Viale Berlinguer, 8 48124 Ravenna RA - Tel. 0544.516111 Fax 0544.407733 Reg. Imprese/RA, C.F. e P.IVA 00431550391 Albo Società Cooperative Sez. Mutualità prevalente n. A116117 Sito web: www.confartigianato.ra.it e-mail: info@confartigianato.ra.it Prot. PAGHE NEWS Ravenna, lì 05 aprile 2013 In G.U. il Decreto sulla detassazione della produttività 2013 Diventa operativa l agevolazione che consente di applicare un imposta sostitutiva pari al 10% sulle retribuzioni erogate ai dipendenti per l incremento di produttività. Questa aliquota agevolata verrà applicata, solo per il settore privato, agli importi erogati fino ad un tetto massimo di 2.500 euro ai dipendenti che nell anno precedente (anno 2012) hanno conseguito redditi non superiori a 40.000 euro. Si rammenta che a differenza degli anni precedenti, per poter applicare il beneficio fiscale ai lavoratori, l azienda dovrà alternativamente: rispettare indici di incremento della produttività, efficienza organizzativa, redditività o innovazione, stabiliti dall accordo, ovvero operare in almeno tre delle quattro aree d intervento che, ai sensi del Provvedimento del Governo, aumentano la produttività. A tale ultimo riguardo si precisa che dette aree sono le seguenti: a) ridefinizione di sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in riferimento agli investimenti ecc. b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane; c) adozione di misure per rendere compatibile l impiego di nuove tecnologie per facilitare l attivazione di strumenti informatici ecc. d) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze. Ai datori di lavoro è fatto obbligo di depositare i contratti di secondo livello o aziendali presso la DTL entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione con allegata l autodichiarazione che attesta che l accordo depositato è conforme alle disposizioni contenute nel DPCM 22/01/2013.
MOBILITA : blocco agevolazioni per lavoratori assunti dalle liste, privi di indennità di mobilità (legge 236. art 2). Pronto il nuovo decreto con gli incentivi L INPS, con il Messaggio n. 4679 del 18 marzo 2013, fornisce importanti precisazioni in merito alla mancata proroga, per il 2013, della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavorato licenziati per giustificato motivo oggettivo (N.B. da imprese minori, che non versano il contributo della mobilità), e della fruizione dei benefici connessi. In particolare, l Istituto precisa che, in attesa dei necessari chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro, in via cautelare, deve intendersi anticipata al 31 dicembre 2012 la scadenza dei benefici connessi ai rapporti agevolati, instaurati con i lavoratori sopra indicati. L INPS blocca le agevolazioni contributive per i lavoratori rientranti nei benefici della legge 236 art. 2 in attesa che Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblichi apposito decreto legge. Il Ministero dal canto suo ha anticipato di aver varato un decreto che prevede un intervento di incentivazione all assunzione di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo. In particolare, il decreto dispone l attribuzione di un incentivo, in forma capitaria (cifra fissa mensile, riproporzionata per le assunzioni a tempo parziale), per i datori di lavoro che, nel corso del 2013, assumano a tempo indeterminato o determinato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati, nei dodici mesi precedenti l assunzione, per GMO connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. L importo dell incentivo è pari a 190 euro mensili per un periodo di 12 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato. Il medesimo importo è corrisposto per un massimo di 6 mesi in caso di assunzione a tempo determinato. L ammissione al beneficio è gestita dall Inps con procedura informatizzata e automatica, fino a capienza delle risorse stanziate, pari a 20 milioni di euro. In attesa di chiarimenti Ministeriali le agevolazioni contributive precedentemente previste sono sospese mentre il nuovo incentivo non è ancora operativo. Quanto beneficiato alla data odierna nei mesi di gennaio, febbraio sarà oggetto di conguaglio Apertura attività autonome. Liquidazione in un unica soluzione di ASpI e mini-aspi per apertura attività autonome Il Ministero del Lavoro, con un comunicato stampa dal 29 marzo 2013, ha reso noto che è stato adottato un provvedimento attuativo della legge di riforma del mercato del lavoro che incentiva i lavoratori disoccupati verso la ricollocazione in attività di lavoro autonomo.
