stato membro/paese Terzo) secondo il luogo in cui le carni sono preparate e Origine nel caso in cui lo Stato sia diverso da quello di preparazione. Altre informazioni: - Una o più tra quelle previste dall art.13; - Data di macinazione.

Per quanto riguarda le carni bovine macinate si riportano in etichetta le seguenti indicazioni: un numero od un codice di riferimento, che permetta di collegare la carne all animale di origine attraverso un numero di codice del singolo animale o il numero di identificazione di un gruppo di animali; il nome dello Stato, in cui sono state preparate le carni macinate, indicando la dicitura preparato in ( nome dello Stato membro o del Paese Terzo) ; il nome dello Stato membro o del Paese Terzo in cui ha avuto luogo la macellazione con la seguente dizione macellato in ( nome dello Stato membro o del Paese terzo) ; il nome del Paese o dei Paesi di nascita e di allevamento degli animali se differente da quello di preparazione delle relative carni.

Le carni commercializzate non destinate direttamente al consumatore possono non riportare in etichetta tutte le informazioni richieste, ma essere contraddistinte unicamentedauncodice(numericooabarre)attribuito dall impianto di produzione. A tal proposito bisogna ricordare che il Reg. CE n. 1494 del 21 agosto 2002 che modifica gli allegati III, VII e XI del Reg. CE n. 999/2001 per quanto riguarda la sorveglianza dell encefalopatia spongiforme bovina sostituisce, nella parte A, il punto 12, lettera a) con il testo seguente: qualora non sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale, le carcasse o parti di carcasse dei bovini, quali definite della direttiva 64/433/CEE, sono identificate sulla etichetta del Reg. CE n. 1760/2000, tranne che nella fase di consegna al consumatore finale.

Tuttavia appare doveroso sottolineare che la versione integrale del testo, scritta in lingua inglese, recita come segue: omissis..shall be identified by a blue stripe on the label.omissis. Pertanto nel tradurre il testo originale è stata omessa la dicitura striscia blu che invece sembrerebbe la caratteristica identificativa da apporre proprio sull etichetta di quelle carcasse.

RITAGLI DI CARNE -I ritagli, le rifilature ed i muscoli masseteri devono esser etichettati (art. 13 Reg. 1760/00). SINGOLI PEZZI DI CARNE - riuniti in un unico contenitore sigillato devono presentare l etichetta anche sul contenitore PUNTI VENDITA PRIVI DEL REPARTO MACELLERIA - Possono commercializzare solo carne preconfezionata. Per la CARNE VENDUTA A TAGLIO, nell esercizio di vendita l etichetta deve essere sostituita con una informazione fornita per iscritto ed in modo visibile al consumatore, contenente le stesse informazioni previste in etichetta:

Art. 15 Paesi Terzi In deroga all art. 13 le carni bovine importate nella CE per le quali non sono disponibili le informazioni di cui all art. 13 sono etichettate con l indicazione Origine: non CE e Macellato in : Nome Paese Terzo.