Comunicazione di inizio lavori di impianto elettrico non soggetto ad autorizzazione

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Transcript:

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni di 1 via n. Comune di Prov. CAP Comune di via n. Prov. CAP Comunicazione di inizio lavori di impianto elettrico non soggetto ad autorizzazione Impianto elettrico a kv, non soggetto ad autorizzazione, in (specificare la tipologia: es. conduttori nudi e cavo sotterraneo, ecc...), per l'allacciamento alla cabina sito nel Comune di Prov. CAP via n. Codice preventivo di connessione: Comunicazione di inizio lavori Il sottoscritto (cognome e nome) nato il (data di nascita) / / a (Comune) Prov./Stato estero e residente nel Comune di Prov. CAP via n. C.F. in qualità di della Ditta/Ente con sede legale in Provincia di Via n. CAP Comune di n. tel Fax 1 Inserire l'indirizzo della SAC competente per territorio, indicato alla pagina www.arpae.it/sac 1

PEC C.F. P.IVA che opera in quanto produttore di energia elettrica da fonti rinnovabili (D.Lgs.387/2003), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 5, della Legge Regionale 22.02.1993 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, comunica preventivamente che, decorsi trenta giorni dal ricevimento della presente, potranno avere inizio i lavori di costruzione dell'impianto elettrico in oggetto. In merito a detto impianto, come previsto dalla legge regionale citata: sono già state effettuate le previste verifiche dalla competente sezione provinciale dell'arpae, che ha rilasciato l apposita valutazione tecnica favorevole che trasmettiamo unitamente all esemplare dell elaborato tecnico dalla medesima vistato. Oppure l impianto, ai sensi dell art. 2 c.3 della Direttiva della Regione Emilia-Romagna N. 2088 del 23/12/2013, è escluso dalle valutazioni preventive di Arpae in materia di verifica dell esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, in quanto ricade nella tipologia di cui alle Tavole Tecniche della suddetta Direttiva. Dichiara e certifica ü che in fase di redazione dell'elaborato Tecnico, allegato alla domanda medesima, sono state osservate le norme: a) della legge del 28/06/1986 n. 339 e del D.M. LL.PP. del 21/03/1988 n. 449 e successivi aggiornamenti per quanto riguarda l'esecuzione delle linee aeree esterne; b) CEI 11-17, fascicolo 8402 R (luglio 2006) edizione terza e CEI 103-6 edizione terza (dicembre 1997) fascicolo 4091 (nel caso di attraversamenti e parallelismi con linee di telecomunicazioni preesistenti), per quanto riguarda l'esecuzione delle linee elettriche in cavo sotterraneo; c) della legge del 22/02/2001 n. 36 e relativi D.P.C.M. 08/07/2003 e D.M. 29/05/2008 "Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica" e "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti ; ü che le predette norme saranno rispettate anche in fase di esercizio elettrico dell'impianto; ü che la linea elettrica costituisce impianto di rete per la connessione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (D.Lgs.387/2003) di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee Guida Nazionali (Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010), non soggetto ad Autorizzazione Unica in quanto il proponente ha la disponibilità delle aree interessate dalle opere e 2