In particolare, il decreto consente ai beneficiari dell ASpI e della mini-aspi di chiedere la liquidazione anticipata, in un unica soluzione, delle mensilità non ancora percepite, al fine di avviare un attività di lavoro autonomo o di associarsi in cooperativa ovvero di sviluppare a tempo pieno un attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo all ASpI o alla mini-aspi. La misura, adottata in via sperimentale per un triennio, viene riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Il decreto sarà registrato, a breve, dai competenti organi di controllo. Lavoro accessorio chiarimenti Con la circolare n. 49 del 29 marzo 2013, l INPS fornito un importante quadro di sintesi delle novità introdotte dalla L. n. 92/2012 in materia di lavoro accessorio, chiarendo alcuni aspetti di carattere pratico legati alla nuova disciplina. Tipologie di prestatori e attività: a decorrere dal 18 luglio 2012, con riferimento ai buoni lavoro acquistati a far tempo da tale data, il lavoro occasionale accessorio può essere svolto per ogni tipo di attività e da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), nei limiti del compenso economico previsto; è confermato che il ricorso all istituto del lavoro occasionale non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente. Studenti: il loro impiego, se iscritti ad un ciclo di studi (e fatta salva la disciplina di miglior favore per gli studenti universitari) è certamente consentito durante i periodi di vacanza ( vacanze natalizie il periodo che va dal 1 dicembre al 10 gennaio; vacanze pasquali il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell Angelo; vacanze estive i giorni compresi dal 1 giugno al 30 settembre), nonché il sabato e la domenica. Pensionati: possono beneficiare del lavoro accessorio i titolari di trattamenti di anzianità o di pensione anticipata, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, assegno sociale, assegno ordinario di invalidità e pensione agli invalidi civili nonché tutti gli altri trattamenti che risultano compatibili con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa. Sono invece esclusi i titolari di trattamenti per i quali è accertata l assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, quale il trattamento di inabilità. Lavoratori percettori prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito: il limite dei 3.000 euro (da intendersi al netto dei contributi previdenziali) è riferito al singolo lavoratore; pertanto va computato in
relazione alle remunerazioni da lavoro accessorio che lo stesso percepisce nel corso dell anno solare, sebbene legate a prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro. Limiti di reddito: 2000 euro per singolo lavoratore. Ciascun lavoratore non può percepire più di 5000 euro annui tra più committenti. Il reddito non fa cumulo con altri redditi e deve intendersi al netto di contributi e imposte (valore netto del voucher) Per i buoni lavoro che rientrano nella fase transitoria e quindi fino al 31 maggio 2013 continuano, invece, ad operare i previgenti limiti economici (5000 euro per singolo lavoratore). Lavoratori stranieri: nonostante l inclusione del reddito da lavoro accessorio ai fini della determinazione del reddito complessivo necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, rimane fermo che tale reddito, da solo, non è utile ai fini del rilascio o rinnovo dei titoli di soggiorno per motivi di lavoro. Impresa familiare: dal 18 luglio 2012, anche l impresa familiare rientra nell ambito della disciplina generale e potrà ricorrere al lavoro occasionale per lo svolgimento di ogni tipo di attività, con l osservanza dei soli limiti economici previsti dalla nuova normativa, pari a 2.000 euro annui e NON PIU 10.000,00 euro, trattandosi di committenti imprenditori commerciali o professionisti. Fase transitoria: con riferimento a tutti i buoni lavoro già in possesso dei committenti alla data del 17 luglio 2012 e per tutti i buoni lavoro acquistati entro la medesima data, anche con riferimento a prestazioni in corso o da avviare, continuerà ad essere applicata la normativa previgente fino e comunque non oltre il 31 maggio 2013; si applica la disciplina del regime transitorio anche per il caso di versamento effettuato per l acquisto di voucher in data successiva al 18 luglio 2012, con riferimento a prestazioni di lavoro occasionale accessorio per le quali il committente ha provveduto ad effettuare la comunicazione di avvio della prestazione di lavoro accessorio in data precedente al 18 luglio. La circolare 49/2013 infine conclude precisando che: 1. è confermata l obbligatorietà della comunicazione preventiva all INAIL/INPS necessaria per l attivazione delle prestazioni occasionali accessorie; 2. in caso di utilizzo oltre i limiti consentiti, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sarò possibile nei soli confronti dei committenti che operino in qualità di imprenditori commerciali o di liberi professionisti; 3. la dichiarazione preventiva di inizio prestazione relativa ai voucher cartacei distribuiti dalle strutture operative dell Istituto dovrà essere effettuata direttamente all INPS tramite i canali consueti (sito istituzionale, contact center integrato o sede), e non più con l invio del fax all INAIL.
