(ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

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ATTO DI INDIRIZZO (ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329) in relazione all esenzione dal pagamento dell imposta di registro riguardante gli atti fondativi per le Organizzazioni di Volontariato Approvato dal Consiglio dell 11 febbraio 2009 1

Visti: l'articolo 3, commi 186, 187, 188, 189 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale; l articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che prevede la costituzione di un organismo di controllo da istituirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale; l articolo 3, comma 191 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 il quale dispone che l'organismo di controllo opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze e garantisce, anche con emissione di pareri obbligatori e vincolanti, l'uniforme applicazione della normativa sui requisiti soggettivi e sull'ambito di operatività rilevante per gli enti di cui ai commi 186 e 188; che è investito dei più ampi poteri di indirizzo, promozione e ispezione per la corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia di terzo settore e che può formulare proposte di modifica della normativa vigente; l articolo 1 del D.P.C.M. 26 settembre 2000 che istituisce l Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale quale organismo di controllo degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale; considerato in particolare che, l articolo 3, comma 1, alla lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 prevede che l Agenzia nell'ambito della normativa vigente, esercita i poteri di indirizzo, promozione, vigilanza e ispezione per la uniforme e corretta osservanza della disciplina 2

legislativa e regolamentare per quanto concerne le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il terzo settore e gli enti non commerciali, di seguito denominati "organizzazioni, terzo settore e enti" e alla lett. h) che segnali alle autorità competenti i casi nei quali norme di legge o di regolamento determinano distorsioni nell'attività' delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti, formulando proposte di indirizzo ed interpretazione ; per tutto quanto premesso, si ritiene indispensabile operare alcuni chiarimenti in merito alle modalità di esenzione dal pagamento dell imposta di registro riguardante gli atti fondativi delle Organizzazioni di Volontariato. Premesse La L. 11 agosto 1991 n. 266 (legge quadro sul volontariato) prevede che le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite della compatibilità con lo scopo solidaristico (art. 3, comma 2). Le organizzazioni di volontariato possono, pertanto, avere la struttura giuridica che ritengono più adeguata al raggiungimento dei propri fini, purché compatibile con lo scopo solidaristico. Alle stesse è, altresì, accordata piena libertà in riferimento alla forma dell atto costitutivo e/o dello statuto. Il successivo comma 3 elenca tutti i requisiti e gli obblighi, oltre a quanto disposto nel codice civile, che devono essere espressamente previsti negli statuti/atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato operanti ai sensi della legge 266/91. Nessuna indicazione è, invece, prevista nella legge quadro in merito alla registrazione dello statuto e dell atto costitutivo. L art. 6 della legge quadro, dispone che siano le regioni e le province autonome a disciplinare l istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di 3

volontariato, assegnando ad esse di disporre in merito alla procedura di iscrizione negli stessi e prevedendo che hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti e che alleghino alla richiesta copia dell atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti. Ne deriva che l articolo appena esaminato prevede solo che le regioni disciplinino l istituzione e la tenuta dei registri, nulla disponendo sui requisiti di ammissione e le condizioni di iscrizione per le stesse per i quali l articolo in esame rinvia all art. 3 della legge. In tale ambito è opportuno evidenziare le differenti disposizioni dettate dalle regioni e dalle province autonome le quali, nel dare attuazione a tali previsioni, hanno introdotto alcune restrizioni rispetto alla legge nazionale. In particolare, in alcuni casi è stato introdotto l obbligo di registrazione dello statuto che la legge quadro non prevede e, in aggiunta, anche richiesto all ente di dimostrare la propria operatività anteriormente all iscrizione nel registro (per un periodo che può variare dai 6 mesi ai 2 anni). A tal proposito si ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni in merito a tali previsioni introdotte a livello regionale e/o provinciale. 1. Considerazioni in merito all obbligo di registrazione degli atti fondativi In primo luogo è opportuno chiarire che per le ipotesi nelle quali l iscrizione nel Registro viene subordinata ad un lasso temporale (6 mesi/2 anni) di operatività dell ente, la registrazione degli atti fondativi potrà essere antecedente e propedeutica solo alla richiesta di iscrizione nel Registro, ove il requisito sia previsto solo per l iscrizione. Pertanto, la registrazione dei suddetti atti non sarà indispensabile anche per dimostrare l operatività dell ente per il lasso temporale richiesto per la quale, invece, a mero titolo esemplificativo, si potranno utilizzare la copia dei bilanci, la relazione illustrativa delle attività e/o progetti realizzati, la richiesta di attribuzione del codice fiscale o la copia di documento comprovante l assegnazione di contributi. Ne deriva che l obbligo di registrazione dell atto diverrà tale solo nel momento della richiesta di iscrizione nei citati Registri regionali e/o provinciali. 4

