D.LGS. 81/2008 VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

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Transcript:

Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro D.LGS. 81/2008 VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

D.LGS. 81/2008 PRINCIPI DI TUTELA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO VALUTAZIONE DEI RISCHI MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGHI E RESPONSABILITA

D.LGS. 81/2008 Lavoratore Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro, pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione omissis. Al lavoratore così definito è equiparato: omissis i VOLONTARI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E DELLA PROTEZIONE CIVILE omissis

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D.LGS. 81/2008 Volontari equiparati ai lavoratori (art. 3 c. 3- bis) Decreto Interministeriale 13/04/2011 Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012 modificato dal Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 25 novembre 2013

Decreto 13/04/2011 campo di applicazione a) Necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione; b) Organizzazione di uomini e mezzi improntata a carattere di immediatezza operativa; c) Imprevedibilità ed indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali omissis impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi di cui agli art.li 28 e 29 del D.Lgs 81/2008; d) Necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali. omissis. pur garantendo sostanziali e concreti criteri operativi, per la tutela dei volontari e delle persone;

Decreto 13/04/2011 campo di applicazione Le sedi delle organizzazioni (salvi i casi in cui nelle medesime si svolga attività lavorativa non in emergenza), i luoghi di esercitazione, formazione ed intervento non sono considerati luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/2008. NON APPLICABILITA DELL ALLEGATO IV DEL D.LGS 81/2008

Decreto 13/04/2011 obblighi delle organizzazioni Curare che il volontario riceva formazione, informazione ed addestramento con riferimento agli scenari di rischio di Protezione Civile ed ai compiti svolti dal volontario in tali ambiti. INFORMAZIONE: fornire conoscenza FORMAZIONE: processo educativo per acquisizione di competenze ADDESTRAMENTO: attività per fare apprendere l uso corretto

Decreto 13/04/2011 obblighi delle organizzazioni Curare che il volontario sia dotato di attrezzature e DPI idonei per i compiti che può essere chiamato a svolgere ed al cui uso deve essere adeguatamente formato ed addestrato Tracciabilità dell assegnazione/dotazione su registro Curare che il volontario sia sottoposto a Controllo sanitario Curare che il volontario sia sottoposto a sorveglianza sanitaria per i volontari che risultano esposti agli agenti di rischio previsti dal D.L.gs 81/2008

Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012 modificato dal Decreto del 25 novembre 2013 1) Indirizzi comuni per l individuazione degli scenari di rischio 2) Indirizzi comuni per lo svolgimento dell attività di formazione, informazione ed addestramento, per la tutela della propria salute e sicurezza 3) Indirizzi comuni per il Controllo Sanitario 4) Indirizzi per l attività di Sorveglianza Sanitaria

Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012 modificato dal Decreto del 25 novembre 2013 Controllo sanitario: periodicità quinquennale Sorveglianza Sanitaria: Rischi del D.L.gs 81/2008: limite di soglia Svolgimento di attività operative per più di 535 ore/anno oppure Svolgimento di attività operative per più di 65 giorni anno

Responsabilità delle Organizzazioni 1) Individuazione degli scenari di rischio 2) Individuazione dei compiti da affidare 3) Registrazione/ trasmissione dei dati relativi al Piano dei Controlli Sanitari e alla Sorveglianza Sanitaria, utilizzando i volontari conformemente ai giudizi di idoneità loro riferiti 4) Vigilanza sui comportamenti corretti e l uso conforme di attrezzature e DPI

ATTENZIONE!!! Se le associazioni di volontariato hanno al loro interno lavoratori subordinati rientrano in tutti gli obblighi previsti dal D. L.gs. 81/2008

Responsabilità del Volontario 1) Prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone coinvolte 2) Fare formazione 3) Osservare le istruzioni operative ricevute 4) Utilizzare correttamente attrezzature/dpi 5) Segnalare le deficienze riscontrate 6) Non rimuovere i dispositivi di sicurezza 7) Sottoporsi ai controlli/ sorveglianza sanitaria

Responsabilità delle Pubbliche Amministrazioni Coordinare e supportare il Sistema delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, in particolare per attività formative ed addestrative.

LAVORATORI DELLA PROTEZIONE CIVILE Art. 3 comma 2 Nei riguardi delle omissis servizi di Protezione Civile omissis le disposizioni di cui dal D. Lgs 81/2008 sono applicate tenendo conto delle effettive e particolari esigenze omissis disciplinate da apposito decreto: D.P.C.M. 28 novembre 2011 n. 231

D.P.C.M. 28 NOVEMBRE 2011 n. 231 Le procedure operative per tipologie di evento ottemperano all obbligo di effettuare la valutazione del rischio Non responsabilità del personale del Dipartimento di Protezione Civile in merito a violazioni del D.Lgs 81/2008 da parte del personale coordinato In caso di lavorazioni soggette al titolo IV del D. Lgs. 81/2008 obbligo di sola nomina del Coordinatore in Fase di Esecuzione

D.LGS. 81/2008 ORGANIZZAZIONE SCENARI ATTREZZATURE SORVEGLIANZA DI RISCHIO DPI - FORMAZIONE SANITARIA COMPITI Aggiornamento delle esperienze sul campo VOLONTARI

TABELLA RIASSUNTIVA ADEMPIMENTI

Grazie per l attenzione