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CITTA DI GIUGLIANO IN CAMPANIA PROVINCIA DI NAPOLI R E G O L A M E N T O PER L INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI SU SUOLO PUBBLICO Delibera di C.C. n.44 del 22/12/2010 1

NORME PER L INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI SU SUOLO PUBBLICO PREMESSE Per chiosco si intende la sede precaria di un esercizio commerciale installata sul suolo pubblico, ove la vendita o la somministrazione avvengono solo verso l esterno del locale, nel quale è escluso l accesso del pubblico. Sono individuate due categorie di chioschi: a) chioschi di interrese collettivo: biglietteria per trasporto pubblico, parcheggi, spettacoli, ecc.; servizi igienici, telefoni, rivendite di giornali; b) chioschi a carattere commerciale privato: somministrazione di alimenti e bevande, vendita di prodotti alimentari e bevande, vendita di frutta e verdura, vendita di fiori, vendita di libri. c) La presente disciplina vale a regolamentare anche gli aspetti commerciali ed edilizi delle fattispecie considerate, del Piano commerciale e del P.U.T. 2

TITOLO I DISCIPLINA COMMERCIALE Art. 1 Autorizzazioni e licenza Lo svolgimento dell attività di vendita nei chioschi è subordinata al previo rilascio dell autorizzazione commerciale, in conformità al D.Lg.vo 114/1998 ed alla L.R. 07.01.2000 n.1. L autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, previa verifica da parte del competente ufficio, della concessione edilizia, certificato di agibilità, delibera di G.M. di concessione suolo pubblico e dell autorizzazione sanitaria. A tal fine il richiedente concessionario deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali indicati all art. 5 del D.Lg.vo 114/98. Art. 2 Chioschi di interesse collettivo I chioschi di interesse collettivo non sono soggetti a vincoli di zona, forma e dimensione. Art. 3 Chioschi a carattere commerciale privato. I chioschi a carattere commerciale privato possono essere installati, secondo le dimensioni stabilite dal presente regolamento, previo il parere favorevole dei Settori competenti (Assetto del Territorio e Polizia Municipale), ed in conformità alle disposizioni del D.L.vo n. 285/1992 e successive modifiche (nuovo codice della strada) e del D.P.R. n. 495/92 e successive modifiche (regolamento per l esecuzione del codice della strada) nonché nel rispetto delle norme del Piano Urbano del Traffico, P.R.G. e P.U.C.. I chioschi di somministrazione alimenti e bevande sono soggetti ai vincoli stabiliti dal Piano Commerciale per quanto riguarda le distanze tra esercizi consimili e gli edifici a carattere pubblico. TITOLO II USO DEL SUOLO PUBBLICO Art. 4 Procedure per il rilascio della concessione L occupazione del suolo pubblico per l installazione di chioschi può essere consentita e regolata esclusivamente a mezzo di atto di concessione. 3

La concessione sarà rilasciata dal Dirigente del settore competente e la convenzione sarà sottoscritta per accettazione e contenente gli elementi e le condizioni essenziali del rapporto di concessione. L istanza di concessione rivolta al Sindaco deve contenere l indicazione del sito e dell attività che s intende svolgere, nonché i dati anagrafici del richiedente ed il camerale. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) atto di impegno ad osservare, nella costruzione, la completa aderenza dell opera al progetto approvato; b) progetto in triplice copia in scala 1:50 sottoscritto dall istante e dal progettista abilitato (corredato dallo stralcio di planimetria del P.R.G.C.), indicante l ubicazione, la tipologia, le dimensioni e la coloritura del manufatto ed indicazioni delle distanze da immobili circostanti, da muri di recinzione, da alberature, da strade e larghezza marciapiede; c) documentazione fotografica dell ambiente interessato. Art. 5 Durata della concessione La concessione potrà avere durata massima di sette anni, salve le ipotesi di revoca (punto n. 8), decadenza (punto n. 9) o cessazione dell attività. Alla scadenza, la concessione decade automaticamente. In caso di rinnovo potranno essere stabilite nuove condizioni. Art. 6 Subingressi In caso di cessione d azienda, la concessione potrà essere trasferita al subentrante unicamente per la durata residua e previa comunicazione all Amministrazione Comunale e sempre che sia verificata la conformità del chiosco al progetto originario assentito. Art.7 Canone La concessione è subordinata al pagamento di un canone annuo, da corrispondersi anticipatamente in un unica soluzione presso la Tesoreria Comunale, nei termini e con le modalità stabilite dalla convenzione. Il canone viene stabilito con l applicazione delle tariffe in vigore quali tasse di occupazione permanente del suolo (art. 42 D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e Regolamento Comunale). 4

Art. 8 Revoche L Amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione, senza obbligo di motivazione, con preavviso di trenta giorni, per ragioni di interesse pubblico, ovvero nel caso si renda necessario sopprimere il manufatto per motivi di viabilità o di sicurezza; al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità, salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione. Art. 9 Decadenza Si determina la decadenza della concessione, di diritto: - nel caso di mancato pagamento del canone entro i termini stabiliti; - nel caso di sub-locazione abusiva; - nel caso di mutamento di destinazione d uso della struttura; - uso difforme al presente regolamento; - nel caso di modifica o ampliamento abusivo del chiosco rispetto al progetto assentito; - nel caso di installazione di gazebi o altre strutture non autorizzate sulle aree di pertinenza. Art. 10 Condizione generale per il rilascio Prima del rilascio della concessione l Amministrazione dovrà verificare tramite i Settori competenti (Assetto del Territorio e Polizia Municipale), la compatibilità del manufatto e dell attività da svolgere con la viabilità e con la sicurezza pubblica. TITOLO III MODALITA COSTRUTTIVE E VINCOLI EDILIZI Art. 11 Permesso di Costruire L installazione di chioschi è subordinata al preventivo rilascio del Permesso di Costruire. 5