CONTRATTI A CHIAMATA: ancora novità per la comunicazione di chiamata degli intermittenti Con Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, sono state nuovamente disciplinate le modalità per effettuare la comunicazione della chiamata del lavoro intermittente. Viene introdotto il modello di comunicazione 'UNI- intermittente' come strumento per l adempimento della comunicazione. Il modello deve contenere i dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro e la data di inizio e fine cui la chiamata si riferisce. Il modulo deve essere trasmesso esclusivamente secondo una delle seguenti modalità: via e-mail all indirizzo di posta elettronica certificata; attraverso il servizio informatico reso disponibile sul portale Cliclavoro. La modalità SMS è ammessa esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione (l SMS deve contenere almeno il codice fiscale del lavoratore). Inoltre, è stata reintrodotta la possibilità di utilizzare il fax, ma solo in caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione del modello UNIintermittente predetti. In questo caso il datore di lavoro può inviare un fax alla DTL competente. Costituisce prova dell adempimento dell obbligo la comunicazione del malfunzionamento del sistema unitamente alla ricevuta di trasmissione del fax. Voucher e baby - sitting, le istruzioni Inps L INPS, con la Circolare n. 48 del 28 marzo 2013, illustra le modalità di richiesta dei contributi e dei voucher previsti, a favore delle mamme lavoratrici, dall articolo 4, comma 24, lettera b) della Legge n. 92/2012. Si tratta, in particolare, della possibilità di richiedere, al termine del congedo di maternità ed in alternativa al congedo parentale: voucher per l acquisto di servizi di baby sitting, ovvero contributi per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l infanzia o dei servizi privati accreditati. Per richiedere i voucher/contributi è necessario attendere la pubblicazione dell apposito bando da parte dell INPS. I nuovi congedi per il padre: le istruzioni INPS L INPS, con la circolare n. 40 del 14 marzo 2013, ha fornito rilevanti chiarimenti in merito all applicazione delle nuove disposizioni sul diritto del padre al congedo obbligatorio e al congedo facoltativo. Si precisa, innanzitutto, che entrambe i congedi sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non oltre il 5 mese di vita del figlio, anche nel caso di parto prematuro. La disciplina si applica agli eventi avvenuti
a partire dal 1 gennaio 2013 e la durata del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre non subisce variazioni nei casi di parto plurimo. Per quanto riguarda il congedo obbligatorio della durata di un giorno, lo stesso è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente, purché entro 5 mesi. Si tratta di un diritto aggiuntivo a quello della madre e spetta indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio. Inoltre, lo stesso è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ex art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001. Diversamente, la fruizione del congedo facoltativo di uno o due giorni, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum per un numero di giorni pari a quelli fruiti dal padre. Il padre può fruirne anche contemporaneamente all'astensione della madre. In ogni caso, il congedo facoltativo dovrà essere fruito dal padre entro il quinto mese dalla data di nascita del figlio indipendentemente dal termine ultimo del periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre (inoltre spetta anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità). Al momento si attendono le istruzione operative INPS. Contratto intermittente anche per il personale di salvataggio in spiaggia Il Ministero del Lavoro, con risposta all interpello n. 13 del 27 marzo 2013, ha affermato che si ritiene possibile instaurare rapporti di lavoro intermittente, per il personale addetto ai servizi di salvataggio presso gli stabilimenti balneari per l attività di assistenti bagnanti. Infatti, secondo il Dicastero, la figura del personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali di cui al n. 19 della tabella allegata al citato Regio Decreto 2657/1923 risulta assimilabile a quella dei bagnini assistenti bagnanti degli stabilimenti balneari. Il Responsabile Servizio Libri Paga Michele Ianiri