REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA

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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA PARTE SPECIALE I Ver.1 - Approvato in data 01/02/2017 Ai sensi dell ex. Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni

Sommario Articolo 1. Scopo e ambito di applicazione. Articolo 2. Identificazione dell ODV e requisiti di eleggibilità. Articolo 3. Nomina, durata della carica e sostituzione. Articolo 4. Decadenza e revoca. Articolo 5. Poteri e Doveri. Articolo 6. Segnalazioni per violazioni del Modello. Articolo 7. Linee di reporting. Articolo 8. Compenso. Articolo 9. Risorse a disposizione dell Organismo di Vigilanza. Articolo 10. Responsabilità. - 2 -

Articolo 1 Scopo e ambito di applicazione E istituito un organismo interno all Ente, C.I.F.I. Scrl, denominato Organismo di Vigilanza (ODV), cui è affidato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, il compito di vigilare, con continuità di azione e piena autonomia dai vertici operativi dell Ente, sull efficace funzionamento e sull osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato, nonché di curarne l aggiornamento, secondo le previsioni contenute nel presente Regolamento che è parte integrante del Modello stesso. Articolo 2 Identificazione dell ODV e requisiti di eleggibilità L Organismo di Vigilanza è monocratico e opera con professionalità e continuità di azione ai sensi del presente Regolamento e del Modello, ed è dotato di autonomia e di indipendenza operativa per l effettuazione dei compiti ad esso assegnati (art. 6 comma 1, lettera b). L ODV è individuato dal Consiglio di Amministrazione e deve possedere adeguati requisiti di professionalità ed esperienza nel settore gestionale o legale e in materia di controlli interni e di organizzazione aziendale. Non possono ricoprire la posizione di Organismo di Vigilanza e, se incaricati, decadono dalla carica: (i) coloro che si trovano nelle condizioni di cui all art. 2382 cod. civ. ovvero chi è stato condannato anche con sentenza non definitiva - ad una pena che comporta l interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l incapacità ad esercitare uffici direttivi; (ii) chiunque abbia subito una sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati che comportano la responsabilità amministrativa delle perone giuridiche; (iii) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il - 3 -

quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; (iv) coloro che intrattengono o hanno di recente intrattenuto con la Società o con le società che la controllano o con quelle sottoposte a comune controllo rapporti di natura patrimoniale o altre relazioni economiche di rilevanza tale da comprometterne l autonomia di giudizio; (v) coloro che partecipano al capitale della Società o di sue controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo, o a società di esse concorrenti. Articolo 3 Nomina, durata della carica e sostituzione L ODV è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione. Il soggetto nominato deve far pervenire al Consiglio di Amministrazione la dichiarazione di accettazione della nomina nella quale attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di eleggibilità. L ODV resta in carica per 3 anni e può essere rinominato per un ulteriore triennio, previo accordo dell incaricato e del Consiglio di Amministrazione. La cessazione dalla carica produce effetti dal momento in cui è stato nominato un nuovo ODV. In caso di impedimento, verificatosi o previsto, per un periodo superiore a tre mesi, l ODV (ovvero il Direttore Generale o un Consigliere in caso di impossibilità dell ODV), una volta venuto a conoscenza della causa di impedimento, comunica immediatamente la propria indisponibilità al Consiglio di Amministrazione che provvede senza indugio alla sua sostituzione. - 4 -

Articolo 4 Decadenza e revoca La perdita dei requisiti di eleggibilità e l insorgere di una situazione di conflitto di interessi costituiscono motivo di decadenza dalla carica, da accertarsi da parte del Consiglio di Amministrazione. La revoca dell Organismo di Vigilanza può essere disposta con il voto unanime del Consiglio di Amministrazione solo per inadempimento dell incarico e per gravi motivi ad esso inerenti, dandone immediata comunicazione ai Soci. Articolo 5 Poteri e Doveri L ODV, nell espletamento del proprio incarico, come definito integralmente nel Modello, dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Le modalità di esecuzione delle attività di controllo, monitoraggio e accertamento dell ODV sono oggetto di autoregolamentazione da parte dell Organismo medesimo. L attività svolta dall Organismo di Vigilanza deve essere documentata, anche in forma sintetica, e la relativa documentazione deve essere custodita in modo tale che ne sia assicurata la segretezza. 5.1 Attività di vigilanza L ODV ha il compito di vigilare sull osservanza e sul funzionamento del Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e, in particolare, è incaricato di: assicurare il rispetto e l adeguatezza di tutti i principi e protocolli di comportamento adottati dalla Società al fine di prevenire la commissione dei reati rilevanti; monitorare costantemente tutte le attività aziendali e, in particolare, quelle ritenute a rischio, al fine di rilevare tempestivamente eventuali violazioni o carenze del Modello; - 5 -