Art. 12 Superfici La superficie assentibile dei chioschi può essere fino ad un massimo di mq. 60, compresi i servizi igienici. Nelle zone del Centro Storico la dimensione assentibile può essere fino ad un massimo di mq. 20,00 e sarà valutata dal Dirigente dell Assetto del Territorio tenuto conto della localizzazione, zona urbanistica, dotazione di infrastrutture e quant altro possa essere necessario per il rilascio della Concessione. L altezza massima sarà di mt. 4,00. La superficie convenzionale coincide con la proiezione sul terreno del perimetro esterno della costruzione, esclusi gli aggetti della copertura. E consentito un Aggetto della copertura di profondità non superiore a mt. 1,00 sul fronte principale ed a mt. 0,60 negli altri fronti. Potrà essere concessa l occupazione di una maggiore superficie sino ad un massimo di 40 metri quadrati per l installazione di dehor a cielo aperto nei chioschi bar, tale superficie potrà essere coperta con teli o ombrelloni amovibili autorizzati non a titolo permanente per un periodo massimo ai mesi 6, eventualmente rinnovabili. Potrà essere concesso un ampliamento della superficie occupata dalle strutture esistenti sino al raggiungimento di quella minima e massima consentita dal presente regolamento. Art. 13 Forma I chioschi a carattere commerciale privato possono avere un configurazione planimetrica adeguata all area da occupare, tenendo altresì conto di vincoli, distanze come dalle N.T.A. del P.R.G. e rispettare le tipologie predeterminate e rese note dall Amministrazione Comunale. La localizzazione dei chioschi sarà autorizzata dall Assetto del Territorio verificata la compatibilità urbanistica, ambientale e del Piano di cui al D.Lg.vo 59 del 2010. Art. 14 Distanze I nuovi chioschi dovranno rispettare una distanza minima dagli alberi (compresi gli aggetti della copertura) di m. 3. La distanza minima rispetto al filo strada sarà determinata di volta in volta dal Settore Assetto del Territorio. In conformità alle disposizioni in materia (D.L.vo n. 285/1992 e s.m.i. e D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. P.U.T. e Ordinanza Ministeriale del 03.04.2002). 6

TITOLO IV Art. 15 Disposizioni finali e transitorie. Ciascun chiosco potrà essere installato e la relativa attività potrà essere iniziata solo dopo il rilascio del titolo autorizzativo, dell agibilità, della licenza sanitaria e commerciale, della concessione di occupazione suolo pubblico e dopo la stipula della relativa convenzione. Art. 16 Rimozione del manufatto Allo scadere della concessione la struttura, salva diversa ed espressa indicazione dell A.C., dovrà essere rimossa; il concessionario avrà l onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all installazione del manufatto. Art. 17 Spese Le spese per l installazione e la conduzione del chiosco (contratti, allacciamenti ENEL Acqua, fognatura, ripristino suolo e registrazione dell atto convenzionale) sono a carico del concessionario. Gli oneri per l occupazione di suolo pubblico sono determinate in funzione delle tariffe (TOSAP) vigenti all atto della richiesta. Art. 18 Norma transitoria Il presente regolamento non trova applicazione per i chioschi già attivati e muniti delle necessarie concessioni ed autorizzazione al momento della sua entrata in vigore, sino alla scadenza della relativa concessione. Art. 19 Norma finale Il presente regolamento dopo l approvazione degli organi competenti sostituirà ogni e qualsiasi altro regolamento o atto deliberativo in materia d installazione chioschi su suolo pubblico. 7

INDICE NORME PER L INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI SU SUOLO PUBBLICO 1 PREMESSE. 1 TITOLO. DISCIPLINA COMMERCIALE... 2 Art. 1- Autorizzazioni e Licenze..... 2 Art. 2 - Chioschi di interesse collettivo.. 2 Art. 3 - Chioschi a carattere commerciale privato.. 2 TITOLO II USO DEL SUOLO PUBBLICO 2 Art. 4 - Procedure per il rilascio della concessione 2 Art. 5 - Durata della concessione 3 Art. 6 - Subingressi 3 Art. 7 - Canone.. 3 Art. 8 - Revoche 4 Art. 9 - Decadenza 4 Art. 10 - Condizioni generali per il rilascio. 4 TITOLO III MODALITA COSTRUTTIVE E VINCOLI EDILIZI Art. 11 - Concessione edilizia.. 4 Art. 12 - Superfici. 5 Art. 13 - Forma 5 Art. 14 - Distanze.5 TITOLO IV Art. 15 - Disposizioni finali e transitorie. 6 Art. 16 - Rimozione del manufatto. 6 Art. 17 - Spese 6 Art. 18 - Norma transitoria. 6 Art. 19 - Norma finale 6 8