dalle infrastrutture connesse (punto 11.4 delle Linee Guida Nazionali)2; ü che il produttore, così come previsto dall art. 9.8 del Testo Integrato delle Connessioni Attive TICA 3, si è avvalso della facoltà di curare in proprio l iter autorizzativo per la costruzione dell impianto di rete per la connessione; ü che l impianto di rete per la connessione sarà realizzato da: gestore della rete elettrica di distribuzione produttore di energia elettrica da fonti rinnovabili e cogenerativi, come richiesto ai sensi dall art. 16.1 del Testo Integrato delle Connessioni Attive TICA; ü che l impianto di rete per la connessione entrerà a far parte della rete di distribuzione di e sarà da quest ultima esercita; ü che il richiedente ha attivato presso l'amministrazione Competente il procedimento autorizzativo (specificare quale tipologia) per la realizzazione di un impianto di produzione di energia ai sensi (specificare le norme di riferimento) con domanda prot. del / / Allega Elaborato cartografico VISTATO DAL GESTORE DELLA RETE ELETTRICA - firmato e vidimato da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto ad un albo professionale, nel rispetto della normativa vigente in materia di competenze professionali, su base CTR in scala 1:25000; 1:5000; 1:2000, riportante il tracciato, la tipologia e le caratteristiche tecniche della linea elettrica e i dettagli dei particolari costruttivi, corredato di relazione tecnica che illustra l intervento, le caratteristiche della linea elettrica e lunghezza del tracciato; Parere tecnico di Arpae (se l intervento non rientra in quelli previsti dall art. 2 c. 3 della Direttiva della Regione Emilia-Romagna N. 2088 del 23/12/2013); copia del Preventivo di connessione redatto dal gestore della rete elettrica, contenente la STMG soluzione tecnica che individua il punto di connessione e l impianto di rete per la connessione, e relativa accettazione; dichiarazione della tipologia di impianto di produzione e del relativo regime urbanistico/edilizio4; 2 Punto 11.4 delle Linee Guida Nazionali per autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili: Il ricorso alla DIA e alla comunicazione è precluso al proponente che non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse. In tal caso, si applica l articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387 del 2003, in tema di autorizzazione unica. 3 Testo Integrato delle Condizioni Tecniche ed Economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi all impianto di produzione allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 - Versione integrata e modificata dalle deliberazioni ARG/elt 179/08, 205/08, 130/09, 125/10, 51/11, 148/11, 187/11, 226/2012/R/eel e 328/2012/R/eel. 4 Tipologie previste ai punti 11 e 12, e relativa Tavola 1, delle Linee Guida Nazionali per autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. 3

titoli comprovanti la disponibilità delle aree interessate dall impianto di rete per la connessione5. Autorizza L'Amministrazione Procedente a trattare i dati personali contenuti in tale istanza e nella documentazione tecnica ed amministrativa che ne forma parte sostanziale ed integrante, per finalità meramente istituzionali in osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. In fede Luogo e data Firma 5 Titolo di proprietà dell area interessata dalla linea e impianto elettrico o altro titolo che ricomprenda la facoltà di utilizzo del fondo in tal senso, e/o accordi bonari costitutivi di servitù di linea elettrica, stipulati in forma pubblica e debitamente trascritti. 4

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 dello stesso DPR e dall'art.495 del Codice Penale Dichiara di avere letto e compreso il dettato del Decreto legislativo n. 195/2005 in materia di accesso all'informazione ambientale in particolare l'art. 5, commi 4 e 5, del predetto Decreto di seguito riportato: Decreto legislativo n. 195 del 19 agosto 2005 "Attuazione della Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale". Art.5 Casi di esclusione del diritto di accesso. 1. L'accesso all'informazione ambientale è negato nel caso in cui: a) l'informazione richiesta non è detenuta dall'autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta di accesso. In tale caso l'autorità pubblica, se conosce quale autorità detiene l'informazione, trasmette rapidamente la richiesta a quest'ultima e ne informa il richiedente ovvero comunica allo stesso quale sia l'autorità pubblica dalla quale è possibile ottenere l'informazione richiesta; b) la richiesta è manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalità di cui all'art. 1; c) la richiesta è espressa in termini eccessivamente generici; d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento. In tale caso, l'autorità pubblica informa il richiedente circa l'autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale detto materiale sarà disponibile; e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso. 2. L'accesso all'informazione ambientale è negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio: a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia; b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale; c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini per l'accertamento di illeciti; d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30; e) ai diritti di proprietà intellettuale; f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 5

g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione; h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare. 3. L'autorità pubblica applica le disposizioni dei commi 1 e 2 in modo restrittivo, effettuando, in relazione a ciascuna richiesta di accesso, una valutazione ponderata fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso. 4. Nei casi di cui al comma 2, lettere a), d), f), g) e h), la richiesta di accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), ed al comma 2, l'autorità pubblica dispone un accesso parziale, a favore del richiedente, qualora sia possibile espungere dall'informazione richiesta le informazioni escluse dal diritto di accesso ai sensi dei citati commi 1 e 2. 6. Nei casi in cui il diritto di accesso è rifiutato in tutto o in parte, l'autorità pubblica ne informa il richiedente per iscritto o, se richiesto, in via informatica, entro i termini previsti all'art. 3, comma 2, precisando i motivi del rifiuto ed informando il richiedente della procedura di riesame prevista all'art. 7. Firma Luogo e data Si allega documento identità in corso di validità 6