verificare periodicamente la correttezza della mappa delle aree a rischio ed, eventualmente, aggiornarla o modificarla; comunicare senza indugio le violazioni rilevate agli organi della Società competenti a irrogare le sanzioni conseguenti, fermo restando che il presidente del CdA dovrà essere immediatamente informato di qualsiasi violazione rilevante del Modello; integrare costantemente la mappatura delle aree a rischio. 5.2 Flussi informativi L ODV di Vigilanza ha accesso a tutta la documentazione relativa ai processi definiti sensibili nel Modello e, comunque, a tutta la documentazione aziendale che, a suo insindacabile giudizio, è rilevante per l assolvimento dei propri compiti. Può, inoltre, assumere da chiunque operi per conto della Società, nell ambito delle diverse aree e processi aziendali, ogni informazione stimata utile al fine della vigilanza. L ODV può impartire direttive generali e specifiche alle diverse strutture aziendali, anche di vertice, al fine di ottenere da queste ultime le informazioni ritenute necessarie per l assolvimento dei propri compiti, in modo che sia assicurata la tempestiva rilevazione di eventuali violazioni del Modello. Ciascun responsabile di processo dovrà tempestivamente segnalare all ODV le violazioni del Modello e dei relativi protocolli riscontrate nelle attività aziendali di riferimento. Le denunce relative alle violazioni del Modello di cui i Destinatari siano venuti a conoscenza saranno rese note all ODV tramite il servizio di posta elettronica appositamente previsto dalla Società, con piena garanzia di riservatezza su tali segnalazioni. Ogni informazione in possesso dell ODV viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed in particolare con il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ( Codice in materia di protezione dei dati personali ) astenendosi dal trattamento di informazioni riservate per fini diversi da quelli di cui al Modello. - 6 -

5.3 Aggiornamento del Modello e formazione del personale L Organismo di Vigilanza è inoltre incaricato di segnalare al Consiglio di Amministrazione la necessità di aggiornamento del Modello suggerendo i termini e le modalità di adozione delle modifiche o degli aggiornamenti. Tale necessità può essere determinata da: riscontrata inefficacia a seguito delle verifiche effettuate; riorganizzazione aziendale che ha impatto sui processi definiti a rischio; modifica della normativa rilevante. L ODV deve altresì gestire la produzione di documentazione idonea alla diffusione della conoscenza del Modello e garantire lo svolgimento delle attività formative necessarie di concerto con i responsabili delle funzioni aziendali coinvolte. Man mano che il Modello viene aggiornato, e in ogni caso con cadenza semestrale, l ODV dovrà curare delle sessioni integrative di formazione del personale e dei vertici della Società, al fine di assicurare la piena comprensione del Modello e delle sue finalità. Tali sessioni potranno essere anche differenziate a seconda delle attività svolte dai destinatari. 5.4 Utilizzo di strutture interne ed esterne all azienda L ODV si avvale, nell espletamento dell incarico conferito, delle strutture aziendali e del personale interno di volta in volta da esso individuati per svolgere al meglio la propria attività. L ODV, al fine di svolgere al meglio la propria attività di controllo, può richiedere direttamente informazioni all incaricato della revisione contabile della Società. L ODV, ove lo ritenga necessario per l esecuzione dei propri compiti di vigilanza e aggiornamento del Modello, potrà avvalersi, per particolari questioni che richiedano competenze tecnico-specialistiche, di consulenti esterni cui conferisce apposito incarico, nei limiti del budget annuale ad esso assegnato ai sensi dell art. 10 del presente Regolamento. - 7 -

Articolo 6 Segnalazioni per violazioni del Modello 6.1 Violazioni commesse dai dipendenti L ODV segnala senza indugio alla competente struttura aziendale le violazioni del Modello rilevate nell esercizio della propria attività di vigilanza, al fine dell avvio, nei confronti del responsabile o dei responsabili, del relativo procedimento disciplinare ai sensi del Sistema Disciplinare contenuto nel Modello. Nei casi più gravi, le violazioni saranno comunicate anche al Presidente del CdA. 6.2 Violazioni commesse dagli amministratori Le eventuali violazioni commesse dai membri del Consiglio di Amministrazione sono comunicate al Consiglio di Amministrazione e/o all Assemblea ai sensi dell art. 5.6.2 del Modello affinché questa adotti ogni provvedimento conseguente. Le segnalazioni di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2 devono contenere ogni elemento utile al fine della valutazione del comportamento nell ambito del procedimento disciplinare. Le violazioni del Modello che l ODV ritenga non rilevanti ai fini del D.Lgs. 231 possono essere da questi archiviate con atto scritto e motivato. Articolo 7 Linee di reporting L Organismo di Vigilanza, conformemente all art. 4.4 del Modello, riferisce sugli esiti dell attività svolta con continuità al Presidente del CdA nonché, periodicamente al Consiglio di Amministrazione e annualmente all Assemblea dei Soci e al CdA con apposita relazione sull attività svolta. - 8 -

Articolo 8 Compenso Il compenso da attribuire all ODV è stabilito dal Consiglio di Amministrazione all atto della nomina e non può subire modifiche migliorative o peggiorative nel corso del triennio. Articolo 9 Risorse a disposizione dell Organismo di Vigilanza Il Consiglio di Amministrazione assicura all ODV, tramite apposita previsione di budget annuale, la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie al fine dell assolvimento dei compiti dello stesso. Ove l Organismo di Vigilanza ritenga insufficienti le risorse messe a sua disposizione, formulerà una richiesta scritta di integrazione delle stesse al Consiglio di Amministrazione che provvede di conseguenza. Articolo 10 Responsabilità L Organismo di Vigilanza deve adempiere ai propri compiti con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell incarico ed è responsabile verso la Società solo in caso di dolo o colpa grave. - 9 -