Inoltre, è opportuno evidenziare che, in riferimento alla citata imposta di Registro, è la stessa Legge quadro sul volontariato a disporre che Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro (art. 8, co. 1). Ne deriva che, per disposizione di legge, le Organizzazioni di Volontariato sono esonerate dal pagamento di tali imposte. Da un punto di vista applicativo la Circ. del Ministero delle Finanze del 25 febbraio 1992 n. 3, recependo tale previsione, ha evidenziato che Per quanto concerne l'imposizione indiretta le agevolazioni fiscali sono contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 8 e sono subordinate alla circostanza che le organizzazioni di volontariato siano costituite esclusivamente per fini di solidarietà e siano inscritte nei cennati registri tenuti dalle regioni e province autonome. Al comma 1 e' previsto che gli atti costitutivi delle cennate organizzazioni e quelli relativi allo svolgimento della loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e di registro: pertanto, nelle ipotesi previste, la formalità della registrazione, agli effetti dell'imposta di registro, dovrà essere eseguita senza pagamento di imposta. L Agenzia delle Entrate ha, dunque, già diramato una chiara, seppur generica, indicazione agli uffici periferici chiarendo che le organizzazioni di volontariato sono esonerate dal pagamento dell imposta. Tuttavia, considerate le difficoltà operative tuttora riscontrate si auspica che l Amministrazione finanziaria torni sulla questione, da un lato, per ribadire che la registrazione degli atti fondativi delle Organizzazioni di Volontariato può avvenire senza il pagamento dell imposta di registro e, dall a ltro, per chiarire le modalità inerenti i) alla dimostrazione dell avvenuta iscrizione nel Registro, ai fini dell esenzione o ii) all eventuale recupero dell imposta dovuta, in caso di mancata iscrizione dell organizzazione. In tal modo, si ritiene che gli uffici periferici potranno applicare tale agevolazione in maniera puntuale e senza incorrere in eventuali divergenze interpretative sul territorio nazionale. 5

2. Conclusioni Pertanto, premesso che: i) gli atti fondativi delle Organizzazioni di Volontariato (costituite ai sensi dell art. 3 della legge quadro sul volontariato) sono esenti dall imposta di registro, ai sensi del co. 1, art. 8 della L. 266/91; ii) la Circolare del Ministero delle Finanze del 25 febbraio 1992 n. 3 è intervenuta a chiarire, in tali ipotesi, che la formalità della registrazione, agli effetti dell'imposta di registro, dovrà essere eseguita senza pagamento dell imposta stessa; iii) sul punto, tuttavia, la stessa si è limitata a confermare i contenuti della previsione normativa senza però approfondire nel dettaglio le modalità inerenti alle operazioni successive alla avvenuta o meno iscrizione dell organizzazione nel Registro del Volontariato; iv) è apparso utile definire più puntualmente le modalità con le quali l Organizzazione debba comportarsi in relazione alla dimostrazione dell avvenuta iscrizione nel Registro, al fine di fruire della citata agevolazione oppure in relazione al pagamento dell imposta, nei casi di mancata iscrizione nello stesso; l Agenzia per le Onlus, avendo condiviso con l Agenzia delle Entrate l opportunità di intervenire sulla questione con ulteriori chiarimenti, ritiene opportuno emanare i seguenti indirizzi interpretativi: a) le Organizzazioni di Volontariato provvedono, ove richiesta, alla registrazione degli atti fondativi in esenzione della relativa imposta; b) è cura delle stesse Organizzazioni produrre all Agenzia delle Entrate, al termine del procedimento di iscrizione, copia del decreto di iscrizione che attesti l inserimento nel citato Registro del volontariato; c) il mancato invio dell attestazione dà luogo al recupero dell imposta da parte dell Agenzia delle Entrate nei termini previsti per l accertamento; 6

d) la mancata iscrizione nel citato Registro comporta da parte dell Organizzazione l immediato pagamento dell imposta da cui era stata temporaneamente esentata la quale, diversamente, verrà riscossa nei termini dell accertamento. 7